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Allegato B
Seduta n. 91 del 28/12/2006
TESTO AGGIORNATO AL 25 GENNAIO 2007
ATTI DI INDIRIZZO
Mozioni:
La Camera,
premesso che:
la Corte costituzionale, con la sentenza 310 del maggio 1989, ha interpretato l'articolo 29 della Costituzione nel senso che esso «riconosce alla famiglia legittima una dignità superiore, in ragione dei caratteri di stabilità e di certezza e della corrispettività dei diritti e dei doveri, che nascono soltanto dal matrimonio»;
la Corte costituzionale, con sentenza 352 del 2000, ha evidenziato che «la convivenza more uxorio è diversa dal vincolo coniugale»;
nell'ottobre del 2000, la Corte costituzionale ha affermato, con l'ordinanza 491, che la diversità tra unione di fatto e famiglia naturale fondata sul matrimonio rappresenta «un punto fondamentale di tutta la giurisprudenza costituzionale»;
la Corte costituzionale ha ribadito, con l'ordinanza 121 dell'aprile 2004, l'impossibilità di parificare, dal punto di vista giuridico, la famiglia costituzionalmente intesa e la convivenza;
la Corte di Cassazione, con la sentenza 8976 del maggio 2005, ha enunciato che «dalla libera determinazione dei conviventi di fatto di non contrarre il vincolo del matrimonio, e quindi di non assumere gli obblighi che l'ordinamento impone vicendevolmente ai coniugi (coabitazione, fedeltà, solidarietà, assistenza materiale e morale), consegue l'inesistenza di qualsiasi diritto, sia di natura personale che patrimoniale, di un convivente verso l'altro»;
in data 5 dicembre 2006 il consiglio comunale di Padova ha approvato una mozione in base alla quale le coppie di fatto, sia etero che omosessuali, potranno ottenere il riconoscimento anagrafico, come famiglia fondata su vincoli affettivi;
entro fine gennaio il Governo dovrebbe portare all'attenzione del Consiglio dei Ministri un disegno di legge sulle coppie di fatto;
considerato che:
i diritti individuali delle persone conviventi trovano già ampio riconoscimento nel nostro ordinamento,
impegna il Governo:
a non adottare iniziative legislative o amministrative che prevedano o comportino:
a) l'equiparazione, sia essa espressa o implicita, fra la convivenza e la famiglia;
b) la registrazione della coabitazione come presupposto per modificare il regime delle pensioni di reversibilità, a danno del coniuge che dovrebbe esserne il legittimo beneficiario;
c) la parificazione delle convivenze omosessuali a quelle eterosessuali in generale, e soprattutto in particolare su questioni delicate come la legittimazione all'adozione, o come l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita;
d) l'inclusione, tra le formazioni sociali riconosciute e garantite dall'articolo 2 della Costituzione, delle coabitazioni affettive o di compagnia in genere;
e) l'equiparazione, agli effetti anagrafici, alla famiglia di insiemi di persone legate da vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nello stesso Comune.
(1-00073) «Bertolini, Cossiga, La Loggia, Paoletti Tangheroni, Licastro Scardino, Carlucci, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Aprea, Azzolini, Baiamonte, Bernardo, Berruti, Biancofiore, Bocciardo, Boscetto, Brancher, Brusco, Campa, Carfagna, Ceccacci Rubino,
Ceroni, Cesaro, Cicu, Crimi, Crosetto, Dell'Elce, Mistrello Destro, D'Ippolito Vitale, Di Cagno Abbrescia, Di Centa, Di Virgilio, Fallica, Fasolino, Fedele, Ferrigno, Giuseppe Fini, Fitto, Floresta, Franzoso, Fratta Pasini, Galli, Garagnani, Gardini, Germanà, Giro, Giudice, Grimaldi, Iannarilli, Laurini, Lazzari, Lenna, Lupi, Marinello, Marras, Mazzaracchio, Minardo, Misuraca, Mondello, Osvaldo Napoli, Palmieri, Palumbo, Paniz, Paroli, Pelino, Pescante, Pili, Ponzo, Romagnoli, Luciano Rossi, Rosso, Paolo Russo, Santelli, Sanza, Stagno D'Alcontres, Testoni, Tortoli, Uggè, Verro, Vitali, Alfredo Vito, Zanetta, Zorzato, Martusciello, Aracu, Simeoni».
La Camera,
premesso che:
non vi può essere impunità per i crimini compiuti dal deposto regime iracheno e che i crimini per cui è stato condannato a morte insieme ad altri l'ex Presidente Saddam Hussein rappresentano violazioni gravi dei diritti umani;
il processo nei confronti di Saddam Hussein, amministrato da magistrati esclusivamente Sciiti e Kurdi, non si è svolto nel rispetto delle regole minime di imparzialità previste dal diritto internazionale e si è, anzi, caratterizzato come la giustizia dei vincitori sui vinti o, peggio, come la vendetta delle vittime nei confronti del loro carnefice;
il sistema penale iracheno nel suo insieme è lontano dall'applicare regole internazionali e che, in particolare, il processo a Saddam Hussein non ha rispecchiato i principi fissati per i tribunali penali internazionali, i quali escludono il ricorso alla pena di morte;
Saddam Hussein vivo potrebbe oltretutto servire come strumento insostituibile e unico per la pacificazione in Iraq e non solo, e di delegittimazione dell'esercito di bande assassine che - come avveniva sotto la dittatura - perpetua stragi quotidiane delle popolazioni irakene,
impegna il Governo
a sostenere la mobilitazione di Nessuno Tocchi Caino e del Partito Radicale Transnazionale e a finalmente avvalersi della collaborazione di Marco Pannella, promotore della iniziativa «Iraq libero» a favore dell'esilio per Saddam come alternativa alla guerra, nel tentativo in extremis di realizzare l'obiettivo della commutazione della pena di morte per Saddam Hussein in una pena detentiva.
(1-00074) «D'Elia, Villetti».