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Allegato B
Seduta n. 86 del 13/12/2006
...
ATTI DI CONTROLLO
PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Interrogazione a risposta in Commissione:
MANCUSO e FRASSINETTI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
in data 7 dicembre 2006, è stato rinnovato, con decreto del Presidente del Consiglio, Romano Prodi, il Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB);
il Comitato Nazionale di Bioetica dichiara di avvalersi di studiosi provenienti da diverse aree disciplinari in coerenza con la natura intrinsecamente pluridisciplinare della bioetica;
i criteri sulla base dei quali è stata elaborata la formazione del nuovo Comitato hanno determinato una riduzione da 52 a 35 membri con conseguente esclusione di ambiti scientifico disciplinari fra cui la medicina veterinaria;
la composizione del precedente Comitato annoverava un rappresentante della professione medico veterinaria e l'attività del Comitato Nazionale di Bioetica si è applicata su numerose questioni di carattere bioetica - di stringente attualità e perciò meritevoli di continuo approfondimento - applicate alla sfera animale ed al rapporto uomo-animale nelle sue varie possibilità di interazione: culturale (scienze veterinarie), etica (benessere animale), religiosa (macellazione rituale), scientifica (sperimentazione animale e xenotrapianti) e terapeutica (pet therapy) -:
se il Governo non intenda provvedere ad integrare la composizione del Comitato Nazionale di Bioetica con la designazione di almeno un componente medico-veterinario, avvalendosi allo scopo di indicazioni derivanti dalle attività svolte dal precedente Comitato in materia di bioetica veterinaria e dalla Federazione Nazionale degli Ordini Veterinari Italiani.
(5-00497)
Interrogazioni a risposta scritta:
CORDONI, SERENI, MOTTA, INTRIERI, MARIANI, INCOSTANTE, TRUPIA, CHIAROMONTE, DEIANA, ZANOTTI, DATO, LENZI, VELO, BUFFO, SUPPA, PINOTTI, MERLONI, GHIZZONI, BIMBI, DE BIASI, DI SALVO, AMICI, FRIAS, MASCIA, BELLANOVA, CINZIA MARIA FONTANA, RAMPI, SAMPERI, NICCHI, SERVODIO e D'ANTONA. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che:
il 7 marzo 1997 è stata approvata dal Consiglio dei ministri una direttiva riguardante «Azioni volte a promuovere l'attribuzione di posti e responsabilità alle donne, a riconoscere e garantire libertà di scelta e qualità sociale a donne e uomini»;
dalla stampa si apprende che sono in scadenza numerosi incarichi pubblici, che riguardano il cambio al vertice di alcune tra le più importanti aziende pubbliche del paese, come Ferrovie dello Stato, Inps, Inail, Ipost, eccetera;
per le suddette nomine, sempre dalle informazioni fornite dalla stampa, si ipotizzano e si ventilano, candidature esclusivamente di genere maschile -:
se il Governo intende applicare le regole delle pari opportunità, come previsto nelle più avanzate democrazie nord-europee, assicurando una presenza significativa delle donne negli organismi di nomina governativa e negli incarichi di responsabilità dell'amministrazione pubblica.
(4-01947)
NESPOLI e CASTIELLO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:
l'Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano per affrontare l'emergenza rifiuti nel 2004 ha avviato un tavolo tecnico in collaborazione con i Consorzi Smaltimento Rifiuti Salerno 3 e Salerno 4 e la Società a partecipazione pubblica Yele, per la elaborazione del Piano Emergenza Rifiuti 2004 di cui una parte riguarda il Piano Discariche 2006-2020;
il Piano Emergenza Rifiuti 2004 è stato approvato con Deliberazione della Giunta Esecutiva dell'Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano n. 69 in data 17 giugno 2004;
dalla scheda di prefattibilità ambientale degli interventi allegata al Piano Discariche 2006-2020 risulta che sono state censite nel territorio del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano n. 20 siti, che ricadono all'interno della zona 2 del Parco, ai quali si devono aggiungere quelli ritenuti idonei, alla luce degli approfondimenti condotti dopo aver acquisito la disponibilità del quadro politico;
in particolare dalla medesima scheda si evince che per quanto riguarda i siti del comune di Perdifumo non si è in presenza di bacini sotterranei;
i criteri per la scelta dei siti riguardano la localizzazione dell'area che deve essere non visibile e lontano dai centri abitati, dalle abitazioni e con viabilità di accesso esistente, e la scelta della zona che deve collocarsi fuori dalla perimetrazione del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano;
