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Allegato B
Seduta n. 93 del 17/1/2007
TESTO AGGIORNATO AL 23 GENNAIO 2007
...
ATTI DI CONTROLLO
PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Interpellanza:
Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere - premesso che:
in questi giorni è stata pubblicata su Intranet, il sistema di comunicazione telematico interno dell'Agenzia delle Dogane, una comunicazione del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze Prof. Vincenzo Visco;
il prof. Visco nel comunicato dichiara che: Dopo cinque anni passati a fare manovre e manovre aggiuntive piene di una tantum e di condoni, con consuntivi che poi ogni volta dovevano prendere atto del peggioramento del bilancio e del fallimento delle ricette adottate, il centrodestra ora vorrebbe far credere che la riduzione del deficit ottenuta dal Governo Prodi sia frutto del suo impegno. La verità è che lo stato dei conti pubblici lasciato da Tremonti era al limite del disastro, con cantieri aperti ma senza più un euro per finanziare i lavori, con contenziosi aperti e mai curati con l'Unione europea, con capitoli di bilancio ormai prosciugati, con l'Alitalia e le FS sull'orlo del fallimento e con il crollo del gettito fiscale provocato dalla politica dei condoni;
le dichiarazioni proseguono: «È dunque davvero singolare che oggi, a consuntivo, Tremonti abbia il coraggio di rivendicare il risultato che non è davvero suo e che prevede un miglioramento del fabbisogno di cassa di circa 31 miliardi di euro rispetto a quello calcolato dallo stesso Tremonti nella Relazione Trimestrale di Cassa presentata il 5 aprile 2006 (fabbisogno previsto da Tremonti per il 2006: 66,5 miliardi di euro; fabbisogno effettivo: 35,2 miliardi di euro). Lo dimostra anche il risultato dell'indebitamento del 2006: nonostante il miglioramento del fabbisogno di cassa, l'indebitamento si collocherà tra il 5 e il 6 per cento del PIL, a causa della sentenza Iva, dei debiti TAV e del deficit generale, con una spesa corrente delle pubbliche amministrazioni, al netto delle uscite per interessi, che per l'eredità lasciata dal centrodestra ha raggiunto nell'anno appena concluso il livello più elevato dal 1980 (40,2 per cento del PIL)»;
il comunicato conclude: «quanto al contributo delle entrate, l'andamento degli incassi erariali dimostra che, a parte gli incrementi di gettito dovuti alle una tantum nei primi mesi dell'anno, a riempire le casse dello Stato sono stati in parte la ripresa dell'economia, ma soprattutto il cambiamento di atteggiamento dei contribuenti nei propri adempimenti fiscali e dei consigli dati loro a partire dai professionisti che li assistono. L'incremento del gettito si è manifestato infatti a partire da maggio e giugno e poi, in misura crescente, nei mesi successivi. Un fenomeno, questo, dovuto alle misure prese e alla fermezza dimostrata dal Governo Prodi nel mettere fine alla politica dei condoni e nel perseguire la lotta all'evasione e all'elusione fiscale»;
le dichiarazioni sopra riportate, che, a giudizio dell'interpellante, presentano i toni di un comizio elettorale chiaramente fazioso, sono state inviate tramite un servizio pubblico che invece dovrebbe servire esclusivamente a diffondere notizie e disposizioni d'ufficio -:
se sia al corrente delle dichiarazioni apparse nella rete Intranet del sito dell'Agenzia delle Dogane e se non ritenga opportuno intervenire con provvedimenti adeguati per far cessare la grave situazione che si è venuta a determinare, inaccettabile in uno Stato democratico in cui gli strumenti di comunicazione istituzionale non possono e non devono essere al servizio di gruppi di pressione o fazioni politiche.
(2-00313)«Raisi».
Interrogazioni a risposta scritta:
CIRIELLI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:
l'Amministrazione Comunale di Rofrano, con delibera n. 22 del luglio 2002, ha approvato la realizzazione di un impianto di compostaggio in località Cisinale, area intensamente coltivata a uliveti e vigneti ed ubicata in prossimità del centro urbano di Rofrano, in provincia di Salerno. L'intervento sarà realizzato con i fondi della misura 1.7 POR Campania 2000-2007;
il sito prescelto si trova sulla sponda sinistra del fiume Faraone, a circa 500 metri dall'alveo, in zona contigua del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano;
l'area è di elevato pregio ambientale e ricade nel Sito di Importanza Comunitario «fiume Mingardo-Faraone» codice IT8050013, istituito ai sensi della direttiva CEE 92/43 «Habitat», la cui gestione è affidata all'Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano;
la trasformazione dei rifiuti urbani e speciali in fertilizzanti è un'attività che comporta notevoli rischi alla salute umana. In questi impianti vengono spesso smaltiti rifiuti speciali, fanghi industriali e altre sostanze inquinanti, il cui occultamento è favorito dal sistema di stoccaggio e di trasporto dell'umido;
a quanto risulta all'interrogante, la relazione tecnica allegata al progetto definitivo non affronta la tematica del trasporto per il conferimento quotidiano di umido nell'impianto da realizzare in località Cisinale e non tiene conto dei danni ambientali conseguenti al traffico di decine di camion lungo strade non adeguate, strette e tortuose -:
se sia stata effettuata la valutazione di impatto ambientale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 e successive modificazioni ed integrazioni - Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale;
se sia stata effettuata la valutazione di incidenza prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 357/97 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'attuazione della direttiva CEE 92/43 «Habitat»;
sulla scorta di quali indagini di natura ambientale e geologica sia stata individuata e ritenuta idonea per l'ubicazione dell'impianto di compostaggio l'area di Cisinale nel Comune di Rofrano;
se non ritenga doveroso assicurare che anche provvedimenti derivanti dallo stato di emergenza in materia di rifiuti siano rispettosi degli impegni assunti dal nostro Paese in virtù della sua appartenenza alla Unione Europea;
se non ritenga opportuno chiedere agli organi rappresentativi dell'Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano e agli uffici regionali competenti una copia
degli studi di fattibilità ambientale del progetto di realizzazione dell'impianto di compostaggio;
se non ritenga opportuno riconsiderare l'opportunità di realizzare il maxi-impianto di compostaggio in Rofrano e, in alternativa, di ubicarlo in siti realmente idonei alla realizzazione dell'intervento che non presentino rischi a carico della salute della popolazione di Rofrano.
