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Allegato A
Seduta n. 73 del 16/11/2006
...
(A.C. 1746-bis - Sezione 4)
ULTERIORI PROPOSTE EMENDATIVE DELLA COMMISSIONE E DEL GOVERNO PRESENTATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
ART. 20.
All'articolo 20, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, lettera m), apportare le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, dopo le parole «compensi erogati» aggiungere le seguenti: ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguano finalità dilettantistiche, e quelli erogati;
b) al secondo periodo sopprimere le seguenti parole: e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici;
20. 650. La Commissione.
ART. 30.
1. Dalla applicazione delle disposizioni in materia di investimenti, crediti di imposta e altre misure di agevolazione contenute negli articoli 18, 19, 20, 22, 24, 29, 30 della presente legge non devono derivare diminuzioni di gettito tributario per le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Il gettito delle imposte sostitutive derivanti dalla applicazione della presente legge, riscosso nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, affluisce in entrata ai rispettivi bilanci delle stesse regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano.
30. 0650. La Commissione.
(Inammissibile)
ART. 38.
L'articolo 38 è sostituito dal seguente:
Art. 38.
(Misure e a realizzazione di programmi di incremento dei servizi di polizia).
1. Per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di
polizia di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini, il ministro dell'interno e, per sua delega, i prefetti, possono stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali che prevedano la contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle stesse regioni e degli enti locali. Quando i programmi di cui al comma 1 riguardano più regioni, gli stessi sono approvati, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Con decreto del ministro dell'interno, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, possono essere stabilite modalità di attuazione dei programmi di cui al comma 1 che derogano a disposizioni di legge o di regolamento.
38. 650. La Commissione.
ART. 40.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per il conferimento di nuovi incarichi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'amministrazione dello Stato, in qualità di socio di società di diritto privato, è chiamata, attraverso i propri rappresentanti nei competenti organi statutari, a deliberare compensi, ed eventuali trattamenti accessori, del legale rappresentate e dei dirigenti di tali società, non superiori ad un tetto massimo di euro 500 mila annui, rivalutato annualmente con decreto del ministro dell'economia e delle finanze in relazione al tasso di inflazione programmato. Per comprovate ed effettive esigenze il ministro competente di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze può concedere autorizzazioni in deroga. Le medesime amministrazioni non possono contribuire a deliberare con il proprio voto favorevole, clausole contrattuali che, al momento della cessazione dell'incarico o del rapporto di lavoro prevedano per gli stessi soggetti, benefici economici superiori ad una annualità di indennità o stipendio.
40. 650. La Commissione.
ART. 43.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 43.
(Ricorsi in materia pensionistica).
1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle Amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2007, il Governo su proposta del ministro del lavoro di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali, procede al riordino e alla semplificazione e razionalizzazione degli organismi deputati alla gestione dei ricorsi in materia pensionistica.
Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:
Art. 214-bis.
(Accise prodotti alcolici).
1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 5 milioni di euro annui.
43. 650. La Commissione.
ART. 44.
All'emendamento 44.600 della Commissione, al capoverso Art. 44, sostituire le parole da: di un documento fino a da parte delle con le seguenti: delle priorità previamente deliberate dalle; al capoverso Art. 45, dopo le parole: seguenti finalità aggiungere le seguenti: di studio ed analisi; alla lettera a), sostituire le parole: al processo con le seguenti:, con particolare riferimento al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, allo studio dei processi; alla lettera d), sostituire le parole: valutare, in collaborazione con l'ISTAT con le seguenti: collaborare con l'ISTAT dopo le parole: statistico nazionale inserire le seguenti: a valutare e sopprimere le parole: verificare.
0. 44. 600. 650. (Nuova formulazione) . La Commissione.
Subemendamento all'emendamento 47.0500 del Governo
Alla lettera e), sostituire le parole da: dei sanitari pubblici fino a: modalità di versamento, con le seguenti: obbligatorio di tutti i sanitari dipendenti pubblici, iscritti ai rispettivi ordini professionali italiani dei medici chirurghi, odontoiatri, veterinari e farmacisti, nella misura e con modalità di versamento fissate dal consiglio di amministrazione della Fondazione.
0. 47. 0500. 650. La Commissione.
ART. 50.
L'articolo 50, è sostituito dal seguente:
Art. 50.
(Trasformazione della Sogesid SpA).
1. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è autorizzato a procedere entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla trasformazione della Sogesid SpA, al fine di renderla strumentale alle esigenze e finalità del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche procedendo, a tale scopo, alla fusione per incorporazione con altri soggetti, società e organismi di diritto pubblico, che svolgano attività nel medesimo settore della Sogesid SpA.
2. Per la realizzazione delle finalità di cui al precedente comma, alla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi di amministrazione della Sogesid SpA, sono sciolti e sono nominati un Commissario straordinario e un subcommissario, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
E, di conseguenza alla Tabella D, alla rubrica Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti modifiche:
Legge n. 183 del 1989:
2007: - 20.000.
50. 650. La Commissione.
ART. 53.
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
3-bis. Nell'elenco numero 1 allegato all'articolo 25 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è soppressa la seguente voce:12.01.02.14 Minoranze linguistiche ed i relativi accantonamenti previsti per il triennio 2007-2009.
Conseguentemente le quote di stanziamento delle unità previsionali di base di cui all'elenco numero 1 allegato all'articolo 25 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono proporzionalmente
rideterminate, ad esclusione della UPB 12.01.02.14, (Minoranze linguistiche), in modo da generare un maggior accantonamento pari a 1.813.273 euro per l'anno 2007, 1.929.359 euro per l'anno 2008, 4.387.405 per l'anno 2009.
53. 650. La Commissione.
ART. 57.
All'emendamento 57.500, apportare le seguenti modifiche:
a) alla lettera b), dopo le parole: ricercatori e tecnologi inserire: e tecnici;
b) alla lettera c), apportare le seguenti modifiche:
1) sostituire le parole: del 50 per cento con: non inferiore al 60 per cento;
2) dopo le parole: coordinata e continuativa inserire:, esclusi gli incarichi di nomina politica;
3) sopprimere le parole da: attraverso i quali sino al punto.
0. 57. 500. 651. La Commissione.
All'emendamento 57.500, alla lettera f), dopo le parole: n. 117, inserire le parole: comprendendovi gli idonei del concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge 10 settembre 2003, n. 253, convertito in legge con modificazioni dalla legge 6 novembre 2003, n. 300.
0. 57. 500. 652. La Commissione.
Subemendamento all'emendamento 57.502
Sostituire le parole: 500 unità con le seguenti: 530 unità, le parole: limite di spesa annua di 15 milioni con le seguenti: limiti di spesa annua di 16 milioni e le parole: 2007: - 15.000; 2008: - 15.000; 2009: - 15.000 con le seguenti: 2007: - 16.000; 2008: - 16.000; 2009: - 16.000.
0. 57. 502. 650. La Commissione.
Dopo il comma 7 inserire i seguenti:
7-bis. Al fine di potenziare l'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, una quota parte, stabilita con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, delle risorse previste per il finanziamento di specifici programmi di assunzione del personale dell'amministrazione economico-finanziaria, è destinata alle agenzie fiscali. Le modalità di reclutamento sono definite, anche in deroga ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni, sentite le organizzazioni sindacali, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con legge 20 dicembre 2005, n. 248.
7-ter. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 140, come modificato dall'articolo 3, comma 165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: sulla base delle inserire la seguente parola: maggiori;
b) dopo le parole: attività di controllo fiscale, sono aggiunte quelle:, rispetto a quelle risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente e dei risparmi di spesa conseguenti a controlli che abbiano determinato il disconoscimento in via definitiva di richieste di rimborsi o di crediti d'imposta,;
c) dopo le parole: di tali risorse aggiungere per l'amministrazione economica e per quella finanziaria in relazione a quelle di rispettiva competenza,;
d) le parole: con effetto dall'anno 2004 sono sostituite con quelle: per gli anni 2004, 2005;
e) alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: Con effetto dall'anno
2006 le predette percentuali sono determinate ogni anno in misura tale da destinare alle medesime finalità un livello di risorse non superiore a quello assegnato per il 2004, ridotto del 10 per cento.
7-quater. Al comma 213-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al secondo periodo sono aggiunte in fine le seguenti parole:, nonché al personale delle agenzie fiscali.
7-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito con legge 31 luglio 2005, n. 156, è ridotta di 500 mila euro per l'anno 2007..
Conseguentemente, nella Tabella A voce Ministero dell'Economia e delle Finanze sono portate le seguenti variazioni: (in migliaia di euro):
2008: - 500;
2009: - 500.
57. 650. La Commissione.
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
3-bis. I requisiti e le modalità di assunzione di cui al comma 2 trovano applicazione anche nei confronti del personale docente convenzionato in servizio presso gli Istituti di formazione della Marina Militare ai sensi del decreto ministeriale 20 dicembre 1971 così come modificato dal decreto ministeriale 3 gennaio 1995 n. 167, in possesso dei requisiti citati dal previsto comma 2 e che concorre alla professionalizzazione delle FF AA ai sensi del successivo comma 4.