risulta agli interroganti che il Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti intende localizzare due siti di stoccaggio/discarica dei rifiuti risultanti dal processo di produzione del CDR (Combustibile derivato dai rifiuti) che ha luogo nell'impianto CDR di Battipaglia (Salerno), in un'area del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, nel Comune di Perdifumo (Salerno) denominata Cozzo Castiglione ed ubicata in prossimità delle sorgenti Pagliarolo, e dei centri urbani di Vatolla, Perdifumo e Mercato Cilento, le cui acque sono captate dal pubblico acquedotto ed utilizzate a scopo potabile dai Comuni di Perdifumo e Castellabate. Tali discariche sarebbero destinate a far fronte alle esigenze di smaltimento di lungo periodo, dal 2006 al 2020;
l'iniziativa si presenta secondo gli interroganti a forte rischio sanitario ed ambientale nonché in assoluto contrasto con le norme di tutela ambientale e sanitaria vigenti;
la tipologia dei rifiuti che si intenderebbero stoccare (cosiddetta Frazione organica stabilizzata-F.O.S.) ed altri scarti quali i sovvalli dalla produzione di CDR è infatti particolarmente inquinante, essendo essi costituiti in buona parte da materiale organico;
peraltro, tale materiale come già da tempo ampiamente noto e confermato da indagini della Magistratura, contrariamente alla sua denominazione si presenta solo in parte stabilizzato. Pertanto, a seguito del contatto con le acque di pioggia, da tali rifiuti si genera un percolato inquinante che, vista la natura geologica tutt'altro che impermeabile dei terreni interessati, è in grado di infiltrarsi nel sottosuolo con forte rischio di inquinamento della falda idrica che alimenta le sorgenti in questione, determinando così la non potabilità dell'acqua captata (oltre 20 l/sec) e distribuita alle popolazioni dei due comuni interessati (circa 8.000 abitanti);
quanto sopra è in evidente contrasto con le disposizioni dell'articolo 94 del decreto legislativo n. 152 del 2006 dal titolo «Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano», che ha assorbito senza modificare le precedenti disposizioni dettate dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 152 del 1999. Tale articolo stabilisce, infatti, che le Regioni individuano dette aree di salvaguardia, ma prevede comunque il divieto assoluto di svolgimento di una serie di attività a carattere inquinante tra cui specificamente,
alla lettera h), la realizzazione di siti di gestione e deposito di rifiuti, all'interno della zona di rispetto circostante le captazioni d'acqua destinata al consumo umano ed erogata mediante impianto di acquedotto comunale;
la zona di rispetto, come precisato dal comma 6 dell'articolo 94 citato, deve avere una estensione di almeno 200 metri di raggio dal punto di captazione anche in assenza di espressa individuazione da parte della Regione competente;
le linee guida per la tutela della qualità delle acque e criteri generali per l'individuazione delle aree di salvaguardia, sono state definite in sede di Conferenza Stato-Regioni con l'Accordo del 12 dicembre 2002 sottoscritto tra Governo e Regioni. Tale accordo contiene nell'Allegato 4 i criteri per la delimitazione delle aree di salvaguardia delle sorgenti;
la localizzazione proposta tralascia, secondo gli interroganti, di tener conto dei requisiti per l'ubicazione dettati dalla Direttiva dell'Unione europea 1999/31/CE «relativa alle discariche di rifiuti», in particolare dell'Allegato 1, che prescrive di tener conto delle condizioni idrogeologiche e dei rischi per la salute umana e degli effetti negativi sull'ambiente connessi con l'esistenza di acque freatiche e superficiali. Inoltre, viene incrementata la pratica dello smaltimento in discarica dei rifiuti biodegradabili (quale è la F.O.S.), in evidente contrasto con l'articolo 5 della Direttiva citata che impegna gli Stati Membri a pianificare la progressiva riduzione di tale comportamento, secondo percentuali prefissate;
quanto sopra premesso, dovendosi escludere nel modo più assoluto che gli interventi emergenziali di protezione civile messi in pratica al fine di risanare una situazione ambientale, sanitaria e sociale degradata, determinino ulteriori situazioni di degrado nei medesimi settori cui dovrebbero apportare benefici, o peggio, rischi a carico della salute umana attraverso la distribuzione al consumo umano di acque non potabili -:
sulla scorta di quali indagini di natura idrogeologica ed ambientale siano stati individuati e ritenuti idonei per l'ubicazione dei siti di discarica le aree di Cozzo Castiglione ubicate nel comune di Perdifumo e ricadenti nel territorio del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano di cui alle premesse;
se il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Capo del Dipartimento della Protezione Civile non ritengano doveroso, in carenza di un adeguato quadro conoscitivo territoriale uniformare le proprie scelte ed attività al rigoroso rispetto delle norme che disciplinano la tutela preventiva delle risorse idriche, al fine di prevenire il danneggiamento qualitativo delle acque destinate al consumo umano, con potenziali rischi per la salute umana, e scongiurare il conseguente esborso di risorse a carico del pubblico erario occorrenti per finanziare i costosi interventi di bonifica e disinquinamento necessari;
