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Allegato A
Seduta n. 72 del 15/11/2006
...
(A.C. 1746-bis - Sezione 2)
ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 11.
(Disposizioni in materia di semplificazione e di manutenzione della base imponibile).
1. Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie dei comuni e delle province, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente dell'ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.
2. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale o provinciale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale, ed il superamento di un esame di idoneità.
3. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio dell'ente locale che lo ha nominato, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dell'ente ovvero degli affidatari del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.
4. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è
possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.
6. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
7. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione; l'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
8. La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
9. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
10. Gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali.
11. Gli enti locali, nel rispetto dei princìpi posti dall'articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi.
12. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1o gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
13. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario ed in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, gli enti locali e regionali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi al gettito delle entrate tributarie e patrimoniali, di rispettiva competenza. Per l'inosservanza di detti adempimenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 161, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti il sistema di comunicazione, le modalità ed i termini per l'effettuazione della trasmissione dei dati.
14. Le norme di cui ai commi da 4 a 13 si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
15. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 dell'articolo 9, le parole da: «il relativo ruolo» fino a: «periodo di sospensione» sono soppresse;
b) sono abrogati: il comma 6 dell'articolo 9; l'articolo 10; il comma 4 dell'articolo 23; l'articolo 51, ad eccezione del comma 5; il comma 4 dell'articolo 53; l'articolo 71, ad eccezione del comma 4; l'articolo 75; il comma 5 dell'articolo 76.
16. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 dell'articolo 5 è abrogato;
b) al comma 2 dell'articolo 8, dopo le parole: «adibita ad abitazione principale del soggetto passivo» sono aggiunte le seguenti: «, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica,»;
c) all'articolo 10, il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili»;
d) i commi 1, 2, 2-bis e 6 dell'articolo 11 sono abrogati;
e) all'articolo 12, comma 1, le parole: «90 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «60 giorni» e le parole da: «; il ruolo deve essere formato» fino alla fine del comma sono soppresse;
f) l'articolo 13 è abrogato;
g) il comma 6 dell'articolo 14 è abrogato.
17. Al comma 53 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico».
18. Le lettere l) e n) del comma 1 e i commi 2 e 3 dell'articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono abrogati.
19. All'articolo 62, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: «in modo che detta tariffa» fino alla fine del periodo sono soppresse.
20. Il comma 1 dell'articolo 7-octies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è abrogato.
21. Al fine di contrastare il fenomeno delle affissioni abusive, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 2-bis dell'articolo 6, il comma 1-bis dell'articolo 20, l'articolo 20-bis, il comma 4-bis dell'articolo 23 e il comma 5-ter dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni;
b) il comma 13-quinquies dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
c) il terzo comma dell'articolo 6 ed il quarto comma dell'articolo 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni.
22. All'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole da: «sono a carico» fino a «del committente» sono sostituite dalle seguenti: «sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile»;
b) al comma 19, il terzo periodo è soppresso.
23. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'articolo 20-bis, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
24. I comuni e le province, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio
competente, possono conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti dell'ente locale o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative all'efficacia del verbale di accertamento.
25. I poteri di cui al comma 24 non includono, comunque, la contestazione delle violazioni delle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La procedura sanzionatoria amministrativa è di competenza degli uffici degli enti locali.
26. Le funzioni di cui al comma 24 sono conferite ai dipendenti degli enti locali e dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale stesso, ed il superamento di un esame di idoneità.
27. I soggetti prescelti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.
28. I criteri indicati nel secondo e nel terzo periodo del comma 3 dell'articolo 70 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sono applicabili anche ai fini della determinazione delle superfici per il calcolo della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all'allegato 1, punto 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
29. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
a) il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2006 resta invariato anche per l'anno 2007;
b) in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma 2, lettera d), e 57, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 11.
(Disposizioni in materia di semplificazione e di manutenzione della base imponibile).
Al comma 7, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: centottanta giorni.
11. 2. (ex 11. 35.) Osvaldo Napoli.
(Approvato)
Al comma 8, terzo periodo, sostituire le parole: dell'eseguito versamento con le seguenti: della richiesta.
11. 4. (ex *11. 36.) Osvaldo Napoli.
Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di inottemperanza, si applica la disciplina prevista dal medesimo articolo 25.
11. 5. (ex 11. 21.) Filippi, Garavaglia.