Conseguentemente alla tabella C, apportare le seguenti variazioni:
Regio decreto n. 263 del 1928: testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari: Articolo 17 comma 1, esercito, marina e aeronautica (3.1.1.1 - spese generali di funzionamento - cap. 1253):
2007: - 2.100;
2008: - 2.100;
2009: - 2.100.
57. 651. La Commissione.
(Inammissibile)
All'articolo 57, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per assicurare la regolare gestione delle aree naturali protette, le procedure di stabilizzazione del personale operaio forestale di cui all'articolo 1, comma 242, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano, nell'ambito delle disponibilità del fondo di cui al comma 3, anche in deroga alle disposizioni della legge 5 aprile 1985, n. 124.
57. 652. La Commissione.
Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali nonché.
Conseguentemente all'articolo 57, dopo il comma 14, inserire il seguente:
14-bis. L'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali procede, in deroga ad ogni altra disposizione, a bandire ed espletare il corso-concorso per l'accesso in carriera dei segretari comunali e provinciali. Il corso-concorso si svolge secondo le seguenti modalità, fermo restando, per il resto, quanto previsto dalle norme vigenti:
a) il corso-concorso è indetto con deliberazione del consiglio nazionale d'amministrazione, previa comunicazione al Dipartimento per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione ed al Ministero vigilante;
b) il corso-concorso ha una durata di nove mesi ed è seguito da un tirocinio pratico di tre mesi presso uno o più comuni. Durante il corso è prevista una verifica volta ad accertare l'apprendimento.
57. 653. La Commissione.
Al comma 7, dopo le parole: prorogati ai sensi dell'articolo l, comma 243, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, aggiungere le seguenti: ovvero in essere alla data del 30 settembre 2006.
57. 654. La Commissione.
Dopo l'articolo 57 aggiungere il seguente:
«Art. 57-bis.
(Trasformazione delle forme di organizzazione precaria del lavoro nei servizi di soccorso tecnico urgente del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco).
1. Al fine di ridurre le forme di organizzazione precaria del lavoro nei servizi di soccorso tecnico urgente, e ferme restando le attuali dotazioni organiche, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato ad effettuare le assunzioni stabilite nel piano triennale di cui al comma 2.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'interno, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, adotta un piano triennale preordinato alla trasformazione delle forme di organizzazione precaria del lavoro nei servizi di soccorso tecnico urgente, assicurati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il piano triennale è verificato annualmente, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione.
3. Alla copertura dei posti da indicare nel piano di cui al comma 2, si provvede con la corrispondente riduzione delle risorse stanziate per i richiami del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
57. 0650. La Commissione.
ART. 59.
All'articolo 59 apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, secondo periodo, sopprimere le lettera b);
b) dopo il comma aggiungere il seguente:
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti predetti, fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive.
1-ter. Per il triennio 2007-2009 le amministrazioni di cui al comma 1 che procedono all'assunzione di personale a tempo determinato, nei limiti e alle condizioni previste dal comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel bandire le relative prove selettive riservano una quota non inferiore al 60 per cento del totale dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa, esclusi gli incarichi di natura politica, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006.
c) sostituire il, comma 3 con il seguente:
3 per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004. Gli enti predetti possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 1-bis.
59. 650. La Commissione.
(Inammissibile)
All'articolo 59, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano alle Unioni di Comuni costituite dopo il 2002 e comunque alle Unioni che negli anni successivi ai 2004 hanno incrementato il numero delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata ovvero alle Unioni che hanno incrementato il numero e la spesa del personale a causa di trasferimenti di personale da parte dei Comuni che le costituiscono.
Conseguentemente alla tabella C, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Articolo 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del Demanio) (6.1.2.9 Agenzia del Demanio cap. 3901) apportare le seguenti modifiche:
2007: - 2.500;
2008: - 2.500;
2009: - 2.500.
59. 651. La Commissione.
ART. 60.
Dopo l'articolo 60 aggiungere:
Art. 60-bis.
1. Al fine di dare continuità alle attività di sorveglianza epidemiologica, prevenzione e sperimentazione di cui alla legge 19 gennaio 2001, n. 3, gli Istituti zooprofilattici sperimentali sono autorizzati a procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato, nei limiti della dotazione organica all'uopo rideterminata e del finanziamento complessivo deliberato annualmente dal CIPE, integrato dalla quota parte della somma di cui al successivo comma 2. Nelle procedure di assunzione si provvede prioritariamente alla stabilizzazione del personale precario, che sia in servizio da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 ovvero che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, purché abbia superato o superi prove selettive di natura concorsuale.
2. A far data dal 2007 lo stanziamento annuo della legge 19 gennaio 2001, n. 3, è rideterminato in euro 30.300.000. Il Ministero della salute, sentiti gli Istituti zooprofilattici sperimentali, definisce con apposito programma annuale le attività da svolgersi nonché i criteri e i parametri di distribuzione agli stessi di quota parte del predetto stanziamento.
Conseguentemente alla Tabella A voce: Ministero della Salute apportare le seguenti variazioni:
2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.
60. 0650. La Commissione.
ART. 63.
All'articolo 63, comma 1, dopo le parole: Sottosegretari di Stato aggiungere le seguenti: membri del Parlamento nazionale.
Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2007: - 1.000;
2008: - 1.000;
2009: - 1.000.
63. 651. La Commissione.
ART. 66.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Gli schemi di decreto ministeriale di cui al comma 2, corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. Le Commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti ministeriali possono essere comunque adottati.
Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, sopprimere le parole: e 66 e la lettera b).
66. 650. La Commissione.
ART. 68.
Alla fine del comma 6 aggiungere il seguente: Le Amministrazioni interessate, comunque, possono, a fronte di particolari esigenze, disporre che il beneficio previsto dall'articolo 27, comma 1 della citata legge n. 448 del 1998 sia utilizzato per l'assegnazione, anche in comodato, dei libri di testo agli alunni, in possesso dei requisiti richiesti che adempiono l'obbligo scolastico.
68. 500. La Commissione.
ART. 70.
Subemendamento all'emendamento 70.500 del Governo
All'emendamento 70.500 del Governo, nella parte consequenziale relativa all'articolo 216:
a) aggiungere le seguenti parole: al comma 1, Tabella A, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 1.000;
2008: - 1.000;
2009: - 1.000.
b) sopprimere le parole: Legge n. 293 del 2003: norme sull'istituto di studi politici «San Pio V» di Roma - ART. 3 (3.1.2.1. - Ricerca scientifica - cap. 1679):
2007: - 1.000;
2008: - 1.000;
2009: - 1.000.
0. 70. 500. 651. La Commissione.
ART. 74.
Alla fine del comma 6 aggiungere la frase seguente: Nel saldo finanziario in termini di competenza e di cassa non sono da considerare le entrate e le spese in conto capitale finanziate con l'utilizzazione dei proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380.
74. 650. La Commissione.
ART. 75.
Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:
Art. 75-bis.
(Trasferimenti erariali alle regioni per il federalismo amministrativo).
1. Nell'articolo 34-quinquies del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, l'ultimo periodo è abrogato.
75. 0650. La Commissione.
All'articolo 75-bis, apportare le seguenti modificazioni:
1. Al comma l, lettera a) sostituire le parole 55 milioni di euro con le altre: 50 milioni di euro.
2. Al comma 1, lettera b), sostituire le parole 71 milioni di euro con le altre: 60 milioni di euro.
3. Al comma l, lettera d), sostituire le parole 57,4 milioni di euro con le altre: 50 milioni di euro.
4. Aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d-bis) ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti appartenenti ad Unioni di Comuni che svolgano in forma associata le funzioni in materia di interventi e servizi sociali, per gli anni 2007, 2008 e 2009 è concesso un contributo complessivo, da erogarsi in proporzione a tale spesa da essi gestita in forma associata, di 23,4 milioni di euro.
75. 0651. La Commissione.
ART. 76.
Al comma 1, lettera f) capoverso, al termine aggiungere il seguente capoverso: La presente norma troverà applicazione a partire dal primo rinnovo dei Consigli dei rispettivi enti successivo all'entrata in vigore della presente legge.
76. 650. La Commissione.
Al comma 1 sopprimere la lettera a).
76. 651. La Commissione.
Al comma 1, lettera f), capoverso comma 2, sostituire le parole: al trenta per cento con le seguenti: ad un quarto.
76. 652. La Commissione.
ART. 79.
Sopprimere i commi 5 e 6.
79. 650. La Commissione.
