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Allegato A
Seduta n. 70 del 13/11/2006
(A.C. 1746-bis - Sezione 4)
ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art.8.
(Imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche).
1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, i comuni possono deliberare, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, l'istituzione di un'imposta di scopo destinata esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la realizzazione di opere pubbliche individuate dai comuni nello stesso regolamento tra quelle indicate nel comma 5 del presente articolo.
2. Il regolamento che istituisce l'imposta determina:
a) l'opera pubblica da realizzare;
b) l'ammontare della spesa da finanziare;
c) l'aliquota di imposta;
d) le modalità di versamento degli importi dovuti.
3. L'imposta è dovuta, in relazione alla stessa opera pubblica, per un periodo massimo di cinque anni ed è determinata applicando alla base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, un'aliquota nella misura massima dello 0,5 per mille.
4. Per la disciplina dell'imposta si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili.
5. L'imposta può essere istituita per le seguenti opere pubbliche:
a) opere per il trasporto pubblico urbano;
b) opere viarie, con l'esclusione della manutenzione straordinaria ed ordinaria delle opere esistenti;
c) opere particolarmente significative di arredo urbano e di maggior decoro dei luoghi;
d) opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini;
e) opere di realizzazione di parcheggi pubblici.
6. Il gettito complessivo dell'imposta non può essere superiore al 30 per cento dell'ammontare della spesa dell'opera pubblica da realizzare.
7. Nel caso di mancato inizio dell'opera pubblica entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo i contribuenti possono chiedere il rimborso degli importi versati entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 8.
(Imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche).
Sopprimerlo.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2007: - 219.720;
2008: - 226.720;
2009: - 226.720;
voce Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
2007: - 57.150;
2008: - 100.197;
2009: - 100.197;
voce Ministero della giustizia:
2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000;
voce Ministero degli affari esteri:
2007: - 109.116;
2008: - 106.977;
2009: - 106.977;
voce Ministero delle pubblica istruzione:
2007: - 3.256;
2008: - 6;
2009: - 6;
voce Ministero dell'interno:
2007: - 101.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
2007: - 986;
2008: - 82;
2009: - 82;
voce Ministero della difesa:
2007: - 11;
2008: - 11;
2009: - 11;
voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali:
2007: - 45;
2008: - 45;
2009: - 45;
voce Ministero per i beni e le attività culturali:
2007: - 92.045;
2008: - 100.045;
2009: - 100.045;
voce Ministero della salute:
2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
voce Ministero dell'università e della ricerca:
2007: - 20.000;
2008: - 40.000;
2009: - 80.000;
voce: Ministero della solidarietà sociale:
2007: - 50.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000;
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre proporzionalmente del 5 per cento tutte le voci di parte corrente e in conto capitale previste per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
8. 1. (vedi 8. 68.) Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Ceroni, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce: Ministero dell'economia e delle finanze
2007: - 219.720;
2008: - 226.720;
2009: - 226.720.
voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale
2007: - 57.150;
2008: - 100.197;
2009: - 100.197.
voce: Ministero della giustizia
2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.
voce: Ministero degli affari esteri
2007: - 109.116;
2008: - 106.977;
2009: - 106.977.
voce: Ministero delle pubblica istruzione
2007: - 3.256;
2008: - 6;
2009: - 6.
voce: Ministero dell'interno
2007: - 101.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.
voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
2007: - 986;
2008: - 82;
2009: - 82.
voce: Ministero della difesa
2007: - 11;
2008: - 11;
2009: - 11.
voce: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
2007: - 45;
2008: - 45;
2009: - 45.
voce: Ministero per beni e le attività culturali
2007: - 92.045;
2008: - 100.045;
2009: - 100.045.
voce: Ministero della salute
2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.
voce: Ministero dell'università e della ricerca
2007: - 20.000;
2008: - 40.000;
2009: - 80.000.
voce: Ministero della solidarietà sociale
2007: - 50.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre proporzionalmente del 5 per cento tutte le voci di parte corrente previste per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
8. 2. (vedi 8. 61.) Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Ceroni, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 250.000;
2008: - 250.000;
2009: - 250.000.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre del 3 per cento le dotazioni per spese correnti da iscrivere nei singoli stati di previsione dei bilanci 2007, 2008 e 2009.
