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Allegato A
Seduta n. 89 del 20/12/2006
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli nella seduta del 20 dicembre 2006.
Albonetti, Amato, Bersani, Bindi, Boco, Bonino, Brugger, Buontempo, Castagnetti, Cento, Chiti, Colucci, Cordoni, D'Alema, D'Antoni, Damiano, De Castro, De Piccoli, Del Mese, Di Pietro, Donadi, Duilio, Fabris, Fioroni, Folena, Forgione, Galante, Galati, Gentiloni Silveri, Landolfi, Lanzillotta, Leoni, Letta, Levi, Lucà, Marcenaro, Maroni, Melandri, Meloni, Meta, Migliore, Minniti, Morrone, Mussi, Oliva, Parisi, Pecoraro Scanio, Piscitello, Pisicchio, Pollastrini, Prodi, Ranieri, Realacci, Reina, Rigoni, Romano, Rutelli, Santagata, Scajola, Sgobio, Stucchi, Tremonti, Villetti, Violante, Visco, Elio Vito, Zacchera.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta)
Albonetti, Amato, Bersani, Bindi, Boco, Bonino, Brugger, Buontempo, Castagnetti, Cento, Chiti, Colucci, Cordoni, D'Alema, D'Antoni, Damiano, De Castro, De Piccoli, Del Mese, Di Pietro, Donadi, Duilio, Fabris, Fioroni, Folena, Forgione, Galante, Galati, Gentiloni Silveri, Landolfi, Lanzillotta, Leoni, Letta, Levi, Lucà, Maroni, Melandri, Meloni, Meta, Migliore, Minniti, Morrone, Mussi, Oliva, Parisi, Pecoraro Scanio, Pinotti, Piscitello, Pisicchio, Pollastrini, Prodi, Ranieri, Realacci, Rigoni, Romano, Rutelli, Santagata, Scajola, Sgobio, Stucchi, Tremonti, Villetti, Violante, Visco, Elio Vito, Zacchera.
Annunzio di proposte di legge
In data 19 dicembre 2006 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
VICHI: «Disposizioni in materia di contenimento della pressione fiscale attraverso la neutralizzazione del fiscal drag» (2082);
BONIVER ed altri: «Abolizione dell'Ordine dei giornalisti» (2083);
DELBONO e SAGLIA: «Riforma della disciplina concernente le società di mutuo soccorso» (2084);
CATONE: «Modifiche all'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di istituzione di province nelle aree montane» (2085);
MIGLIORE ed altri: «Riforma della legislazione urbanistica» (2086);
D'ALIA: «Organizzazione e ordinamento dei servizi informativi per la sicurezza e disciplina del segreto di Stato» (2087);
LARATTA ed altri: «Modifica all'articolo 72 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di eliminazione del voto disgiunto tra il candidato a sindaco e le liste ad esso non collegate nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti» (2088).
Saranno stampate e distribuite.
Trasmissione dal Senato.
In data 19 dicembre 2006 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:
S. 1179. - «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005» (approvato dal senato) (2081).
Sarà stampato e distribuito.
Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
II Commissione (Giustizia):
CIRIELLI ed altri: «Introduzione dell'articolo 187-bis del codice penale e altre disposizioni in materia di risarcimento dei danni alle vittime di reati da parte dello Stato» (1705) Parere delle Commissioni I e V.
III Commissione (Affari esteri):
S. 1179. - «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005» (approvato dal Senato) (2081) Parere delle Commissioni I, V, VII, IX e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
XII Commissione (Affari sociali):
CARFAGNA ed altri: «Norme per la prevenzione e la cura dell'anoressia, della bulimia e degli altri disturbi del comportamento alimentare» (1986) Parere delle Commissioni I, V, VII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Annunzio dell'archiviazione di atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione.
Con due distinte lettere pervenute il 19 dicembre 2006, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con altrettanti decreti, entrambi dell'11 dicembre 2006, l'archiviazione di atti relativi a due procedimenti per ipotesi di responsabilità nei confronti del deputato Giovanni Alemanno, nella qualità di ministro delle politiche agricole e forestali pro tempore.
Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.