ART. 80.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Nelle società a partecipazione mista costituite tra comuni, province e società loro partecipate o altri enti pubblici, le amministrazioni comunali o provinciali, in qualità di socio di diritto privato, sono chiamate, attraverso i propri rappresentanti nei competenti organi statutari a deliberare, per il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione, un compenso non superiore al 70 per cento delle indennità spettanti rispettivamente al sindaco e al presidente della provincia dell'ente avente maggiore popolazione ai sensi dell'articolo 82 del Testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) Al comma 5, dopo le parole: partecipate totalmente da enti locali aggiungere le seguenti: ovvero nelle società miste costituite tra comuni, province e società direttamente o indirettamente loro partecipate, o altri enti pubblici;
dopo il primo periodo, inserire il seguente: Nelle società a partecipazione mista con privati il numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione designati dai soci pubblici locali non può essere superiore a cinque e il massimo compenso annuale lordo dei medesimi è stabilito nella misura di cui al comma 1;
nell'ultimo periodo, dopo la parola: statuti inserire le seguenti parole: e gli eventuali patti parasociali;
c) dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Le disposizioni introdotte dal presente articolo si applicano a decorrere dalle prime elezioni per il rinnovo dei consigli comunali e provinciali, successive alla data di entrata in vigore della presente legge, ai comuni e alle province ad esse interessati e, successivamente, agli enti di volta in volta chiamati a rinnovare i propri organi elettivi.
80. 650. La Commissione.
ART. 85.
Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
1-bis. Ai lavoratori di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2116 del codice civile.
1-ter. Alle lavoratrici di cui al presento articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7, 17 e 22 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nel limite di 9 milioni nel 2007 e 15 milioni a decorrere dal 2008.
Conseguentemente, dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:
Art. 85-bis.
(Misure previdenziali per i lavoratori soci di cooperative sociali)
1. Per la categoria dei lavoratori soci di cooperative sociali di cui all'articolo 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381 e di cooperative che esplicano l'attività nell'area di servizi socio-assistenziali, sanitari e socio educativi, nonché altre cooperative, operanti in settori e ambiti territoriali per i quali sono stati adottati, ai sensi dell'articolo 35 del Testo Unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, decreti ministeriali ai fini del versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, la retribuzione giornaliera imponibile fissata dai suddetti decreti, ai fini dei contributi previdenziali è aumentata secondo le seguenti decorrenze, percentuali e modalità di calcolo:
a) del 30 per cento per l'anno 2007;
b) del 60 per cento per l'anno 2008;
c) del 100 per cento per l'anno 2009.
2. Il calcolo è effettuato sulla differenza retributiva esistente tra la predetta retribuzione imponibile e il corrispondente minimo contrattuale giornaliero, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni.
3. Le contribuzioni versate sulle retribuzioni superiori a quelle convenzionali restano acquisite alle gestioni previdenziali. E fatta salva, nei periodi indicati al comma 1, la facoltà di versamento dei contributi dovuti sulle retribuzioni effettivamente corrisposte, purché non inferiori all'imponibile convenzionale come sopra determinato.
4. La contribuzione di cui al comma 3 ha efficacia in proporzione alla misura del versamento effettuato.
85. 0650. La Commissione.
Subemendamento Art. 85
All'emendamento 85.0501, al comma 2, dopo le parole: sul lavoro e le malattie professionali inserire le seguentiin funzione dell'adozione di piani pluriennali di prevenzione e di miglioramento delle condizioni
di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, concordati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e in proporzione alla riduzione del tasso di incidentalità nel biennio precedente, e comunque.
0.85. 0501. 650. La Commissione.
ART. 86.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: entro il limite massimo di 20 giorni fino alla fine del periodo, con le seguenti: per un periodo pari al massimo ad un sesto della durata complessiva del rapporto e con esclusione degli eventi morbosi fino a tre giorni.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale apportare le seguenti variazioni:
2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.
86. 652. La Commissione.
Aggiungere in fine il seguente comma:
6-bis. Le aliquote in materia contributiva regolanti i rapporti di lavoro di collaborazione domestica vengono applicate anche nell'ambito dei rapporti di lavoro tra istituzioni senza scopo di lucro e lavoratori, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e in possesso di attestazione professionale rilasciata dalle pubbliche amministrazioni, operanti nel settore dell'assistenza domiciliare all'infanzia o alle persone non autosufficienti. Le predette disposizioni si applicano sia in caso di svolgimento di tali attività presso il domicilio dell'assistito, che presso il domicilio dell'operatore, con ogni effetto sul piano contributivo e assicurativo obbligatorio, nonché dell'ottemperanza alle norme in materia di lavoro. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano definiranno gli specifici profili e i presupposti per l'applicazione del presente articolo.
86. 653. La Commissione.
Al comma 1, prima dell'ultimo periodo aggiungere: Alle lavoratrici di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7 e 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
86. 654. La Commissione.
Aggiungere, infine, il seguente comma:
2. Ai lavoratori di cui al presente articolo si applica l'articolo 2116 del codice civile.
86. 655. La Commissione.
ART. 88.
(Settore sanitario).
Dopo l'articolo 88, inserire il seguente:
Art. 88-bis.
1. Il prezzo al pubblico dei medicinali non soggetti a prescrizione medica disciplinati dall'articolo 96 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è stabilito da ciascun titolare di farmacia o di esercizio di vendita previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Il prezzo deve essere chiaramente reso noto al pubblico nel punto di vendita, mediante listini o
altre equivalenti modalità. Nei confronti dei medicinali predetti cessano di appli- carsi le disposizioni di cui all'articolo 73, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, all'articolo 85, comma 25, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149.
2. Fino al 31 dicembre 2007, le farmacie e gli altri esercizi al dettaglio non possono vendere i medicinali di cui al comma 1 a un prezzo superiore al prezzo massimo di vendita in vigore al 31 dicembre 2006, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia italiana del farmaco. Per lo stesso periodo fino al 31 dicembre 2007 le Aziende farmaceutiche titolari dell'A.I.C. nella cessione del prodotti al dettagliante debbono assicurare un margine di non inferiore al 25 per cento calcolato sul prezzo massimo d vendita di cui al periodo precedente.
3. Sul prezzo massimo di vendita di cui al comma 2 è calcolato, fino al 31 dicembre 2007, lo sconto minimo cui hanno diritto, ai sensi della normativa vigente, gli ospedali e le altre strutture del Servizio sanitario nazionale che acquistano i medicinali di cui al comma 1 dai produttori e dai titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
4. Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali soggetti a prescrizione medica appartenenti alla classe c) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, stabilito dai titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, non può essere superiore, per l'anno 2007, al prezzo in vigore nel 2006, aumentato sulla base delle variazioni dell'indice Istat sul costo della vita relative al periodo dicembre 2005-dicembre 2006.
88. 0650. La Commissione.
ART. 99.
Dopo l'articolo 99 aggiungere il seguente:
Art. 99-bis.
(Misure in materia e vigilanza e controllo sul doping).
Per consentire il potenziamento delle attività affidate alla Commissione per la vigilanza e il controllo sul doping e ai laboratori per il controllo sanitario sulle attività sportive di cui agli articoli 3 e 4 della legge 14 dicembre 2000 n. 376 è autorizzata per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 una spesa ulteriore di 2 milioni di euro.
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero della salute apportare le seguenti modifiche:
2007: - 2.000;
2008: - 2.000;
2009: - 2.000.
99. 0650. La Commissione.
(Inammissibile)
ART. 101.
Alla lettera b) sostituire il comma 1-bis con il seguente:
1-bis. L'applicazione del comma 1 resta subordinata all'emanazione della norma di attuazione dello Statuto in materia di sanità, volta ad attuare quella stabilita con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1111, e modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1985, n. 256. È abrogata la parola «simmetricamente» di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241. La norma di attuazione dello statuto siciliano è da definire entro il 30 aprile 2007.
0. 101. 500. 650. La Commissione.
(Inammissibile)
ART. 104.
All'articolo 104-bis, sostituire le parole: alle leggi regionali di agevolazione degli investimenti produttivi e della ricerca con le altre: agli interventi previsti da leggi regionali di agevolazione ovvero conferiti alle regioni ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 1998 per gli investimenti produttivi e per la ricerca.
104-bis. 650. La Commissione.
ART. 105.
All'articolo 105, comma 1, primo periodo, sostituire le parole 63.273 milioni con 65.175 milioni e le parole 58.073 milioni con 59.975 milioni.
105. 650. La Commissione.
ART. 109.
All'articolo 109, apportare le seguenti modificazioni:
1) sostituire la rubrica Fondo di garanzia fidi con la seguente: Incentivi allo sviluppo e alla patrimonializzazione dei Consorzi Fidi;
2) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti commi:
1-bis. Al fine di accelerare lo sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, di seguito denominati «confidi», anche mediante fusioni o trasformazioni in intermediari finanziari vigilati, iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico bancario o in banche di credito cooperativo ai sensi dei commi 29, 30, 31 e 32 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, entro il 30 giugno 2007 i confidi provvedono ad imputare al fondo consortile o al capitale sociale le risorse proprie costituite da fondi rischi o da altri fondi o riserve patrimoniali derivanti da contributi dello Stato, degli enti locali o territoriali o di altri enti pubblici. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio a fini di vigilanza dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione.
