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Allegato B
Seduta n. 90 del 21/12/2006
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DIFESA
Interrogazioni a risposta scritta:
DI CENTA. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
nell'anno 2001 è stato bandito dall'Amministrazione della Difesa un concorso pubblico a 31 posti di Assistente Giudiziario, Area funzionale B, posizione economica B3, la cui graduatoria è stata pubblicata il 12 settembre 2003;
nella Legge Finanziaria 2004 si confermava per quell'anno il blocco delle assunzioni rivedendo tuttavia la possibilità di deroghe nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa annuale a regime di 70 milioni di Euro per l'anno 2004 e 280 milioni di Euro per l'anno 2005;
la risoluzione Ramponi n. 8-0078 approvata dalla Commissione Difesa della Camera dei Deputati, impegnava il Governo ad assumere la gran parte dei vincitori dei concorsi espletati dall'Amministrazione della Difesa nell'anno 2004;
nonostante che la scadenza dei termini della graduatoria del concorso indicato a dicembre c.a., rimangono ancora tre persone per il Piemonte ed un altro numero esiguo per le altre Regioni d'Italia per un numero di circa 7 persone -:
se non ritenga opportuno disporre l'assunzione immediata dei pochi vincitori rimasti del concorso in questione, che, con l'approssimarsi del mese di dicembre, data della scadenza della validità del concorso stesso, vedrebbero disattese da ormai troppo tempo le loro legittime aspettative.
(4-02067)
DEIANA. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
la legge 78/1983 disciplina le indennità della Forze Armate in relazione al peculiare tipo di rischio, disagio e responsabilità;
l'articolo 9 comma 2 prevede l'indennità supplementare per il personale in possesso del brevetto di operatore subacqueo;
l'articolo 17 reca le norme di cumulabilità per il personale che ha diritto a più indennità in quanto svolge più mansioni;
la circolare del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale Militare n. M-D GMIL-05/IV/15/3/0034947 del 2 maggio 2006, a seguito di sentenze del Consiglio di Stato per gli aerosoccorritori, dispone che: «l'indennità di cui alla legge 78/1983, articolo 9, comma 2, non è cumulabile con quella di pronto intervento aereo disciplinata dall'articolo 13 della medesima legge, facendo
salva la possibilità per il militare di optare per il regime economico in concreto più favorevole» -:
se non ritenga necessario intervenire presso la Direzione Generale per il Personale Militare affinché dia chiare disposizioni per consentire il pagamento delle indennità e relativi arretrati a tutti gli operatori subacquei che svolgono, non contemporaneamente, sia l'attività di volo che l'attività subacquea in condizioni di rischio, disagio e responsabilità differenti dagli aerosoccorritori.
(4-02087)
DEIANA. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
la legge 642/1961 come modificata dalla legge 316/1970, si rivolge non più al personale militare destinato presso delegazioni o rappresentanze militari all'estero, ma anche al personale che si rechi in servizio isolato all'estero;
la norma introdotta prevede il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto bagaglio della famiglia a mente dell'articolo 9 della stessa legge 642/1961, qualora la missione sia inizialmente prevista di durata non inferiore a 15 mesi e sempre che il trasferimento della famiglia all'estero avvenga entro i primi 10 mesi della missione;
al personale militare frequentatore di corsi all'estero per periodi non inferiori a 15 mesi è corrisposto il trattamento di trasferimento all'atto del rientro in Patria ai sensi dell'articolo 1 della legge 86/2001 come regolamentato dalla circolare DGPM/IV/12a/069740/10/B.32 del 6 giugno 2001 della Direzione Generale del Personale Militare;
al personale militare inviato all'estero per gli stessi periodi temporali per varie finalità delle Forze Armate non è corrisposto l'indennità all'atto del rientro in Patria solo perché non citati nella circolare applicativa -:
se non ritenga necessario intervenire presso la Direzione Generale per il Personale Militare affinché dia chiare disposizioni per consentire il pagamento delle indennità anche al restante personale.
(4-02088)