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Allegato B
Seduta n. 91 del 28/12/2006
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PUBBLICA ISTRUZIONE
Interrogazione a risposta scritta:
GRIMOLDI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
la F.I.S.M. (Federazione italiana delle Scuole Materne) in diverse occasioni ha lamentato la mancata erogazione dei Fondi del contributo statale annuo a favore di trenta scuole paritarie della Provincia di Milano;
la maggior parte delle scuole materne «in sofferenza» è gestita da Enti ecclesiastici, costretti, come ribadito dal Vescovo di Treviso sul quotidiano Avvenire (in data 7 settembre 2006), ad accendere mutui, per sopperire alla «latitanza» statale;
in ogni caso, il contributo statale non arriva a coprire il 50 per cento delle spese della scuola materna, costretta a farsi rimborsare dalle famiglie una quota ben superiore a quella che il Ministero ritiene ammissibile, per le esigenze prescolastiche, le attività integrative, la mensa e i trasporti;
tra gli «asili cattolici» della Provincia di Milano risulta fortemente penalizzato quello di Cesano Maderno, i cui contributi relativi ai primi 10 mesi di apertura sono un esempio eloquente della situazione di insostenibilità in cui versano le scuole primarie cattoliche, in generale:
il contributo mensile del Ministero della Pubblica Istruzione per il sistema prescolastico integrato per posto in convenzione è di 37 euro circa (in continua diminuzione);
il contributo mensile erogato dalla Regione Lombardia per posto in convenzione è di 7 euro circa;
il contributo erogato dal Comune di Cesano Maderno è di 71 euro circa;
la retta mensile a carico dei genitori è di 110 euro;
le rette coprono per 12 mesi gli stipendi e i contributi del personale del predetto «asilo»;
le spese relative alla gestione e manutenzione straordinaria sono a carico della Parrocchia;
la legge 3 febbraio 2006, n. 27 ha stabilito le condizioni e le modalità per la stipula delle nuove convenzioni con le scuole primarie paritarie che ne facciano richiesta, nonché i criteri per la determinazione dell'importo del contributo ed i requisiti prescritti per i gestori, stabilite con le norme regolamentari previste dagli articoli 335, 339 e 340 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
si è inteso riconoscere alle scuole paritarie già parificate il mantenimento del contributo per il funzionamento e per l'eventuale accoglimento di alunni con handicap, introducendo, quindi norme transitorie a tutela dei diritti dei bambini già inseriti nelle scuole i cui istituti giuridici siano stati modificati dalla legge 27/2006;
le nuove convenzioni dovrebbero, infatti, assicurare in via prioritaria alle scuole dell'infanzia già parificate un contributo quanto meno non inferiore a quello corrisposto attualmente;
la legge 3 febbraio 2006, n. 27 prevede all'articolo 340, comma 2, una ripartizione delle somme disponibili in bilancio «maggiormente favorevole per le scuole dell'infanzia del Mezzogiorno, delle isole e delle località dichiarate economicamente depresse»;
lo stanziamento di 100 milioni di euro, in Finanziaria, andrà a sanare le difficoltà economiche di 10.982 scuole dell'infanzia del Mezzogiorno, continuando a penalizzare le scuole del centro e del nord della Penisola -:
se non ritenga opportuno intervenire per ripristinare il diritto delle scuole dell'infanzia già parificate di corrispondere gli importi di sostegno stabiliti;
se non ritenga opportuno sollecitare la richiesta di qualificazione delle società che gestiscono le scuole non statali come ONLUS, allo scopo di poter emanare il regolamento attuativo della legge delega sulle «imprese sociali» a cui guardano con interesse le Associazioni dei gestori delle scuole paritarie, rendendo così concreta la possibilità di beneficiare di sgravi fiscali e di altre agevolazioni economiche.
(4-02095)