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Allegato A
Seduta n. 82 del 5/12/2006
(A.C. 1922 - Sezione 2)
MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO
All'articolo 1:
al comma 1, le parole: «per l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania» sono sostituite dalle seguenti: «per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania» e dopo la parola: «Campania» sono aggiunte le seguenti: «per il periodo necessario al superamento di tale emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2007»;
dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono precisati gli ulteriori poteri del Commissario delegato, necessari per il superamento dell'emergenza, non previsti dalle presenti norme e necessari alla loro rapida ed efficace attuazione, coordinando, e modificando se necessario, gli effetti delle precedenti ordinanze emanate per l'emergenza nel settore dei rifiuti in Campania»;
al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
al comma 4, la parola: «successive» è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, contestualmente alla nomina dei tre sub-commissari e all'istituzione della Commissione di cui al predetto comma 3, in modo da assicurare comunque la soppressione di un numero di posizioni effettivamente occupate ed equivalenti sul piano finanziario, tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 29, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248»;
nella rubrica, dopo la parola: «individuazione» sono inserite le seguenti: «e poteri».
All'articolo 2:
al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. È istituita, entro il 31 dicembre 2006, la Consulta regionale per la gestione dei rifiuti nella regione Campania, di seguito denominata Consulta, presieduta dal Presidente della regione Campania, che provvede a convocarla, su proposta del Commissario delegato fino alla cessazione dello stato di emergenza, di cui fanno parte i presidenti delle province e, fino alla cessazione dello stato di emergenza, il Commissario delegato. La Consulta ha compiti consultivi in ordine alla equilibrata localizzazione dei siti per le discariche e per lo stoccaggio dei rifiuti trattati, nonché degli impianti per il trattamento dei rifiuti, e ai tempi di attuazione. Alle riunioni della Consulta sono invitati a partecipare i sindaci dei comuni interessati alla localizzazione dei siti predetti. Per la partecipazione alle riunioni della Consulta ed ai suoi componenti non spetta la corresponsione di compensi, emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti o rimborsi spese. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".
1-ter. Il Commissario delegato individua le modalità operative che assicurino il pieno coinvolgimento degli enti locali interessati dall'emergenza»;
nella rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Consulta regionale per la gestione dei rifiuti nella regione Campania».
All'articolo 3:
al comma 1, dopo la parola: «tecnologie» è inserita la seguente: «immediatamente» e dopo la parola: «ridefinisce» sono inserite le seguenti: «con l'esclusiva assistenza dell'Avvocatura generale dello Stato»;
dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, il primo periodo è sostituito dal seguente: "In funzione del necessario passaggio di consegne ai nuovi affidatari del servizio, ivi comprese quelle relative al personale ed agli eventuali beni mobili ed immobili che appare utile rilevare, tenuto conto dell'effettiva funzionalità, della vetustà e dello stato di manutenzione, fino al momento dell'aggiudicazione dell'appalto di cui al comma 2, e comunque entro il 31 dicembre 2007, le attuali affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania sono tenute ad assicurarne la prosecuzione e provvedono alla gestione delle imprese ed all'utilizzo dei beni nella loro disponibilità, nel puntuale rispetto dell'azione di coordinamento svolta dal Commissario delegato".
1-ter. Il Commissario delegato, d'intesa con la regione Campania e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le province ed i comuni interessati dall'emergenza, aggiorna il Piano regionale di gestione dei rifiuti, integrandolo con le misure e gli interventi previsti dalle norme del presente decreto. Per le attività di cui al presente comma il Commissario delegato si avvale delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile nonché del concorso delle amministrazioni e degli enti pubblici»;
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Fino all'individuazione dell'affidatario per lo smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, il Commissario delegato, con le necessarie garanzie ambientali e sanitarie, individua in termini di somma urgenza, fatta salva la normativa antimafia, anche mediante affidamenti diretti a soggetti diversi dalle attuali società affidatarie del servizio, garantendo in ogni caso l'affidabilità di tali soggetti in ordine alla regolare ed efficace gestione del servizio, le soluzioni ottimali per lo smaltimento dei rifiuti e per l'eventuale smaltimento delle balle di rifiuti trattati dagli impianti di selezione dei rifiuti della regione nelle cave dismesse, abbandonate o già poste sotto sequestro con provvedimento dell'autorità giudiziaria, previa revoca del provvedimento di sequestro da parte della medesima autorità, anche al fine della loro ricomposizione morfologica».