se il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Capo del Dipartimento della Protezione Civile non ritengano doveroso porre rimedio a decisioni avventate assunte, effettuando le necessarie indagini, al fine di utilizzare quei siti che, diversamente dall'area di Cozzo Castiglione nel comune di Perdifumo, ricadente nel territorio del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano, risultino realmente idonei alla realizzazione dell'intervento di protezione civile;
se il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare non ritenga doveroso assicurare che anche i provvedimenti emergenziali di Protezione Civile siano rispettosi degli impegni assunti dal nostro Paese in virtù della sua appartenenza alla Unione europea;
dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare quale sia il motivo secondo il quale l'Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano da sempre attento alla sostenibilità ambientale delle attività umane sul territorio, non abbia avviato il programma per la raccolta differenziata dei rifiuti, al fine di ridurre
la pressione della loro raccolta ed adduzione a discarica sul territorio protetto, arginando così la malavita organizzata nel settore;
quali iniziative di propria competenza intenda adottare il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per la raccolta differenziata degli R.S.U. dentro e fuori le Aree Protette del Mezzogiorno.
(4-01963)
CIRIELLI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:
l'Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, per affrontare l'emergenza rifiuti nel 2004, ha avviato un tavolo tecnico in collaborazione con i Consorzi Smaltimento Rifiuti Salerno 3 e Salerno 4 e la Società a partecipazione pubblica «Yele», per l'elaborazione del Piano Emergenza Rifiuti 2004 di cui una parte riguarda il Piano Discariche 2006-2020;
il Piano Emergenza Rifiuti 2004 è stato approvato con deliberazione della giunta esecutiva dell'Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano n. 69 in data 17 giugno 2004;
dalla scheda di prefattibilità ambientale degli interventi, allegata al Piano Discariche 2006-2020, risulta che sono state censite nel territorio del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano n. 20 siti che ricadono all'interno della zona 2 del Parco ai quali si devono aggiungere quelli ritenuti idonei;
in particolare, dalla medesima scheda si evince che, per quanto riguarda i siti del comune di Perdifumo, non si è in presenza di bacini sotterranei;
i criteri per la scelta dei siti riguardano la localizzazione dell'area, che deve essere non visibile e lontano dai centri abitati, dalle abitazioni e con viabilità di accesso esistente, e la scelta della zona che deve collocarsi fuori dalla perimetrazione del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano;
pare che il Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti intenda localizzare due siti di stoccaggio/discarica dei rifiuti, risultanti dal processo di produzione del CDR (Combustibile derivato dai rifiuti) che ha luogo nell'impianto CDR di Battipaglia (Salerno), in un'area del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, nel Comune di Perdifumo (Salerno), denominata Cozzo Castiglione ed ubicata in prossimità delle sorgenti Pagliarolo e dei centri urbani di Vatolla, Perdifumo e Mercato Cilento, le cui acque sono captate dal pubblico acquedotto ed utilizzate a scopo potabile dai comuni di Perdifumo e Castellabate. Tali discariche sarebbero destinate a far fronte alle esigenze di smaltimento di lungo periodo, dal 2006 al 2020;
l'iniziativa si presenterebbe secondo l'interrogante a forte rischio sanitario ed ambientale nonché in contrasto con le norme di tutela ambientale e sanitaria vigenti;
la tipologia dei rifiuti che si intenderebbero stoccare, la cosiddetta Frazione organica stabilizzata - F.O.S. ed altri scarti quali i sovvalli dalla produzione di CDR è, infatti, particolarmente inquinante essendo essi costituiti in buona parte da materiale organico;
tale materiale, come già da tempo ampiamente noto e confermato da indagini della Magistratura, contrariamente alla sua denominazione si presenterebbe solo in parte stabilizzato. Pertanto, a seguito del contatto con le acque di pioggia, da tali rifiuti si genera un percolato inquinante che, vista la natura geologica tutt'altro che impermeabile dei terreni interessati, è in grado di infiltrarsi nel sottosuolo con forte rischio di inquinamento della falda idrica che alimenta le sorgenti in questione, determinando così la non potabilità dell'acqua captata (oltre 20 l/sec) e distribuita alle popolazioni dei due comuni interessati (circa 8.000 abitanti);
