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Allegato B
Seduta n. 66 del 9/11/2006
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ATTI DI CONTROLLO
PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Interrogazione a risposta orale:
GRILLINI, BELTRANDI, PORETTI, TURCO e D'ELIA. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
i giornali hanno dato notizia della sentenza della Corte di Appello di Lecce che ha annullato il decreto n. 59326 del 30 maggio 2005 con cui il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della CONSOB, ai sensi dell'articolo 195 del decreto legislativo n. 58 del 1998, aveva comminato sanzioni nei confronti della MPS Banca Personale spa, facente parte del Gruppo Banca Monte dei Paschi di Siena;
con tale decreto il Ministero sanzionava il Gruppo Monte dei Paschi di Siena per la l'ideazione, il contenuto e la commercializzazione dei prodotti finanziari chiamati MyWay e 4You;
il decreto è stato annullato per un vizio formale, poiché il Ministero dell'economica e delle finanze non ha emesso il decreto di condanna entro il termine di novanta giorni dal ricevimento delle proposte di condanna da parte della CONSOB, come previsto dalla legge;
si trattava della più grande sanzione mai comminata contro un singolo intermediario, ben 3 milioni e 300 mila euro di multa, per aver agito in spregio di tutte le norme poste a tutela della stabilità dei mercati finanziari e per la difesa dei cittadini investitori;
nello specifico il gruppo Banca Monte dei Paschi di Siena veniva trovato responsabile e condannato per violazione della diligenza, correttezza e trasparenza dovuta nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati; per non essersi dotato di procure idonee a garantire l'efficiente, ordinata e corretta prestazione del servizio; per non essersi dotato di risorse, anche di controllo interno, idonee alla efficiente prestazione dei servizi di investimento; per non avere acquisito una conoscenza degli strumenti finanziari, dei servizi, nonché dei prodotti diversi dai servizi d'investimento, propri o di terzi, da essi stessi offerti, adeguata ai tipo di prestazione da fornire; per non avere effettuato o consigliato operazioni se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulla implicazione della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento; per non essersi astenuto dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate alla clientela per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione; per non avere eseguito in conto proprio o in conto terzi le negoziazioni alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alle dimensioni e alla natura delle operazioni stesse; per non avere rispettato l'obbligo di attestare negli ordini taluni elementi essenziali indicati nel medesimo articolo; per non avere rispettato l'obbligo di conservare, per almeno un quinquennio dalla data di cessazione dei rapporti con gli investitori, i contratti, la corrispondenza e la documentazione di cui al regolamento Consob;
a seguito della commercializzazione dei prodotti capestro MyWay e 4You, centinaia di migliaia di piccoli risparmiatori, cittadini e famiglie italiane, sono stati depauperati dei loro risparmi ed oggi pagano le conseguenze di una truffa perpetrata ai loro danni dalla Banca, che finiranno con il ripercuotersi sull'intera economia nazionale;
già altre Corti d'Appello si erano viste costrette ad assolvere altre banche, colpevoli nella sostanza, per il vizio formale del mancato rispettato dei termini per l'adozione dei provvedimenti di condanna da parte del Ministero. È successo per San Paolo IMI, con i fondi Soluzione 6 e 7, per Unicredit ed Intesa per i prodotti Cirio e Bond argentini;
è ormai una cattiva prassi consolidata, sia della Consob che del ministero dell'Economia, quella di attendere sempre l'ultimo giorno utile - e talvolta qualcosa in più - per compiere i relativi atti di competenza nei, procedimenti sanzionatori degli intermediari finanziari, specialmente quando questi riguardano primari istituti bancari;
i risultati sono questi: anche quando la Consob accerta le violazioni, non solo le relative sanzioni sono una frazione irrilevante del guadagno ottenuto dalla Banca con il comportamento scorretto, ma questa irrilevante sanzione non viene neppure pagata per errori procedurali della Consob e/o del Ministero;
tale ricorrente situazione è deprecabile, vergognosa ed inaudita al cospetto di ogni cittadino italiano e in particolare dei cittadini e delle famiglie vittime dell'operato di queste banche, che ancora oggi sono in attesa che si faccia giustizia nei loro confronti;
questa vicenda dimostra per l'ennesima volta, l'urgenza dell'approvazione da parte del Parlamento della Legge sull'azione giudiziaria collettiva per l'introduzione in Italia di una Class Action, unico strumento realmente efficace per prevenire e sanzionare i comportamenti scorretti come quelli tenuti dal gruppo Monte di Paschi di Siena in questa vicenda -:
se siano giunte al Governo informazioni sulla sentenza emanata dalla Corte
di Appello di Lecce, presieduta dal magistrato Alfredo Lamorgese;
se e in che modo il Governo intenda porre rimedio alla nullificazione di fatto del più importante provvedimento sanzionatorio fino ad oggi adottato nei confronti di un intermediario fraudolento, che nella sostanza rimane colpevole;
se il Governo intenda acquisire informazioni su documenti o notizie relative al procedimento sanzionatorio che ha portato all'emanazione del decreto annullato dalla Corte di Appello di Lecce;
se il Governo intenda svolgere indagini e intraprendere azioni disciplinari nei confronti di eventuali responsabili del ritardo con il quale il decreto è stato adottato;
se il Governo intenda prendere dei provvedimenti per impedire che in futuro si ripetano errori procedurali da parte della CONSOB e dello stesso Ministero dell'economia e delle finanze, in special modo per impedire che i provvedimenti adottandi vengano emanati oltre i termini previsti dalla legge.
