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Allegato B
Seduta n. 73 del 16/11/2006
TESTO AGGIORNATO AL 28 NOVEMBRE 2006
ATTI DI INDIRIZZO
Mozione:
La Camera,
premesso che:
la legge 3 agosto 2004, n. 204, approvata all'unanimità dal Parlamento nel corso della XIV legislatura, ha introdotto il principio dell'indicazione obbligatoria nell'etichettatura del luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari;
il provvedimento demanda ad appositi decreti interministeriali la definizione delle modalità per la indicazione dell'origine per i singoli prodotti alimentari, in relazione alla specificità di ciascuna filiera agroalimentare;
tali decreti interministeriali devono essere previamente notificati alla Commissione europea in esecuzione dell'obbligo imposto agli Stati membri dalla Direttiva 98/34/CE, che prevede una procedura di informazione nell'ambito delle norme e delle regolamentazioni tecniche;
la Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea con comunicazione del 13 ottobre 2006 ha chiesto, tramite la Rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea, «se le autorità italiane competenti hanno intenzione di procedere all'abrogazione formale della legge in parola», prospettando l'avvio di una procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 226 del Trattato UE;
la presunta contrarietà della legge n. 204 all'articolo 28 del Trattato in quanto «incita il consumatore a preferire i prodotti nazionali» non è condivisibile tenuto conto che l'indicazione dell'origine non costituisce una misura di natura protezionistica del prodotto nazionale e non rappresenta un ostacolo tecnico agli scambi assicurando parità di trattamento tra gli operatori commerciali, sia nazionali che esteri;
la posizione assunta dalla Direzione generale risulta, in ogni caso, ingiustificata atteso che, come evidenziato, la legge n. 204 ha introdotto esclusivamente una previsione di principio che, per produrre effetti nei confronti degli operatori economici, necessita di disposizioni attuative che devono essere notificate ai competenti organi comunitari, come, del resto, verificatosi in occasione dei decreti sul latte fresco e sulla passata di pomodoro;
le previsioni contenute nella legge n. 204 rappresentano uno strumento indispensabile per la tutela del made in Italy agroalimentare, collocandosi all'interno del più ampio processo normativo finalizzato ad assicurare la tutela del consumatore attraverso una informazione chiara e completa nell'etichettatura dei prodotti alimentari,
impegna il Governo
a non assumere, sulla base delle suddette considerazioni, iniziative dirette all'abrogazione della legge 3 agosto 2004, n. 204 e a difendere dinnanzi la Corte di Giustizia europea la stessa legge ove gli Organi comunitari diano inizio alla prospettata procedura di infrazione contro lo Stato italiano.
(1-00049) «Buonfiglio, Mellano, Servodio, Pertoldi, Satta, Realacci, Turci, Buglio, Oliverio, Balducci, Castellani, Germontani, Minardo, Porcu, Misuraca, Marinello, Ruvolo, Amoruso, Licastro Scardino, Paolo Russo, Benedetti Valentini, Ulivi, Cosenza, Taglialatela, Pedrizzi, Volontè, Lisi, Antonio Pepe, Patarino, Martinello, Bellotti, Catanoso, Delfino, Lion».
Risoluzione in Commissione:
La VI Commissione:
premesso che:
con protocollo d'intesa sottoscritto in data 5 ottobre 2005, tra l'ACRI (in
rappresentanza delle «fondazioni bancarie»), la Consulta Nazionale dei Comitati di gestione dei fondi speciali per il volontariato, il Forum permanente del Terzo settore, la Consulta Nazionale del volontariato ed altre associazioni, si è convenuto di costituire una «Fondazione per il Sud»;
la istituenda «Fondazione per il sud» si propone di promuovere e potenziare l'infrastrutturazione sociale del Mezzogiorno ed in particolare delle Regioni che rientrano nell'«obiettivo 1» del regolamento CE n. 1260 del 21 giugno 1999;
le infrastrutture immateriali sono considerate rilevanti per lo sviluppo del territorio e, come dallo Statuto della «Fondazione per il Sud», contribuiscono alla «costituzione del bene comune ed alla realizzazione dell'interesse generale»;
la «Fondazione per il Sud» perseguirà le sue finalità attraverso la gestione e l'uso del suo patrimonio costituito dalla dotazione dei fondatori, dai beni mobili ed immobili conferiti dai fondatori e pervenuti da enti o da privati con la specifica destinazione dell'incremento patrimoniale e dell'eventuale imputazione al patrimonio degli avanzi di gestione;
la dotazione patrimoniale della «Fondazione per il Sud» è pari ad Euro 300.325.568, di cui circa 210 milioni di Euro conferiti dalle Fondazioni Bancarie ai sensi del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze dell'11 settembre 2006 e altri 90 milioni devoluti dal volontariato;
le fondazioni delle Casse di Risparmio della Regione Abruzzo (Province di Teramo, L'Aquila, Pescara e Chieti) partecipano al patrimonio della «Fondazione per il Sud» con un conferimento complessivo di un milioneduecentoquarantaduemila euro;
il 22 novembre 2006 presso la sede dell'ACRI si procederà alla sottoscrizione dell'atto costitutivo della «Fondazione per il Sud»;
molti indicatori economici dell'Abruzzo sono simili a quelli delle altre regioni del Mezzogiorno;
impegna il Governo
ad adottare iniziative, presso i soci fondatori dell'istituenda Fondazione, affinché, conformemente alle rispettive finalità statutarie che prevedono la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, si adoperino perché sia ricompresa, tra i beneficiari della citata Fondazione per il sud, anche la regione Abruzzo.
(7-00074) «Crisci, Fincato, Gambescia, Fasciani, Costantini, Razzi, Tolotti, Tenaglia, Cialente, Piro, Ceccuzzi, Fluvi, Fogliardi, Cuperlo, Bafile, Vichi, Mantini, D'Elpidio, Acerbo, D'Ambrosio, Strizzolo, Nannicini, Oliverio».