(Approvato)
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Ai soli fini della riscossione delle entrate locali, il funzionario responsabile dell'ente locale ed il funzionario della riscossione nominato dal soggetto cui l'ente locale ha affidato il servizio ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, sono autorizzati ad accedere alle informazioni disponibili presso il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate, a prenderne visione, ad estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei debitori e dei coobbligati, nonché ad ottenere, in carta libera e senza oneri le relative certificazioni. L'autorizzazione è concessa con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l'Associazione nazionale dei comuni, l'Unione delle province italiane e l'Associazione nazionale dei concessionari delle entrate degli enti locali (ANACAP).
11. 8. (ex 11. 77.) Garavaglia, Filippi, Fugatti, Grimoldi.
Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: gli enti locali e regionali con le seguenti: i comuni, attraverso l'ANCI,.
11. 10. (ex *11. 37.) Osvaldo Napoli.
Sostituire il comma 14 con il seguente:
14. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7, limitatamente al primo periodo, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, si applicano anche ai rapporti di imposta relativi alle annualità 2002 e successive.
11. 12. (ex *11. 38.) Osvaldo Napoli.
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. I comuni e le province possono regolamentare la disciplina della tariffa per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e dei canoni di cui agli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo i criteri, i termini e le modalità di cui ai commi da 4 a 14 del presente articolo.
11. 13. (ex **11. 39.) Osvaldo Napoli.
Al comma 16, sopprimere la lettera a).
11. 14. (ex *11. 40.) Osvaldo Napoli.
Al comma 16, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
b-bis) all'articolo 7, comma 1, lettera i), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'esercizio a qualsiasi titolo di una attività commerciale, anche nel caso in cui abbia carattere accessorio rispetto alle finalità istituzionali dei soggetti e non sia rivolta a fini di lucro, comporta la decadenza immediata dal beneficio dell'esenzione dall'imposta;».
Conseguentemente, dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. Il comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come sostituito dall'articolo 39 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato.
11. 100. (ex 11. 48.) Turco.
Sopprimere il comma 18.
11. 15. (ex *11. 41.) Osvaldo Napoli.
Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:
18-bis. Al comma 10 dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dal 1o gennaio 2007 il limite massimo di aumento è fissato al 100 per cento.
18-ter. Le tariffe di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, articoli 44, 45, 47 e 48, possono essere aumentate dai comuni e dalle province fino ad un massimo del 50 per cento.
11. 16. (ex **11. 42.) Osvaldo Napoli.
Sopprimere i commi 19 e 20.
11. 17. (Testo modificato nel corso della seduta)(vedi 11. 2.) Gianfranco Conte.
(Approvato)
All'emendamento 11.500 del Governo, sostituire le parole: sopprimere i commi con le seguenti: sostituire il comma 19, con il seguente:
19. La disposizione contenuta nell'articolo 13, comma 4-bis. del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, secondo cui l'imposta sulla pubblicità non è dovuta per l'indicazione sui veicoli utilizzati per il trasporto della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni, deve interpretarsi nel senso che l'imposta non è dovuta in relazione alle suddette scritte apposte sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, sia di persone che di merci.
Conseguentemente, sostituire le parole: e 20 con le seguenti:
Conseguentemente:
sopprimere il comma 20;
all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre proporzionalmente, tutte le spese di parte corrente del 2 per cento per gli anni 2007, 2008 e 2009.
0. 11. 500. 1. Leone.
Sopprimere i commi 19 e 20.
*11. 18. (ex *11. 7. e *11. 94.) Uggè, Di Centa, Zanetta, Mondello, Gianfranco Conte.
(Approvato)
Sopprimere i commi 19 e 20.
*11. 19. (ex *11. 9.) Mazzocchi, Giorgetti, Leo.
(Approvato)
Sopprimere i commi 19 e 20.
*11. 20. (ex *11. 72.) D'Agrò, Peretti, Zinzi.
(Approvato)
Sopprimere i commi 19 e 20.
*11. 500. Governo.
(Approvato)
Sopprimere i commi 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27.
11. 24. (vedi 11. 83.) Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:
23-bis. Le agevolazioni di cui agli articoli 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e 2, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, devono intendersi riferite alle sole unità immobiliari classificate catastalmente come abitazioni ed effettivamente adibite ad uso abitativo.
23-ter. I contribuenti che abbiano tenuto comportamenti difformi, debbono regolarizzare la propria posizione, versando al comune ove sono situati gli immobili entro la data prevista per il saldo dell'ICI relativo all'anno 2007, la differenza d'imposta
relativa alle annualità 2005 e 2006, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi.