L'articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Art. 4. - (Misure per la raccolta differenziata). - 1. Il Commissario delegato, sentita la struttura di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3529 del 30 giugno 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2006, verifica il raggiungimento dell'obiettivo minimo di raccolta differenziata pari al 35 per cento dei rifiuti urbani prodotti e definisce un programma per il raggiungimento di almeno il 50 per cento, adottando le opportune misure sostitutive, anche mediante la nomina di commissari ad acta, nei confronti di tutte le Amministrazioni che non hanno rispettato gli indicati obiettivi.
2. Con apposita ordinanza emanata ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono individuati gli incentivi tariffari o le eventuali penalizzazioni correlati
al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla vigente normativa in materia di raccolta differenziata.
3. Il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) stipula un accordo di programma con il Commissario delegato per il raggiungimento dell'obiettivo del recupero del 60 per cento degli imballaggi immessi al consumo nella regione Campania, sostenendo, con proprie risorse, iniziative di sviluppo e potenziamento delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani.
4. Tutti i consorzi nazionali operanti nel settore della valorizzazione della raccolta differenziata contribuiscono a potenziare la filiera della raccolta, trasporto, gestione ed utilizzo economico della raccolta differenziata, attraverso adeguate ed efficaci campagne di informazione e mobilitazione dei cittadini, promosse anche su proposta di enti, istituzioni ed associazioni di cittadini interessati.
5. I consorzi nazionali di cui al comma 4 adottano, dandone tempestivamente comunicazione al Commissario delegato, i provvedimenti organizzativi e gestionali tendenti, in un'ottica di perseguimento degli obiettivi e delle procedure di raccolta differenziata previsti dalla normativa vigente, a registrare e rendere pubblica la tracciabilità del rifiuto dal momento della raccolta a quello della sua valorizzazione economica.
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
All'articolo 5:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani o speciali non pericolosi provenienti dalle attività di selezione, trattamento e raccolta dei rifiuti solidi urbani, che potranno essere destinati in via eccezionale fuori regione, sono utilizzate e messe in sicurezza le discariche già autorizzate o realizzate dal Commissario delegato-prefetto di Napoli, nonché le ulteriori discariche che il Commissario delegato può individuare per l'attuazione degli obiettivi fissati dal presente decreto. Nell'individuazione delle aree da destinare a siti di stoccaggio o discariche, il Commissario delegato dovrà tenere conto del carico e degli impatti ambientali gravanti sulle aree su cui già insistono discariche, siti di stoccaggio o altri impianti in evidente stato di saturazione. A tal fine il Commissario delegato, nel disporre l'apertura di nuovi impianti, valuta prioritariamente la possibilità di individuare siti ubicati in aree diverse da quelle di cui al periodo precedente. La messa in sicurezza delle predette discariche è comunque assicurata in conformità alla normativa vigente assicurando comunque, con particolare riferimento alle misure di cui al presente articolo, il coinvolgimento e la partecipazione delle comunità e degli enti locali nelle attività di cui al presente articolo»;
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il Commissario delegato dispone, con procedure di somma urgenza, i necessari interventi di sistemazione delle discariche e delle relative infrastrutture, anche al fine di aumentarne le volumetrie disponibili, e provvede altresì agli atti conseguenziali per la messa in sicurezza, nonché alla bonifica dei territori interessati d'intesa con il Commissario delegato per la bonifica e la tutela delle acque nella regione Campania, che vi provvede a valere sulle risorse rese disponibili dal Programma operativo regionale per il finanziamento degli interventi strutturali comunitari nella regione Campania, nei limiti delle dotazioni finanziarie del settore "Gestione rifiuti" del Programma stesso, ferme restando possibili rimodulazioni finanziarie del medesimo Programma»;
dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Con apposita ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri, è determinato
l'importo del contributo da riconoscere ai comuni sede di discariche in corso di esercizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla cessazione dello stato di emergenza, a valere sugli importi incassati con la tariffa di smaltimento comprensiva delle quote di ristoro, dei contributi e maggiorazioni, di cui agli articoli 1 e 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3479 del 14 dicembre 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2005.
