Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
Allegato B
Seduta n. 90 del 21/12/2006
...
INFRASTRUTTURE
Interrogazioni a risposta scritta:
NACCARATO e MARTINELLO. - Al Ministro delle infrastrutture. - Per sapere - premesso che:
alcuni cittadini del Comune di Codevigo residenti lungo le Strade Statali 516 e 309 in Provincia di Padova, si sono lamentati con l'Amministrazione Comunale
per la disparità di trattamento che hanno in relazione al canone sui passi carrai rispetto ai residenti lungo le strade comunali e provinciali che da tempo si sono visti abolire il canone;
il canone annuo per le citate Strade Statali ha subito pesanti aumenti: prima del 2001 i residenti pagavano poche centinaia di euro mentre dal 2001 al 2004 hanno affrontato una spesa superiore ai 10.000,00 euro annui;
nella vicenda è intervenuto il Tribunale ordinario di Venezia che ha imposto il pagamento di arretrati per somme superiori ai 40.000 euro;
i detti canoni sono dovuti all'Ente nazionale per le strade ANAS che adegua gli importi relativi autonomamente e i Comuni non hanno titolo per intervenire su tale decisione;
al contrario su strade comunali e provinciali gli enti locali hanno facoltà di emanare atti che esentano i residenti dai relativi canoni;
il Consiglio Comunale di Codevigo si è espresso su tale disparità di trattamento con una mozione (in allegato) per chiedere al Ministro delle infrastrutture di intervenire per stabilire limiti equi per i canoni di concessione sulle strade di competenza statale, valutando anche la possibilità di estendere la normativa, applicata ora alle strade comunali e provinciali, che prevede l'abolizione di tale canone -:
se il Ministro sia al corrente dei fatti sopra esposti, se intenda assumere iniziative normative per rivedere la disposizione dell'articolo 55 legge n. 449/97 che disciplina gli adeguamenti di canone su strade statali e quali iniziative intenda adottare per eliminare la disparità di trattamento sopra indicata.
(4-02071)
ACERBO. - Al Ministro delle infrastrutture, al Ministro dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
conformemente a un bando di gara indetto dall'ANAS nel 2000, l'ANAS affida la gestione delle autostrade A24 e A25 (Roma-L'Aquila-Traforo del Gran Sasso-Teramo con diramazione Torano-Pescara) all'A.T.I. Autostrade S.p.a. - Toto S.p.a., mandataria Autostrade concessioni e costruzioni S.p.a., stipulando con essa una convenzione il 20 dicembre 2001;
all'uopo venne costituita la società Strada dei Parchi S.p.a., che dal 1o gennaio 2003 assunse la gestione delle autostrade A24 e A25;
in base alla convenzione e al piano economico-finanziario ad essa allegato, il concessionario si impegna a realizzare, oltre alla gestione e manutenzione ordinaria dei tratti autostradali in questione, a pena di decadenza della concessione, interventi di manutenzione straordinaria e interventi infrastrutturali di completamento e adeguamento precisi e individuati;
in sede di gara, A.T.I. Autostrade S.p.a. - Toto S.p.a. ha proposto, per il primo quinquennio, un rialzo delle tariffe di pedaggio dello 0 per cento rispetto all'incremento minimo del 50 per cento e conseguentemente il concessionario si obbliga a non effettuare aumenti tariffari superiori al 50 per cento nei primi cinque anni;
la convenzione e il piano economico-finanziario ad essa allegato, pone gli adeguamenti tariffari annuali in correlazione sinallagmatica con gli impegni in termini di investimenti del concessionario;
la convenzione richiama, per il calcolo delle tariffe applicabili dal concessionario in base al livello di investimenti da quest'ultimo effettuato, la formula del Price Cap individuata dalla delibera CIPE 319/1996;
la formula del Price Cap deve essere calcolata sulla base del valore X comprendente, da una parte, gli investimenti, e dall'altra quattro distinti indicatori: remunerazione congrua del capitale investito, progetti di investimenti futuri, modificazioni attese della produttività, variazioni attese della domanda e quindi sviluppo delle condizioni competitive dei mercati in
cui l'impresa opera, e di conseguenza, le tariffe autostradali possono, di anno in anno, subire variazioni consistenti sia in un incremento che in un decremento;
