Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
Allegato B
Seduta n. 78 del 28/11/2006
...
ECONOMIA E FINANZE
Interpellanza urgente (ex articolo 138-bis del regolamento):
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere - premesso che:
è stabilito l'elenco generale degli intermediari operanti nel settore finanziario
previsto dall'articolo 106 e seguenti del decreto legislativo n. 385 del 1993, testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (T.U.B.);
nell'apposita sezione prevista dall'articolo 155, comma 6, del T.U.B. sono inserite le casse peota. Ai sensi della citata disposizione «i soggetti diversi dalle banche, già operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i quali, senza fini di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti, possono continuare a svolgere la propria attività, in considerazione del carattere marginale della stessa, nel rispetto delle modalità operative e dei limiti quantitativi determinati dal C.I.C.R.» (Comitato interministeriale per il credito e il risparmio);
con deliberazione del 9 febbraio 2000 «Disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario», il C.I.C.R. ha stabilito che i soggetti di cui all'articolo 155, comma 6, del T.U.B. possono continuare a svolgere la loro attività subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:
a) il numero degli associati non deve essere superiore a 200;
b) i fondi raccolti non debbono superare l'importo massimo di 1.549,37 euro per ciascun associato, non potendo pertanto ciascuna cassa raccogliere importi complessivamente superiori a 309.874,13 euro;
c) i fondi raccolti possono essere impiegati, in misura non superiore alla metà ed esclusivamente per fini mutualistici, in prestiti agli associati entro il limite individuale di 3.098,74 euro;
secondo quanto previsto dal punto 3 della citata deliberazione del C.I.C.R., gli enti di cui all'articolo 155, comma 6, del T.U.B, sono soggetti alle disposizioni di cui agli articoli 106 e seguenti del T.U.B., dovendo pertanto essere iscritti nell'apposito elenco degli intermediari operanti nel settore finanziario tenuto dall'Ufficio italiano cambi e dunque nella sezione loro riservata;
con provvedimento n. 188870 del 22 dicembre 2005 il direttore dell'Agenzia delle entrate dando esecuzione a quanto previsto dall'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ha emanato le disposizioni attuative di tali articoli;
l'articolo 6.1 del sopra citato provvedimento «Obbligo di acquisizione della casella di posta elettronica certificata» fa obbligo ai soggetti indicati nel punto 2.1 di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata, secondo quanto stabilito dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
per effetto dei successivi provvedimenti adottati il 24 febbraio 2006 ed il 28 aprile 2006, l'obbligo di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata è stato differito dapprima al 15 aprile e successivamente al 30 giugno del 2006;
anche le casse peota per le considerazioni sopra esposte avrebbero dovuto dotarsi del sistema P.E.C. (posta elettronica certificata);
le casse peota sono enti non costituiti in forma societaria, diffusi soprattutto nella regione Veneto, che svolgono attività di raccolta di fondi tra gli associati ed erogano finanziamenti nei confronti degli associati stessi, ispirandosi ai principi della mutualità;
l'adozione del sistema P.E.C. richiede una procedura complessa e significativi oneri economici il cui mancato rispetto comporta gravi sanzioni -:
quali provvedimenti il Ministro interpellato intenda adottare affinché le casse peota, visti i rilievi sopra esposti, possano essere escluse dal novero degli operatori finanziari di cui all'articolo 155 del T.U.B. con la conseguenza di sottrarre tali enti a tutti gli adempimenti connessi all'adozione
del sistema P.E.C., ed in ogni caso se valuti opportuno di prorogare il termine per l'adempimento al 30 giugno del 2007.
(2-00246)
«Martinello, Volontè, Ciro Alfano, Bosi, Capitanio Santolini, Casini, Cesa, Compagnon, D'Alia, De Laurentiis, Delfino, Dionisi, Drago, Forlani, Formisano, Galati, Galletti, Giovanardi, Greco, Lucchese, Marcazzan, Mazzoni, Mele, Peretti, Romano, Ruvolo, Tabacci, Tassone, Tucci, Vietti, Zinzi».
Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:
VI Commissione:
BORGHESI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il «Consorzio ZAI», Ente Economico tra Comune, Provincia e Camera di Commercio di Verona, costituito con decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 579, ha in corso numerosi atti di concessione amministrativa, relativi a beni immobili, oggetto della disciplina prevista dal combinato disposto degli articoli 830, 828, 826 del codice civile;
i relativi canoni sono sempre stati assoggettati a fatturazione con addebito di IVA al 20 per cento;
l'articolo 35, comma 10-quinquies, del decreto legislativo n. 223 del 2006 dispone che «... per i contratti di locazione o di affitto assoggettati a imposta sul valore aggiunto... in corso di esecuzione (al 4 luglio 2006)... le parti devono presentare per la registrazione una apposita dichiarazione, nella quale può essere esercitata, ove la locazione abbia a oggetto beni immobili strumentali... l'opzione per l'imposizione prevista dall'articolo 10, primo comma, numero 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633...»;
il direttore dell'Agenzia delle Entrate ha fissato per il 30 novembre 2006 il termine ultimo per l'esercizio della precitata opzione oltre che per la liquidazione della imposta di registro della nuova misura proporzionale dell'1 per cento;
la normativa citata fa nominalmente riferimento ai soli «contratti di locazione o di affitto» -:
se la medesima normativa (con particolare riferimento alla liquidazione della nuova imposta di registro nella misura dell'1 per cento) risulti applicabile anche agli atti-contratti di «concessione amministrativa» in corso al 4 luglio 2006, aventi ad oggetto beni immobili di proprietà di ente pubblico economico e per i quali sia previsto un canone periodico di concessione assoggettato ad IVA, nonché agli eventuali atti di concessione amministrativa stipulati successivamente a tale data.
(5-00418)
GIOACCHINO ALFANO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
la consolidata e positiva collaborazione fra intermediari e amministrazione finanziaria può consentire di migliorare e semplificare il rapporto dei contribuenti con la stessa amministrazione, in coerenza con i principi dello statuto del contribuente;
la prevista istituzione della consulta degli intermediari può consentire di migliorare e qualificare il rapporto di reciproca proficua collaborazione con l'amministrazione finanziaria;
in tale contesto appare altresì opportuno ed urgente procedere ad una revisione della disciplina relativa alle sanzioni amministrative nei confronti degli intermediari tributari -:
quali opportune iniziative normative intenda adottare per realizzare una razionalizzazione del sistema delle sanzioni amministrative a carico degli intermediari in materia di visto di conformità e di
trasmissione telematica delle dichiarazioni reddituali, estendendo alle violazioni imputabili ai responsabili dell'assistenza fiscale e ai centri di assistenza fiscale le disposizioni generali sulle sanzioni amministrative tributarie e ripristinando la facoltatività, da parte del contribuente, dell'elezione della domiciliazione fiscale presso gli intermediari.
(5-00419)
LEO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il legislatore è intervenuto in due differenti occasioni allo scopo di variare il regime fiscale delle stock option sia con il cosiddetto decreto Bersani (decreto-legge n. 262 del 2006), che con il collegato alla Finanziaria 2007 (decreto-legge n. 262 del 2006);
in particolare, per effetto dei predetti interventi normativi, sono state riviste le condizioni di accesso alla agevolazione fiscale di cui all'articolo 51, comma 2, lettera g-bis del Tuir (Testo unico imposte sui redditi);
nel considerare le condizioni di fruizione dell'agevolazione di cui all'articolo 51, comma 2, lettera g-bis, del Tuir, il termine esercitatile deve essere inteso nel senso che la norma citata nella sua «nuova» formulazione richiede che il dipendente mantenga per almeno i cinque anni successivi all'esercizio dell'opzione, un numero di azioni non inferiore a quello rappresentativo della differenza tra il valore delle azioni stesse al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto -:
se venendo meno le condizioni di fruizione dell'opzione, il contribuente, nel riqualificare il reddito come reddito di lavoro dipendente, possa fruire di un credito d'imposta di un ammontare pari al versamento effettuato a titolo di capital gain al momento dell'esercizio dell'opzione, allo scopo di evitare fenomeni di doppia imposizione espressamente vietati dal testo unico delle imposte sui redditi all'articolo 163.