23-quater. Dal 1o gennaio 2007 le agevolazioni di cui al comma 23-bis restano applicabili ai soli immobili classificati catastalmente come abitazioni ed effettivamente adibite ad uso abitativo, con l'esclusione di quelli concessi in affitto o tenuti a disposizione.
23-quinquies. All'articolo 39, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, al comma 1, capoverso comma 2-bis, la parola: «esclusivamente» è soppressa.
11. 26. (ex *11. 43.) Osvaldo Napoli.
Sopprimere i commi da 24 a 27.
Conseguentemente:
all'articolo 45, sopprimere il comma 2;
sopprimere i seguenti articoli: 46, 99, 108, 110, 112, 114, 118, 120, 128, 132, 143, 144, 145, 146, 147, 157, 159, 160; 161, 163, 164, 175, 182, 183, 184, 186, 189, 192, 193, 194, 197, 198, 199, 201, 204, 205, 206, 207, 209.
dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:
Art. 214. - 1. sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
b) i commi 17, 18 e 19 dell'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
c) il comma 13 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
d) l'articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
e) il comma 45 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
f) il comma 159 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
all'articolo 216, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce: Ministero dell'economia e delle finanze:
2007: - 219.720;
2008: - 226.720;
2009: - 226.720.
voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
2007: - 57.150;
2008: - 100.197;
2009: - 100.197.
voce: Ministero della giustizia:
2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.
voce: Ministero degli affari esteri:
2007: - 109.116;
2008: - 106.977;
2009: - 106.977.
voce: Ministero della pubblica istruzione:
2007: - 3.256;
2008: - 6;
2009: - 6.
voce: Ministero dell'interno:
2007: - 101.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.
voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
2007: - 986;
2008: - 82;
2009: - 82.
voce: Ministero della difesa:
2007: - 11;
2008: - 11;
2009: - 11.
voce: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali:
2007: - 45;
2008: - 45;
2009: - 45.
voce: Ministero per i beni e le attività culturali:
2007: - 92.045;
2008: - 100.045;
2009: - 100.045.
voce: Ministero della salute:
2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.
voce: Ministero dell'università e della ricerca:
2007: - 20.000;
2008: - 40.000;
2009: - 80.000.
voce: Ministero della solidarietà sociale:
2007: - 50.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.
all'articolo 216, comma 1, tabella B, apportare le seguenti variazioni:
voce: Ministero dell'economia e delle finanze:
2007: - 442.145;
2008: - 450.644;
2009: - 450.644.
voce: Ministero degli affari esteri:
2007: - 1.000;
2008: - 3.000;
2009: - 3.000.
voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:
2007: - 240.000;
2008: - 290.000;
2009: - 290.000.
voce: Ministero per i beni e le attività culturali:
2007: - 27.900;
2008: - 27.900;
2009: - 27.900.
voce: Ministero dell'università e della ricerca:
2007: - 65.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.
all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci per un importo complessivo pari al 10 per cento del totale.
11. 27. (vedi 11. 1.) Gianfranco Conte, Ravetto.
Sopprimere il comma 24.
11. 28. (ex 11. 79.) Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 24, primo periodo, sostituire le parole: iscritti all'albo di cui all'articolo 53 con le seguenti: ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b),
11. 29. (ex *11. 44.) Osvaldo Napoli.
(Approvato)
Sopprimere il comma 25.
11. 30. (ex 11. 80.) Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Sopprimere il comma 26.
11. 31. (ex 11. 81.) Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Sopprimere il comma 27.
11. 32. (ex 11. 82.) Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Sostituire il comma 29 con i seguenti:
29. Nelle more dell'attuazione delle specifiche disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
a) il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2006 può restare invariato anche per l'anno 2007;
b) in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma, 2 lettera d) e dell'articolo 57, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 21.
29-bis. Restano esclusi dalle aree soggette a prelievo i magazzini di materie prime e di prodotti finiti di pertinenza delle attività produttive.
11. 33. (ex 11. 70.) Peretti, Zinzi.
Al comma 29, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fatta salva la possibilità per i comuni di adottare, entro il termine per l'approvazione del bilancio comunale, la tariffa di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
11. 34. (ex 11. 28.) Zorzato, Milanato, Fratta Pasini, Campa, Paniz, Destro, Gardini.
Al comma 29, sopprimere la lettera b).
*11. 35. (ex *11. 5.) Leo.
