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Allegato B
Seduta n. 60 del 26/10/2006
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PUBBLICA ISTRUZIONE
Interrogazioni a risposta scritta:
DE SIMONE. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
un gruppo di minori ha frequentato nell'anno scolastico 2005/2006 la classe 2o D presso il 1o Circolo Didattico «San Giovanni Bosco» di Gravina in Puglia (Bari);
in data 22 giugno 2006 i genitori dei predetti minori signori Camilla Acquaviva, Carmela Alfonso, Grazia Carrassa, Luigi Cataldi, Mariella Cataldi, Rosalia Cirasola, Franca De Filippis, Angela Digennaro, Rosa Fiore, Teodora Pace, Rosa Paciullo,
Vito Paradiso, Filomena Parisi, Rosa Patimo, Teresa Sansone, Grazia Terrone, avendo appreso del trasferimento delle insegnanti dei propri figli signore Marisa Capolongo e Maria Benevento presso il 2o Circolo Didattico «Don Saverio Valerio», sito nella stessa Gravina in Puglia, con istanze dirette alla Dirigente Scolastica del 1o Circolo Didattico «San Giovanni Bosco» dottoressa Giovanna Varvara, n. prot. 2948, hanno chiesto il rilascio dei nulla osta, onde consentire l'iscrizione dei propri figli presso il richiamato 2o Circolo Didattico e, quindi, assicurare la continuità didattica ed educativa;
il Dirigente Scolastico del 2o Circolo Didattico dottor Saverio Pace, all'uopo contattato, aveva comunicato ai genitori che, in ipotesi di trasferimento dei propri figli minori, non avrebbe avuto alcun problema ad istituire una nuova terza classe, cui assegnare le stesse insegnanti Capolongo e Benevento;
nella stessa giornata del 22 giugno 2006 i predetti genitori avevano un incontro con il Dirigente del C.S.A. dottor Fabio Scrimitore, presso la sede del C.S.A. di Bari, e quest'ultimo non mancava di ravvisare l'opportunità del trasferimento dei minori presso il richiamato 2o Circolo Didattico di Gravina, anche in considerazione del ben noto clima di incertezza relazionale tra la dirigenza stessa e la famiglie (cfr. lettera del 21 agosto 2006);
la dottoressa Giovanna Varvara con nota del 29 giugno 2006, prot. n. 2919, rigettava la formulata richiesta di nulla osta, con motivazione, secondo l'interrogante, illegittima e, comunque, insufficiente, assumendo di aver già confermato l'organico per l'anno 2006/2007 e che nei due anni di frequenza dei figli non risultava inoltrato alcun reclamo;
il disposto diniego veniva reclamato dai genitori con atto datato 6 luglio 2006, prot. n. 3094, e in ordine al proposto reclamo non veniva adottato alcun provvedimento dalla nominata Dirigente Scolastica;
infruttuose si rivelavano le conferenze di servizi convocate dal signor Dirigente del C.S.A. dottor Scrimitore in data 31 luglio 2006 e 22 agosto 2006, stante il rifiuto a prenderne parte in entrambi i casi della dottoressa Giovanna Varvara;
con la citata lettera datata 21 agosto 2006 il dottor Fabio Scrimitore, Dirigente Coordinatore del C.S.A., contestava alla dottoressa Giovanna Varvara sia il rifiuto a partecipare alle conferenze di servizi da lui stesso indette, sia le motivazioni addotte a sostegno del rigetto delle istanze di nulla osta;
in particolare, il dottor Scrimitore, con riguardo all'asserita conferma dell'organico, ne deduceva la «irrilevanza oggettiva», atteso che nella mera ipotesi di trasferimento dei genitori per ragioni di lavoro in altra e lontane città, l'avvenuta definizione dell'organico non avrebbe potuto obbligare i figli dei genitori stessi a restare a Gravina, il tutto come esattamente specificato con la richiamata lettera del 21 agosto 2006;
in ogni caso, infruttuose rimanevano le richieste, anche verbali, inoltrate dal nominato Dirigente Coordinatore del C.S.A. alla Dirigente Scolastica dottoressa Varvara;
nemmeno venivano riscontrate le lettere raccomandate a.r. datate 9 agosto 2006 e 24 agosto 2006, nonché, da ultimo, la nota fax del 31 agosto 2006, inviate dal legale dei genitori avvocato Michele Urini;
persino i reiterati solleciti del signor Sindaco di Gravina in Puglia avvocato Rino Vendola, diretti sia alla dottoressa Giovanna Varvara, sia al dottor Fabio Scrimitore, per la soluzione della questione, non sortivano effetto alcuno;
il rilascio del nulla osta costituisce atto dovuto ai sensi della C.M. n. 400 del 31 dicembre 1991, non essendo il diritto al trasferimento in capo a chi esercita la potestà genitoriale nei confronti dell'alunno suscettibile di limitazioni, sicché non è dato alla Dirigente Scolastica legittimamente
rifiutare la relativa richiesta, ovvero omettere di provvedere in ordine alla stessa, tanto più nella scuola dell'obbligo e, per giunta, nel nuovo regime dell'autonomia scolastica;
i genitori a sostegno della richiesta di nulla osta avevano eccepito il proprio diritto alla continuità ed alla scelta educativa sui minori, nonché l'acclarato clima di incertezza relazionale tra la dirigenza stessa e le famiglie, con conseguente pregiudizio per una serena crescita culturale, educativa e formativa dei figli;
stanti le reiterate omissioni della nominata dottoressa Varvara, i genitori con lettera raccomandata a.r. del 24 agosto 2006, hanno formulato analoga richiesta al Sig. Dirigente del C.S.A. dottor Scrimitore, chiedendo a quest'ultimo di sostituirsi alla Dirigente Scolastico inadempiente. Siffatta richiesta non ha avuto, però, riscontro;
