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Allegato A
Seduta n. 78 del 28/11/2006
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(A.C. 1922 - Sezione 3)
ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 1.
1. Il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO
Art. 1.
(Individuazione del Commissario delegato).
1. Al Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono assegnate le funzioni di Commissario delegato per l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania.
2. Il Commissario delegato, per il perseguimento degli obiettivi di cui al presente decreto, oltre ad esercitare i poteri conferiti dalle ordinanze di protezione civile emanate per fronteggiare il medesimo contesto emergenziale, adotta, nell'osservanza dei princìpi generali dell'ordinamento, gli indispensabili provvedimenti per assicurare ogni forma di tutela degli interessi pubblici primari delle popolazioni interessate e il concorso immediato delle Amministrazioni e degli Enti pubblici, nonché di ogni altra istituzione, organizzazione e soggetto privato, il cui apporto possa comunque risultare utile, utilizzando le strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile.
3. Il Commissario delegato, anche per l'esercizio delle funzioni previste dal presente decreto, si avvale di tre sub-commissari, dei quali uno con funzioni vicarie, uno dotato di comprovata e specifica esperienza nel settore della raccolta differenziata, individuato d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed uno a cui delegare ulteriori e specifici compiti nell'ambito di determinati settori di intervento. Per il perseguimento degli obiettivi previsti dal presente decreto è costituita dal Commissario delegato una Commissione composta da cinque soggetti di qualificata e comprovata esperienza nella soluzione delle emergenze ambientali.
4. Al fine dell'invarianza della spesa, per l'attuazione del comma 3 e per facilitare il rientro nella gestione ordinaria una volta cessato lo stato di emergenza, con successive ordinanze di protezione civile adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è ridotto l'attuale organico della struttura commissariale.
Art. 2.
(Informazione e partecipazione dei cittadini).
1. Il Commissario delegato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta, con propria ordinanza, le misure volte ad assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini in conformità ai princìpi della «Carta di Aalborg», approvata dai partecipanti alla Conferenza europea sulle città sostenibili, tenutasi ad Aalborg il 27 maggio 1994. Le iniziative di informazione sono attuate in collaborazione con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
Art. 3.
(Affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti sulla base delle migliori tecnologie disponibili).
1. In relazione al sopravvenuto aggravamento del contesto emergenziale nel territorio della regione Campania, per l'attuazione degli obiettivi di cui al presente decreto relativi allo smaltimento dei rifiuti sulla base delle migliori tecnologie disponibili, il Commissario delegato ridefinisce le condizioni per l'affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania. Conseguentemente è annullata la procedura di gara indetta dal Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti nella regione Campania con propria ordinanza n. 281 del 2 agosto 2006.
2. Fino all'individuazione dell'affidatario per lo smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, il Commissario delegato individua in termini di somma urgenza le soluzioni ottimali per lo smaltimento dei rifiuti e per l'eventuale smaltimento delle ecoballe nelle cave dismesse esistenti nella regione Campania, anche mediante affidamenti diretti a soggetti diversi dalle attuali società affidatarie del servizio.
Art. 4.
(Misure per la raccolta differenziata).
1. Il Commissario delegato, sentita la struttura di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3529 del 30 giugno 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2006, verifica il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa vigente in materia di raccolta differenziata, adottando le opportune misure sostitutive, anche mediante la nomina di commissari ad acta, nei confronti di tutte le Amministrazioni che non hanno rispettato le percentuali previste dall'articolo 205, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Art. 5.
(Bonifica, messa in sicurezza e apertura discariche).
1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, salvi ed impregiudicati gli eventuali provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria prima della data di entrata in vigore del presente decreto, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani o speciali non pericolosi provenienti dalle attività di selezione, trattamento e raccolta dei rifiuti solidi urbani, che potranno essere destinati in via eccezionale fuori regione, sono utilizzate e messe in sicurezza le discariche di «Paenzano 2» nel comune di Tufino, di «Riconta» nel comune di Villaricca e «Difesa grande» nel comune di Ariano Irpino. Sono altresì utilizzate quelle già autorizzate o realizzate dal Commissario delegato - prefetto di Napoli, nonché le ulteriori discariche che il Commissario delegato può individuare per l'attuazione degli obiettivi fissati dal presente decreto. La messa in sicurezza delle predette discariche è comunque assicurata in conformità alla normativa vigente.
2. Il Commissario delegato dispone, con procedure di somma urgenza, i necessari interventi di sistemazione delle discariche e delle relative infrastrutture, anche al fine di aumentarne le volumetrie disponibili, e provvede altresì agli atti conseguenziali per la messa in sicurezza, nonché, d'intesa con il Commissario delegato per la bonifica e le tutela delle acque nella regione Campania, alla bonifica dei territori interessati.
3. Il Commissario delegato può disporre, sentiti i Presidenti delle regioni interessate, il trasferimento fuori regione di una parte dei rifiuti prodotti.
4. Al fine di assicurare il compiuto monitoraggio delle attività da porre in essere ai sensi del presente decreto e per garantire adeguati livelli di salubrità dell'ambiente a tutela delle collettività locali, il Commissario delegato si avvale dei soggetti istituzionalmente deputati alle attività di controllo e verifica in materia igienico-sanitaria, definendo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le comunità locali tutte le necessarie iniziative per garantire piena informazione, partecipazione e trasparenza alle attività poste in essere.
5. Il Commissario delegato assicura il ciclo di smaltimento dei rifiuti sostituendosi ai sindaci ed ai Presidenti delle province della regione Campania per l'esercizio delle competenze di cui agli articoli 50 e 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, nonché, avvalendosi dei prefetti della regione Campania territorialmente competenti, per
l'esercizio dei poteri in materia di ordine e sicurezza pubblica di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
6. Gli interventi da porre in essere ai sensi del presente decreto gravano sulla tariffa di smaltimento dei rifiuti della regione Campania.
Art. 6.
(Pignoramenti).
1. L'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, si interpreta nel senso che l'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni, si applica alle risorse comunque dirette a finanziare le contabilità speciali istituite con ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; tali risorse sono insuscettibili di pignoramento o sequestro.
Art. 7.
(Abrogazioni).
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia gli articoli 1, comma 9, e 8, comma 2, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21.
Art. 8.
(Entrata in vigore).
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.