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Allegato B
Seduta n. 66 del 9/11/2006
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POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
Interrogazioni a risposta in Commissione:
MARTINELLO. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che:
il 31 gennaio 2002 è stata formalizzata al ministero per le politiche agricole la richiesta di riconoscimento della Indicazione Geografica Tipica della Patata Americana di Anguillara e Stroppare (Padova);
in data 13 gennaio 2004 è stato inviato al Ministero l'atto costitutivo del Comitato Promotore e le relazioni tecniche;
in data 3 settembre 2004 venne inviata risposta alle osservazioni formulate dal Ministero per le Politiche Agricole con nota del 3 maggio 2005;
nel mese di aprile 2005 il fascicolo, superato l'esame «giuridico» della documentazione da parte del Ministero per le Politiche Agricole, venne inviato per l'esame tecnico all'Istituto per l'Orticoltura di Salerno -:
se Istituti con competenze specifiche esistano in località più vicine alla zona di produzione, cosi che si possa procedere tecnicamente ad un sopralluogo e quanto tempo il Ministero in oggetto presume si debba ancora aspettare per il completamento dell'iter per il riconoscimento e la tutela della produzione.
(5-00376)
MARINELLO. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che:
il 2 novembre 2006 il Ministro interpellato, a seguito dell'approvazione del regolamento comunitario 1507/2006, che prevedeva la possibilità per i Paesi membri di poter adottare misure più restrittive per tutelare la qualità e la tradizione della produzione vinicola nazionale, ha firmato
un decreto che vieta l'utilizzo dei trucioli di quercia nei vini italiani di qualità limitatamente alle denominazioni: DOCG e DOC;
il settore vitivinicolo italiano riveste tradizionalmente una grande importanza consolidata per l'economia italiana, per cui è necessaria una salvaguardia dai rischi derivanti da concorrenza sleale con artifici discutibili;
il suddetto decreto non include né il divieto per i vini IGT, indicazione geografica tipica, che costituisce una fetta consistente della produzione vinicola del nostro Paese, come ad esempio oltre l'80 per cento della produzione siciliana di vini IGT dimostra, né la disposizione che prevede l'uso della etichettatura «trasparente» che garantisca i consumatori aiutandoli nella scelta;
nel corso della presente legislatura sono state presentate e approvate presso la Commissione agricoltura, numerose risoluzioni in materia, fra cui quella a prima firma dell'on. Misuraca, che impegnava il Governo ad utilizzare tutti gli strumenti di cui disporre presso le competenti sedi comunitarie, per evitare che l'Unione europea autorizzi l'invecchiamento dei vini attraverso fuso dei truciolati di rovere, escludendo i vini DOCG, DOC e anche IGT -:
se non ritenga dover adottare le opportune iniziative volte ad estendere anche per le produzioni vinicole delle IGT, il divieto dell'uso dei trucioli di legno, come la Commissione agricoltura in data 1o agosto 2006, attraverso la risoluzione ha approvato;
se non ritenga altresì dover garantire maggiormente il consumatore, attraverso un intervento che imponga l'indicazione di una etichettatura «trasparente», poiché senza di essa, oltre a trarre in inganno il consumatore, si danneggiano fortemente quei produttori che decidono di adottare le tecniche tradizionali dell'affinamento in botti e in barrique e che per tali motivazioni sostengono costi più elevati.
(5-00378)
Interrogazioni a risposta scritta:
ANGELA NAPOLI. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che:
con D.C.C. 5 luglio 2004 è stato indetto un concorso pubblico per la nomina di 500 allievi agenti del corpo forestale dello Stato;
i candidati che sono risultati idonei al citato concorso sono stati n. 693;
i primi 500 idonei vincitori del concorso stanno già frequentando il corso di formazione, della durata di 12 mesi, iniziato nel febbraio del 2006 -:
se non ritenga opportuno verificare la possibilità di ampliare la nomina ai rimanenti 193 candidati inseriti nella graduatoria degli idonei al concorso per allievi agenti del corpo forestale dello Stato.