Al comma 29, sopprimere la lettera b).
*11. 36. (ex *11. 8.) Mondello, Uggè, Di Centa, Zanetta.
Al comma 29, sopprimere la lettera b).
*11. 37. (ex *11. 23.) Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Al comma 29, sopprimere la lettera b).
*11. 38. (ex *11. 71.) D'Agrò, Peretti, Zinzi.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
30. Le disposizioni del presente articolo costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, nonché norme di semplificazione per i soggetti che esercitano attività di impresa e di lavoro autonomo.
31. I comuni sottoscrivono, a richiesta, con persone fisiche e giuridiche titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo il concordato biennale preventivo unificato. Il concordato ha per oggetto la definizione per i due anni successivi a quello alla data di sottoscrizione dello stesso della misura complessiva di quanto dovuto a titolo di imposta comunale sugli immobili, di imposta o canone sulla pubblicità, di imposta o canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
32. La misura dell'imposta complessiva per il concordato preventivo unificato biennale è pari al doppio di quella definita per l'esercizio finanziario in corso alla data di sottoscrizione, senza possibilità alcuna per il comune di ulteriori accertamenti o riscossioni se non in caso di variazione dei presupposti di imposta nel biennio in considerazione che comportino un aumento dell'imposta complessiva dovuta che superi quella concordata di almeno il 10 per cento. Eventuali aumenti dell'aliquota o della misura dell'imposta o della misura del canone non sono applicabili ai soggetti che abbiano sottoscritto il concordato.
33. L'imposta complessiva può essere versata e riscossa in una unica soluzione entro e non oltre il termine dell'esercizio finanziario nell'ambito del quale il concordato è sottoscritto. Nel sottoscrivere il concordato le parti possono stabilire date di versamento e riscossione diverse, che comunque non possono eccedere il termine dell'esercizio finanziario successivo a quello nell'ambito del quale il concordato è sottoscritto.
34. Il concordato è sottoscritto anche in deroga ad ogni altra norma procedurale inerente le imposte comunali indicate. 1 comuni possono prevedere forme di incentivazione alla sottoscrizione di concordati per aziende o professionisti che abbiano iniziato l'attività nei tre anni antecedenti alla sottoscrizione, in misura non
superiore al 10 per cento di quanto risultante a titolo di imposta complessiva. Il mancato pagamento, anche parziale, dell'imposta complessiva dovuta per il concordato nei termini previsti comporta la risoluzione di diritto dello stesso e l'esercizio di ogni potestà comunale circa l'accertamento e riscossione delle imposte e canoni dovuti.
35. Al fine di favorire la sottoscrizione del concordato i comuni direttamente o attraverso i propri concessionari della riscossione predispongono banche dati e modulari completi di ogni dato rilevante, in modo che la sottoscrizione del contribuente possa avvenire anche attraverso semplice adesione. I contratti con i concessionari sono rinegoziati in ragione dei servizi aggiuntivi richiesti e sono rinnovati alla scadenza per consentire la necessaria continuità quanto al controllo della correttezza e non modificazione dei dati assunti a base del concordato.
36. I comuni possono procedere alla cartolarizzazione dei crediti derivanti dalla sottoscrizione di concordati, in misura non superiore al 75 per cento dell'importo complessivo risultante.
37. Le eventuali maggiori entrate del comune riferite ad un determinato esercizio finanziario conseguenti alla sottoscrizione di concordati non incidono sui trasferimenti statali e non sono rilevanti quanto ai patti di stabilità interni. I comuni con il regolamento generale sulle entrate di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 possono unificare i procedimenti di accertamento e riscossione, nonché ogni procedura gestionale, relativi a tutte le imposte o canoni sostitutivi comunali, in modo da garantire il minor onere amministrativo e la massima semplicità di adempimenti per i contribuenti, senza oneri aggiuntivi per gli stessi. A tal fine, pur nella autonomia dei presupposti di imposta, può farsi riferimento ai principi procedimentali previsti nelle norme di revisione e armonizzazione di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni. Ogni forma di semplificazione non può comportare minori entrate per il comune.
11. 39. (ex *11. 3.) Gianfranco Conte.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
30. All'articolo 264 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 1, la lettera n) è soppressa.
31. All'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 1, è aggiunto il seguente periodo: «È fatta salva l'applicazione del tributo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504».
*11. 42. (ex **11. 29.) Osvaldo Napoli.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
30. All'articolo 264 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 1, la lettera n) è soppressa.
31. All'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 1, è aggiunto il seguente periodo: «È fatta salva l'applicazione del tributo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504».