1-ter. Al fine di favorire il rafforzamento patrimoniale dei confidi, i fondi di garanzia interconsortile di cui al comma 20 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono essere destinati anche alla prestazione di servizi ai confidi soci ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, nonché, in generale, ai fini della riorganizzazione, integrazione e sviluppo operativo dei confidi stessi. Per le medesime finalità, in attesa dell'emanazione della IIIa direttiva in materia di antiriciclaggio, i confidi non sono assoggettati agli obblighi di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 1991, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 1991.
1-quater. I versamenti compiuti dai soci, ivi compresi i soci sostenitori, al fondo rischi dei confidi, sono integrati con un contributo a carico del bilancio dello Stato, pari al doppio dell'ammontare di ciascun versamento, da effettuare entro il 31 dicembre 2007.
1-quinquies. Per la promozione di interventi di fusione e di accorpamento tra confidi è concesso un contributo diretto ad integrare la disponibilità del fondo del consorzio o della cooperativa che risulti dalla fusione, destinato alla prestazione di garanzie a favore delle imprese consorziate o socie. Il contributo è concesso nella misura massima di cinque volte l'ammontare del predetto fondo nel limite di 1,5
milioni di euro per ciascuna operazione di fusione realizzata entro il 31 dicembre 2007.
1-sexies. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, definisce le modalità di richiesta, concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui al presente articolo, comunque entro il limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2007.
Conseguentemente alla tabella C rubrica Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modifiche:
decreto legislativo n. 300 del 1999: riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: articolo 70 comma 2 Finanziamento Agenzie fiscali (Agenzia del Demanio) (6.1.2.9 Agenzia del Demanio cap. 3901):
2007= - 5.000;
Legge n. 468 del 1978: riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spese delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - altri fondi di riserva - cap. 3003)
2007= - 5.000;
Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.7 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - cap. 1525)
2007= - 5.000;
Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza dei Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115)
2007= - 5.000.
109. 650. La Commissione.
(Inammissibile limitatamente all'ultimo periodo capoverso 1-ter)
ART. 111.
Aggiungere in fine il seguente comma:
1-bis. Per la realizzazione di infrastrutture per la mobilità al servizio delle fiere di Bologna e Vicenza è autorizzato un contributo quindicennale di 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2007, a valere sulle risorse per la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443.
111. 650. La Commissione.
ART. 112.
All'articolo 112, comma 1, dopo le parole: il ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione aggiungere le seguenti e di concerto con il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali per gli interventi relativi alle regioni e agli enti locali.
112. 650. La Commissione.
ART. 128.
Al comma 1-ter sopprimere la lettera a) e sostituirla con:
a) incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli.
128. 650. La Commissione.
ART. 137.
Art. 137-bis.
(Attività di dragaggio).
1. Alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5 sostituire il comma 11-bis con i seguenti:
11-bis. Nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale ai sensi
dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il cui perimetro comprende in tutto o in parte la circoscrizione dell'Autorità portuale, le operazioni di dragaggio possono essere svolte anche contestualmente alla predisposizione del progetto relativo alle attività di bonifica. Al fine di evitare che tali operazioni possano pregiudicare la futura bonifica del sito, il progetto di dragaggio, basato su tecniche idonee ad evitare la dispersione del materiale, è presentato dall'Autorità portuale, o laddove non istituita dall'ente, competente, al Ministero delle infrastrutture, che lo approva entro trenta giorni sotto il profilo tecnico-economico e lo trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'approvazione definitiva. Il decreto di approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare deve intervenire entro trenta giorni dalla suddetta trasmissione. Il decreto di autorizzazione produce gli effetti previsti al comma 6 del citato articolo 252 del decreto legislativo 152 del 2006, nonché, limitatamente alle attività di dragaggio di cui al progetto, gli effetti previsti dal comma 7 dello stesso articolo.
11-ter. I materiali derivanti dalle attività di dragaggio, che presentano caratteristiche chimiche, fisiche e microbiologiche analoghe al fondo naturale con riferimento al sito di prelievo, e idonee con riferimento al sito di destinazione, nonché non esibiscono positività a test ecotossicologici, possono essere immessi o refluiti in mare ovvero impiegati per formare terrapieni costieri, su autorizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che provvede nell'ambito del procedimento di cui al comma precedente. Restano salve le eventuali competenze della regione territorialmente interessata. I materiali di dragaggio aventi le caratteristiche di cui sopra possono essere utilizzati anche per il ripascimento degli arenili, su autorizzazione della regione territorialmente competente.
11-quater. I materiali derivanti dalle attività di dragaggio e di bonifica, se non pericolosi all'origine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati all'immobilizzazione degli inquinanti stessi, come quelli di solidificazione/stabilizzazione, possono essere refluiti, su autorizzazione della regione territorialmente competente, all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero, il cui progetto è approvato dal Ministero delle infrastrutture, d'intesa col Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le stesse devono presentare un sistema di impermeabilizzazione naturale, o completato artificialmente, al perimetro e sul fondo, in grado di assicurare requisiti di permeabilità e spessore almeno equivalenti a: K minore o uguale a 1,0 x 10-9 m/s e spessore maggiore o uguale a 1 m. Nel caso in cui, al termine delle attività di refluimento, i materiali di cui sopra presentino livelli di inquinamento superiori ai valori limite di cui alla tabella 1 dell'Allegato 5 parte quarta, titolo V, del decreto legislativo 152 del 2006, deve essere attivata la procedura di bonifica dell'area derivante dall'attività di colmata in relazione alla destinazione d'uso.
11-quinquies. L'idoneità del materiale dragato ad essere gestito secondo quanto previsto ai commi 11-ter e 11-quater viene verificata mediante apposite analisi da effettuarsi nel sito prima del dragaggio sulla base di metodologie e criteri stabiliti con apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In caso di realizzazione, nell'ambito dell'intervento di dragaggio, di strutture adibite al deposito temporaneo di materiali derivanti dalle attività di dragaggio, nonché dalle operazioni di bonifica, prima della loro messa a dimora definitiva, il termine massimo di deposito è fissato in 30 mesi senza limitazione di quantitativi. Sono fatte salve le disposizioni adottate per la salvaguardia della Laguna di Venezia.
11-sexies. Si applicano le previsioni della vigente normativa ambientale nell'eventualità
di una diversa destinazione e gestione a terra dei materiali derivanti dall'attività di dragaggio.;
b) all'articolo 8, comma 3, la lettera m) è sostituita dalla seguente:
«m) assicura la navigabilità nell'ambito portuale e provvede al mantenimento ed approfondimento dei fondali, fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, commi 8 e 9. Ai fini degli interventi di escavazione e manutenzione dei fondali può indire, assumendone la presidenza, una conferenza di servizi con le amministrazioni interessate da concludersi nel termine di sessanta giorni. Nei casi indifferibili di necessità ed urgenza può adottare provvedimenti di carattere coattivo. Resta fermo quanto previsto all'articolo 5, commi 11-bis e seguenti, ove applicabili.
137. 0650. La Commissione.
(Inammissibile)
ART. 138.
Subemendamento all'emendamento 138.503 del Governo
Al punto 2, in fine aggiungere le seguenti parole: destinando almeno 5 milioni di euro delle risorse complessive, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 alla realizzazione del piano di ricostruzione del comune di San Giuliano di Puglia, ai sensi dell'articolo 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2003, n. 3279, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2003.
0. 138. 503. 650. La Commissione.
ART. 139.
Le parole: 50 milioni per l'anno 2007 sono sostituite da: 60 milioni per l'anno 2007. Le parole 25 milioni sono sostituite da: 30 milioni.
Conseguentemente alla Tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare la seguenti variazioni:
2007: - 10.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.
139. 650. La Commissione.
Dopo l'articolo 139 inserire il seguente:
Art. 139-bis.
(Provvedimenti a sostegno delle popolazioni dei comuni delle regioni Marche, Liguria e Piemonte colpite da eventi alluvionali nell'anno 2006).
1. Per l'attuazione degli interventi a sostegno delle popolazioni dei comuni della regione Marche e delle regioni Liguria e Piemonte, colpite da eventi alluvionali nell'anno 2006 è autorizzata la spesa complessiva annua di 10 milioni di euro: 5 milioni di euro per le Marche e 5 milioni di euro per la Liguria ed il Piemonte per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
2. Ai contribuiti di cui al presente articolo si applica il disposto di cui all'articolo 4, comma 91 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 nel rispetto dell'articolo 3, commi da 16 a 21-ter, della medesima legge n. 350 del 2003.
Conseguentemente alla tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modifiche:
2007 = 10.000;
2008 = 10.000;
2009 = 10.000.
139. 0650 (ulteriore nuova formulazione). La Commissione.
Dopo l'articolo 139, aggiungere il seguente:
Art. 139-bis.
(Erogazione di contributi concernenti aree colpite da calamità naturali).
Il ministro dell'economia e delle, finanze, con proprio decreto, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a ridefinire le modalità di erogazione degli ulteriori contributi disposti in favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994 dal decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, di cui al decreto del ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2004, al fine di semplificare le procedure di erogazione dei contributi, prevedendo l'obbligo, per le amministrazioni responsabili, di MCC e di Artigiancassa, di concludere l'istruttoria delle relative domande entro una data non superiore a 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande stesse.
