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Allegato B
Seduta n. 79 del 29/11/2006
ECONOMIA E FINANZE
Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:
V Commissione:
GARAVAGLIA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
i commi 206 e 207 del disegno di legge finanziaria per l'anno 2007, di recente approvato in prima lettura dalla Camera prevedono lo strumento degli accantonamenti indisponibili per le poste di bilancio degli Stati, di previsione dei Ministeri, al fine di «tagliare» la spesa delle Amministrazioni pubbliche;
simile metodo è stato già utilizzato da precedenti interventi legislativi, ma con la differenza che erano adottati in corso d'anno, per la necessità di contenere eccessi di deficit;
la novità di adottare tale accantonamenti in sede di legge finanziaria desta perplessità, in quanto «accantonare» consente successivamente al Ministro dell'economia e delle finanze di intervenire per correzioni;
si rileva che il metodo dell'accantonamento opera sia sulle quote discrezionali, sia sulle quote delle spese obbligatorie e legislativamente determinate, pertanto andrebbero chiariti gli aspetti metodologici di applicazione;
alcune riduzioni di spesa operate nei commi citati corrispondono a finanziamenti previsti dalle norme del testo del disegno di legge finanziaria, inerenti a finalità istituzionali proprie del Ministero, a cui è stato effettuato il taglio;
si prenda il caso dei finanziamenti per interventi del Ministero della solidarietà sociale, quale i 50 milioni annui stanziati per il Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati, e i 100 milioni per il 2007 per il Fondo destinato alla non autosufficienza ed altri interventi, il cui onere totale corrisponde esattamente all'ammontare dei tagli del medesimo ministero operata con il metodo dell'accantonamento;
dunque, i noti 3,9 miliardi di taglio di spesa per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa pubblica, evidenziati dalle tabelle consegnate dal Ministro dell'economia, che indica il reperimento delle risorse, sono somme poi ridistribuite per interventi vari dall'articolato del testo del DDL della finanziaria, laddove criteri di trasparenza avrebbero richiesto l'indicazione contestuale nella norma di adozione degli interventi dell'indicazione specifica delle risorse utilizzate per il finanziamento, reperite mediante il taglio degli stanziamenti del Ministero relativo -:
se per il futuro il Ministro, ai fini di una maggiore trasparenza e chiarezza, ritenga opportuno evidenziare nell'articolato dei prossimi disegni di legge finanziaria per ogni impiego di risorse il corrispettivo taglio di spesa necessario per finanziare l'intervento, e conseguire l'obiettivo di tagliare a regime la spesa pubblica non tramite gli accantonamenti, ma tramite il taglio delle poste in bilancio dei vari Stati di previsione per le spese discrezionali e consumi intermedi, e adottando le norme di modifica delle autorizzazioni di spesa per effettuare e iscrivere in bilancio le riduzioni delle spese obbligatorie e delle spese legislativamente determinate.