(5-00420)
FUGATTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il decreto-legge n. 223 del 2006 impone, entro il 30 novembre 2006, la registrazione telematica dei contratti di locazione in essere al 14 settembre 2006 relativi ad immobili strumentali ed assoggettati ad IVA;
in sede di registrazione telematica è richiesto anche il versamento dell'imposta di registro dovuta sui canoni pattuiti per l'intera residua durata del contratto a decorrere dal 4 luglio 2006 -:
se i contratti di sublocazione vanno assoggettati comunque alla disciplina prevista per i contratti di locazione, sia per quanto riguarda l'obbligo di registrazione, sia per il pagamento dell'imposta di registro, con particolare riferimento alla possibile duplicazione a catena dell'imposta.
(5-00421)
Interrogazioni a risposta scritta:
BERTOLINI e CROSETTO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
la legge 14 maggio 2005, n. 80 ha apportato significative modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 prevedendo la facilità e l'incremento della propensione del credito al consumo, ampliando la base dei soggetti che possono ricorrere al finanziamento su cessione a favore di una categoria di persone, ovvero i pensionati pubblici e privati, che sono dotati di un'indennità mensile stabile nel tempo e, fino ad oggi, non monetizzabile ai fini dell'accesso al credito;
era stato evidenziato che talune categorie di persone, ovvero gli agenti di commercio, i rappresentanti, i lavoratori a
tempo determinato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, e in ultimo i pensionati, rimanevano escluse dall'accesso al credito pur essendo dotati di reddito stabile;
il decreto-legge sulla competitività n. 35/2005 aveva risolto questo inconveniente, consentendo alle categorie suddette di poter accedere al finanziamento su cessione;
con decreto di natura regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni di categoria degli operatori professionali, dovevano essere dettate le disposizioni occorrenti per l'attuazione della legge n. 80 del 2005;
l'effettività dell'erogazione di finanziamenti su cessione, per i pensionati e le altre categorie citate, è subordinata all'emanazione dei decreti di attuazione da parte del Ministro dell'economia e delle finanze e che il ritardo sta provocando ingenti danni sia agli erogatori dei finanziamenti, sia ai cittadini che avrebbero titolo per usufruire di questi;
il ritardo suddetto, privo di giustificazioni, determina gravi conseguenze ed è quindi necessario emanarlo con urgenza -:
quali siano i tempi e le modalità di emanazione dei regolamenti attuativi ed i motivi del ritardo nell'emanazione, posta la necessità di consentire anche ai cittadini pensionati la facoltà di disporre della quota del «quinto» della pensione, al fine di facilitare ai medesimi l'accesso al credito.
(4-01748)
NACCARATO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
I prodotti dell'ingegno finalizzati alle scommesse in denaro, per entrare sul mercato italiano, devono ottenere l'autorizzazione dell'Ufficio Giochi e Lotterie dei Monopoli di Stato;
alcuni cittadini della Provincia di Padova hanno informato lo scrivente circa una vicenda controversa che riguarda la concessione di detta autorizzazione rispetto ad un gioco di scommesse sull'andamento finanziario delle principali borse mondiali;
in particolare sembrerebbe che la procedura non garantisca i soggetti che depositano i loro prodotti presso gli uffici dei Monopoli di Stato da eventuali iniziative di terzi tese a introdurre nel mercato prodotti analoghi;
dalla documentazione prodotta dai cittadini si evince che nel novembre 2004 gli uffici dei Monopoli hanno confermato di aver già definito i piani operativi per il biennio 2004-2005, di non voler assumere ulteriori iniziative nel campo delle scommesse e di non concedere l'autorizzazione; al contrario nel marzo 2005 il settimanale Economy ha pubblicato la notizia che «la schedina entrava in Borsa» e un comunicato stampa dei Monopoli di Stato ha annunciato l'inizio delle scommesse sulla Borsa;
i cittadini asseriscono che tale prodotto è in tutto assimilabile a quello depositato da loro presso i Monopoli di Stato ma evidentemente non a loro attribuito;
il gioco autorizzato dai Monopoli è stato denominato «Scommessa Finanziaria», è veicolato dai centri Snai di tutta Italia ed è presente su siti internet specializzati;
dalle pubblicazioni dei Monopoli stessi si deduce che nei primi giorni di attività il gioco avrebbe raccolto scommesse per fatturati elevatissimi -:
Se il Ministro sia al corrente della situazione e quali iniziative intenda adottare per migliorare la trasparenza delle procedure preliminari alle autorizzazioni per collocare sul mercato i prodotti dell'ingegno finalizzati alle scommesse in denaro.
(4-01754)