139. 0651. La Commissione.
ART. 142.
All'emendamento 142.600 della Commissione aggiungere, in fine, le seguenti parole:
voce: legge n. 376 del 2003: Misure di accelerazione della spesa: Tabella A, n. 6. Le risorse assegnate sono gestite dall'ente proprietario dell'opera viaria, strada di interesse nazionale ai sensi del decreto legislativo n. 461 del 1999. È autorizzato un ulteriore contributo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 3.000;
2009: - 3.000.
0. 142. 600. 650. La Commissione.
(Inammissibile)
ART. 158.
Al capitolo V dopo l'articolo 158, aggiungere l'articolo aggiuntivo:
Art. 158-bis.
Le somme versate allo Stato a titolo di risarcimento del danno ambientale a seguito della sottoscrizione di accordi transattivi negli anni 2005 e 2006, per un importo non superiore ad euro 201.810.685, possono essere iscritte nello stato di previsione dell'entrata nell'anno 2007 per essere riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare allo scopo di finanziare interventi urgenti in materia di disinquinamento, bonifica, perimetrazione, messa in sicurezza e ripristino ambientale, con priorità per le aree interessate dai risarcimenti.
158. 0650. La Commissione.
ART. 159.
Dopo l'articolo 159, aggiungere il seguente:
Art. 159-bis.
1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 94, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è estesa al personale degli Enti parco nazionali funzionalmente equiparato al Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 9 dicembre 1998, n. 426. Per il personale di cui al periodo precedente, nei limiti del territorio di competenza, è riconosciuta la qualifica di agente di pubblica
sicurezza e si applicano le disposizioni previste dall'articolo 29, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 900;
2008: - 900;
2009: - 900.
159. 0650. La Commissione.
ART. 163.
Dopo l'articolo 163, è aggiunto il seguente:
Art. 163-bis.
Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è aggiunto il seguente periodo:
Le risorse finanziarie giacenti nelle contabilità speciali dei Capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi delle disposizioni di cui al presente comma e all'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, ove non impegnate con obbligazioni giuridicamente perfezionate entro il termine del 30 novembre 2006, sono riprogrammate con decreto del ministro per i beni e le attività culturali nell'ambito dell'aggiornamento del piano e dell'assegnazione dei fondi di cui al penultimo periodo del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 149 del 1993 e, con le modalità di cui alla legge 3 marzo 1960, n. 169, possono essere trasferite da una contabilità speciale ad un'altra ai fini dell'attuazione dei nuovi interventi individuati con la riprogrammazione. Entro e non oltre il 30 gennaio 2007 i Capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali titolari delle predette contabilità speciali sono tenuti a comunicare all'Ufficio di Gabinetto e all'Ufficio centrale di bilancio del medesimo Ministero l'ammontare delle risorse finanziarie non impegnate con obbligazioni giuridicamente perfezionate da riprogrammare.
163. 0. 651. La Commissione.
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 11 dicembre 2000, n. 381, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per gli anni 2007, 2008 e 2009.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modifiche:
2007: - 100;
2008: - 100;
2009: - 100.
163. 650. La Commissione.
(Inammissibile)
ART. 165.
Dopo l'articolo 165, è aggiunto il seguente:
Art. 165-bis.
(Interventi in materia di viabilità).
1. Per interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilità secondaria esistente in Sicilia e in Calabria non compresa nelle strade gestite dall'Anas, una quota rispettivamente pari a 350 e 150 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009, è assegnata in sede di riparto delle somme stanziate sul Fondo per le aree sottoutilizzate. Con decreto del ministro delle infrastrutture, di concerto con il ministro dello sviluppo economico, si provvede alla ripartizione di tali risorse
tra le province della regione siciliana e le province della regione Calabria, in proporzione alla viabilità presente in ciascuna di esse e sono stabiliti criteri, modalità e gestione per l'utilizzo, delle predette risorse.
165. 0. 651. La Commissione.
ART. 166.
Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
b-bis) per l'anno 2007, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, al fine di evitare il ricorso a licenziamenti collettivi da parte di imprese interessate da processi di cessione nell'ambito di procedure concorsuali in corso, con riferimento all'assunzione di lavoratori in esubero dipendenti delle predette imprese beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, è concessa ai datori di lavoro cessionari che si trovino nelle condizioni di esercizio delle facoltà di cui all'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, l'applicazione degli sgravi contributivi previsti dall'articolo 8, commi 4 e 4-bis, e dall'articolo 25, comma 9, della legge 3 luglio 1991, n. 223, secondo le procedure ivi previste, come integrate dalla presente lettera. Con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il ministro dello sviluppo economico, sentite le organizzazioni sindacali nazionali comparativamente più rappresentative, è disposta la concessione delle agevolazioni contributive, che si applicano a decorrere dalla data della effettiva cessione dell'azienda o del ramo di azienda. I predetti interventi si applicano alle cessioni intervenute successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Agli oneri della presente lettera si provvede nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2007.
Conseguentemente, alla Tabella D, voce Ministero del lavoro e della previdenza sociale, decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione: articolo 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (Settore n. 27) (3.2.3.1 - Occupazione - cap. 7202) apportare le seguenti modificazioni:
2007: + 5.000.
Conseguentemente, nella Tabella E, inserire la seguente voce: Ministero dello sviluppo economico, legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per il 2003) - articolo 61, comma 1, Fondo per le aree sottoutilizzate (Settore n. 4) (6.2.3.12 - aree sottoutilizzate):
2007: - 5.000.
166. 650. La Commissione.
ART. 189.
Dopo l'articolo 189, aggiungere il seguente:
Art. 189-bis.
1. L'articolo 4 della legge 11 luglio 1998, n. 224, è abrogato.
189. 0. 650. La Commissione.
ART. 192.
Dopo l'articolo 192 aggiungere il seguente:
Art. 192-bis.
(Agenzie per l'affitto a canone concordato).
1. Al fine di aumentare l'offerta di alloggi in affitto da destinare, con priorità, a persone aventi i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, i Comuni e gli Istituti autonomi case popolari comunque denominati o trasformati promuovono
la costituzione di Agenzie per l'affitto, anche con la partecipazione di soggetti privati. Le Agenzie per l'affitto garantiscono al proprietario degli immobili gestiti il rispetto degli oneri contrattuali e la restituzione dell'alloggio nelle condizioni iniziali.
Ai proprietari che conferiscano alloggi a tali agenzie dietro corresponsione di un canone non superiore al canone concordato con l'Agenzia si applicano le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
2. Il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, é destinato prioritariamente ai locatari delle Agenzie per l'affitto di cui al comma 1, e viene erogato direttamente alle Agenzie, che rendicontano annualmente al Comune in merito al suo utilizzo.
192. 0651. La Commissione.
Dopo l'articolo 192 aggiungere il seguente:
Art. 192-bis.
(Diritti e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza).
1. La dotazione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di cui all'articolo 1 della citata legge n. 285 del 1997, a decorrere dall'anno 2007, è determinata annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Le somme impegnate ma non liquidate entro la chiusura dell'esercizio finanziario in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 agosto 1997, n.285 in favore dei comuni ivi indicati sono conservate nella dotazione dello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale per cinque anni.
192. 0650. La Commissione.
ART. 200.
Dopo l'articolo 200, aggiungere il seguente:
Art. 200-bis. (Fondo per le vittime dell'usura). - 1. Il fondo per risarcire le vittime dell'usura di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108 è rifinanziato per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2007.
Conseguentemente all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 50.000.
200. 0650. La Commissione.
ART. 201.
Dopo l'articolo 200, aggiungere il seguente:
Art. 201-bis.
(Soppressione dell'Imont).
1. L'istituto Nazionale della Montagna (IMONT), istituito dall'articolo 5 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è soppresso. Le risorse umane e finanziarie in dotazione all'Istituto sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento degli Affari regionali per il funzionamento dell'Osservatorio della montagna che esercita le funzioni già attribuite all'IMONT.
201. 0650. La Commissione.
ART. 205.
Sostituire le parole: cinque milioni con le seguenti: otto milioni.
Conseguentemente all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia
e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 3.000;
2008: - 3.000;
2009: - 3.000.
205. 650. La Commissione.
Dopo l'articolo 205, inserire il seguente:
Art. 205-bis.
(Fondo per incentivare le attività musicali dei giovani).
1. Viene istituito un Fondo per incentivare le attività musicali dei giovani con un finanziamento di un milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
2. La scelta delle attività da finanziare e la ripartizione dei finanziamenti è determinata con un decreto del ministro per le politiche giovanili, sentito il ministro della pubblica istruzione.
Conseguentemente alla tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modifiche:
2007: - 1.000;
2008: - 1.000;
2009: - 1.000.
205. 0650. La Commissione.
(Inammissibile)
ART. 213.
Dopo l'articolo 213, aggiungere il seguente:
Art. 213-bis.
(Percezioni consolari).
1. Il 50 per cento delle maggiori entrate di ciascun anno provenienti dalla applicazione della tariffa consolare di cui all'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, certificate con decreto del ministro degli affari esteri è destinato al funzionamento e alla razionalizzazione delle sedi all'estero.
