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Allegato A
Seduta n. 72 del 15/11/2006
...
(A.C. 1746-bis - Sezione 6)
ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 14.
(Modalità di esercizio delle funzioni catastali conferite agli enti locali).
1. A decorrere dal 1o novembre 2007, i comuni capoluogo di provincia esercitano direttamente per il territorio di competenza, eventualmente anche in forma associata con comuni della provincia, le funzioni catastali attribuite ai sensi dell'articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dall'articolo 13 della presente legge, salva la facoltà di convenzionamento di cui al comma 3 del presente articolo per le funzioni ivi elencate.
2. I comuni non capoluogo di provincia, a decorrere dallo stesso termine di cui al comma 1, esercitano direttamente, anche in forma associata o attraverso le comunità montane, i servizi di consultazione delle banche dati catastali per il territorio di competenza, nonché il controllo degli atti di aggiornamento catastale, messi a disposizione dall'Agenzia del territorio, con segnalazione alla stessa delle incoerenze.
3. Le funzioni di accettazione e pretrattazione degli atti di aggiornamento
catastale sono esercitate, anche in forma associata con altri comuni, oppure a cura dell'Agenzia del territorio, sulla base di apposite convenzioni da stipulare senza oneri per i comuni e le comunità montane.
4. L'Agenzia del territorio, con provvedimento del Direttore, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, predispone entro il 1o ottobre 2007 specifiche modalità d'interscambio in grado di garantire l'accessibilità e la interoperabilità applicativa delle banche dati, unitamente ai criteri per la gestione della banca dati catastale. Le modalità d'interscambio devono assicurare la piena cooperazione applicativa tra gli enti interessati e l'unitarietà del servizio su tutto il territorio nazionale nell'ambito del sistema pubblico di connettività.
5. L'Agenzia del territorio salvaguarda il contestuale mantenimento degli attuali livelli di servizio all'utenza in tutte le fasi del processo, garantendo in ogni caso su tutto il territorio nazionale la circolazione e la fruizione dei dati catastali; fornisce inoltre assistenza e supporto ai comuni nelle attività di specifica formazione del personale comunale.
6. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 30 giugno 2007, sono rideterminate le risorse umane, strumentali e finanziarie, inclusa quota parte dei tributi speciali catastali, da trasferire agli enti locali che esercitano le funzioni catastali. L'assegnazione di personale può avere luogo anche mediante distacco. Con gli stessi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono, altresì, stabilite le procedure di attuazione, gli ambiti territoriali di competenza, i termini di comunicazione da parte dei comuni o loro associazioni dell' avvio della gestione delle funzioni catastali. L'attuazione del presente comma non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7. Al fine di compiere un costante monitoraggio del processo di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'Agenzia del territorio, con la collaborazione dei comuni, elabora annualmente l'esito della attività realizzata, dandone informazione al Ministro dell'economia e delle finanze.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 14.
(Modalità di esercizio delle funzioni catastali conferite agli enti locali).
Sopprimerlo.
*14. 1. (ex 14. 54.) D'Agrò, Peretti, Zinzi.
Sopprimerlo.
*14. 2. (ex 14. 5.) Armosino.
Sopprimere i commi 1, 2 e 3.
Conseguentemente:
al comma 5, sostituire la parola: comuni con la seguente: province;
al comma 6, terzo periodo, sostituire la parola: comuni con la seguente: province;
al comma 7, sostituire la parola: comuni con la seguente: province.
14. 3. (ex 14. 46.) Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:
1. A decorrere dal 1o novembre 2007 i comuni esercitano direttamente, anche in forma associata, o attraverso le comunità montane, le funzioni catastali loro attribuite dall'articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, fatto salvo quanto stabilito nel comma 2 per la funzione di conservazione degli atti catastali.