La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
con lettera in data 9 novembre 2006, sentenza n. 363 del 25 ottobre-9 novembre 2006 (doc. VII, n. 133), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 giugno 2005, n. 3 (Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni):
alla I Commissione permanente (Affari costituzionali);
con lettera in data 9 novembre 2006, sentenza n. 364 del 25 ottobre - 9 novembre 2006 (doc. VII, n. 134), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, della legge della regione Puglia 11 agosto 2005, n. 9
(Moratoria per le procedure di valutazione d'impatto ambientale e per le procedure autorizzative in materia di impianti di energia eolica):
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 3, della legge della regione Puglia n. 9 del 2005, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri:
alla X Commissione permanente (Attività produttive);
con lettera in data 21 novembre 2006, sentenza n. 381 dell'8 - 21 novembre 2006 (doc. VII, n. 142), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 197-bis, commi 3 e 6, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevedono, rispettivamente, l'assistenza di un difensore e l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 192, comma 3, del medesimo codice di rito anche per le dichiarazioni rese dalle persone, indicate al comma 1 del medesimo articolo 197-bis codice di procedura penale, nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di assoluzione «per non aver commesso il fatto» divenuta irrevocabile:
alla II Commissione permanente (Giustizia);
con lettera in data 23 novembre 2006, sentenza n. 393 del 23 novembre 2006 (doc. VII, n. 149), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), limitatamente alle parole «dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché»:
alla II Commissione permanente (Giustizia);
con lettera in data 23 novembre 2006, sentenza n. 394 dell'8 - 23 novembre 2006 (doc. VII, n. 150), con la quale:
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 100, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati), come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 2 marzo 2004, n. 61 (Norme in materia di reati elettorali);
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 90, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), come sostituito dall'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1), della citata legge n. 61 del 2004;
3) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 90 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960 e dell'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1), secondo capoverso, della medesima legge n. 61 del 2004, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Pescara e dal tribunale di Roma:
alla II Commissione permanente (Giustizia).
con lettera in data 1o dicembre 2006, sentenza n. 396 del 20 novembre - 1 dicembre 2006 (doc. VII, n. 151), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge della regione Sardegna 7 ottobre 2005, n. 13, recante "Scioglimento degli organi degli enti locali e nomina dei commissari. Modifica alla legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e comunità montane)", nella parte in cui non esclude i gravi motivi di ordine pubblico dai casi
nei quali gli organi regionali possono disporre la rimozione o la sospensione degli amministratori locali;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3 della medesima legge regionale n. 13 del 2005, nella parte in cui non esclude la violazione della Costituzione dall'ambito di applicazione della disposizione oggetto di censura, sollevata dal Presidente Consiglio dei ministri:
alla I Commissione permanente (Affari costituzionali);
con lettera in data 7 dicembre 2006, sentenza n. 405 del 4-7 dicembre 2006 (doc. VII, n. 155), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 luglio 2004, n. 4 (Disposizioni in connessione con l'assestamento del bilancio della provincia di Bolzano per l'anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006);
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1, della medesima legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 4 del 2004 e dell'articolo 12 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 giugno 2005, n. 4 (Modifiche di leggi provinciali nei settori dell'agricoltura, della protezione civile, delle acque pubbliche e della tutela dell'ambiente e altre disposizioni), sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 9 della Costituzione, nonché agli articoli 4 e 8, numeri 3 e 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dal Presidente del Consiglio dei ministri:
alla VII Commissione permanente (Cultura);
con lettera in data 14 dicembre 2006, sentenza n. 411 del 4-14 dicembre 2006 (doc. VII, n. 158), con la quale:
1) dichiara inammissibile l'intervento spiegato, nel giudizio R.O. n. 978 del 2004, da F.P.S. CISL Federazione Pubblici Servizi della Regione Lombardia;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18, comma 13, secondo periodo, della legge regione Lombardia 13 febbraio 2003, n. 1 (Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia);
3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 18, comma 13, secondo periodo, della medesima legge, sollevata, in riferimento agli articoli 18, 39 e 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione, dal tribunale di Lecco:
alla XI Commissione permanente (Lavoro);
con lettera in data 14 dicembre 2006, sentenza n. 412 del 4 - 14 dicembre 2006 (doc. VII, n. 159), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 3, della legge della regione Molise 13 gennaio 2003, n. 1 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui all'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549), quale sostituito dall'articolo 6 della legge della regione Molise 10 ottobre 2005, n. 34 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 gennaio 2003, n. 1, contenente «Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui all'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549» nonché determinazione dell'ammontare del tributo con decorrenza dal 1o gennaio 2006);
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 1, della legge della regione Molise n. 1 del 2003, quale sostituito dall'articolo 8, comma 1, della legge della regione Molise n. 34 del 2005;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14 della legge della regione Molise n. 34 del 2005, nella parte in
cui determina l'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi con decorrenza dal 1o gennaio 2006;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 3-bis, della legge della regione Molise n. 1 del 2003, introdotto dall'articolo 10 della legge della regione Molise n. 34 del 2005, sollevata, in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettera e), e 119 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:
alla VIII Commissione permanente (Ambiente);
con lettera in data 14 dicembre 2006, sentenza n. 413 del 4-14 dicembre 2006 (doc. VII, n. 160), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5 della legge della regione Toscana 27 dicembre 2005, n. 70 (Legge finanziaria per l'anno 2006), nella parte in cui determina l'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi con decorrenza dal 1o gennaio 2006:
alla VIII Commissione permanente (Ambiente).