8. 3. (ex 8. 9.) Zanetta, Di Centa, Uggè, Mondello.
Sopprimerlo.
*8. 4. (ex 8. 67.) Mereu, D'Agrò, Peretti, Zinzi.
Sopprimerlo.
*8. 5. (ex 8.63 e 8.3.) Bertolini, Paoletti Tangheroni, Licastro Scardino, Crosetto, Cossiga, Carlucci, Campa, Zanetta, Rosso, Marras.
Sopprimerlo.
*8. 6. (ex 8. 53 e 8.55.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dussin.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 8. (Imposta di scopo sui flussi di traffico o contributo di miglioria per la realizzazione di opere pubbliche). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, i comuni possono deliberare con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, l'istituzione di un'imposta di scopo sui flussi di traffico interessanti i centri urbani destinata alla parziale copertura della spesa per la realizzazione di opere pubbliche individuate dai comuni nello stesso regolamento tra quelle indicate nel successivo comma 6 del presente articolo alle lettere a) e b), ovvero l'istituzione di un contributo di miglioria esclusivamente destinato alla parziale copertura delle spese per la realizzazione di opere pubbliche individuate dai comuni nello stesso regolamento tra quelle indicate nel successivo comma 6 del presente articolo alle lettere a), b) e c).
2. Il regolamento che istituisce l'imposta di scopo sui flussi di traffico interessanti i centri urbani ovvero il contributo di miglioria determina:
a) l'opera pubblica o le opere pubbliche da realizzare;
b) l'ammontare della spesa o delle spese da finanziare;
c) l'aliquota o le aliquote dell'imposta di scopo per i flussi di traffico interessanti i centri urbani o del contributo di miglioria;
d) le modalità di versamento degli importi dovuti che:
1) per l'imposta di scopo sui flussi di traffico, tenga conto del numero dei passaggi dei veicoli nei centri storici in relazione alla tipologia dei veicoli stessi e all'inquinamento per produzione di gas ad effetto serra derivante dai medesimi;
2) per il contributo di miglioria, tenga conto, nell'applicazione alla base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive mo- dificazioni, del beneficio differenziale per ogni immobile rispetto all'opera pubblica o alle opere pubbliche realizzate, da finanziare parzialmente a carico di ogni immobile interessato.
3. L'imposta di scopo sui flussi di traffico nei centri urbani è dovuta in relazione all'opera pubblica o alle opere pubbliche, di cui alle lettere a) e b), elencate al successivo comma 6 del presente articolo, con l'introduzione di un finanziamento realizzato attraverso sistemi automatici del controllo degli accessi, ovvero con l'installazione a bordo di ogni veicolo di un antenna di rilevamento, da distribuire gratuitamente, per l'addebito diretto della tariffa su carte prepagate. Nell'una o nell'altra ipotesi di rilevamento degli accessi può essere prevista una eventuale differenziata tariffazione per le ore di punta del traffico urbano, diversificando anche le tariffe medesime per tipo di veicolo, per il tasso di inquinamento prodotto in termini di gas ad effetto serra, per ora e per varco di entrata, con la possibilità di rivedere le tariffe medesime ogni anno sulla base delle condizioni del traffico nei diversi punti di accesso alla zona centrale dei centri urbani.
4. Il contributo di miglioria è dovuto, in relazione all'opera pubblica o alle opere pubbliche, elencate alle lettere a), b), ed c) del successivo comma 7 del presente articolo, per un periodo massimo di cinque anni ed è determinato applicando alla base dell'imposta comunale sugli immobili un'aliquota massima, per gli immobili maggiormente beneficati in termini di prossimità, dello 0,5 per mille e un'aliquota decrescente via via che il beneficio di prossimità si riduca.