(4-01560)
STUCCHI. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
l'ENCI, Ente nazionale cinofilia italiana, svolge le funzioni pubblicistiche alla stessa compagine delegate con la legge n. 529 del 1992 per la tutela e la promozione delle razze canine. Tra queste funzioni quella più specifica e rilevante è la tenuta del Libro delle Origini, cioè dell'anagrafe dei cani di razza, regolata dal Disciplinare del Libro genealogico (decreto ministeriale n. 21095 del 5 febbraio 1996), e dalle norme tecniche (decreto ministeriale n. 21203 del 8 marzo 2005);
in particolare, con circolare prot. n. 3241/FC/AP/LH del 24 gennaio 2005 il Direttore generale dell'ENCI, nonché responsabile dell'Ufficio Centrale del Libro genealogico, richiamava una precedente nota del 1o giugno 2004 per dichiarare che «gli allevatori titolari e/o associati d'affisso riconosciuto da ENCI/FCI hanno la facoltà di registrare al Libro genealogico cucciolate identificabili anche attraverso
l'apposizione della propria sigla assegnata dall'ENCI». Sembra che, in seguito a tale circolare, gli allevatori abbiano iscritto al libro genealogico i propri cani di razza esclusivamente con il proprio identificativo non rispettando, in questo modo, la normativa in materia di anagrafe canina. Se questo corrispondesse al vero ENCI, non verificando la correttezza del numero e della sigla identificativi, non avrebbe contrastato un comportamento contrario alla legge;
questo, a parere dell'interrogante, sembra essere in palese contrasto con la legge 14 agosto 1991 n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione prevenzione del randagismo) che istituisce l'anagrafe canina delegando alle Regioni l'istituzione e le modalità di iscrizione alla medesima anagrafe, nonché le modalità di rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del cane, da imprimersi mediante tatuaggio indolore (articolo 3) e, dal 1o gennaio 2005, esclusivamente attraverso il microchip come unico sistema identificativo;
in attuazione della suddetta legge alcune Regioni, tra cui la Regione Emilia Romagna (articolo 6 della legge regionale 7 aprile 2000 n. 27) e la Regione Lombardia (articolo 7 legge regionale 20 luglio 2006 n. 16 ed ancora precedentemente la legge regionale n. 30 del 1987) hanno adottato specifiche discipline per l'identificazione dei cani che prevedono il tatuaggio o, dal 1o gennaio 2005, l'applicazione del microchip. In particolare nella Regione Emilia Romagna, con delibera di Giunta regionale n. 2000/1608 del 3 ottobre 2000, a partire dal 1o gennaio 2001, «i cani iscritti all'anagrafe e quelli già iscritti devono essere identificati mediante microchips forniti dal Comune competente»;
con comunicazione del 21 giugno 2005, pubblicata anche su «I nostri cani», organo di stampa ENCI, il Consiglio direttivo dell'ENCI del 16 giugno 2005 deliberava di non considerare obbligatoria la certificazione veterinaria ai fini della iscrizione dei soggetti ai Registri. Di fatto, con questa procedura, è possibile che siano stati iscritti al Libro genealogico soggetti a cui il microchip non è stato applicato dal veterinario autorizzato, come prevede la legge, ma dallo stesso proprietario-allevatore consentendo anche truffe e illeciti;
l'ENCI, in forza della circolare emanata dal Direttore Generale e della comunicazione del Consiglio Direttivo dell'ENCI, sembra consenta l'iscrizione al Libro genealogico dei cani di razza, regolato con decreto MIPAAF, di cani di razza privi di idonea identificazione, certificata dal medico veterinario. Ancora, con decreto ministeriale n. 21203 dell'8 marzo 2005 il Ministero per le Politiche agricole e forestali emanava le nuove «Norme tecniche del Libro Genealogico del cane di razza», stabilendo all'articolo 11 che «l'Ufficio Centrale rende pubblicamente consultabili, anche per via telematica, nel rispetto della legge sulla privacy n. 196/2003, le informazioni relative all'identificazione degli allevatori e dei proprietari iscritti al registro di cui all'articolo 7 del disciplinare del libro genealogico...»;
