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Allegato B
Seduta n. 62 del 30/10/2006
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PUBBLICA ISTRUZIONE
Interrogazione a risposta scritta:
LOCATELLI e DE SIMONE. - Al Ministro della pubblica istruzione, al Ministro dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
il decreto-legge n. 97 del 2004, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 2004, prevede all'articolo 2 l'istituzione, da parte delle università e delle istituzioni di alta formulazione artistica e musicale (Afam), di corsi speciali di durata annuale riservati ai docenti in possesso di almeno 360 giorni di servizio prestato dal 1o settembre 1999 alla data di entrata in vigore del succitato decreto legge al fine del conseguimento dell'abilitazione, idoneità all'insegnamento o del diploma di specializzazione per il sostegno;
l'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge n. 97 del 2004 prevede che «Al fine di evitare differenti interpretazioni tra i vari atenei e diversi criteri di valutazione dei corsisti, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca impartisce alle università precise disposizioni relative alle modalità di attuazione dei corsi, definendo il numero minimo di iscritti per ordine di scuola, i tempi e l'individuazione delle sedi universitarie chiamate ad attivare i corsi, tenendo conto dell'attività lavorativa dei frequentatori che operano in scuole dislocate su tutto il territorio nazionale»;
in attuazione delle norme citate sono stati emanati i decreti ministeriali n. 21 del 10 febbraio 2005 e n. 85 del 18 novembre 2005 - che ripropone, con lievi adattamenti, le disposizioni emanate con il decreto ministeriale n. 21/05 - riguardanti le disposizioni speciali per il conseguimento dell'abilitazione articolo 2, comma 3-bis, decreto-legge n. 97 del 2004 al fine di fornire alle Università ed Accademie indicazioni e istruzioni per organizzare ed attivare i corsi in oggetto e stabilire i criteri generali di organizzazione dei corsi;
in materia il ministero ha previsto che:
«i corsi di norma, si terranno per tre giorni alla settimana (due in orario pomeridiano e il sabato per l'intera giornata), fermo restando diverse modalità di articolazione che si ritenessero più rispondenti alle diverse realtà territoriali e alle esigenze di frequenza dei corsisti (corsi a distanza, partecipazione ad iniziative di tipo intensivo durante la sospensione delle lezioni nelle istituzioni scolastiche)»;
il conseguimento del titolo (specializzazione o abilitazione) è finalizzato all'inserimento nelle relative graduatorie permanenti, che, a normativa vigente, vanno pubblicate entro il 31 maggio;
in relazione al numero delle domande si procederà alla ripartizione, su base territoriale, dei corsisti e l'attivazione dei corsi sarà possibile a livello provinciale, regionale e anche a livello interregionale, utilizzando le strutture decentrate delle università e quelle particolarmente attrezzate di alcune istituzioni scolastiche;
nel decreto 85/2005, anche sulla base delle pregresse esperienze, connesse all'attuazione del decreto ministeriale n. 21/05 è data particolare evidenza alle disposizioni di tipo organizzativo, e si individuano una serie di opzioni e di soluzioni alternative quali l'accorpamento dei corsi, l'organizzazione a livello interregionale, modulare e on-line, la stipula di convenzioni o di accordi-quadro tra Direttori regionali ed Università, Accademie e Conservatori per l'attivazione di percorsi abilitanti relativi ad insegnamenti specifici con un esiguo numero di partecipanti o per i quali si rendano necessarie particolari competenze didattiche e di laboratorio, non sempre presenti nelle istituzioni interessate, e altro;
in relazione ai costi il decreto ministeriale, oltre a prevedere che siano a carico del corsista in relazione alle quantificazioni operate dalle singole Università e Accademie presso cui sono attivati i corsi, stabilisce anche che il Ministero valuterà e porrà in essere tutte le iniziative che possano contribuire alla perequazione e al contenimento dei costi;
il decreto-legge n. 97 del 2004 - all'articolo 1 comma 4 - prevede che l'aggiornamento delle graduatorie permanenti avvenga con cadenza biennale ed è quindi di fondamentale importanza poter concludere i corsi nei tempi necessari al suddetto inserimento;
in Regione Lombardia, al contrario di quanto previsto nelle normative su indicate, si sta verificando la seguente situazione:
le università interessate alla gestione dei corsi hanno ribadito l'intenzione di concludere i corsi entro il giugno 2008 (invece del maggio-giugno 2007) con conseguente impossibilità per i corsisti di inserirsi a pieno titolo nelle graduatorie permanenti, creando palese disparità di trattamento rispetto ai corsisti delle altre regioni;
non, per tutte le classi di concorso sono stati emanati i bandi;
la scelta di non coinvolgere il personale della scuola per sdoppiare eventualmente i corsi più numerosi (come previsto dal D.M n. 354/98);
il rifiuto da parte delle università interessate di svolgere on-line parte delle lezioni (come previsto nella Nota ministeriale Prot. n. 442 del 31 marzo 2006), creando disagi agli utenti dei corsi perlopiù residenti in zone periferiche;
l'onere rilevante stabilito dalle università (2550/2600 euro) -:
quali provvedimenti intendano adottare al fine di chiarire la situazione, in particolare in relazione all'equiparazione degli aventi diritto lombardi alla normative vigente, evitando in tal modo che si determinino inaccettabili differenze di trattamento tra cittadini residenti in regioni diverse.
(4-01466)