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Allegato A
Seduta n. 65 dell'8/11/2006
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(A.C. 1808 - Sezione 4)
MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO
All'articolo 1:
al comma 1, nel primo periodo, le parole: «i soggetti passivi che fino alla data del 13 settembre 2006 hanno effettuato» sono sostituite dalle seguenti: «in sede di prima applicazione i soggetti passivi che fino alla data del 13 settembre 2006 hanno effettuato nell'esercizio dell'impresa, arte o professione»; le parole: «entro il 15 dicembre 2006, a pena di decadenza,» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 aprile 2007» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale»;
al comma 1, dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: «Con il predetto provvedimento possono essere, inoltre, stabilite le differenti percentuali di detrazione dell'imposta per distinti settori di attività in relazione alle quali è ammesso il rimborso in misura forfetaria. Resta ferma, per i contribuenti che non aderiscono al suddetto rimborso forfetario, ovvero per coloro che non presentano l'istanza entro il predetto termine del 15 aprile 2007, la possibilità di dimostrare il diritto ad una detrazione in misura superiore presentando apposita istanza ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, contenente i dati e gli elementi comprovanti la misura, nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, dell'effettivo utilizzo in base a criteri di reale inerenza, stabiliti con il provvedimento di cui al presente comma.»;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio" sono sostituite dalle seguenti: "a far data dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della autorizzazione riconosciuta all'Italia dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, a stabilire una misura ridotta della percentuale di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta per gli acquisti di beni e le relative spese di cui alla presente lettera, nei termini ivi previsti, senza prova contraria, salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio"».