(5-00432)
IACOMINO e ANDREA RICCI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
con l'articolo 8 della legge n. 388 del 2000 è stato istituito un credito d'imposta concesso, automaticamente, agli imprenditori che avrebbero posto in essere investimenti di beni strumentali nuovi fino a tutto il 31 dicembre 2006. Tale disposizione prevede obbligo, per l'imprenditore, di presentare, preventivamente, istanza per l'attribuzione del credito d'imposta,
nonché l'obbligo di reiterare le richieste che rimangono inevase per mancanza di stanziamento;
le istanze sono evase dall'Agenzia delle Entrate in ordine progressivo ed in base alle risorse stanziate nel capitolo di spesa. Di volta in volta che si rendono disponibili nuove risorse sugli appositi capitoli di spesa, la graduatoria viene fatta scorrere e gli imprenditori vengono autorizzati ad effettuare l'investimento programmato;
in questi giorni, l'Agenzia delle Entrate, sta recapitando, agli operatori delle regioni del sud, le autorizzazioni tardive all'utilizzo del bonus investimenti per l'anno 2006, mediante una serie di atti formali di accoglimento, che si riferiscono a istanze presentate per la prima volta nel 2005 e in seguito nel 2006, ma non accolte per esaurimento dei fondi. Le autorizzazioni recapitate in questi giorni sono giustificate dallo scorrimento della graduatoria a seguito della nuova disponibilità di risorse conseguente alle rinunce che, progressivamente vengono inviate all'Agenzia delle Entrate. Nel caso della Campania le autorizzazioni sono giustificate, anche, dal recepimento di un'apposita convenzione stipulata con la Regione che, allo scopo, ha stanziato 50 milioni di euro. Pertanto parecchi imprenditori che avevano inoltrato richiesta già negli anni passati e che, a norma di legge, avevano provveduto a reiterare la domanda (mod. RTS) si sono visti recapitare l'assenso all'effettuazione dell'investimento nel corso dell'anno 2006, (gli ultimi in data 3 novembre 2006);
vi è il rischio che i potenziali beneficiari non siano materialmente in grado di utilizzare l'aiuto assegnato, Infatti, l'articolo 8 della legge n. 388 del 2000 prevede l'obbligo di avviare l'investimento entro sei mesi dalla presentazione della domanda. Il medesimo articolo prevede, inoltre, a pena di decadenza; che l'investimento autorizzato deve essere effettuato entro il 31 dicembre 2006 e che anche il relativo credito d'imposta deve essere utilizzato entro la medesima data;
è quindi, molto probabile che chi si è visto scartare l'istanza a inizio anno non si sia preoccupato di avviare l'investimento nel termine stabilito, con ciò perdendo definitivamente il diritto che, invece, gli viene riconosciuto tardivamente solo con un provvedimento emanato ben oltre i sei mesi successivi a quello di presentazione dell'istanza. In ogni caso, anche se avessero rispettato il termine dei sei mesi per l'avvio dell'investimento, è ulteriormente molto improbabile che gli imprenditori riescano a realizzare ingenti investimenti in pochi giorni;
lo stanziamento è stato già posto in essere e che nessuna ulteriore spesa viene a gravare sulle casse dello Stato, che parecchi contribuenti autorizzati ad effettuare gli investimenti nel 2006, per incertezza della norma, per difficoltà a realizzare i cospicui investimenti entro il termine del 31 dicembre 2006, per difficoltà di utilizzare tutto il credito d'imposta entro la medesima data del 31 dicembre 2006, non hanno avviato gli investimenti -:
quali provvedimenti intenda adottare affinché i contribuenti che hanno inoltrato e/o rinnovato le istanze per la concessione del credito d'imposta ai sensi dell'articolo 62, comma 1, lettera d), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e che hanno ricevuto da parte dell'Agenzia delle entrate comunicazione della concessione del predetto contributo nel corso dell'anno 2006 possano concretamente usufruirne;
in particolare, se il Governo non ritenga opportuno consentire di: a) avviare la realizzazione dell'investimento entro il 31 dicembre 2007; b) utilizzare il contributo entro il terzo anno successivo all'avvio dell'investimento.