ai fini dell'applicazione della citata disposizione, l'articolo 5 del Disciplinare del libro genealogico, approvato con decreto ministeriale n. 21095 del 5 febbraio 1996, dispone che il «Responsabile dell'attività dell'Ufficio Centrale, dell'applicazione del Disciplinare e delle Norme tecniche e dell'attuazione delle delibere della Commissione Tecnica Centrale del Libro genealogico è il Direttore dell'ENCI»;
non risulta, all'interrogante, che sia stato reso pubblicamente consultabile il Registro degli allevatori e dei proprietari, né che sia consentito l'accesso al medesimo Registro da parte degli allevatori e dei proprietari, nonostante le richieste in tal senso formulate ed il chiaro disposto regolamentare -:
se non ravvisino la necessità di intervenire con le modalità che riterranno più opportune, in rapporto alle normative che prevedono, come unico metodo di identificazione dei cani quello dei medici veterinari autorizzati, mediante applicazione di microchips;
se non ritengano necessario verificare l'eventuale mancata pubblicizzazione delle informazioni relative all'identificazione degli allevatori e dei proprietari iscritti al registro, di cui all'articolo 7 del disciplinare del libro genealogico;
se non intendano effettuare una rigorosa indagine ispettiva presso ENCI per verificare la corretta applicazione della legge n. 529 del 1992, del Disciplinare del Libro genealogico per la tutela dei cani di razza e della legge n. 281 del 1991 e dei decreti, sopra richiamati, a tutela dell'interesse pubblico e degli allevatori dei cani di razza e del benessere animale.
(4-01567)
STUCCHI. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che:
l'ENCI, Ente Nazionale della Cinofilia Italiana, è un ente riconosciuto dallo Stato Italiano, sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, che svolge la sua attività senza fini di lucro;
il Disciplinare del Libro genealogico del cane di razza, approvato con decreto ministeriale 21095 del 5 Febbraio 1996, regolamenta l'attività pubblicistica dell'ENCI;
allo svolgimento dell'attività del Libro genealogico provvede l'ENCI con:
a) CTC, Commissione Tecnica Centrale,
b) Ufficio centrale del Libro genealogico
c) Il Corpo degli esperti giudici; l'attività del corpo degli esperti è regolamentata dal Disciplinare del corpo degli esperti approvato con decreto ministeriale 20633 del 20 Febbraio 2004;
Responsabile dell'attività dell'Ufficio Centrale del libro, dell'applicazione del Disciplinare (decreto ministeriale 21095 del 5 febbraio 1996) e delle Norme Tecniche (decreto ministeriale 21203 del 8 marzo 2005) e dell'attuazione delle delibere della Commissione Tecnica Centrale del Libro Genealogico è il Direttore dell'ENCI.
la Società Italiana Pro Segugio è un'associazione specializzata che conta 17.000 soci che ha ottenuto da ENCI il riconoscimento della tutela dei cani di razza elencati nello statuto della stessa Associazione (Art. 2), svolgendo dal 1955 la tutela delle razze alla stessa affidate in modo del tutto conforme ai principi e dalle finalità dell'ENCI, tant'è che mai nessuna contestazione è stata formulata in merito. In data 21 aprile 2006, il Consiglio Direttivo ENCI ha revocato, la tutela di quindici razze di segugi alla Società Italiana Pro Segugio.
il riconoscimento della SIPS, come socio collettivo ENCI, è avvenuto previa positiva valutazione dei requisiti stabiliti dallo statuto (Art. 3 dello Statuto ENCI) in forza dei quali il Consiglio direttivo concedeva il riconoscimento di «Associazione specializzate di razza» per la tutela delle razze allo stesso affidate (Art. 21 dello Statuto ENCI). La revoca del riconoscimento che incide sulla stessa qualifica di socio collettivo ENCI e conseguente modifica lo statuto dell'Associazione specializzata, può avvenire solo se motivato da comportamenti contrari alle finalità della tutela dei cani di razza indicati nello statuto, nel caso di specie comunque del tutto insussistenti.