*11. 43. (ex *11. 88.) Saglia.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
30. Ai fini dell'accertamento delle tariffe di igiene ambientale e della TARSU e per favorire il contrasto al fenomeno dell'evasione ed elusione, i comuni hanno facoltà di accesso alle banche dati anagrafiche inerenti le utenze elettriche o idriche, e comunque le utenze facenti riferimento ai servizi di interesse generale.
11. 44. (ex *11. 47.) Osvaldo Napoli, Garavaglia, Pedrizzi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
30. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, al comma 8, lettera a), dopo il capoverso 4-bis, è aggiunto il seguente:
«4-ter. Sono dispensati dalla presentazione dell'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione, i soggetti tenuti a comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie riguardanti i contratti di somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605».
11. 45. (ex 11. 30.) Saglia, Alberto Giorgetti.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
30. In attesa dell'approvazione delle norme attuative dell'articolo 7-quinquies del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, laddove prevede l'istituzione del Consorzio obbligatorio nazionale per la raccolta e lo smaltimento dei residui da lavorazione degli esercizi commerciali al dettaglio operanti nel settore della vendita di carni, gli importi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ovvero, laddove istituita, della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché quelli, eventualmente determinati, della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotti al 30 per cento per i produttori di sottoprodotti di origine animale, di cui al Regolamento CE n. 1774/2002, i quali dimostrino, mediante idonea documentazione, di aver stipulato con soggetti abilitati a ritirarli un contratto di fornitura in esclusiva, per tipologia di categoria dei materiali prodotti, a condizione che:
a) i sottoprodotti provengano da negozi per la vendita al minuto;
b) il contratto di fornitura sia redatto in forma scritta;
c) il destinatario detenga il registro delle partite.
Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:
Art. 214-bis. - 1. All'articolo 1della legge 30 dicembre 2004 n. 311, al comma 460, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
b) alla lettera b) le parole «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
11. 47. (ex 11. 78.) Fugatti, Filippi, Garavaglia.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
30. All'articolo 35, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 26-quinquies è aggiunto il seguente:
«26-sexies. Le facoltà previste dai commi 25 e 26 possono essere esercitate, ai fini della gestione delle entrate proprie ed della partecipazione all'accertamento dei tributi erariali, dagli enti locali, dalle regioni e dai loro concessionari, ovvero dai soggetti comunque incaricati, anche disgiuntamente, delle attività di liquidazione accertamento e riscossione delle entrate, a norma delle leggi vigenti, limitatamente per questi ultimi alle entrate effettivamente affidata L'ente locale o la regione individuano in modo selettivo i dipendenti propri o dei soggetti sopra indicati che possono utilizzare ed accedere ai dati».
11. 48. (ex *11. 45.) Osvaldo Napoli.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
30. A decorrere dal 1o gennaio 2007, ai soli fini dell'imposta comunale sugli immobili, i moltiplicatori previsti dal comma 5 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, limitatamente a quelli applicabili alle abitazioni (categorie catastali da Al a A11, esclusa l'Al0), sono rivalutati nella misura del 10 per cento.
11. 49. (ex **11. 46.) Osvaldo Napoli.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis. - 1. Le disposizioni del presente articolo costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, nonché norme di semplificazione per i soggetti che esercitano attività di impresa e di lavoro autonomo.
2. I comuni sottoscrivono, a richiesta, con persone fisiche e giuridiche titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo il concordato biennale preventivo unificato. Il concordato ha per oggetto la definizione per i due anni successivi a quello alla data di sottoscrizione dello stesso della misura complessiva di quanto dovuto a titolo di imposta comunale sugli immobili, di imposta o canone sulla pubblicità, di imposta o canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
3. La misura dell'imposta complessiva per il concordato preventivo unificato biennale è pari al doppio di quella definita per l'esercizio finanziario in corso alla data di sottoscrizione, senza possibilità alcuna per il comune di ulteriori accertamenti o riscossioni se non in caso di variazione dei presupposti di imposta nel biennio in considerazione che comportino un aumento dell'imposta complessiva dovuta che superi quella concordata di almeno il 10 per cento. Eventuali aumenti dell'aliquota o della misura dell'imposta o della misura del canone non sono applicabili ai soggetti che abbiano sottoscritto il concordato.
