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Allegato B
Seduta n. 76 del 19/11/2006
SALUTE
Interrogazioni a risposta orale:
GASPARRI. - Al Ministro della salute. - Per sapere -:
su quali basi scientifiche è stata modificata la tabella prevista dalle norme sugli stupefacenti, raddoppiando le soglie di principio attivo per la cannabis;
quali medici, tossicologi, esperti e operatori siano stati ascoltati prima di assumere decisioni giudicate errate e inopportune dall'interrogante.
(3-00401)
LUCCHESE. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
dopo 15 anni di attesa viene riordinato il settore emotrasfusionale con l'emanazione della legge n. 219 del 2005, avente per oggetto «Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati» riformando la ormai anacronistica legge n. 107 del 1990;
obiettivo primario che ci si è proposti nell'elaborazione e nell'approvazione di tale legge è il raggiungimento dell'autosufficienza nazionale nel settore sangue, e soprattutto il conseguimento dalla massima sicurezza del prodotto finale;
proprio nella ricerca della massima qualità, si è voluto realizzare l'apertura del mercato della plasmoderivazione, infrangendo in tal modo l'ormai obsoleto concetto del monopolio in cui si concentrano spesso e volentieri forti interessi economici;
il circuito della plasmoderivazione, i cui prodotti finali costituiscono dei veri e propri salvavita per milioni di persone, a livello nazionale è un insieme di collaborazione tra l'azienda frazionatrice e il Servizio sanitario: il plasma raccolto dalle regioni, vie trasformato dall'azienda in prodotti farmaceutici, che vengono in seguito ridistribuiti alle regioni stesse, per rispondere alle necessità terapeutiche della popolazione. Sia il plasma che i prodotti finali rimangono di proprietà del Servizio sanitario che remunera l'azienda per le prestazioni effettuate;
sino all'emanazione della legge n. 219 del 2005, in cui è stata introdotta la liberalizzazione di tale circuito la società Kedrion Spa ha gestito l'attività in maniera totalmente esclusiva;
ora in base al comma 5 dell'articolo 15 della suddetta legge «il Ministro della salute con proprio decreto individua tra i centri e le aziende di frazionamento e di produzione di emoderivati, quelli autorizzati alla stipula delle convenzioni con le Regioni. In sede di prima applicazione il suddetto decreto è adottato entro 1 anno dalla data di entrata in vigore della legge»;
attualmente sembrerebbe che alcune società, quali la Biotest, Berhirng, Grifols, e la Baxter, ampiamente qualificate, abbiano fatto richiesta di operare nel settore, ed attendano l'autorizzazione del ministro; essendo però ormai passato un anno dall'entrata in vigore della legge, di fronte all'inottemperanza del ministero ad emanare il previsto decreto, hanno deciso di ricorrere al TAR per tutelare un loro diritto legislativamente previsto -:
per quale motivo vi sia ritardo nell'emanazione del decreto, e quali possano essere gli ostacoli di ordine politico che giustifichino tale inottemperanza;
se tale ritardo si possa collegare a qualche rinnovata ritrosia verso il concetto di liberalizzazione di tale settore, già manifestata nell'elaborazione della legge nella passata legislatura dall'allora opposizione, superata però con un'intelligente sinergia di forze, o se vi siano altri problemi a dare spazio ad altre aziende;
in che modo intenda dare garanzia al cittadino, che per necessità terapeutiche affida la propria vita agli emoderivati, che a base della tempistica adottata dalle decisioni del Ministro interrogato vi sia come primario obiettivo il consegui-mento
della qualità nella tutela del diritto alla salute dell'individuo, e non vi sia invece la difesa di interessi meramente commerciali.
(3-00402)