quanto appena premesso pare sia in evidente contrasto con le disposizioni dell'articolo 94 del decreto legislativo 152/2006 dal titolo «Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano», che ha assorbito senza modificare le precedenti disposizioni dettate dall'articolo 21 del decreto legislativo 152/1999. Tale articolo stabilisce, infatti, che le regioni individuano dette aree di salvaguardia ma prevede, comunque, il divieto assoluto di svolgimento di una serie di attività a carattere inquinante tra cui, specificamente, alla lettera h), la realizzazione di siti di gestione e deposito di rifiuti, all'interno della zona di rispetto circostante le captazioni d'acqua destinata al consumo umano ed erogata mediante impianto di acquedotto comunale;
la zona di rispetto, come precisato dal comma 6 dell'articolo 94 citato, dovrebbe avere una estensione di almeno 200 metri di raggio dal punto di captazione, anche in assenza di espressa individuazione da parte della regione competente;
le linee guida per la tutela della qualità delle acque e i criteri generali per l'individuazione delle aree di salvaguardia sono state definite in sede di Conferenza Stato-regioni con l'Accordo del 12 dicembre 2002 sottoscritto tra Governo e regioni. Tale accordo contiene, nell'Allegato 4, i criteri per la delimitazione delle aree di salvaguardia delle sorgenti;
la localizzazione proposta tralascerebbe secondo l'interrogante di tener conto dei requisiti per l'ubicazione dettati dalla direttiva dell'Unione europea 1999/31/CE «relativa alle discariche di rifiuti», in particolare dell'Allegato 1, che prescrive di tener conto delle condizioni idrogeologiche e dei rischi per la salute umana e degli effetti negativi sull'ambiente connessi con l'esistenza di acque freatiche e superficiali. Inoltre, viene incrementata la pratica dello smaltimento in discarica dei rifiuti biodegradabili (quale è la F.O.S.), in evidente contrasto con l'articolo 5 della direttiva citata che impegna gli Stati membri a pianificare la progressiva riduzione di tale comportamento, secondo percentuali prefissate;
quanto sopra premesso, dovendosi escludere nel modo più assoluto che gli interventi emergenziali di protezione civile, messi in pratica al fine di risanare una situazione ambientale, sanitaria e sociale degradata, determinano ulteriori situazioni di degrado nei medesimi settori cui dovrebbero apportare benefìci, o peggio, rischi a carico della salute umana attraverso la distribuzione al consumo umano di acque non potabili -:
sulla scorta di quali indagini di natura idrogeologica ed ambientale siano stati individuati e ritenuti idonei per l'ubicazione dei siti di discarica le aree di Cozzo Castiglione ubicate nel comune di Perdifumo e ricadenti nel territorio del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano di cui alle premesse;
se il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Capo del dipartimento della protezione civile non ritengano doveroso, in carenza di un adeguato quadro conoscitivo territoriale, uniformare le proprie scelte ed attività al rigoroso rispetto delle norme che disciplinano la tutela preventiva delle risorse idriche, al fine di prevenire il danneggiamento qualitativo delle acque destinate al consumo umano con potenziali rischi per la salute umana e scongiurare il conseguente esborso di risorse a carico del pubblico erario occorrenti per finanziare i costosi interventi di bonifica e disinquinamento necessari;
se il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Capo del dipartimento della protezione civile non ritengano doveroso porre rimedio alle decisioni assunte, effettuando le necessarie indagini, al fine di utilizzare quei siti che, diversamente dall'area di Cozzo Castiglione nel comune di Perdifumo, ricadente nel territorio del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano, risultino realmente idonei alla realizzazione dell'intervento di protezione civile;
se il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare non ritenga
doveroso assicurare che anche i provvedimenti emergenziali di protezione civile siano rispettosi degli impegni assunti dal nostro Paese in virtù della sua appartenenza alla Unione europea;
quale sia il motivo secondo il quale l'Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, da sempre attento alla sostenibilità ambientale delle attività umane sul territorio, non abbia avviato il programma per la raccolta differenziata dei rifiuti, al fine di ridurre la pressione della loro raccolta ed adduzione a discarica sul territorio protetto, arginando così la malavita organizzata nel settore;
quali iniziative di propria competenza intenda adottare il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la raccolta differenziata degli R.S.U. dentro e fuori le aree protette del Mezzogiorno.
(4-01964)