2. L'efficacia dell'attribuzione della funzione comunale di conservazione degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano decorre dalla emanazione di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa tra l'Agenzia del territorio e l'Associazione nazionale comuni italiani, recante l'individuazione dei termini e delle modalità per il graduale trasferimento delle funzioni, tenendo conto dello stato di attuazione dell'informatizzazione del sistema di banche di dati catastali e della capacità organizzativa e tecnica, in relazione al potenziale bacino di utenza, dei comuni interessati. La previsione di cui al precedente periodo non si applica ai poli catastali già costituiti.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, é in facoltà dei comuni di stipulare convenzioni con l'Agenzia del territorio per l'esercizio di tutte o di parte delle funzioni catastali di cui all'articolo 66 del decreto legislativo n. 112 del 1998. Le convenzioni non sono onerose, hanno durata decennale e sono tacitamente rinnovabili. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso criteri definiti previa consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tenuto conto delle indicazioni contenute nel protocollo di intesa concluso dalla Agenzia del territorio e dalla Associazione nazionale comuni italiani, saranno determinati i requisiti e gli elementi necessari al convenzionamento e al completo esercizio delle funzioni catastali decentrate ed, in particolare, le procedure di attuazione, gli ambiti territoriali di competenza, la determinazione delle risorse umane strumentali e finanziarie, tra le quali una quota parte dei tributi speciali catastali, da trasferire agli enti locali, i termini di comunicazione da parte dei comuni o loro associazioni dell' avvio della gestione delle funzioni catastali.
Conseguentemente:
al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: previste dal codice dell'amministrazione digitale,
al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: L'assegnazione di personale può aver luogo anche mediante distacco;
sopprimere il comma 6.
14. 500. (Testo modificato nel corso della seduta)Governo.
(Approvato)
Al comma 1, sostituire le parole: 1o novembre 2007 con le seguenti: 1o novembre 2009.
14. 4. (ex 14.1. e 14. 52.) Misuraca, Marras, Marinello, Giudice, Cicu, Fallica.
Al comma 1, sostituire le parole: 1o novembre 2007, con le seguenti: 1o gennaio 2008.
14. 5. (ex 14. 47.) Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 1, sostituire le parole da: capoluogo di provincia fino alla fine del comma con le seguenti: e le comunità montane esercitano direttamente per il territorio di competenza, le funzioni catastali attribuite ai sensi dell'articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dalla presente legge, con il divieto di esternalizzare tali funzioni e l'obbligo di convenzionamento di cui al comma 2 del presente articolo, per quei comuni e comunità montane non in grado di gestirle direttamente, salva la facoltà di operare un controllo sugli atti di aggiornamento catastale messi a disposizione dall'Agenzia del territorio, con segnalazione alla stessa delle incoerenze.
Conseguentemente:
sopprimere il comma 2;
sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Le funzioni di aggiornamento degli atti catastali sono esercitate dai comuni e dalle comunità montane oppure a cura dell'Agenzia del territorio, sulla base di apposite convenzioni da stipulare senza oneri per i comuni e le comunità montane;
al comma 5, sopprimere le parole da: fornisce inoltre fino alla fine del comma;
al comma 6, primo periodo, dopo le parole: 30 giugno 2007 aggiungere le seguenti: previa consultazione con le organizzazioni sindacali;
al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: può avere luogo aggiungere le seguenti: attraverso criteri definiti con le organizzazioni sindacali, su base volontaria,.
14. 6. (14. 4.) Paolo Russo.
Al comma 1, sopprimere le parole da:, salva la facoltà fino alla fine del comma.
14. 7. (ex *14. 11.) Osvaldo Napoli.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora abbiano attivato le procedure previste dai commi da 335 a 337 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i comuni non capoluogo di provincia richiedono, con proprio atto deliberativo, di essere inseriti tra quelli che esercitano direttamente le funzioni catastali attribuite dalle disposizioni di cui al presente articolo. Le maggiori spese da essi eventualmente sostenute sono coperte con le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 335 a 340 della citata legge n. 311 del 2004. A tal fine i comuni possono avvalersi della collaborazione dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
14. 8. (ex 14. 6.) Marras, Cicu, Cossiga, Testoni.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Tutti gli altri comuni, a decorrere dallo stesso termine, esercitano direttamente, anche in forma associata o attraverso le comunità montane, le funzioni catastali di consultazione, visura e certificazione, oltre a quelle di accettazione e pretrattazione degli atti di aggiornamento delle banche dati catastali (Docfa, Docte, Pregeo, Voltura) e di controllo degli atti di aggiornamento catastale, messi a disposizione dall'Agenzia del territorio, con segnalazione alla stessa delle incoerenze.
