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Allegato A
Seduta n. 7 del 30/5/2006
...
(A.C. 14 - Sezione 2)
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE
ART. 2.
Sopprimerlo.
*2. 1. Borghesi.
Sopprimerlo.
*2. 2. Boato.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Gli interventi del Fondo di cui al comma 1 sono disposti sulla base di criteri e modalità fissati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico che provvede in particolare a determinare, in conformità agli orientamenti comunitari in materia, le tipologie di aiuto concedibile, le priorità di natura produttiva e occupazionale, i requisiti economici e finanziari delle imprese da ammettere ai benefici, nonché ad individuare procedure, modalità ed appositi organismi per il coordinamento degli interventi ed il monitoraggio delle situazioni di crisi produttiva ed occupazionale. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, di Sviluppo Italia S.p.A..
1-ter. All'articolo 11 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, i commi 5 e 6 sono abrogati.
2. 3. Cialente.