(5-00433)
D'ELPIDIO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
la prima applicazione delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica alla Camera di Commercio si è avuta nel 2002 con il decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze del 29 novembre 2002, n. 194 convertito nella legge 31 ottobre 2002, n. 246, riguardante riduzione delle spese di funzionamento per l'acquisto di beni di consumo e di servizi per gli enti ed organismi pubblici non territoriali;
in quella sede l'importo della riduzione calcolato è stato opportunamente accantonato, meglio reso indisponibile, in attesa di future disposizioni;
la legge n. 289 del 27 dicembre 2002, legge Finanziaria per l'anno 2003, ha imposto la riduzione del 10 per cento degli stanziamenti relativi ai consumi intermedi, rispetto alle analoghe spese sostenute nell'anno 2001;
per l'anno 2004, inizialmente, la legge finanziaria aveva determinato il limite massimo di stanziamento per le spese per consumi intermedi nell'importo impegnato nell'anno precedente; successivamente, il decreto-legge n. 168, convertito con legge n. 191/04, ha esteso il contenimento della spesa pubblica alle seguenti tipologie prevedendo per ognuna di esse limiti differenti:
1) studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei;
2) missioni all'estero;
3) spese di rappresentanza;
4) relazioni pubbliche;
5) convegni;
per l'anno 2005 la legge Finanziaria (legge n. 311/2004) ha previsto le seguenti limitazioni:
1) articolo 1 - comma 11 - la spesa annua per studi incarichi e consulenze, conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, persone fisiche e persone giuridiche, sostenuta per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 - comma 2 - del decreto legislativo n. 165/2001, non deve essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2004;
2) articolo 1 - comma 5 - le Camere concorrono al conseguimento dell'obiettivo di finanza pubblica attraverso un'adeguata politica di contenimento delle spese che non rivestono carattere obbligatorio;
3) articolo 1 - comma 12 - le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 - comma 2 - del decreto legislativo n. 165/2001, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 non possono effettuare spese di ammontare superiore al 90, 80 e 70 per cento della spesa sostenuta per l'anno 2004, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio delle autovetture;
4) articolo 1 - comma 116 - le amministrazioni di cui all'articolo 1 - comma 2 - del decreto legislativo n. 165/2001 possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite di spesa media annua sostenuta per le stesse nel triennio 1999/2001;
infine, per l'anno 2006, la legge Finanziaria ha previsto le seguenti limitazioni:
articolo 1 - comma 9 - la spesa annua per studi, incarichi e consulenze, conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, persone fisiche e persone giuridiche, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 - comma 2 - del decreto legislativo n. 165/2001, a decorrere dall'anno 2006, non potrà essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta nell'anno 2004;
articolo 1 - comma 10 - a decorrere dall'anno 2006 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 - comma 2 - del decreto legislativo n. 165/2001, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2004 per le medesime finalità;
articolo 1 - comma 11 - per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e
l'esercizio delle autovetture le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 - comma 2 - del decreto legislativo n. 165/2001 a decorrere dall'anno 2006 non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta per l'anno 2004;
articolo 1 - commi 56 e 57 - prevedono rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005, una riduzione del 10 per cento per le indennità, i compensi le retribuzioni e le altre utilità corrisposte per incarichi di consulenza e il comma 57 impedisce, per un periodo di tre anni, l'incremento dell'ammontare complessivo della spesa dei contratti di consulenza, si ritiene che il limite del 50 per cento costituisca un limite di carattere generale oltre il quale non è possibile affidare incarichi di consulenza. Il comma 56 impone in particolare una riduzione dei singoli incarichi di consulenza in essere alla data di entrata in vigore della legge Finanziaria;
articolo 1 - commi 58 e 59 - operano la riduzione del 10 per cento delle indennità, compensi, gettoni e retribuzioni o altre utilità comunque denominate corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo e di organi collegiali comunque denominati delle Camere di Commercio e degli enti da queste ultime controllati;
sempre nel corso del 2006, il decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006 convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, ha imposto ulteriori riduzioni per le spese per consumi intermedi, di rappresentanza, di consulenza, convegni, fiere, mostre e relazioni pubbliche con contestuale versamento delle somme accantonate in relazione alla prima categoria di spesa al bilancio dello Stato;
l'analisi storica sopra rappresentata fornisce opportuni elementi di riflessione. Oltre all'inasprimento delle percentuali di riduzione, dal 15 per cento del 2002 al 40-50 per cento nel 2006, occorre rilevare l'ampliamento delle tipologie di spesa interessate: in un primo momento le norme riguardavano soltanto le spese di funzionamento; progressivamente le stesse hanno interessato anche l'attività promozionale e di sviluppo del tessuto economico provinciale che com'è noto rappresenta il fine istituzionale degli enti camerali;
la riduzione delle risorse, soprattutto per quanto riguarda gli interventi di promozione, produce i seguenti effetti negativi:
sulle imprese, che si troveranno a pagare il contributo annuale alle Camere di Commercio per servizi che, inevitabilmente, saranno inferiori sotto il profilo qualitativo e quantitativo a quelli attuali;
sulle potenziali entrate fiscali dello Stato stesso in quanto tutti i provvedimenti che prevedono tagli sulle attività di promozione dell'economia locale e riducono la capacità di intervento delle Camere hanno anche effetti negativi in termini di riduzione di reddito;
in relazione alle spese di funzionamento occorre precisare che le stesse attengono anche servizi ed attività istituzionali svolte dall'Ente Camerale quali ad esempio l'istituto della conciliazione: la riduzione della capacità di spesa in questi casi compromette la qualità del servizio offerto -:
se il Governo ritenga che gli enti camerali le cui entrate non sono a carico dello Stato ma sono rappresentate da contribuzioni delle imprese e si caratterizzano per la loro autonomia funzionale, possano considerarsi esclusi dalle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica in quanto le stesse fanno riferimento ad enti ed organismi pubblici non territoriali che adattano contabilità anche finanziaria.
