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Allegato B
Seduta n. 61 del 27/10/2006
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ECONOMIA E FINANZE
Interpellanza urgente (ex articolo 138-bis del regolamento):
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere - premesso che:
con riferimento alle notizie emerse su controlli illegittimi che sarebbero stati effettuati sulla posizione fiscale del Presidente del Consiglio Prodi, di sua moglie e di altri personaggi pubblici -:
se e quanti controlli fiscali illegittimi siano stati compiuti nei confronti del Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, e dei membri del Governo della passata legislatura.
(2-00213)
«Elio Vito, Leone, Armosino, Baldelli, Biancofiore, Brancher, Cesaro, Gianfranco Conte, Craxi, Della Vedova, Fratta Pasini, Jannone, Lainati, La Loggia, Marinello, Marras, Milanato, Moroni, Osvaldo Napoli, Paroli, Mario Pepe, Picchi, Romani, Santelli, Vitali, Aracu, Boniver, Boscetto, Caligiuri, Ceccacci Rubino, Nicola Cosentino, Crimi, Dell'Elce, Fallica, Giudice, Iannarilli, Martusciello, Minardo, Nan, Palumbo, Romagnoli, Romele, Stagno D'Alcontres, Tondo, Verdini».
Interpellanza:
Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere - premesso che:
in riferimento ed in osservanza alla normativa IVA di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, Tabella A parte Terza, voci 119 e 123 e Tabella C punto 4, ed alla Sesta Direttiva IVA CEE, orchestre musicali, musicisti solisti, associazioni e società operanti nel campo dell'organizzazione di concerti vocali e strumentali, hanno per anni applicato nelle proprie fatture relative all'esecuzione dei concerti l'aliquota IVA al 10 per cento;
la risoluzione 83/E del 15 giugno 2004 dell'Agenzia delle Entrate, altresì, con una interpretazione ad escludendum, che l'interpellante giudica tanto tardiva quanto opinabile, che avrebbe dovuto chiarire un punto enigmatico della circolare 165/E del 2000 del Ministero delle finanze, interpretazione basata sulla comparsa del decreto legislativo 60 del 1999 di un (;) punto e virgola al posto della precedente (,) virgola, sostituzione che andrebbe a separare gli «spettacoli teatrali di qualsiasi tipo comprese opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale rivista» dai «concerti vocali e strumentali», seppure compresenti nella stessa voce 123 della Tabella A, arriva a sostenere l'applicazione dell'IVA al 20 per cento per i contratti di scrittura connessi ai concerti vocali e strumentali, solo perché questi ultimi figurerebbero dopo il punto e virgola, provocando così accertamenti e sanzioni sul mondo musicale italiano relativamente al periodo 2000-2004, retroattivo e antecedente quindi la risoluzione, ed aggravando lo stato di incertezza tributaria,
provato dall'attuale paradosso che vede l'aliquota agevolata per un'orchestra musicale che interpreta l'opera lirica in forma scenica e l'aliquota ordinaria per la medesima orchestra che interpreta la medesima opera lirica senza scene ma «in forma di concerto»;
da corretta interpretazione della norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, come più volte ribadito dall'AGIS (Associazione generale italiana dello spettacolo) in numerose circolari, l'aliquota IVA su contratti e fatture inerenti i concerti vocali e strumentali risulta essere stata sempre quella agevolata al 10 per cento, essendo inseriti i concerti vocali e strumentali nella voce 123 della Tabella A - parte terza, il cui titolo recita: Beni e servizi soggetti all'Iva al 10 per cento, e in cui l'elencazione delle tipologie di spettacoli corrisponde all'identica elencazione presente nel punto 4 della Tabella C riguardante l'IVA sui biglietti del pubblico pagante dove si applica, stavolta senza equivoci interpretativi, l'aliquota agevolata del 10 per cento;
la voce 119 della summenzionata Tabella A parla di «contratti di scrittura connessi alla realizzazione di spettacoli teatrali», ove per teatrali si sono da sempre intese tutte le categorie di spettacolo in elenco alla voce 123, come asserito dall'AGIS che ripercorrendo l'iter legislativo dimostra come l'interpretazione della norma istitutiva dell'IVA non aveva subito modifiche, nella definizione riguardante i concerti vocali e strumentali, fino alla legge ordinaria n. 889 del 1980 non derogata da successivi decreti legislativi;
riguardo ai contratti relativi agli spettacoli definiti «concerti vocali e strumentali», restava punto sicuro di riferimento per il contribuente operatore la Sesta Direttiva IVA CEE, del Consiglio, del 17 maggio 1977 nella sua versione del Consiglio del 25 giugno 1999, ove la lettura della categoria 8 dell'allegato H mostra che «le prestazioni artistiche fornite da artisti interpreti sono agevolate in maniera indifferenziata, quale che sia il soggetto a beneficio del quale l'attività è svolta ovvero quale che sia il soggetto dal quale la stessa è remunerata», lettura che è alla base sia di un pronunciamento della Commissione Europea del 2002 sia della Sentenza del 23 ottobre 2003 della Corte di Giustizia Europea, causa C-109/02 -:
se il Ministro dell'economia, intenda rispondere alla richiesta, (già avanzata dall'AGIS presso le autorità competenti), di pieno e legittimo ripristino dell'aliquota IVA agevolata al 10 per cento, da sempre applicata all'esecuzione di concerti vocali e strumentali, al fine di evitare una situazione di evidente incertezza tributaria che ha paralizzato il settore ormai da troppo tempo con sanzioni retroattive incomprensibili, anche in virtù di alcune prime sentenze di Commissioni Tributarie favorevoli alla tesi dell'aliquota al 10 per cento.
(2-00211)«De Laurentiis».