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Allegato B
Seduta n. 66 del 9/11/2006
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SVILUPPO ECONOMICO
Interrogazioni a risposta scritta:
CREMA. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
è noto che l'Isvap ha diramato una bozza di regolamento concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa per l'attuazione delle norme contenute nel decreto legislativo del 7 settembre 2005 n. 209;
la bozza di regolamento pubblicata dall'Isvap contiene norme che rischiano di rendere in concreto impraticabile l'intermediazione assicurativa in regime di plurimandato, così come previsto dalla legge sulle liberalizzazioni del mercato assicurativo;
il sindacato nazionale agenti ha inoltrato all'Antitrust osservazioni su tale bozza di regolamento denunziandone le gravi limitazioni alla libertà di concorrenza;
il sindacato nazionale agenti lamenta una grave intromissione da parte dell'Isvap nei rapporti tra gli Agente e le Compagnie mandanti, con grave abuso del potere regolamentare che non trova riscontro alcuno nel decreto legislativo del 7 settembre 2005 n. 209;
gli agenti di assicurazione hanno proclamato una giornata di sciopero contro la bozza di regolamento Isvap, denunciata non solo come arbitraria ma anche predisposta in danno degli agenti e in favore delle Compagnie -:
se non ritenga di adottare un'iniziativa normativa volta a chiarire il dettato normativo in questione, in modo da evitare interpretazioni fuorvianti e ai limiti del contrasto con le norme di legge.
(4-01563)
GALLETTI. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
è noto che il decreto-legge n. 223 del 2006, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, sulle liberalizzazioni (decreto Bersani), del quale si è ampiamente discusso, oltre ad interessare taxisti ed avvocati tocca molto da vicino altre categorie imprenditoriali tra le quali quelle del trattenimento danzante. Infatti il comma 1 dell'articolo 35 fissa al 20 per cento l'aliquota Iva per le consumazioni obbligatorie in discoteca, secondo l'interrogante, discriminando ulteriormente gli imprenditori del settore a vantaggio delle imprese concorrenti;
a prima vista la nuova disposizione potrebbe apparire logica, soprattutto se si prende in considerazione la sostituzione operata dagli imprenditori del settore sul titolo di ingresso (biglietto) con l'obbligatorietà di acquistare una consumazione per accedere alla sala da ballo (drink card);
se, invece, si prende in esame l'evoluzione del mercato dell'intrattenimento serale e notturno degli ultimi anni, possiamo tranquillamente affermare che la disposizione diventa una ulteriore penalità per le imprese regolari del settore, in quanto discrimina tali attività dai pubblici esercizi autorizzati ai piccoli trattenimenti musicali dal vivo e non, dai circoli privati, dai centri sociali e dagli stabilimenti balneari, i quali applicano, abitualmente in occasione delle esibizioni musicali, la formula dell'ingresso con consumazione obbligatoria o aumentando all'uopo i prezzi delle consumazioni;
risulta evidente che la manovra indirizzata alle sole discoteche non potrà dare all'erario un risultato soddisfacente mentre al contempo si assisterà a un'ulteriore contrazione del numero delle imprese di trattenimento danzante con l'aumento dell'evasione autorizzata -:
se ritenga opportuna un'iniziativa normativa per abrogare l'imposta sugli intrattenimenti, che fornisce peraltro un gettito insignificante, e la sostituzione della stessa con l'aliquota Iva normale sulle prestazioni diverse dalle consumazioni non obbligatorie;
se, in alternativa, intenda adottare iniziative normative volte ad estendere il provvedimento anche a tutte le attività che adottano il medesimo sistema di ingresso (pubblici esercizi, circoli, centri sociali).
(4-01565)
FASOLINO. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
le agevolazioni previste dal Titolo II, Incentivi in favore dell'autoimpiego del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, rappresentano strumenti agevolativi di grande rilievo per il sud Italia essendo destinati a giovani non occupati che numerosi hanno già risposto con grande interesse ed entusiasmo a tali opportunità di agevolazione, presentando migliaia di richieste per il finanziamento di progetti per l'avvio di nuove imprese;
l'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 185 del 2000, affida a Sviluppo Italia il compito di provvedere alla selezione ed alla erogazione delle agevolazioni ai progetti e alle iniziative presentati ai fini della concessione delle misure incentivanti ivi previste;
l'articolo 4 del regolamento recante criteri e modalità di concessione degli incentivi a favore dell'autoimpiego adottato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 28 maggio 2001, n. 295, stabilisce in particolare che - ai fini dell'ammissione alle agevolazioni - Sviluppo Italia deve accertare la sussistenza dei requisiti di legge attraverso l'esame della domanda e della documentazione di cui all'articolo 3 dello stesso regolamento;
nella valutazione delle domande di ammissione, Sviluppo Italia deve attenersi a quanto previsto dal decreto legislativo n. 185 del 2000 nonché ai criteri e agli indirizzi dettati dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 14 febbraio 2002, n. 5/02;
secondo quanto risulta all'interrogante, nonostante il dettato normativo in materia sia estremamente puntuale, centinaia di imprese - costituite da giovani per l'avvio di piccole iniziative imprenditoriali - hanno subito e subiscono da parte di Sviluppo Italia l'applicazione di un procedimento di valutazione delle proprie istanze che non presenta adeguate garanzie di chiarezza, trasparenza ed imparzialità dal momento che tale società applica criteri di selezione del tutto generici e discrezionali che formalmente rispondono agli indirizzi generale della normativa in materia ma sostanzialmente e nella pratica divengono del tutto arbitrari e discrezionali poiché non
sono in alcun modo precisamente codificati e quindi oggettivamente riscontrabili;
in riferimento a tale processo di valutazione numerose imprese lamentano il rigetto della propria istanza:
sulla base di criteri che non sono esplicitamente previsti in alcuna parte della normativa generale e di eventuali regolamenti;
per motivi che non sono in alcun modo verificabili per mancanza oggettiva di elementi riscontrabili e che non sono comunicati in modo chiaro e trasparente nelle delibere di rigetto, contenute in formulari generici predefiniti e non riferiti specificamente all'impresa;
per motivi, dunque, che in molti casi sono palesemente soggettivi e discrezionali, in quanto derivano esclusivamente da una valutazione personale dell'istruttore, il quale non essendo tenuto a fornire un riscontro delle sue decisioni può arbitrariamente dare riguardo a progetti identici una valutazione positiva e una negativa, come spesso avviene;
di fatto ciò determina l'impossibilità di garantire alle imprese un procedimento di valutazione dei propri progetti chiaro, trasparente, imparziale e soprattutto oggettivamente riscontrabile -:
quali tempestive iniziative, il Ministro intenda porre in essere da un lato per non privare tanti giovani del nostro Paese - che con grande coraggio intraprendono la strada della libera impresa - di uno strumento importante per la loro realizzazione professionale e dall'altro per evitare che tale applicazione disinvolta della normativa recante agevolazioni per la creazione di impresa finisca per penalizzare ulteriormente aree del territorio nazionale che scontano già una difficile situazione occupazionale e sociale.
(4-01566)