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Allegato A
Seduta n. 72 del 15/11/2006
TESTO AGGIORNATO AL 16 NOVEMBRE 2006
...
(A.C. 1746-bis - Sezione 4)
ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 12.
(Compartecipazione comunale all'IRPEF).
1. In attesa del riassetto organico del sistema di finanziamento delle amministrazioni locali in attuazione del federalismo fiscale di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione, è istituita, in favore dei comuni, una compartecipazione del 2 per cento al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La compartecipazione sull'imposta è efficace a decorrere dal 1o gennaio 2008 con corrispondente riduzione annua costante, di pari ammontare, a decorrere dalla stessa data, del complesso dei trasferimenti operati a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota di compartecipazione è applicata al gettito del penultimo anno precedente l'esercizio di riferimento.
2. Dall'anno 2008, per ciascun comune è operata e consolidata una riduzione dei trasferimenti ordinari in misura proporzionale alla riduzione complessiva, di cui al comma 1, operata sul fondo ordinario ed è attribuita una quota di compartecipazione in eguale misura, tale da garantire l'invarianza delle risorse.
3. A decorrere dall'esercizio finanziario 2009, l'incremento del gettito compartecipato, rispetto all'anno 2008, derivante dalla dinamica dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è ripartito fra i singoli comuni secondo criteri definiti con decreto emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. I criteri di riparto devono tenere primariamente conto di finalità perequative e dell'esigenza di promuovere lo sviluppo economico.
4. Per i comuni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, all'attuazione del presente articolo si provvede in conformità alle disposizioni contenute nei rispettivi statuti, anche al fine della regolazione dei rapporti finanziari tra Stato, regioni, province e comuni.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 12.
(Compartecipazione comunale all'IRPEF).
Sopprimerlo.
12. 1. (ex 12. 17.) Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 2, sostituire le parole da: ordinari fino alla fine del comma, con le seguenti: pari alla compartecipazione al gettito IRPEF di cui al comma 1, generato dal comune stesso.
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
12. 2. (ex 12. 13.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Campa.
Sopprimere il comma 3.
12. 3. (ex 12. 7.) Moffa, Alberto Giorgetti, Campa.
Al comma 4, sostituire le parole da: si provvede fino alla fine del comma, con le seguenti: le stesse provvedono in conformità alle disposizioni contenute nei rispettivi statuti, anche al fine della regolazione dei rapporti finanziari tra Stato, regioni, province e comuni, e per mantenere il necessario equilibrio finanziario.
*12. 4. (ex **12. 11.) Oliva, Lo Monte, Neri, Rao, Reina.
(Approvato)
Al comma 4, sostituire le parole da: si provvede fino alla fine del comma, con le seguenti: le stesse provvedono in conformità alle disposizioni contenute nei rispettivi statuti, anche al fine della regolazione dei rapporti finanziari tra Stato, regioni, province e comuni, e per mantenere il necessario equilibrio finanziario.
*12. 5. (ex **12. 5.) Giudice, Fallica, Romano.
(Approvato)
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis. (Esenzione facoltativa per i fabbricati urbani). - 1. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto il seguente:
«Art. 7-bis. Al fine di favorire il mantenimento e la conservazione dei fabbricati rurali di tipo tradizionale, i comuni definiti montani, ai sensi della legge n. 97 del 1994, possono disporre l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili di cui all'articolo 1 per i fabbricati ubicati sul fondo agricolo, anche se non più destinati ad attività professionali agricole, compresi quelli siti nelle zone conformi alle disposizioni dell'articolo 4 paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio del 21 giugno 1999, a condizione che i fabbricati mantengano la destinazione rurale.».
12. 01. (12. 01.) Zanetta, Di Centa, Uggè, Mondello, Fugatti, Armani, Salerno, Romele, Vietti, D'Ippolito Vitale.