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Allegato B
Seduta n. 77 del 27/11/2006
UNIVERSITÀ E RICERCA
Interrogazioni a risposta in Commissione:
DE SIMONE. - Al Ministro dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
esiste un vuoto normativo che riguarda le funzioni e il trattamento economico della docenza universitaria che, omettendo di menzionare tra il personale docente coloro che rivestono la qualifica di professori universitari incaricati, a giudizio dell'interrogante, ha determinato nei loro confronti una situazione in palese contrasto con i principi costituzionali;
i professori universitari incaricati sono circa 60 persone attualmente in servizio con una anzianità media di circa 30 anni;
contestualmente all'approvazione della legge n. 230 del 2005, è stato approvato un ordine del giorno nel quale il Governo si impegna a reperire i fondi per equiparare il trattamento economico dei professori incaricati almeno a quello dei ricercatori confermati e categorie equiparate -:
quali iniziative intenda prendere il Governo per una sistemazione normativa della categoria dal punto di vista giuridico- economico.
(5-00405)
DE SIMONE. - Al Ministro dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
le formule organizzative che molte università italiane stanno adottando nell'erogazione dei corsi abilitanti ex legge n. 143 del 2004 (Decreto ministeriale 85/05) violano - secondo l'interrogante - la normativa di riferimento;
nelle diverse regioni italiane emerge una situazione estremamente variegata e per nulla omogenea;
oltre a quello del costo esistono problemi dei tempi e delle esclusioni del tutto arbitrarie perpetrate, come consta all'interrogante, da alcune università;
per quanto riguarda i tempi, si ricorda che l'articolo 1 del decreto ministeriale n. 85 del 18 novembre 2005 impone la durata annuale dei corsi e l'articolo 3, comma 1 del medesimo decreto ministeriale esplicita che tali corsi debbano essere erogati nell'Anno accademico 2005-2006, come ribadito dalla nota prot. 2064 del 21 novembre 2005, laddove si esplicita che tali corsi debbano iniziare e finire nell'Anno accademico 2005-2006. Ora, dato che l'Anno accademico 2005-2006 avrà termine, al più tardi ad aprile 2007 (termine delle sessioni straordinarie di esame), va da se che molti bandi delle Università risultino palesemente in contrasto con la normativa. Le organizzazioni sindacali hanno più volte sollecitato una soluzione e il 6 settembre 2006 hanno perfino abbandonato il tavolo delle trattative davanti all'inerzia dei due Ministeri (in particolare quello dell'Università);
la sintesi dei bandi che violano la normativa, relativamente ai tempi, è la seguente:
a) primaria (corsi Articolo 2, comma 1, lettera c/bis, della legge n. 143 del 2004)
a.1) Emilia Romagna: termine aprile 2008;
a.2) Liguria: termine settembre 2007;
a.3) Lombardia: termine giugno 2008;
a.4) Marche: termine aprile 2008;
a.5) Veneto: termine luglio 2008;
b) Secondaria (corsi Articolo 2, comma 1/ter della legge n. 143 del 2004)
b.1) Lombardia: sessione invernale 2006/07;
b.2) Marche: termine febbraio 2008;
b.3) Molise: marzo 2008;
b.4) Toscana: dicembre 2007;
b.5) Veneto: novembre 2007;
inoltre, esistono tutta una serie di bandi in cui non viene affatto esplicitata la data di fine dei suddetti corsi (ad esempio: Puglia, Liguria, Emilia per le secondarie);
il rispetto dei tempi è fondamentale per non compromettere un futuro lavorativo di tutti corsisti ex decreto ministeriale n. 85/05. Infatti, la legge n. 143 del 2004 impone l'aggiornamento biennale delle graduatorie permanenti (GP) e l'inclusione con riserva nelle medesime. La riserva non da alcun diritto di accedere alle supplenze annuali conferite dai CSA (Centri servizi amministrativi) e tanto meno da diritto a concorrere al ruolo. Dato che le GP si aggiorneranno nel 2007 (maggio) risulta fondamentale poter sciogliere la riserva contestualmente, al fine di non compromettere ogni speranza lavorativa futura;
un'altra questione riguarda, specificamente, i corsi banditi dall'Università di Milano (SILSIS-MI: Scuola interuniversitaria lombarda di specializzazione per l'insegnamento secondario sezione di Milano) e dalla SSIS (Scuola di specializzazione all'insegnamento secondario) della Regione Sardegna: nel primo caso (Milano), si pretende di fare una selezione degli aspiranti: tale selezione è demandata, a norma di legge, al solo requisito di servizio già accertato dai CSA lombardi all'atto di produzione della domanda di inclusione negli elenchi degli aventi diritto; nel secondo caso, invece, si è deciso di escludere dalle procedure abilitanti tutti gli insegnanti già in possesso di ulteriore abilitazione, pur se inclusi negli elenchi forniti dai CSA sardi, unici enti deputati all'accertamento dei requisiti -:
se sia a conoscenza del fatto che le università non hanno rispettato i tempi dettati dalla normativa (decreto ministeriale 85/05) e quali iniziative intenda intraprendere per far si che i corsi abbiano fine entro e non oltre maggio 2007 su tutto il territorio nazionale al fine di poter sciogliere la riserva in tempo utile per accedere alle supplenze annuali fin dall'anno scolastico 2007-2008;
se non ritenga opportuno porre un freno alla scellerata gestione dei corsi abilitanti da parte delle Università emanando un provvedimento di immediata rettifica dei Bandi palesemente violanti la normativa e che ledono i diritti dei docenti precari.
(5-00417)