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Allegato A
Seduta n. 7 del 30/5/2006
DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 3 APRILE 2006, N. 136, RECANTE PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI (A.C. 14)
(A.C. 14 - Sezione 1)
ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
1. È convertito in legge il decreto-legge 3 aprile 2006, n. 136, recante proroga di termini in materia di ammortizzatori sociali.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO
ART. 1.
1. All'articolo 1, comma 410, primo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: «entro il 31 dicembre 2006», sono inserite le seguenti: «e, per gli accordi governativi di settore o di area, fino al 31 dicembre 2007,».
2. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2006, n. 127, le parole: «31 marzo 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2006» ed al quarto periodo le parole: «15 aprile 2006» sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno 2006».
ART. 2.
1. Il Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è incrementato per l'anno 2006 di un importo pari a 15 milioni di euro.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
ART. 3.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.