La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni permanenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
sentenza n. 354 del 25 ottobre-7 novembre 2006 (doc. VII, n. 131) con la quale:
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 373 e 937 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Approvazione del testo definitivo del codice della navigazione), sollevate, dal tribunale di Roma e dal tribunale di Venezia, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione:
alla II Commissione permanente (Giustizia);
sentenza n. 355 del 25 ottobre-7 novembre 2006 (doc. VII, n. 132) con la quale:
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale, dell'articolo 3, comma 1, lettera f), del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277 (Interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino), convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 2005, n. 4 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino), sollevata, in riferimento agli articoli 3, commi primo e secondo, e 24, commi primo e secondo, della Costituzione, dal tribunale ordinario di Torino;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del medesimo decreto-legge n. 277 del 2004, sollevata, in riferimento all'articolo 3, commi primo e secondo, della Costituzione, dal tribunale ordinario di Torino:
alla II Commissione permanente (Giustizia);
sentenza n. 365 del 25 ottobre-9 novembre 2006 (doc. VII, n. 135) con la quale:
dichiara estinto, il giudizio concernente l'articolo 14 della legge della regione Puglia 12 agosto 2005, n. 12 (Seconda variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'intero Titolo II della legge della regione Puglia 12 agosto 2005, n. 12, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 12, commi 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, della legge della regione Puglia 12 agosto 2005, n. 12, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 12, commi 1 e 5, della legge della regione Puglia 12 agosto 2005, n. 12, sollevate, in relazione all'articolo 120 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 12, commi 1 e 5, della legge della regione Puglia 12 agosto 2005, n. 12, sollevate, in relazione all'articolo 117, terzo comma, e all'articolo 33 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:
alla XII Commissione permanente (Affari sociali);
sentenza n. 366 del 25 ottobre-9 novembre 2006 (doc. VII, n. 136) con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 53, comma 6, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), sollevata in riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione, dal tribunale di Roma:
alla XI Commissione permanente (Lavoro);
sentenza n. 367 del 25 ottobre - 9 novembre 2006 (doc. VII, n. 137) con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2-novies del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114 (Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali e assistenziali) - come modificato dall'articolo 2, terzo comma, del decreto-legge 1o ottobre 1982, n. 694, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 881 (Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali fino al 30 novembre 1982 e misure di contenimento del disavanzo del settore previdenziale) - e dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal tribunale di Padova:
alla XI Commissione permanente (Lavoro);
sentenza n. 370 del 6-14 novembre 2006 (doc. VII, n. 138) con la quale:
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 1, lettera c), della legge della Provincia autonoma di Trento 15 giugno 2005, n. 7 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle autonomie locali), proposta, in riferimento agli articoli 8, 9, 26, 47 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della medesima legge provinciale n. 7 del 2005, proposta, in riferimento all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione e all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), dal Presidente del Consiglio dei ministri;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 3, della predetta legge provinciale n. 7 del 2005, proposta, in riferimento agli articoli 8, 9, 26, 47 e 60 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:
alla I Commissione permanente (Affari costituzionali);
sentenza n. 371 del 6-14 novembre 2006 (doc. VII, n. 139) con la quale:
dichiara che non spettava al Senato della Repubblica deliberare che le dichiarazioni rese dal senatore Riccardo De Corato, oggetto del giudizio civile pendente davanti al tribunale di Milano, I sezione civile, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione;
annulla, di conseguenza, la deliberazione di insindacabilità adottata dal Senato della Repubblica nella seduta del 31 gennaio 2001 (documento IV-quater, n. 58):