2-ter. I comuni di cui al comma 2-bis, nonché i comuni sede di impianti di trattamento dei rifiuti, sede di termovalorizzatori, sede di siti di stoccaggio provvisorio di balle di rifiuti trattati, nonché sede di siti di stoccaggio definitivo degli scarti di lavorazione degli impianti di trattamento dei rifiuti, possono utilizzare i contributi riconosciuti a valere sugli importi incassati con la tariffa di cui al comma 2-bis anche per finalità di natura socio-economica.
2-quater. Il Commissario delegato, qualora le discariche siano situate in Campania e allocate in prossimità di centri abitati ricadenti in altre regioni, adotta ogni provvedimento sentiti i Presidenti delle regioni confinanti»;
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il Commissario delegato può disporre, d'intesa con le regioni interessate, lo smaltimento ed il recupero fuori regione, nella massima sicurezza ambientale e sanitaria, di una parte dei rifiuti prodotti»;
dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Il trasferimento, in una regione nella quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, di una parte dei rifiuti prodotti può essere disposto dal Commissario delegato, solo previa intesa con la regione interessata e comunque tenendo conto del livello di esaurimento delle discariche esistenti nel territorio della regione medesima»;
al comma 5, le parole: «agli articoli 50 e 54» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 5 e 6 dell'articolo 50 ed all'articolo 54» e dopo le parole: «decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,» sono soppresse le parole: «e successive modificazioni,»;
dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Fino alla cessazione dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, il Commissario delegato, d'intesa con le regioni interessate, può sospendere il conferimento di rifiuti speciali provenienti da fuori regione negli impianti di smaltimento o di recupero esercitati nella regione Campania.
5-ter. Al fine di evitare maggiori pregiudizi alla grave situazione ambientale derivante dalla situazione di emergenza in atto nella regione Campania in materia di rifiuti, il Commissario delegato, con riferimento alle zone caratterizzate da un elevato impatto delle attività connesse al ciclo di smaltimento di rifiuti, propone al Presidente della regione Campania, limitatamente al periodo di permanenza dello stato di emergenza, modifiche del piano cave, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3529 del 30 giugno 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2006»;
il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi da porre in essere ai sensi del presente decreto, ivi compresi quelli relativi all'affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 3, nonché quelli relativi alla bonifica, messa in sicurezza ed apertura delle discariche di cui al presente articolo, si fa fronte nell'ambito delle risorse derivanti dalla tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), nonché delle ulteriori dotazioni finanziarie disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato. Agli oneri derivanti dagli interventi
in conto capitale si fa inoltre fronte integrando le disponibilità della citata contabilità speciale intestata al Commissario delegato con l'importo di 20 milioni di euro, per l'anno 2006, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
All'articolo 6:
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. La legge 24 febbraio 1992, n. 225, si interpreta nel senso che le disposizioni delle ordinanze di protezione civile che prevedono il beneficio della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi si applicano esclusivamente ai datori di lavoro privati aventi sede legale ed operativa nei comuni individuati da ordinanze di protezione civile»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Pignoramenti, benefìci previdenziali ed assicurativi)».
All'articolo 7, al comma 1, dopo le parole: «legge 27 gennaio 2006, n. 21» sono aggiunte le seguenti: «, e successive modificazioni».
Nel titolo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Misure per la raccolta differenziata».