5. Per la disciplina dell'imposta di scopo sui flussi di traffico nei centri urbani ovvero del contributo di miglioria si applicano, rispettivamente, le disposizioni deliberate dai comuni con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di cui al precedente comma 1, con i limiti e le condizioni indicate ai precedenti commi 3 e 4.
6. L'imposta di scopo sui flussi di traffico nei centri urbani può essere istituita per le seguenti opere pubbliche:
a) opere per il trasporto pubblico urbano ed extraurbano di interesse comunale sul cui territorio sono inserite;
b) opere viarie, con l'esclusione della manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere esistenti;
7. Il contributo di miglioria può essere istituito per le seguenti opere pubbliche:
a) opere particolarmente significative di arredo urbano e di maggior decoro dei luoghi sul territorio comunale;
b) opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini;
c) opere di realizzazione di parcheggi pubblici.
8. Il gettito complessivo dell'imposta di scopo sui flussi di traffico nei centri urbani e il gettito complessivo del contributo di miglioria non può essere superiore al 30 per cento dell'ammontare della spesa per l'opera pubblica o per le opere pubbliche da realizzare sulla base del progetto esecutivo della stessa o delle stesse.
9. Nel caso di mancato inizio dell'opera pubblica, finanziata parzialmente con l'imposta di scopo sui flussi di traffico nei centri urbani ovvero con il contributo di miglioria, entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo, i contribuenti possono chiedere il rimborso degli importi versati, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
8. 7. (ex 8. 27.) Armani, Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, Leo.
Al comma 1, dopo le parole: 1o gennaio 2007 aggiungere le seguenti:, in deroga alle norme recate dall'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sui termini di entrata in vigore di nuovi tributi.
8. 8. (ex 8. 28.) Osvaldo Napoli.
Al comma 1, sopprimere la parola: parziale.
Conseguentemente:
al medesimo comma, sopprimere le parole: nello stesso regolamento tra quelle indicate nel comma 5 del presente articolo.
al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:
e) durata e tipologia dell'imposta;
f) la tipologia di opera pubblica da finanziare;
g) la percentuale della spesa dell'opera da finanziare.
sopprimere il comma 6.
8. 10. (ex 8. 54.) Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'imposta di scopo può essere istituita solo dai comuni che abbiano rispettato gli obiettivi stabiliti dal patto di stabilità interno per l'ultimo esercizio finanziario.
8. 11. (ex 8. 33.) Della Vedova.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. L'imposta è dovuta, in relazione alla stessa opera pubblica, per un periodo massimo di dieci anni ed è determinata applicando alla base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, un'aliquota nella misura massima dello 0,5 per mille.
8. 12. (ex 8. 29.) Osvaldo Napoli.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. In presenza di più opere pubbliche per le quali sia stata istituita, anche disgiuntamente, l'imposta di scopo ai sensi dei commi 1 e 2, l'aliquota massima applicabile, per ciascun anno d'imposta, non potrà eccedere la misura dello 0,5 per mille.
8. 14. (ex 8. 30.) Osvaldo Napoli.
Al comma 5, sopprimere la lettera a).
8. 16. (ex 8. 56.) Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 5, sopprimere la lettera c).
8. 17. (ex 8. 57.) Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: di arredo urbano e di con le seguenti: per la qualità urbana, per l'arredo urbano e per.
8. 18. (ex 8. 31.) Osvaldo Napoli.
Al comma 5, lettera c), sopprimere le parole: e di maggior decoro dei luoghi.
8. 20. (ex 8. 58.) Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 5, sopprimere la lettera d).
8. 21. (ex 8. 59.) Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 5, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:
f) opere di restauro;
g) opere relative a nuovi spazi per eventi e attività culturali, allestimenti museali e biblioteche.
