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Allegato A
Seduta n. 65 dell'8/11/2006
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(A.C. 1747 - Sezione 17)
ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 17.
(Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca e disposizioni relative).
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2007, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 17)
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, variazioni compensative in termini di residui, competenza e cassa tra i capitoli allocati nell'unità previsionale di base «Ricercatori università, enti ed istituzioni di ricerca» del centro di responsabilità «Università, alta formazione artistica, musicale e coreutica e ricerca scientifica e tecnologica».
3. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 2007, è comprensiva delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati già approvati dal CIPE, nonché della somma determinata nella misura massima di 2.582.284 euro a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all'area di Monterotondo.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, all'unità previsionale di base «Ricerca scientifica» di pertinenza del centro di responsabilità «Università, alta formazione artistica, musicale e coreutica e ricerca scientifica e tecnologica» dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, recante disposizioni urgenti per le attività produttive.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, tra lo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca e gli stati di previsione dei Ministeri interessati in relazione al trasferimento di fondi riguardanti il finanziamento di progetti per la ricerca.