14. 9. (ex 14. 13.) Osvaldo Napoli.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. In tutti i casi previsti dai precedenti commi è fatta salva la facoltà dei comuni e delle comunità montane di affidare le funzioni di propria competenza all'Agenzia del territorio sulla base di apposite convenzioni non onerose per gli enti affidanti.
14. 10. (ex 14. 14.) Osvaldo Napoli.
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali modalità comprenderanno inoltre: a) la definizione di standard di aggiornamento e di scambio di dati fondati su tecnologie di autenticazione idonee alla perfetta identificazione dei soggetti responsabili delle transazioni informatizzate; b) la garanzia dell'effettiva possibilità di esercizio delle funzioni trasferite all'organismo locale; c) la garanzia di un livello centrale di controllo della coerenza e della qualità delle informazioni trattate ai fini del mantenimento di un sistema unitario di archiviazione e rappresentazione del dato catastale.
14. 11. (ex 14. 15.) Osvaldo Napoli.
Al comma 5, dopo le parole: fasi del processo aggiungere le seguenti: di trasferimento delle funzioni ai comuni.
14. 12. (ex 14. 16.) Osvaldo Napoli.
Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: da emanare entro il 30 giugno 2007, aggiungere le seguenti: sentite le organizzazioni sindacali,.
14. 13. (ex 14. 7.) Alberto Giorgetti, Pedrizzi, Amoruso.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
7-bis. All'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«h-bis) alla revisione degli estimi e del classamento».
7-ter. All'articolo 66, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le parole: «, nonché alla revisione degli estimi e del classamento,» sono soppresse.
14. 14. (ex 14. 10.) Armani, Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis. (Rifinanziamento fondo rimborso IVA per servizi non commerciali esternalizzati). - 1. Il fondo istituito dall'articolo 6, comma 3, della legge n. 488 del 1999, per l'anno 2001 è rifinanziato per un importo pari a 300 milioni di euro.
Conseguentemente, all'articolo 115, comma 1, sostituire le parole da: Per ciascuno degli anni fino a: 600 milioni annui con le seguenti: Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, la dotazione del fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nel quale confluiscono gli importi delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti correnti alle imprese, è integrata di euro 300 milioni per il 2007 e di euro 600 milioni per gli anni 2008 e 2009.
14. 01. (ex 14. 02.) Osvaldo Napoli.
Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:
Art. 14-bis. (Norma interpretativa) - 1. All'articolo 2752 del codice civile, ultimo comma, che prevede un privilegio generale per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province, il riferimento alla legge per la finanza locale va inteso quale riferimento a qualsiasi legge istitutiva dei tributi locali.
14. 02. (ex 14. 01.) Osvaldo Napoli.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis. - (Garanzie per i proprietari di seconde case) - 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto il seguente:
2-bis. Nel caso il comune stabilisca un'aliquota specifica per immobili per i quali siano tenuti al pagamento dell'imposta a qualsiasi titolo, cittadini che li tengano, a propria disposizione e siano residenti in altri comuni, la deliberazione deve essere adottata dal consiglio comunale e motivata sulla base dei particolare e rilevante fabbisogno finanziario dell'ente in essere al momento dell'adozione del fatto. La deliberazione in questione deve essere comunicata annualmente ai contribuenti interessati mediante servizio postale e comunque con modalità idonee a garantire l'effettiva conoscenza del fatto da parte dei contribuente, con allegati i moduli completi di tutti i dati per il versamento dell'acconto e del saldo dell'imposta. L'obbligo di comunicazione sussiste in ogni caso in cui i cittadini residenti in altri comuni siano comunque tenuti a corrispondere un'imposta differente da quella ordinaria.
14. 03. (ex 14. 08.) Filippi, Fugatti, Garavaglia.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis. - (Attribuzione agli enti locali della facoltà di trasferire a comitati
spontanei di cittadini l'organizzazione di servizi e la manutenzione di strade e piazze). - 1. I Comuni possono, con delibera del Consiglio comunale e decorrenza immediata, esonerare totalmente o stabilire aliquote ridotte dell'imposta comunale sugli immobili per i proprietari di immobili che assumano a proprio carico la gestione di servizi spettanti alle amministrazioni comunali per determinate zone del Comune.
14. 04. (ex 14. 05.) Filippi, Fugatti, Garavaglia, Armani.