alla I Commissione permanente (Affari costituzionali);
sentenza n. 372 del 6-14 novembre 2006 (doc. VII, n. 140) con la quale:
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), sollevata dal giudice delle indagini preliminari nel tribunale di Roma in riferimento agli articoli 2, 13, 14, 32, 42, 101, 104 e 112 della Costituzione;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dallo stesso giudice, in relazione alla medesima norma, con riferimento agli articolo 3, 24 e 111 della Costituzione;
ordina la restituzione degli atti ai giudici per le indagini preliminari nei tribunali di Pavia, Cuneo e Palmi:
alla II Commissione permanente (Giustizia);
sentenza n. 373 del 6-14 novembre 2006 (doc. VII, n. 141) con la quale:
dichiara che non spettava al Senato della Repubblica affermare che i fatti oggetto del processo civile, proposto dalla dottoressa Anna Maria Leone contro il senatore Raffaele (Lino) Jannuzzi e pendente davanti al tribunale di Milano, sezione I civile, in composizione monocratica, concernono opinioni espresse da quest'ultimo nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione;
annulla, per l'effetto, la delibera di insindacabilità adottata dal Senato della Repubblica nella seduta del 23 luglio 2003 (doc. IV-quater, n. 13):
alla I Commissione permanente (Affari costituzionali);
sentenza n. 382 dell'8-21 novembre 2006 (doc. VII, n. 143) con la quale:
dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla regione Valle d'Aosta nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione al decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 giugno 2004, protocollo n. 578 (Segr) L. 1;
alla IX Commissione permanente (Trasporti);
sentenza n. 383 dell'8-21 novembre 2006 (doc. VII, n. 144) con la quale:
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto tra poteri dello Stato proposto dalla Corte d'appello di Roma nei confronti della Camera dei deputati:
alla I Commissione permanente (Affari costituzionali);
sentenza n. 384 dell'8-21 novembre 2006 (doc. VII, n. 145) con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 423, comma 1, del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Milano:
alla II Commissione permanente (Giustizia);
sentenza n. 390 dell'8-21 novembre 2006 (doc. VII, n. 146) con la quale:
dichiara inammissibile l'intervento in entrambi spiegato dall'OUA - Organismo Unitario dell'Avvocatura;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339 (Norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 4 della Costituzione, dal tribunale di Napoli;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della medesima legge sollevata, in riferimento agli articoli 3, 4, 35 e 41 della Costituzione, dal tribunale di Cuneo:
alla II Commissione permanente (Giustizia);
sentenza n. 391 dell'8-21 novembre 2006 (doc. VII, n. 147) con la quale:
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 7 e 8, della legge regionale 11 agosto 2005, n. 19 (Norme in materia di comparto unico del pubblico impiego regionale e locale nonché di accesso all'impiego regionale), della regione Friuli-Venezia Giulia sollevata, in riferimento agli articoli 117, commi primo e secondo, lettera l), 5 e 120 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:
alla XI Commissione permanente (Lavoro);
sentenza n. 392 dell'8-21 novembre 2006 (doc. VII, n. 148) con la quale:
dichiara che non spettava alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni rese dal deputato Vittorio Sgarbi, oggetto del procedimento civile pendente davanti alla Corte d'appello di Milano, sezione seconda civile, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione;
annulla, di conseguenza, la delibera di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 7 ottobre 2003 (documento IV-quater, n. 26):
alla I Commissione permanente (Affari costituzionali);
sentenza n. 397 del 20 novembre-1o dicembre 2006 (doc. VII, n. 152) con la quale:
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 3, della legge della regione Sardegna 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le Comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni), proposta, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del suddetto articolo 11, comma 3, della legge della regione Sardegna n. 12 del 2005, proposta, in riferimento all'articolo 120 della Costituzione, in relazione al principio di leale collaborazione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:
alla I Commissione permanente (Affari costituzionali);
sentenza n. 398 del 20 novembre-1o dicembre 2006 (doc. VII, n. 153) con la quale:
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del Capo III della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 6 maggio 2005, n. 11 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2001/42/CE, della direttiva 2003/4/CE e della direttiva 2003/78/CE. Legge comunitaria 2004), promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso citato in epigrafe, in riferimento all'articolo 117, primo e quinto comma, della Costituzione, ed all'articolo 16 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari);
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del Capo I della legge della regione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2005, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso citato in epigrafe, in riferimento agli articoli 4, 5 e 6 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia), all'articolo 117, primo comma, secondo comma, lettera s), e quinto comma, della Costituzione, ed all'articolo 16 della legge n. 11 del 2005;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del Capo II della medesima legge regionale promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso citato in epigrafe, in riferimento agli articoli 4, 5 e 6 della legge costituzionale n. 1 del 1963 ed all'articolo 117, primo comma, secondo comma, lettere r) e s), e quinto comma, della Costituzione:
alla VIII Commissione permanente (Ambiente);
sentenza n. 399 del 20 novembre-1o dicembre 2006 (doc. VII, n. 154) con la quale:
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 3, 4, 5, 8 e 12 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale), promossa dalla regione Friuli-Venezia Giulia con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento all'articolo 8 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia);
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale delle medesime norme, promossa dalla regione Friuli-Venezia Giulia con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento all'articolo 4, numeri 1, 1-bis, 2, 3, 6, 9, 12 e 13, all'articolo 5, numeri 10, 14, 16, 20 e 22, all'articolo 6, numero 3, ed agli articoli 48 e seguenti della legge costituzionale n. 1 del 1963, ed agli articoli 76 e 117, quarto e quinto comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione):
alla VIII Commissione permanente (Ambiente);
sentenza n. 406 del 4-7 dicembre 2006 (doc. VII, n. 156) con la quale:
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 2, lettere a) e d), 3, 5, commi 1 e 2, e 11, lettera h), della legge della regione Toscana 1o febbraio 2005, n. 20, (Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 - Testo Unico della normativa della regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), sollevate, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:
alla XI Commissione permanente (Lavoro);
sentenza n. 407 del 4-7 dicembre 2006 (doc. VII, n. 157) con la quale:
dichiara che spettava allo Stato prevedere, con l'articolo 24, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 (regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in materia di immigrazione), che nella regione Friuli-Venezia Giulia siano disciplinate, mediante l'emanazione
di apposite norme di attuazione, forme di raccordo tra lo sportello unico per l'immigrazione e gli uffici regionali e provinciali per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di lavoro, attribuite allo sportello medesimo:
alla XI Commissione permanente (Lavoro);
sentenza n. 414 del 4-14 dicembre 2006 (doc. VII, n. 161) con la quale:
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 3, e dell'articolo 5, comma 5, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nel testo risultante a seguito delle modifiche di cui alla legge 30 luglio 2002, n. 189, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 4, 16, 27 e 35 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia:
alla I Commissione permanente (Affari costituzionali);
sentenza n. 415 del 4-14 dicembre 2006 (doc. VII, n. 162) con la quale:
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 76 e 111 della Costituzione, dal giudice relatore del tribunale di Lamezia Terme:
alla II Commissione permanente (Giustizia);
sentenza n. 416 del 4-14 dicembre 2006 (doc. VII, n. 163) con la quale:
dichiara che non spettava alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni rese dal deputato Vittorio Sgarbi, oggetto del procedimento penale pendente davanti al tribunale di Brescia, seconda sezione penale, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione;
annulla, per l'effetto, la delibera di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 4 febbraio 2004 (documento IV-quater, n. 88):
alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).
Trasmissione dalla Corte dei conti.
La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 18 dicembre 2006, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Società Gestione impianti nucleari (SOGIN Spa), per l'esercizio 2004.
Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 71).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.