(5-00434)
VANNUCCI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
le attuali condizioni della finanza pubblica rendono assai difficoltoso reperire
risorse aggiuntive da destinare ad interventi diretti al sostegno dello sviluppo e al finanziamento di interventi per il potenziamento del sistema produttivo e delle infrastrutture;
allo stesso tempo, proprio l'esiguità delle risorse disponibili rafforza l'esigenza di un integrale ed efficiente utilizzo degli stanziamenti già finalizzati ai predetti obiettivi;
esemplare appare, al riguardo, il caso delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 480, della legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266 del 2005), le quali prevedevano l'utilizzo delle disponibilità risultanti dal bilancio dell'INAIL per il finanziamento di progetti diretti al rafforzamento delle dotazioni infrastrutturali presentati da regioni, province autonome ed enti locali;
tali disposizioni non hanno tuttavia sino ad ora trovato concreta attuazione a causa dei problemi emersi con riferimento all'individuazione dell'ufficio competente a provvedere all'istruttoria delle istanze di finanziamento. In particolare può aver concorso al rallentamento dei tempi di attuazione il trasferimento, recentemente disposto dal decreto-legge n. 181 del 2006, convertito dalla legge n. 233 del 2006, alla Presidenza dei Consiglio dei ministri della segreteria del CIPE, organismo ordinariamente preposto all'erogazione di risorse quali quelle individuate;
a fronte delle 440 istanze di richiesta di finanziamento, per le quali non è ancora iniziato il procedimento di valutazione, il Governo è già stato sollecitato affinché adottasse le opportune iniziative per evitare il rischio di non utilizzare le risorse individuate;
nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera del disegno di legge finanziaria per il 2007 il Governo ha infatti accolto un ordine del giorno con il quale si segnalava l'esigenza di individuare rapidamente l'ufficio competente a provvedere all'istruttoria dei progetti di investimento presentati e, conseguentemente, a provvedere al finanziamento di quelli positivamente valutati;
le disposizioni di cui alla legge n. 266 del 2006 erano state precedute da analoghe normative adottate negli anni precedenti, a partire dal 2001, dirette a prevedere l'utilizzo di disponibilità dell'INAIL, fra le altre cose per la realizzazione di strutture edilizie di carattere sociale, quali ospedali, caserme e campus universitari, a fronte delle quali si sono determinate legittime ispettive nei territori interessati che tuttavia non hanno trovato piena soddisfazione -:
quale sia l'ammontare delle risorse complessivamente disponibili a valere sul bilancio INAIL, quale attuazione abbiano trovato le disposizioni adottate a partire dal 2001 e quali iniziative abbia assunto o intenda assumere allo scopo di adempiere all'impegno assunto in modo da evitare il rischio di non utilizzare risorse essenziali per il finanziamento di interventi meritori, quali sono da ultimo quelle stanziate dalla legge finanziaria per il 2006.
(5-00435)