4. L'imposta complessiva può essere versata e riscossa in una unica soluzione entro e non oltre il termine dell'esercizio finanziario nell'ambito del quale il concordato è sottoscritto. Nel sottoscrivere il concordato le parti possono stabilire date di versamento e riscossione diverse, che comunque non possono eccedere il termine dell'esercizio finanziario successivo a quello nell'ambito del quale il concordato è sottoscritto.
5. Il concordato è sottoscritto anche in deroga ad ogni altra norma procedurale inerente le imposte comunali indicate. I comuni possono prevedere forme di incentivazione alla sottoscrizione di concordati per aziende o professionisti che abbiano iniziato l'attività nei tre anni antecedenti alla sottoscrizione, in misura non superiore al 10 per cento di quanto risultante a titolo di imposta complessiva. Il mancato pagamento, anche parziale, dell'imposta complessiva dovuta per il concordato nei termini previsti comporta la risoluzione di diritto dello stesso e l'esercizio di ogni potestà comunale circa l'accertamento e riscossione delle imposte e canoni dovuti.
6. Al fine di favorire la sottoscrizione del concordato i comuni direttamente o attraverso i propri concessionari della riscossione predispongono banche dati e modulari completi di ogni dato rilevante, in modo che la sottoscrizione del contribuente possa avvenire anche attraverso semplice adesione. I contratti con i concessionari sono rinegoziati in ragione dei servizi aggiuntivi richiesti è sono rinnovati alla scadenza per consentire la necessaria continuità quanto al controllo della correttezza e non modificazione dei dati assunti a base del concordato.
7. I comuni possono procedere alla cartolarizzazione dei crediti derivanti dalla sottoscrizione di concordati, in misura non superiore al 75 per cento dell'importo complessivo risultante.
8. Le eventuali maggiori entrate del comune riferite ad un determinato esercizio
finanziario conseguenti alla sottoscrizione di concordati non incidono sui trasferimenti statali e non sono rilevanti quanto ai patti di stabilità interni.
9. I comuni con il regolamento generale sulle entrate di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 possono unificare i procedimenti di accertamento e riscossione, nonché ogni procedura gestionale, relativi a tutte le imposte o canoni sostitutivi comunali, in modo da garantire il minor onere amministrativo e la massima semplicità di adempimenti per i contribuenti, senza oneri aggiuntivi per gli stessi. A tal fine, pur nella autonomia dei presupposti di imposta, può farsi riferimento ai principi procedimentali previsti nelle norme di revisione e armonizzazione di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni. Ogni forma di semplificazione non può comportare minori entrate per il comune.
11. 01. (ex 11. 93.) Gianfranco Conte.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis. - 1. All'articolo 39 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto, n. 248, al comma 1, capoverso 2-bis la parola: «esclusivamente» è soppressa.
11. 02. (*ex 11. 03.) Osvaldo Napoli.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis. (Semplificazioni della disciplina dell'imposta comunale sugli immobili). - 1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) è abrogato il comma 4 dell'articolo 5;
b) all'articolo 8, comma 2, dopo le parole «adibita ad abitazione principale del soggetto passivo» si aggiungono le seguenti parole: «, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica»;
c) l'articolo 8, il comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e sostituito dal seguente:
3. Con la deliberazione di cui al comma 1 dell'articolo 6, l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al cinquanta per cento; in alternativa, l'importo di euro 103,29 di cui al comma 2 del presente articolo, può essere elevato fino ad euro 450,00, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La predetta facoltà può essere esercitata anche con la previsione di detrazioni intermedie, nonché limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale individuate con deliberazione del competente organo comunale.
d) all'articolo 10: i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
1. L'imposta è dovuta per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si e protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascun anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti indicati nell'articolo 3 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale entro il 16 giugno.
2-bis. In caso di decesso del soggetto passivo d'imposta indicato all'articolo 3, i termini di versamento dell'imposta da parte degli eredi sono differiti di sei mesi.
2-ter. Si considerano validi i versamenti tempestivamente eseguiti al comune diverso da quello competente; con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabiliti i termini e le modalità per il riversamento delle somme al comune competente a norma dell'articolo 4.
3. L'imposta dovuta ai sensi del comma 2 deve essere corrisposta secondo le modalità previste dal comune, a norma dell'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ferma restando la facoltà del contribuente di utilizzo del modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3-bis. Al fine di regolare in base a principi di economicità ed efficienza l'utilizzo del modello di pagamento unificato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani sono stabiliti la misura dei compensi per la riscossione, le modalità di rendicontazione e di versamento, nonché l'individuazione degli appositi codici tributo adattati alle diverse esigenze locali, anche con riferimento all'utilizzo del medesimo modello per il pagamento delle altre entrate degli enti locali.