8. 22. (ex 8. 36.) Colasio, Ghizzoni, Rusconi, Tessitore, Volpini, Testa, Benzoni, Chiaromonte, Costantini, De Biasi, Folena, Giachetti, Giulietti, Guadagno, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Villari, Tocci.
Al comma 5, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:
f) opere di realizzazione e manutenzione straordinaria dell'edilizia scolastica;
g) opere di conservazione dei beni artistici e architettonici.
8. 23. (ex 8. 49.) D'Elpidio, Adenti, Satta, Affronti, Fabris, Pignataro.
Al comma 5, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
f) opere di particolare valenza sociale, quali teatri, impianti sportivi, asili, scuole.
Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di garantire la massima partecipazione popolare, le opere da realizzare, dopo una attenta ricognizione da parte della giunta e del consiglio comunale, potranno essere sottoposte a referendum. Le associazioni di cittadini po-tranno
presentare proposte all'amministrazione comunale nei termini e nei modi previsti dai singoli statuti comunali in tema di petizioni popolari.
8. 25. (ex 8. 26.) Alberto Giorgetti, Pedrizzi, Amoruso.
Al comma 6, sostituire la parola: 30 per cento con la seguente: 100 per cento.
8. 28. (ex 8. 32.) Osvaldo Napoli.
Al comma 7, sostituire le parole: i contribuenti possono chiedere fino alla fine del comma, con le seguenti: i comuni sono tenuti a rimborsare i versamenti effettuati dai contribuenti entro l'anno successivo.
**8. 29. (ex 8. 47.) Mazzoni, Peretti, Zinzi.
Al comma 7, sostituire le parole: i contribuenti possono chiedere fino alla fine del comma, con le seguenti: i comuni sono tenuti a rimborsare i versamenti effettuati dai contribuenti entro l'anno successivo.
**8. 30. (ex 8. 52.) Fugatti, Filippi, Garavaglia.
Al comma 7, sostituire le parole: i contribuenti possono chiedere fino alla fine del comma, con le seguenti: i comuni sono tenuti a rimborsare i versamenti effettuati dai contribuenti entro l'anno successivo.
**8. 31 (ex 8. 1.) Leo.
Al comma 7, sostituire le parole: i contribuenti possono chiedere fino alla fine del comma, con le seguenti: i comuni sono tenuti a rimborsare i versamenti effettuati dai contribuenti entro l'anno successivo.
**8. 32. (ex 8. 5.) Campa.
Al comma 7, dopo le parole: degli importi versati aggiungere le seguenti: o utilizzarli in compensazione, nell'ambito dei tributi comunali, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
8. 33. (ex 8. 2.) Leo.
Al comma 7, dopo le parole: degli importi versati aggiungere le seguenti: o utilizzarli in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
*8. 34. (ex 8. 20 e 8.23.) Buonfiglio, Cosenza, Bellotti, Alberto Giorgetti.
Al comma 7, dopo le parole: degli importi versati aggiungere le seguenti: o utilizzarli in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
*8. 35. (ex 8. 46.) Ruvolo, Peretti, Zinzi.
Al comma 7, dopo le parole: degli importi versati aggiungere le seguenti:, o utilizzarli in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
*8. 36. (ex 8. 24.) Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Minardo, Romele, Paolo Russo.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Relativamente agli interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa i comuni su cui insiste l'opera sono obbligati a deliberare l'imposta di cui al comma 1, nella misura massima di cui al comma 3, a parziale copertura delle spese sostenute per la realizzazione dell'opera medesima.
8. 37. (ex 8. 18.) Floresta.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Tale imposta sarà a carico, nella stessa misura, di tutti i soggetti imponibili ICI del comune di competenza, e l'aliquota ICI complessiva annuale non potrà, in ogni caso, superare l'aliquota ICI al netto dell'imposta di scopo più lo 0,5 per mille.
8. 39. (ex 8. 48.) Peretti, Zinzi.