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Allegato A
Seduta n. 85 del 12/12/2006
...
(A.C. 616 - Sezione 2)
ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1.
(Modifiche agli articoli 15 e 16 della legge 3 agosto 2004, n. 206).
1. All'articolo 15, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I benefìci di cui alla presente legge si applicano anche agli eventi verificatisi all'estero a decorrere dal 1o gennaio 1961, dei quali sono stati vittime i cittadini italiani residenti in Italia al momento dell'evento».
2. All'articolo 16 della legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «dall'attuazione della presente legge,» sono inserite le seguenti: «salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, secondo periodo,»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 15, comma 2, secondo periodo, valutato in 3.570.226 euro per l'anno 2006, in 416.389 euro per l'anno 2007 e in 487.870 euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 3.570.226 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto a 416.389 euro per l'anno 2007 e a 487.870 euro a decorrere dall'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
ART. 1.
(Modifiche agli articoli 15 e 16 della legge 3 agosto 2004, n. 206).
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: compresi gli aviatori italiani vittime dell'abbattimento dell'aereo G222 avvenuto a Sarajevo il 3 settembre 1992.
1. 1. Paoletti Tangheroni, Baldelli, Licastro Scardino.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis - 1. All'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, le parole: «ai commi 1, 2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1»;
2) al secondo periodo, dopo le parole: «a decorrere dall'anno 2001» sono aggiunte le seguenti: «e di euro 300.000 a decorrere dall'anno 2007»;
b) il comma 1-bis è sostituito dai seguenti:
«1-bis. A chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificati dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, è concesso, oltre alle elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del 1990, un assegno vitalizio mensile, non reversibile, pari a euro 25 per ogni punto percentuale di invalidità, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.
1-ter. In favore dei superstiti delle vittime della criminalità organizzata è riconosciuta la corresponsione di un assegno vitalizio di mille euro mensili.
1-quater. Gli assegni di cui ai commi 1-bis e 1-ter sono cumulabili con le provvidenze pubbliche a carattere continuativo di cui all'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336.
1-quinquies. L'assegno vitalizio di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter è corrisposto ai soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, anche in assenza di sentenza, qualora i presupposti per la concessione siano di chiara evidenza risultando univocamente e concordemente dalle informazioni acquisite e dalle indagini eseguite la natura terroristica o eversiva dell'azione, ovvero la sua connotazione di fatto ascrivibile alla criminalità organizzata, nonché il nesso di causalità tra l'azione stessa e l'evento invalidante o mortale».
2. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, come introdotti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2007, e a 1,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Modifiche alle leggi 3
agosto 2004, n. 206, e 23 novembre 1998, n. 407, in materia di benefici per le vittime del terrorismo.
1. 01. Pedrizzi.
(Inammissibile)