2) al comma 5, le parole da: «, nonché per agevolare» fino : «alla riscossione» sono sostituite dalle seguenti: «e per assicurare il miglioramento dell'attività di informazione ai contribuenti, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) organizza le relative attività strumentali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze vengono disciplinate le modalità per l'effettuazione dei suddetti servizi, prevedendosi un contributo pari allo 0,6 per mille del gettito dell'imposta a carico dei soggetti che provvedono alla riscossione, riversato, nel caso di gestione diretta, a cura del tesoriere»;
3) Il comma 6 è sostituito dal seguente:
6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore entro novanta giorni dalla data della loro nomina devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono altresì tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del relativo decreto di trasferimento.
e) all'articolo 11 sono abrogati i commi 5 e 6;
f) all'articolo 12, comma 1, la parola: «novanta» è sostituita dalla parola: «sessanta»;
2. Al comma 53, articolo 37, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto il seguente periodo: Dalla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali è abrogato l'obbligo della comunicazione prevista dall'articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i casi in cui il nuovo sistema non risulti applicabile, ovvero idoneo, a fornire tempestivamente le informazioni relative alle modificazioni della titolarità degli immobili, con riferimento ai quali permane l'obbligo di presentazione della dichiarazione e resta in vigore la disciplina sanzionatoria di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
11. 03 (ex *11. 07.) Osvaldo Napoli.
All'articolo aggiuntivo 11.0600 della Commissione, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1o gennaio 2007 con le seguenti: 31 gennaio 2007.
0. 11. 0600. 8. Leone, Gianfranco Conte, Giudice.
All'articolo aggiuntivo 11.0600 della Commissione, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1o gennaio 2007 con le seguenti: 25 gennaio 2007.
0. 11. 0600. 7. Leone, Gianfranco Conte, Giudice.
All'articolo aggiuntivo 11.0600 della Commissione, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1o gennaio 2007 con le seguenti: 20 gennaio 2007
0. 11. 0600. 6. Leone, Gianfranco Conte, Giudice.
All'articolo aggiuntivo 11.0600 della Commissione, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1o gennaio 2007 con le seguenti: 15 gennaio 2007.
0. 11. 0600. 5. Leone, Gianfranco Conte, Giudice.
All'articolo aggiuntivo 11.0600 della Commissione, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1o gennaio 2007 con le seguenti: 10 gennaio 2007.
0. 11. 0600. 4. Leone, Gianfranco Conte, Giudice.
All'articolo aggiuntivo 11.0600 della Commissione, comma 1, primo periodo, sostituire la parola: particolare con la seguente: notevole.
0. 11. 0600. 9. Baldelli, Leone, Giudice.
All'articolo aggiuntivo 11.0600 della Commissione, comma 1, primo periodo, sostituire la parola: particolare con la seguente: rilevante.
0. 11. 0600. 10. Baldelli, Leone, Giudice.
All'articolo aggiuntivo 11.0600 della Commissione, comma 1, primo periodo, sostituire la parola: particolare con la seguente: riconosciuto.
0. 11. 0600. 12. BaldelIi, Leone, Giudice.
All'articolo aggiuntivo 11.0600 della Commissione, comma 1, primo periodo, dopo le parole: alle tradizioni aggiungere la seguente: consolidate.
0. 11. 0600. 13. Baldelli, Campa, Leone.
All'articolo aggiuntivo 11.0600 della Commissione, comma 2, dopo le parole: ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti:, sentita la Conferenza unificata.
0. 11. 0600. 14. Leone, Baldelli, Mario Pepe.
All'articolo aggiuntivo 11.0600 della Commissione, comma 2, dopo le parole: ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti:, sentite le competenti Commissioni parlamentari.
0. 11. 0600. 15. Leone, Baldelli, Mario Pepe.
All'articolo aggiuntivo 11.0600 della Commissione, comma 2, dopo le parole: ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti:, sentito il ministro dell'interno.
0. 11. 0600. 16. Leone, Baldelli, Mario Pepe.
All'articolo aggiuntivo 11.0600 della Commissione, comma 2, dopo, le parole: ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti:, sentito il ministro dello sviluppo economico.
0. 11. 0600. 17. Leone, Baldelli, Mario Pepe.