dal 1o gennaio 2003 sono stati autorizzati dall'ANAS sulla base di valutazioni puramente aprioristiche, rimanendo sconosciuti gli atti di riferimento per il calcolo del Price Cap, aumenti di tariffe autostradali sulle tratte considerate del 26 per cento per il primo anno (2003), del 22 per cento per il secondo anno (2004) e del 5,87 per cento per il quarto anno (2006), mentre l'incremento del 4,17 per cento richiesto per il terzo anno (2005) è stato sospeso dall'ANAS;
tali aumenti tariffari sono stati contestati dalla Regione Lazio, dalla Regione, Abruzzo, dalla Provincia di Teramo e dalla Comunità Montana del Gran Sasso, e, in particolare, contro l'ultimo aumento tariffario, per il 2006, è stato introdotto un ricorso davanti al TAR;
con sentenza n. 9917, pubblicata il 5 ottobre 2006, il TAR Lazio, sezione III, ha annullato gli incrementi di tariffe di pedaggio autostradale per il 2006 in quanto superiori a quanto previsto dalla formula del Price Cap individuato dalla delibera CIPE 319/1996;
dagli atti processuali è emerso: che gli indicatori che compongono il valore X del Price Cap, nella determinazione degli aumenti tariffari annuali, non solo non sono stati considerati separatamente in modo analitico, ma sono stati sostituiti da una valutazione aprioristica, incorporando nella determinazione del valore X degli elementi spuri quale la remunerazione del compenso di 1.450 miliardi di lire corrisposto all'ANAS per aggiudicarsi l'attribuzione dell'appalto e un presunto e mai pattuito riallineamento alle tariffe delle autostrade di montagna, chiaramente al di fuori di ogni attività di controllo riferibile alla formula del Price Cap;
a quanto risulta all'interrogante, dagli atti processuali che l'ANAS, mentre ha sospeso gli incrementi tariffari per il 2005, ha autorizzato l'illegittimo incremento delle tariffe per il 2006 in totale difetto di istruttoria e di motivazione, in assenza dei presupposti prescritti dalle leggi, dalle delibere CIPE e dagli atti convenzionali, contraddicendo irragionevolmente e senza motivazione le proprie precedenti determinazioni;
il Consiglio di Stato, sezione IV, davanti al quale la soccombente nel giudizio Strada dei Parchi S.p.a. ha proposto appello (R.G. 8516/06), ha sospeso l'esecuzione della sentenza del TAR rinviando le parti all'udienza di trattazione fissata al 23 gennaio 2007 -:
se risulta al Ministro che l'ANAS, per autorizzare o meno gli incrementi annuali delle tariffe per il periodo 2004-2006 e gli incrementi futuri previsti per il 2007 da parte della concessionaria Strada dei Parchi S.p.a., abbia effettuato, come lo impone la convenzione stipulata con la concessionaria, una verifica esaustiva di tutti i parametri individuati dalla delibera del CIPE del 20 dicembre 1996 in relazione alla formula del Price Cap e al suo specifico valore X che consente i richiesti incrementi tariffari ovvero, sulla base dei medesimi calcoli impone decrementi delle tariffe in vigore;
se il Ministro possa rendere nota la documentazione fornita dal concessionario a supporto del calcolo del valore X del Price Cap e dei calcoli di controllo e la relativa documentazione effettuata dall'ANAS in relazione agli incrementi per il 2004 e il 2006;
se, sia a conoscenza, che viceversa la determinazione degli aumenti di tariffe autostradali autorizzati da parte dell'ANAS si sia basata unicamente sugli elementi individuati dalla formula del Price Cap, ovvero risulti che siano stati considerati, nella determinazione delle tariffe autorizzate, elementi spuri quali:
1) il corrispettivo di euro 748.862.503,621.450 corrispondente ai 1.450 miliardi di lire previsti dall'articolo 3, numero 4 della Convenzione;
2) il canone di concessione annuo (di 56 milioni di euro);
3) l'accollo di debiti di precedenti concessionari e dell'ANAS;
4) una presunta differenza di tariffe rispetto a quelle medie di montagna;
5) i promessi ma non effettuati investimenti;
6) le spese di manutenzione ordinaria;
se risultino al Ministro i criteri in base ai quali l'ANAS nei suddetti calcoli del Price Cap abbia distinto tra investimenti destinati a creare miglioramenti qualitativi dell'autostrada e spese di manutenzione ordinaria, e quali siano negli anni dal 2003 ad oggi gli ammontari degli investimenti destinati a coprire spese di manutenzione ordinaria degli impianti autostradali e quali viceversa destinati a coprire migliorie qualitative delle strutture autostradali;
se la concessionaria Strada dei Parchi S.p.a. abbia presentato della documentazione per incrementi tariffari per il 2007 e se l'ANAS abbia già effettuato un controllo della formula del Price Cap per il 2007.
(4-02089)