L'ENCI svolge il compito di tutelare i cani di razza esercitando funzioni pubblicistiche anche attraverso le Associazioni specializzate di razza. Il disconoscimento della tutela delle razze ad un'Associazione specializzata di razza, che ha ottimamente operato per il miglioramento zootecnico delle razze che tutela e per la loro valorizzazione, costituisce atto che ad avviso dell'interrogante può anche essere in palese contrasto con le finalità dello stesso Ente e con le norme pubblicistiche che lo stesso è chiamato ad applicare;
risulta all'interrogante che la SIPS ha adeguato il proprio statuto sulla base del
regolamento attuativo dell'ENCI, come da comunicazione dello stesso ente ricevuto in data 22 gennaio 2004;
si rammenta, a tale proposito, l'articolo 20.2 del regolamento ENCI ai sensi del quale «i Soci collettivi già esistenti dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento conservano il loro riconoscimento a condizione che adeguino entro un anno il proprio statuto ai principi suesposti....»;
l'eventuale riconoscimento della tutela di razze ad associazioni che non sono in possesso dei requisiti stabiliti dallo statuto, dal regolamento di attuazione e dalle norme tecniche costituirebbe grave violazione degli stessi atti pattizi;
lo Statuto dell'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana precisa che lo scopo dell'Ente è quello di tutelare le razze canine riconosciute migliorandone ed incrementandone l'allevamento.
il Disciplinare del libro genealogico del cane di razza (DM 21095 del 5 febbraio 1996, articolo 2) prevede che il libro genealogico rappresenti lo strumento per lo svolgimento dell'azione di miglioramento dei cani di razza con finalità di indirizzare l'attività selettiva promuovendone la conseguente valorizzazione zootecnica;
le Norme Tecniche (DM 21203 dell'8 marzo 2005), prevedono che la Commissione Tecnica Centrale approvi gli obiettivi e i criteri di selezione delle associazioni specializzate;
con la revoca di 15 razze alla SIPS l'operato dell'ENCI sembra, a parere dell'interrogante, superficiale ed inadeguato al ruolo che, un'organizzazione tecnica, a cui lo Stato ha affidato la tutela delle razze, dovrebbe avere -:
se sia a conoscenza di quanto esposto in premessa, in particolare, riguardo la revoca della tutela di 15 razze di segugi e se non si ravvisi la necessità di intervenire nei confronti di ENCI con le modalità che riterrà più opportune,
se non ritenga di dover procedere, anche per la tutela dei soci allevatori e della zootecnia italiana ed in particolare per la tutela del cane di razza, ad un'accurata indagine per verificare la corretta applicazione dei D.M 21095 e D.M 21203, affinché non sia compromesso il rapporto fiduciario tra il MIPAF e l'ENCI, per la tenuta dei Libri genealogici;
se non sia opportuno analizzare la correttezza e completezza della pratica, e la conformità della stessa con lo Statuto ENCI, con il Regolamento di attuazione e con le Norme tecniche, che ha portato alla revoca della tutela delle quindici razze alla SIPS;
se non ravvisi l'opportunità di esaminare i pareripresentati dall'associazione a cui è stata affidata la tutela delle 15 razze in oggetto e che hanno consentito il 21 aprile 2006 di revocarne la tutela alla SIPS.
(4-01572)