All'articolo aggiuntivo 11.0600 della Commissione, comma 2, dopo le parole: ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti:, sentito il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.
0. 11. 0600. 18. Leone, Baldelli, Mario Pepe.
All'articolo aggiuntivo 11.0600 della Commissione, comma 2, dopo le parole: ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti:, sentito il ministro del lavoro e della previdenza sociale.
0. 11. 0600. 19. Leone, Baldelli, Mario Pepe.
All'articolo aggiuntivo 11.0600 della Commissione, comma 2, dopo le parole: ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti:, sentito il ministro dell'università e della ricerca
0.11. 0600. 20. Leone, Baldelli, Mario Pepe.
All'articolo aggiuntivo 11.0600 della Commissione, comma 2, dopo le parole: ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti:, sentito il ministro per i beni e le attività culturali.
0. 11. 0600. 21. Leone, Baldelli, Mario Pepe.
All'articolo aggiuntivo 11.0600 della Commissione, comma 2, dopo le parole: ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti:, sentito il ministro della solidarietà sociale.
0. 11. 0600. 22. Leone, Baldelli, Mario Pepe.
All'articolo aggiuntivo 11.0600 della Commissione, comma 2 sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.
0. 11. 0600. 23. Mario Pepe, Leone, Baldelli.
All'articolo aggiuntivo 11.0600 della Commissione, comma 2 sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: cinquantacinque giorni.
0. 11. 0600. 28. Mario Pepe, Leone, Baldelli.
All'articolo aggiuntivo 11.0600 della Commissione, comma 2 sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: cinquanta giorni.
0. 11. 0600. 27. Mario Pepe, Leone, Baldelli.
All'articolo aggiuntivo 11.0600 della Commissione, comma 2 sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.
0. 11. 0600. 26. Mario Pepe, Leone, Baldelli.
All'articolo aggiuntivo 11.0600 della Commissione, comma 2 sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quaranta giorni.
0. 11. 0600. 25. Mario Pepe, Leone, Baldelli.
All'articolo aggiuntivo 11.0600 della Commissione, comma 2 sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: trentacinque giorni.
0. 11. 0600. 24. Mario Pepe, Leone, Baldelli.
All'articolo aggiuntivo 11.0600 della Commissione, comma 2, sostituire la parole: sono individuati i soggetti a cui si applicano le previsioni con le seguenti: sono adottate le disposizioni applicative delle previsioni.
Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: di cui ai commi 1 e 2 con le seguenti: di cui al comma 1.
0. 11. 0600. 1. Leone, Gianfranco Conte.
All'articolo aggiuntivo 11.0600 della Commissione, comma 2, sostituire la parole: 5 milioni con le seguenti: 10 milioni.
Conseguentemente, alla parte consequenziale, articolo 216, comma 1, Tabella A, aggiungere la seguente:
all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero della solidarietà sociale apportare le seguenti variazioni:
2007: - 5.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.
0. 11. 0600. 29. Mario Pepe, Leone, Baldelli.
All'articolo aggiuntivo 11.0600 della Commissione, comma 2, sostituire la parole: 5 milioni con le seguenti: 7 milioni.
Conseguentemente, sostituire la parte consequenziale con la seguente:
all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 7.000;
2008: - 7.000;
2009: - 7.000.
0. 11. 0600. 2. Garavaglia, Gibelli, Fugatti, Filippi.
All'articolo aggiuntivo 11.0600 della Commissione, comma 2, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 6 milioni.
Conseguentemente, sostituire la parte consequenziale con la seguente:
all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 6.000;
2008: - 6.000;
2009: - 6.000.
0. 11. 0600. 3. Garavaglia, Gibelli, Fugatti, Filippi.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, le associazioni che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali, sono equiparate ai soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle società, indicati dall'articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. I soggetti, persone fisiche, incaricati di gestire le attività connesse alle finalità istituzionali dei predetti soggetti, non assumono la qualifica di sostituti d'imposta e sono esenti dagli obblighi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le prestazioni e le dazioni offerte da persone fisiche in favore dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma hanno, ai fini delle imposte sui redditi, carattere di liberalità.
2. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i soggetti a cui si applicano le previsioni di cui al comma 1, in termini tali da determinare un onere complessivo non superiore a 5 milioni di euro annui.
3. In ogni caso nei confronti dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 non si fa luogo al rimborso delle imposte versate.
Conseguentemente all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 5.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.
11. 0600. La Commissione.
(Approvato)