i genitori per l'anno scolastico 2006/2007 non hanno affatto confermato l'iscrizione alla classe 3o presso il citato «San Giovanni Bosco» e nel nuovo regime dell'autonomia scolastica ben possono i genitori preferire un determinato istituto scolastico ad un altro, in considerazione della diversa offerta formativa di ciascuna istituzione scolastica;
in violazione della norma di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275/1999, il 1o Circolo Didattico «San Giovanni Bosco» è privo di un proprio P.O.F. (Piano Offerta Formativa) per l'anno scolastico 2006/2007 legittimando una volta di più la richiesta di trasferimento dei minori presso il 2o Circolo Didattico «Don Saverio Valerio»;
i genitori in data 4 settembre 2006 hanno inoltrato a mezzo lettera raccomandata a.r. al Dirigente Scolastico del 2o Circolo Didattico «Don Saverio Valerio» di Gravina in Puglia dottor Saverio Pace formale domanda di iscrizione dei propri figli;
al di là della estrema complessità della legislazione scolastica, abbisognevole di razionalizzazione, anche mediante l'adozione di un «testo unico», la vicenda innanzi descritta mette in risalto come, a fronte di comportamenti illegittimi ed ingiustificati dei Dirigenti Scolastici, nel nuovo regime dell'autonomia questi ultimi non siano suscettibili di richiami e/o sanzioni ad opera degli organi superiori dell'amministrazione -:
se sia ammissibile che la formazione dei minori, nella nostra Repubblica, debba essere affidata soltanto all'insindacabile valutazione dei dirigenti delle singole scuole, senza alcuna forma di contrappeso;
se non ritenga necessario intervenire su questa vicenda e quali interventi intenda mettere in atto.
(4-01432)
FABRIS. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
lo scorso 28 luglio 2006 il Consiglio della Provincia Autonoma di Trento ha approvato il testo della legge n. 5 del 2006, recante disposizioni in merito al «Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino», pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del 16 agosto n. 33, suppl. n. 2;
la competenza della Provincia Autonoma di Trento in materia di istruzione è ripartita-concorrente, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica. 31 agosto 1972, n. 670 recante lo «Statuto della Regione Trentino-Alto Adige»;
l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 luglio 1988, n. 405, e successive modifiche, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in Provincia di Trento», stabilisce che la Provincia Autonoma di Trento può disciplinare gli Organi Collegiali delle Istituzioni scolastiche nel rispetto dei principi fondamentali delle norme dello Stato;
dette norme sono contenute nel decreto legislativo n. 297 del 1994, Titolo I -
Capo I - Sezioni I e II, recante il «Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione»;
alcuni degli articoli della predetta legge regionale n. 05 del 2006, appaiono suscettibili di censura per violazione diretta ed indiretta della Carta costituzionale;
segnatamente:
a) l'articolo 24, comma 5, della legge regionale n. 05 del 2006, configura una subordinazione del Consiglio dei docenti rispetto al Consiglio dell'Istituzione scolastica, laddove il decreto legislativo n. 297 del 1994, stabilisce in maniera inequivocabile la sfera di attribuzione e di indipendenza di ciascun Organo scolastico rispetto all'altro;
b) l'articolo 22, comma 3, della legge regionale n. 05 del 2006, prevede la possibilità di nominare componenti esterni e senza definizione di numero, quali componenti del Consiglio dell'Istituzione scolastica, laddove il decreto legislativo n. 297 del 1994, espressamente prevede che gli Organi Collegiali delle istituzioni scolastiche siano composti esclusivamente da componenti interni all'istituzione scolastica e con predeterminazione di consistenza numerica;
c) l'articolo 35, comma 7 della legge regionale n. 05 del 2006, nell'ambito della definizione del Piano provinciale per il sistema educativo relativo alla distribuzione delle istituzioni scolastiche, prevede che si debba tener conto della distribuzione sul territorio delle istituzioni paritarie, con l'evidente conseguenza che l'apertura, il mantenimento o la chiusura di una scuola pubblica sarà subordinato alla presenza sul territorio di una scuola paritaria, laddove, invece, l'articolo 33, comma 2, della Costituzione, sancisce l'obbligo della Repubblica di istituire scuole statali per tutti gli ordini e gradi;
d) l'articolo 76, primo comma, della legge regionale n. 05 del 2006, dispone che la Provincia promuove interventi a favore delle istituzioni paritarie con concessione di contributi in conto gestione, nonché contributi per l'acquisto e il rinnovo di arredi e attrezzature didattiche, in violazione dell'articolo 33, comma 3, della Costituzione, che stabilisce il diritto di Enti e privati ad istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato -:
se il Governo abbia adito la Corte Costituzionale ai sensi dell'articolo 127, primo comma, al fine di promuove una questione di legittimità costituzionale relativamente ai summenzionati articoli della legge regionale n. 05 del 2006 e in caso negativo, per quali motivi.
(4-01433)