(3-00383)
Interrogazioni a risposta scritta:
D'AGRÒ. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
nella passata legislatura il Parlamento ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto legge di riforma del codice della strada (legge n. 214 del 12 agosto 2003) che prevede, tra le nuove disposizioni introdotte, l'obbligo - per i veicoli lungi e pesanti immatricolati in Italia - di dotarsi di bande rifrangenti al fine di rendere visibile la sagoma;
nonostante le modalità di applicazione e le caratteristiche tecniche di tali bande siano state ampiamente concordate tra le parti, la disposizione è stata più volte prorogata in considerazione delle richieste delle associazioni degli autotrasportatori di avere più tempo per ottemperarvi;
ad oggi circa il 60 per cento del parco circolante risulta dotato delle strisce il cui obbligo è previsto che entri in vigore il 1 gennaio 2007, dimostrando, da parte della maggioranza degli autotrasportatori italiani, un grande senso di responsabilità dal momento che, come noto, l'85 per cento del trasporto merci nel nostro Paese avviene su gomma e che l'incidentalità che coinvolge mezzi lunghi e pesanti risulta ancora molto alta anchecausa della scarsa visibilità, soprattutto nei mesi autunnali ed invernali e in alcune zone gografiche del Paese;
numerose piccole e medie imprese italiane per far fronte alle richieste del mercato hanno da tempo acquistato e stoccato il materiale necessario e stanno progressivamente provvedendo, nonostante le recenti incertezze determinate dal comportamento, secondo l'interrogazione a dir poco ambiguo del Governo, alla vendita e al montaggio;
nella pre-intesa siglata con alcune associazioni di categoria degli autotrasportatori, infatti, il Governo - nonostante i proclami a favore di una maggiore sicurezza stradale - si è impegnato ad accogliere tutte le numerose richieste avanzate, compresa una sospensione dell'obbligo di installazione delle strisce retroriflettenti in attesa di un'armonizzazione europea che richiederà ancora molto tempo -:
se davvero si intendano assecondare le istanze di una parte minoritaria degli autotrasportatori, rappresentata da poche grandi flotte, che, incuranti di quanto già hanno provveduto a fare i piccoli e medi autotrasportatori, a giudizio dell'interrogante, con arroganza non intendono accollarsi quello che ritengono un onere eccessivo;
come si intenda giustificare una tale decisione di fronte a quegli autotrasportatori che, in osservanza della Legge, si sono già adeguati alla disposizione prevista dal codice della strada;
se siano state seriamente valutate le conseguenze di carattere economico che una tale decisione potrebbe comportare per tutte quelle realtà imprenditoriali italiane, piccole e medie, che si ritroverebbero con i magazzini colmi di materiale invenduto.
(4-01548)
CASSOLA. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che:
Giovanni Di Stefano, uno degli avvocati di Saddam Hussein, ha dichiarato (su Radio 24 - Il Sole 24 ore - Repubblica news - La Stampa - Il Giornale) che il precedente Governo italiano ha firmato un accordo con quello britannico e quello iracheno affinché Saddam Hussein non sia giustiziato;
secondo tale avvocato, il Governo Berlusconi avrebbe firmato nel 2004 un accordo con il governo Blair e quello iracheno che prevedeva che undici imputati iracheni, per i quali Italia e Gran Bretagna avevano concorso alla cattura (mentre erano in Iraq), non potevano essere sottoposti alla pena capitale;
nell'elenco di questi undici imputati vi sarebbe anche Saddam Hussein;
lo stesso avvocato, già nel 2005, aveva rilasciato la medesima dichiarazione al quotidiano Il Giornale (edizione del 16 maggio 2005), nella quale faceva riferimento a informazioni possedute da Saddam Hussein circa la presenza italiana a Nassiriya -:
se non ritenga opportuno fare chiarezza sulla vicenda, in modo da evitare eventuali dubbi sulla validità del processo, che all'interrogante appare, in questo modo, gestito in modo non trasparente.
(4-01556)
ZACCHERA. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
in occasione delle ultime elezioni politiche, la stampa delle schede elettorali per gli elettori residenti all'estero è avvenuta presso singole tipografie predisposte dalle nostre autorità diplomatiche locali;
numerosissime sono state le segnalazioni di irregolarità relative al voto ed alla diffusione e compilazione delle schede, come ampiamente riprese da ogni fonte di informazione;
risulta che per gli USA - Consolato di New York la stampa delle schede sia avvenuta tramite la stamperia di tale signor Tony Brusco di New York;
il «Giornale Italo-Americano» pubblicava a pagina 6 del numero di marzo una vistosa pubblicità elettorale del candidato al senato Renato Turano (poi risultato eletto) in compagnia dello stesso signor Tony Brusco che veniva citato anche nella didascalia in calce ad una foto pubblicata sulla stessa pagina;
vivaci commenti circolano a New York su questo fatto -:
se siano state prese le opportune informazioni al fine di controllare se la stampa e la diffusione delle schede elettorali a New York (oltre 70.000) siano state effettuate nella più assoluta regolarità;
perché tra tante potenziali tipografie sia stata scelta proprio quella il cui proprietario risulterebbe essere stato particolarmente impegnato nella campagna elettorale del candidato eletto dell'Ulivo Renato Turano.
(4-01570)