2. L'articolo 80, comma 42, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 come modificato dall'articolo 3, comma 42, della legge 24 dicembre 2003, n. 35 è abrogato.
213. 0650. La Commissione.
Dopo l'articolo 213, aggiungere il seguente:
Art. 213-bis.
(Detrazioni per carichi familiari per soggetti non residenti).
1. Per i soggetti non residenti, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, spettano per gli anni 2007, 2008 e 2009, a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, individuata con apposito decreto del ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di cui al suddetto articolo 12, comma 2, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.
Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 2.500;
2008: - 2.500;
2009: - 2.500.
213. 0651. La Commissione.
ART. 217.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto
speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme d'attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.
217. 650. La Commissione.
TAB. A.
Alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 1.000;
2008: - 1.000;
2009: - 1.000.
Conseguentemente, alla Tabella C, voce: Ministero della salute, legge n. 434 del 1998: finanziamento degli interventi in materia di animali d'affezione e per la prevenzione del randagismo (4.1.2.9 prevenzione del randagismo - cap. 4340), apportare le seguenti variazioni:
2007: + 1.000;
2008: + 1.000;
2009: + 1.000.
Tab. A. 650. La Commissione.
ART. 214.
Dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:
Art. 214-bis.
(Proroga e rifinanziamento della legge 16 marzo 2001, n. 72, recante interventi a tutela del patrimonio storico e culturale della comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, e della legge 21 marzo 2001, n. 73, recante interventi in favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia).
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 16 marzo 2001, n. 72, è autorizzata la spesa di euro 1.550.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 21 marzo 2001, n. 73, sono prorogate al 31 dicembre 2009. A tale scopo è autorizzata la spesa di euro 4.650.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
2007: - 6.200;
2008: - 6.200;
2009: - 6.200.
214. 0650. La Commissione.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 104, aggiungere il seguente:
Art. 104.1. (Contenimento della spesa nelle procedure di cui alla legge 12 dicembre 2002, n. 273 ed alla legge 3 aprile 1979, n. 95). - 1. I commissari liquidatori, nominati a norma dell'articolo 7, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e dei commissari straordinari nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che si trovano nella fase liquidatoria, decadono se non confermati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, il ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, dispone l'attribuzione al medesimo organo commissariale, se del caso con composizione collegiale, dell'incarico relativo a più procedure, dando mandato ai commissari di realizzare una gestione unificata dei servizi generali e degli affari comuni, al fine di assicurare le massime sinergie organizzative e conseguenti
economie gestionali. Con il medesimo provvedimento l'incarico di commissario può essere attribuito a studi professionali associati o società tra professionisti, in conformità a quanto disposto all'articolo 28, primo comma, lettera b), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
2. Il numero dei commissari nominati o confermati ai sensi del comma 1 non può superare la metà del numero dei commissari in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli stessi stipulano convenzioni con i professionisti la cui opera si rende necessaria nell'interesse della procedura, al fine di ridurre i costi a carico dei creditori.
3. Con decreto del ministro dello sviluppo economico, da adottarsi nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per la determinazione e liquidazione dei compensi dovuti ai commissari liquidatori nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, tenuto conto dei criteri di cui al decreto del ministro di grazia e giustizia 28 luglio 1992, n. 570, nonché delle modifiche e degli gli adattamenti suggeriti dalla diversità delle procedure.
4. Il compenso dei commissari di cui al comma 1 è determinato nella misura spettante in relazione al numero delle procedure ad essi assegnate ridotto del 30 per cento.
104. 0502. Governo.
Al comma 1, dopo il capoverso comma 15-bis, aggiungere il seguente:
15-ter. Nell'ambito dei processi di razionalizzazione dell'uso degli immobili pubblici ed al fine di adeguare l'assetto infrastrutturale delle Forze armate alle esigenze derivanti dall'adozione dello strumento professionale, il Ministero della difesa può individuare beni immobili di proprietà dello Stato mantenuti in uso al medesimo dicastero per finalità istituzionali, suscettibili di permuta con gli enti territoriali. Le attività e le procedure di permuta sono effettuate dall'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero della difesa, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile.
17. 500. (Ulteriore nuova formulazione). Governo.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Allo scopo di favorire il rinnovo del parco apparecchi televisivi in vista della migrazione dalla televisione analogica alla televisione digitale, agli utenti del servizio di radiodiffusione che dimostrino di essere in regola per l'anno 2007 con il pagamento del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, spetta, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2007 ed effettivamente rimaste a carico, fino ad importo massimo delle stesse di 1.000 euro, per l'acquisto di un apparecchio televisivo dotato anche di sintonizzatore digitale integrato. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per il periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si assume, quale imposta, del periodo di imposta precedente, quella che si sarebbe determinata senza tenere conto delle disposizioni del primo periodo del presente comma;
Conseguentemente:
aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. Entro il 28 febbraio 2007, con decreto del ministro delle comunicazioni, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le caratteristiche cui devono rispondere gli apparecchi televisivi di cui al comma 1-bis al fine di garantire il rispetto del principio di neutralità tecnologica e la compatibilità con le
piattaforme trasmissive esistenti, nonché le modalità per l'applicazione di quanto disposto al comma 1-bis.;
all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare la seguente variazione:
2008: - 40.000.
24. 501. Governo.
Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:
Art. 106-bis. - 1. Con lo scopo di assicurare una più efficace utilizzazione delle risorse finanziarie destinate all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 68, comma 8, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, il Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS). Al Fondo confluiscono le risorse annualmente stanziate a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 68, comma 11, sul fondo iscritto nella legge 18 dicembre 1997, n. 440, nonché le risorse assegnate dal CIPE, per quanto riguarda le aree sottoutilizzate, per progetti finalizzati alla realizzazione dell'istruzione e formazione tecnica superiore con l'obiettivo di migliorare l'occupabilità dei giovani che hanno concluso il secondo ciclo di istruzione e formazione.
106. 0500. Governo.
Dopo l'articolo 204, aggiungere il seguente:
Art. 204-bis. (Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale). - 1. Al fine del potenziamento degli impianti sportivi e per la promozione e realizzazione di interventi per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, tra cui la partecipazione dell'Italia ai Giochi olimpici di Pechino 2008, è istituito un fondo, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, denominato «Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale» al quale è assegnata la somma di 33 milioni di euro per l'anno 2007.
Conseguentemente, all'articolo 216:
comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare la seguente variazione:
2007: - 5.000;
comma 1, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare la seguente variazione:
2007: - 5.000;
comma 4, tabella E, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze aggiungere la seguente voce: Decreto-legge n. 282 del 2004, convertito dalla legge n. 307 del 2004: Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica - articolo 10, comma 5 (4.1.5.15 Interventi Strutturali di politica economica - cap. 3075):
2008: - 23.000.
204. 0500. Governo.
Dopo l'articolo 213, aggiungere il seguente:
Art. 213-bis. (Fondo per progetti di ricerca). - 1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 56 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è ridotta di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
Conseguentemente:
dopo l'articolo 214 aggiungere il seguente:
Art. 214-bis. (Integrazione fondo per gli interventi strutturali di politica economica). - 1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica è integrata, per l'anno 2008, di 14 milioni di euro;
all'articolo 216:
comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 50.000;
2009: - 50.000;
comma 1, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 14.000;
comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze apportare la seguente variazione: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003):
2007: - 60.000;
comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'università e della ricerca apportare le seguenti variazioni:
voce: Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (3.2.3.4 - Ricerca scientifica - cap. 7236):
2007: 120.000;
2008: 110.000;
2009: 110.000;
voce: Legge n. 537 del 1993 : Interventi correttivi di finanza pubblica - ART. 5, comma 1, lettera a): Spese per il funzionamento delle università (3.1.2.9 - Finanziamento ordinario delle università statali - cap. 1694):
2007: 50.000;
comma 4, tabella E, aggiungere la seguente rubrica: Ministero dello sviluppo economico e la voce: Legge finanziaria n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) - Art. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (Settore n. 4) (6.2.3.12 - aree sottoutilizzate - cap. 8425):
2007: - 150.000.
213. 0500. Governo.
Al comma 1, sostituire le parole: la proficuità complessiva della gestione con le seguenti: in sede di applicazione delle norme di spesa e minore entrata la congruenza delle clausole di copertura e il grado di conseguimento degli obbiettivi posti dal legislatore.
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Controlli di proficuità.
44. 500. Governo.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 71. (Divieto temporaneo di istituire nuove facoltà e corsi di studio). - 1. Per gli anni dal 2007 al 2009 incluso, è fatto divieto alle università statali e non statali, autorizzate a rilasciare titoli accademici aventi valore legale, di istituire e attivare facoltà e/o corsi di studio in comuni diversi da quello ove l'ateneo ha la sede legale e amministrativa, salvo che si tratti di comune confinante.
71. 500. Governo.
Alla tabella A, voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale apportare le seguenti variazioni:
2007: - 1.000;
2008: - 1.000;
2009: - 1.000.
Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero del lavoro e della previdenza sociale apportare le seguenti variazioni: Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) - Art. 3, comma 149: Fondo per le spese di funzionamento della Commissione
di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero dei servizi pubblici essenziali (14.1.1.0 - Funzionamento - cap. 5025):
2007: 1.000;
2008: 1.000;
2009: 1.000.
Tab. A. 500. Governo.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-bis. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio delle concessioni edilizie, è prevista l'installazione dei pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per gli edifici di nuova costruzione, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 0,2 KW».
22. 650. La Commissione.
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29-bis. - (Abbattimento delle barriere architettoniche negli esercizi commerciali). - 1. Al fine di incentivare l'abbattimento delle barriere architettoniche negli esercizi commerciali, presso il Ministero dello sviluppo economico è costituito un Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro destinato all'erogazione di contributi ai gestori di attività commerciali, per le spese documentate e documentabili sostenute entro il 31 dicembre 2007 per l'eliminazione delle barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato d'intesa con i Ministri dello sviluppo economico e della solidarietà sociale, definisce modalità, limiti e criteri per l'attribuzione dei contributi di cui al presente articolo.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare la seguente variazione:
2007: - 5.000.
29. 0650. La Commissione.
Sopprimere gli articoli 31, 72, 81, 87 e 103.
31. 600. La Commissione.
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, garantendo comunque nell'ambito delle procedure sull'autorizzazione alle assunzioni la possibilità della immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti assunti ai sensi dell'articolo 28, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in misura non inferiore al 10 per cento degli uffici dirigenziali.
Conseguentemente:
al medesimo comma, lettera f), aggiungere, in fine, le parole:, mediante processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite predetto;
al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: non eccedano, al 31 dicembre 2008, il 15 per cento dei dipendenti in servizio con le seguenti: siano effettivamente ridotte nella misura indicata al comma 1, lettera f).
32. 650. La Commissione.
Al comma 1, sostituire l'alinea con la seguente: In coerenza con la revisione dell'ordinamento degli enti locali prevista dal Titolo V della Costituzione e con il conferimento di nuove funzioni agli stessi ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, con regolamento da adottarsi ai
sensi dell'articolo 17, comma l, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministero dell'interno, sono individuati gli ambiti territoriali determinati per l'esercizio delle funzioni di competenza degli uffici periferici dell'Amministrazione dell'interno, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, tenendo conto dei seguenti criteri e indirizzi.
Conseguentemente:
al medesimo comma:
alla lettera d), sopprimere le parole da:, nonché fino alla fine della lettera;
alla lettera e), sostituire le parole:, anche in relazione alla con le seguenti: e alla esigenza di garantire principalmente la;
alla rubrica, sopprimere la parola: ottimali.
33. 650. La Commissione.
Sopprimere il comma 1.
37. 650. La Commissione.
All'emendamento 44. 600. della Commissione, capoverso Art. 45, comma 1, alinea, dopo le parole: seguenti finalità aggiungere le seguenti: di studio ed analisi.
Conseguentemente, al medesimo comma:
alla lettera a), sostituire le parole: al processo con le seguenti:, con particolare riferimento al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, allo studio dei processi;
alla lettera d):
sostituire le parole: valutare, in collaborazione con l'ISTAT con le seguenti: collaborare con l'ISTAT;
dopo le parole: statistico nazionale aggiungere le seguenti: a valutare;
sopprimere la parola: verificare.
0. 44. 600. 650. La Commissione.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: «degli istituti zooprofilattici sperimentali» sono aggiunte le seguenti: «degli enti pubblici di ricerca, dell'Istituto nazionale di economia agraria, dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione, del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, dell'APAT e delle agenzie regionali per l'ambiente,».
Conseguentemente:
all'articolo 152, aggiungere, in fine, il seguente comma:
9-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2007, ai soli fini delle imposte dirette, sono raddoppiati i redditi dominicali dei terreni di superficie superiore ad 1 ettaro, non produttivi di reddito agrario, sempre che la non coltivazione non dipenda dalle ordinarie tecniche agrarie, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, né concessi in affitto, con contratto registrato, ad imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. L'incremento si applica sull'importo già valutato ai sensi dell'articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
all'articolo 216, comma 1, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare la seguenti variazione:
2007: - 60.000.
51. 650. La Commissione.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: comunicare alle Commissioni parlamentari competenti con le seguenti: trasmettere al Parlamento per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.
54. 650. La Commissione.
All'emendamento 57. 500. del Governo, parte consequenziale, lettera a), capoverso comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: ricercatori, tecnologici aggiungere la seguente:, tecnici.
Conseguentemente, alla lettera b), capoverso comma 7-bis:
sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: non inferiore al 60 per cento;
dopo le parole: coordinata e continuativa aggiungere le seguenti:, esclusi gli incarichi di nomina politica;
sopprimere le parole da:, attraveso i quali fino alla fine del capoverso.
0. 57. 500. 650. La Commissione.
Al comma 1, dopo le parole: Sottosegretari di Stato aggiungere le seguenti: membri del Parlamento nazionale.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 1.000;
2008: - 1.000;
2009: - 1.000.
63. 650. La Commissione.
All'emendamento 70.500, parte consequenziale, comma 2, sostituire le parole: comma 5 con le seguenti: commi 5 e 7-bis.
0. 70. 500. 650. La Commissione.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-bis. Al fine di assicurare i1 regolare svolgimento e la funzionalità dei servizi di supporto all'attività di laboratorio e di ricerca, le università possono avvalersi, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato del personale a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 27 febbraio 1980, n. 38, assunto alla data del 31 dicembre 2005, anche in deroga ai limiti dì spesa previsti dall'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
70. 650. La Commissione.
All'emendamento 84.500 del Governo, parte consequenziale comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: viene effettuata fino a: datore di lavoro con le seguenti: è interamente effettuata dal datore di lavoro, che provvede a compensare l'ammontare corrispondente ai versamenti al Fondo di cui al comma 2, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 4.
0. 84. 500. 650. La Commissione.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «una percentuale nella misura del 4 per cento dei compensi lordi» sono sostituite dalle seguenti: «una percentuale nella misura del 40 per cento dell'aliquota contributiva pensionistica dovuta sui compensi lordi».
85. 650. La Commissione.
Al comma 1, dopo l'ottavo periodo, aggiungere il seguente: Alle lavoratrici di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7 e 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
86. 650. La Commissione.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Ai lavoratori di cui al presente articolo si applica l'articolo 2116 del codice civile.
86. 651. La Commissione.
Dopo l'articolo 104, aggiungere il seguente:
Art. 104.1. - (Completamento degli interventi della programmazione negoziata). - 1. Le iniziative agevolate finanziate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata, non ancora completate alla data di scadenza delle proroghe concesse ai sensi della vigente normativa e che, alla medesima data, risultino realizzate in misura non inferiore al 30 per cento degli investimenti ammessi, possono essere completate entro il 31 dicembre 2007. La relativa rendicontazione è completata entro i sei mesi successivi.
2. Per investimenti il cui importo non superi 1,5 milioni di euro, relativi ad iniziative imprenditoriali finanziate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata, i collaudi sono effettuati dai soggetti responsabili, con l'obbligo di comunicare i verbali al Ministero dello sviluppo economico. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
104. 0650. La Commissione.
Al comma 1, premettere i seguenti:
01. I dati analitici sulle opere infrastrutturali, a totale o parziale carico dello Stato, sono raccolti ed archiviati in forma di schede elettroniche relative a ciascuno degli interventi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti il modello di scheda elettronica, le modalità di raccolta e archiviazione e di creazione di un flusso unico di dati attraverso idonee forme di raccordo fra il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, l'Osservatorio sui contratti pubblici di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il monitoraggio delle infrastrutture e insediamenti industriali per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 180 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la banca dati di cui al decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 febbraio 2003 e il sistema operativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), istituito in attuazione dell'articolo 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
02. Il programma da inserire nel documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, è predisposto sulla base dei dati di cui al comma 01 del presente articolo e contiene:
a) l'elenco delle infrastrutture e degli insediamenti strategici complessivamente rientranti nel programma, con l'indicazione, per ciascuna voce, della data di inserimento, degli elementi descrittivi relativi alla localizzazione e alle dimensioni, delle priorità nella allocazione delle risorse finanziarie statali;
b) l'articolazione delle voci in livelli successivi di dettaglio: macroopere, opere, interventi, sottointerventi, con codici che individuino ogni riferimento in modo univoco e coerente con il codice unico di progetto di investimento pubblico (CUP) di cui alla delibera CIPE 19 dicembre 2003, n. 126;
c) la previsione di costo, le risorse disponibili e le relative fonti di finanziamento per ciascuna delle voci e delle relative articolazioni, aggiornate alla data di presentazione del programma;
d) lo stato della progettazione, dell'iter amministrativo, delle procedure di aggiudicazione, dell'avanzamento dei lavori, la data prevista di completamento;
e) i dati riassuntivi e previsionali sui flussi finanziari, articolati secondo la fonte.
