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Allegato B
Seduta n. 55 del 19/10/2006
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AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE LOCALI
Interrogazione a risposta scritta:
DI CAGNO ABBRESCIA, CARLUCCI, MAZZARACCHIO e FITTO. - Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali. - Per sapere - premesso che:
le disposizioni in materia di enti locali previste dalla legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3 recante «Modifiche
al titolo V della parte seconda della Costituzione», con particolare riferimento all'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, rendono necessario ed urgente l'adeguamento di disposizioni legislative, che assicurino la piena attuazione del disposto costituzionale, nonché a garantire la tenuta e la coesione dell'ordinamento della Repubblica;
in considerazione di quanto predetto, così come previsto dall'articolo 2, comma 4, lettera g) della legge 5 giugno 2003, n. 131 (cosiddetta Legge La Loggia), risulta impellente procedere alla revisione delle disposizioni legislative sugli enti locali, incluse quelle previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, limitatamente alle norme che contrastano con il sistema costituzionale degli enti locali definito dalla suesposta legge costituzionale, attraverso la modificazione, l'integrazione, la soppressione e il coordinamento formale delle disposizioni vigenti, anche al fine di assicurare la coerenza sistematica della normativa, l'aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo;
occorre adeguare, in particolare, i procedimenti di istituzione, nonché l'ordinamento delle città metropolitane, come previsto dall'articolo 114 della Costituzione, individuandone le funzioni fondamentali, fermo restando il principio di partecipazione degli enti locali e delle popolazioni interessate e definendo per ciascun livello di governo locale la titolarità di funzioni e competenze volte al soddisfacimento dei bisogni delle comunità di riferimento;
l'articolo 22, comma 1, Capo III del suesposto testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che individua le «aree metropolitane», considera come «area metropolitana» anche quella comprendente il Comune di Bari e gli altri Comuni della provincia i cui insediamenti abbiano con il capoluogo rapporti di stretta integrazione territoriale, di attività economiche, di servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali;
nell'audizione svolta presso la Commissione affari costituzionali della Camera dei Deputati il 28 giugno 2006 e successivamente il 5 luglio 2006, il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie locali, Lanzillotta, nell'illustrare gli orientamenti programmatici del suo dicastero, ha dichiarato che: «per arrivare a un'idea di federalismo che risponda alle sue ragioni originarie, cioè avere amministrazioni coerenti con i bisogni dei cittadini e delle imprese e non solo rispondenti a logiche di autoriproduzione e moltiplicazione di apparati, in contraddizione con le ragioni originarie del federalismo stesso, questa analisi debba mettere al centro i destinatari delle funzioni, più che gli enti. È necessario allocare le funzioni partendo dall'output, anche con le attività e i servizi offerti e prodotti dalle amministrazioni locali, continuando l'operazione che stiamo portando avanti con il cittadino consumatore dei servizi offerti dal mercato. Questo forse ci può aiutare a delineare un'allocazione delle funzioni che non parta dalla rivendicazione corporativa del singolo ente, ma dalla risposta da dare al cittadino. In quest'ottica dobbiamo ridefinire l'organizzazione dei livelli istituzionali. In tale ambito, credo che si debbano rapidamente introdurre criteri di delega per l'attuazione del modello della città metropolitana. Mi sembra che i tempi siano maturi per una disciplina che risponda a criteri di differenziazione in relazione alle diverse tipologie dei sistemi metropolitani»;
gli obiettivi di delega indicati dall'articolo 2 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, che adeguavano l'ordinamento dei comuni ad un nuovo ruolo, semplificando le procedure normative il cui termine è scaduto il 31 dicembre 2005 non hanno avuto attuazione -:
se non ritenga urgente, adottare iniziative legislative volte all'adeguamento di
quanto previsto dalla legge 5 giugno 2003, n. 131 recante: «Disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3», il cui articolo 7 prevede il conferimento delle funzioni amministrative agli enti locali per l'attuazione dell'articolo 118 della Costituzione in materia di esercizio delle funzioni amministrative;
se non ritenga, in considerazione di quanto esposto confermare l'inclusione, tra le istituende città metropolitane dell'area comprendente Bari e i Comuni della provincia, in considerazione delle coerenti specificità dimensionali e strutturali, e consolidati rapporti economici e radicate relazioni sociali e culturali, che le hanno consentito di essere riconosciuta «area metropolitana».
(4-01344)