03. Ai fini degli adempimenti connessi alla raccolta e archiviazione dei dati di cui al comma 01, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2007, 1 milione di euro per l'anno 2008 e 1 milione di euro per l'anno 2009. Per gli anni successivi si
provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Conseguentemente:
sostituire la rubrica con la seguente: Sistema informativo sugli investimenti infrastrutturali e finanziamento delle opere di preminente interesse nazionale;
all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 1.000;
2008: - 1.000;
2009: - 1.000.
135. 650. La Commissione.
Dopo l'articolo 136, aggiungere il seguente:
Art. 136-bis. - 1. È autorizzato un contributo di 15 milioni di euro annui per quindici anni a decorrere dall'anno 2007, a valere sulle risorse per la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, quale contributo per i mutui contratti nell'anno 2007 per la realizzazione di grandi infrastrutture portuali che risultino immediatamente cantierabili.
2. Con decreto del ministro dei trasporti, da adottare d'intesa con il ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
136. 0650. La Commissione.
Al comma 2, dopo le parole: quale piattaforma logistica del Mediterraneo aggiungere le seguenti: in aggiunta ai porti già individuati, tra i quali quello di Augusta e il porto canale di Cagliari.
137. 650. La Commissione.
All'emendamento 138. 501. del Governo, comma 1-bis, sostituire le parole: popolazione di 30.000 abitanti con le seguenti: popolazione superiore a 30.000 abitanti.
0. 138. 501. 650. La Commissione.
Dopo l'articolo 139, aggiungere il seguente:
Art. 139-bis. (Provvedimenti a sostegno delle popolazioni dei comuni delle Regioni Marche, Liguria e Piemonte colpite da eventi alluvionali nell'anno 2006). - 1. Per l'attuazione degli interventi a sostegno delle popolazioni dei comuni delle Regioni Marche, Liguria e Piemonte colpite da eventi alluvionali nell'anno 2006 è autorizzata la spesa annua di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
2. Ai contributi di cui al presente articolo si applica il disposto di cui all'articolo 4, comma 91, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nel rispetto dell'articolo 3, commi da 16 a 21-ter, della medesima legge n. 350 del 2003.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.
139. 0650. La Commissione.
Dopo l'articolo 163, aggiungere il seguente:
Art. 163-bis. - 1. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n.135, è aggiunto il seguente periodo: «Le risorse finanziarie giacenti nelle contabilità speciali dei Capi degli istituti centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi delle disposizioni di cui al presente comma e all'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 149, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, ove non impegnate con obbligazioni giuridicamente perfezionate entro il termine del 30 novembre 2006, sono riprogrammate con decreto del ministro per i beni e le attività culturali nell'ambito dell'aggiornamento del piano e dell'assegnazione dei fondi di cui al penultimo periodo del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 149 del 1993 e, con le modalità di cui alla legge 3 marzo 1960, n. 169, possono essere trasferite da una contabilità speciale ad un'altra ai fini dell'attuazione dei nuovi interventi individuati con la riprogrammazione. Entro e non oltre il 30 gennaio 2007 i Capi degli istituti centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali titolari delle predette contabilità speciali sono tenuti a comunicare all'Ufficio di Gabinetto e all'Ufficio centrale di bilancio del medesimo Ministero l'ammontare delle risorse finanziarie non impegnate con obbligazioni giuridicamente perfezionate da riprogrammare.».
163. 0650. La Commissione.
Dopo l'articolo 165, aggiungere il seguente:
Art. 165-bis. (Interventi in materia di viabilità). - 1. Per interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilità secondaria esistente in Sicilia e in Calabria non compresa nelle strade gestite dall'Anas, una quota rispettivamente pari a 350 e 150 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009, è assegnata in sede di riparto delle somme stanziate sul Fondo per le aree sottoutilizzate. Con decreto del ministro delle infrastrutture, di concerto con il ministro dello sviluppo economico, si provvede alla ripartizione di tali risorse tra le province della regione siciliana e le province della regione Calabria, in proporzione alla viabilità presente in ciascuna di esse e sono stabiliti criteri, modalità e gestione per l'utilizzo delle predette risorse.
165. 0700. La Commissione.
Dopo l'articolo 166, aggiungere il seguente:
Art. 166-bis. Nel limite complessivo di 35 milioni di euro, il ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a prorogare, previa intesa con la Regione interessata, limitatamente all'esercizio 2007, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con gli enti locali, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) e per l'attuazione, nel limite complessivo di 15 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori impiegati in ASU nella disponibilità degli stessi enti da almeno un triennio, nonché ai soggetti, provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni già stipulate in vigenza dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, e prorogate nelle more di una definitiva stabilizzazione occupazionale di tali soggetti. In presenza delle suddette convenzioni il termine di cui all'articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2007. Ai fini di cui al presente comma il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decrto-legge 20 maggio 1998, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è rifinanziato di 50 milioni di euro per il 2007.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 50.000.
166. 0650. La Commissione.
ART. 187.
Al comma 1, sostituire le parole: 400 milioni di euro per l'anno 2007 e di 500 milioni con le seguenti: 350 milioni di euro per l'anno 2007 e di 450 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero degli affari esteri, voce: Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo (9.1.1.0 - funzionamento - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170) (9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195):
2007: + 50.000;
2008: + 50.000;
2009 + 50.000.
187. 650. La Commissione.
ART. 188.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 188. - 1. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la spesa 1 miliardo di euro per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace. A tal fine è istituito un apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Il termine per le autorizzazioni di spesa per la continuazione delle missioni internazionali di cui ai decreti legge 5 luglio 2006, n. 224, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 247, e 28 agosto 2006, n. 253, convertito dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270, in scadenza al 31 dicembre 2006, è prorogato al 31 gennaio 2007. A tale scopo le amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere una spesa mensile nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti ripartiti nell'ultimo semestre a valersi sul fondo di cui al comma 1. A tale scopo, su richiesta delle stesse amministrazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze dispone il necessario finanziamento. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, a disporre le relative variazioni di bilancio.
188. 650. La Commissione.
ART. 190.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, il fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è ridotto di 20 milioni di euro per l'anno 2007, di 20 milioni di euro per l'anno 2008 e di 60 milioni di euro per l'anno 2009.
190. 0650. La Commissione.
Al comma 1, sostituire le parole: 520 milioni con le seguenti: 420 milioni.
Conseguentemente:
all'articolo 160, comma 3, sopprimere la lettera f);
dopo l'articolo 160, aggiungere il seguente:
Art. 160-bis. - (Istituzione del fondo per la mobilita sostenibile nelle aree urbane). - 1. Allo scopo di finanziare interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell'aria nelle aree urbane, nonché al potenziamento del trasporto pubblico, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per la mobilità sostenibile con uno stanziamento di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
2. II Fondo di cui al comma 1 destina le proprie risorse, con decreto del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il ministro dei trasporti, prioritariamente all'adozione delle seguenti misure:
a) potenziamento ed aumento dell'efficienza dei mezzi pubblici, con particolare riguardo a quelli meno inquinanti e a favore dei comuni a maggiore crisi ambientale;
b) incentivazione dell'intermodalità;
c) introduzione di un sistema di incentivi e disincentivi per privilegiare la mobilita sostenibile;
d) valorizzazione degli strumenti del mobility management e del car sharing;
e) realizzazione di percorsi vigilati protetti casa-scuola;
f) riorganizzazione e razionalizzazione del settore di trasporto e consegna delle merci, attraverso la realizzazione di centri direzionali di smistamento che permetta una migliore organizzazione logistica, nonché il progressivo obbligo di utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale;
g) realizzazione e potenziamento della rete di distribuzione del gas metano, gpl, elettrica e idrogeno;
h) promozione di reti urbane di percorsi destinati alla mobilita ciclistica;
3. Una quota non inferiore al cinque per cento del Fondo di cui al comma 1, viene destinata agli interventi di cui alla legge 19 ottobre 1998, n. 366.
sostituire l'articolo 198 con il seguente:
Art. 198. - (Fondo per le non autosufficienze). - 1. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato «Fondo per le non autosufficienze» al quale è assegnata la somma di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
2. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo sono adottati dal ministro della solidarietà sociale, di concerto con il ministro della salute, il ministro delle politiche per la famiglia e il ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata.
all'articolo 216:
al comma 1, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 16.000;
2009: - 40.000;
al comma 4, tabella E:
aggiungere la seguente rubrica: Ministero dello sviluppo economico con le seguenti voci: Legge finanziaria n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) - articolo 61, comma 1, Fondo per le aree sottoutilizzate (Settore n. 4) (6.2.3.12 - aree sottoutilizzate - cap. 7493):
2007: - 73.800.
alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti voci: Decreto-legge n. 282 del 2004, convertito dalla legge 307 del 2004: Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica - articolo 10, comma 5 (4.1.5.15 Interventi strutturali di politica economica - cap. 3075):
2007: - 15.400;
2009: - 50.000;
Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari - articolo 5: Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (settore n. 27) (4.2.3.8- Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap.7493):
2008: - 74.000.
117. 502. (nuova formulazione) . Governo.