(4-02153)
LUPI, ANGELINO ALFANO, GIOACCHINO ALFANO, CAMPA, PALMIERI, PAROLI, ROSSO, SAGLIA, SANZA, VOLONTÈ, ZANETTA, BOCCIARDO, CECCACCI RUBINO, GARDINI, TORTOLI, VERRO, CASERO, DI VIRGILIO, GELMINI e FEDELE. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che:
da alcuni giorni sulla stampa italiana si moltiplicano le notizie riguardo a casi di poligamia che interessano immigrati islamici;
in particolare il Giornale, in data 16 gennaio, ha pubblicato un'inchiesta di Marcello Foa sul fenomeno poligamia raccontando la storia di Nango Sek senegalese di 47 anni che da 18 vive nel nostro Paese. Sek ha tre mogli (una sposata civilmente, due con rito musulmano) e ammette senza problema che «tre quarti degli immigrati senegalesi hanno più di una moglie»;
analoga la storia raccontata da Magdi Allam sul Corriere della Sera del 16 gennaio. Hamza Piccardo, segretario nazionale dell'Ucoii (Unione delle comunità e organizzazioni islamiche in Italia), ha sposato civilmente una marocchina e si è unito, secondo rito islamico, con una professoressa di letteratura che insegna a Genova e che ha successivamente ripudiato -:
quali iniziative il Governo intenda intraprendere per monitorare la situazione italiana e stabilire con certezza quanti siano i casi di poligamia presenti oggi nel nostro Paese;
quali interventi il Governo intenda attuare per debellare un fenomeno che è palesemente in contrasto con il nostro dettato costituzionale;
se non sia opportuno prevedere forme di controllo che evitino che coloro che hanno già contratto matrimonio secondo forme diverse da quelle riconosciute dal nostro ordinamento possano sposarsi con rito civile in Italia e, viceversa, che chi è sposato civilmente nel nostro Paese possa contrarre nuovi matrimoni secondo riti diversi.
(4-02158)
DI GIOIA. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
per i Direttori di divisione e gli Ispettori generali dei «Ruoli ad esaurimento» del Ministero delle finanze (ora Ministero dell'economia e delle finanze) fu prevista la possibilità di svolgere incarichi dirigenziali, ex articolo 17 della legge 146, del 24 aprile 1980 (legge speciale);
per necessità ed in attesa dell'espletamento del mega-concorso a 999 posti di Dirigente, con una seconda legge speciale per il preesistente Ministero delle finanze, fu data la possibilità di reggere gli uffici di livello dirigenziale non generale anche ai funzionari di 8 e 9 qualifica funzionale (articolo 12, terzo comma del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140);
con decreto attuativo del Ministro delle finanze del 2 febbraio 1998, n. 2592, veniva stabilito per il personale del ruolo ad esaurimento, dell'8 e 9 qualifica funzionale, in qualità di reggenti degli uffici dirigenziali, la corresponsione della retribuzione di posizione a decorrere dal 1 luglio 1997 con esclusione di ogni trattamento accessorio e di compensi per lavoro straordinario;
tale retribuzione fu assegnata con decreto ministeriale individuale per importanza dell'Ufficio e nel pieno rispetto
dell'articolo 38 del C.C.N.L. approvato il 9 gennaio 1997 per l'area dirigenziale, quadriennio 1994-1997;
per la nuova struttura retributiva, i vari Ministeri interessati chiedevano pareri per il proprio personale dirigenziale, per il periodo 1994-1997, il trattamento pensionistico delle due nuove voci ossia la retribuzione di posizione e di risultato;
limitatamente alla retribuzione di posizione si pronunciò l'IGOP (Ministero del tesoro) con nota dell'8 gennaio 1998, n. 188231, a firma del Ragioniere Generale dello Stato, dottor Monorchio, ove la stessa dopo aver citato l'articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 503/92, il decreto del Presidente della Repubblica 1092/73 e l'articolo 2, comma 9 e 10 della legge 335/95, concludeva che la retribuzione di posizione dei dirigenti poteva essere considerata sia in quota a) che in quota b);
successivamente, e specificamente il preesistente Ministero delle finanze, che aveva incaricato per le reggenze delle sedi dirigenziali vacanti, funzionari del ruolo ad esaurimento, 8 e 9 qualifica funzionale, tutti destinatari delle predette leggi speciali e con decreto ministeriale 2592/98 collegato al CCNL dei dirigenti del 9 gennaio 1997, chiedeva per questi il trattamento pensionistico della retribuzione di posizione prevista dal CCNL 94/97 del personale con qualifica dirigenziale;
con nota del 19 settembre 1999, n. 166513, a firma sempre dell'allora Ragioniere Generale dello Stato, dottor Monorchio, senza citare alcuna norma di legge, si affermava: «In proposito si osserva che, nonostante la corresponsione dell'emolumento in parola sia connessa all'esercizio di funzioni che richiedono medesimo impegno e identiche responsabilità, le posizioni del personale in esame non sono assimilabili, dal momento che la funzione conferita in reggenza si sostanzia in una mera situazione di fatto»;
la stessa nota concludeva che la retribuzione di posizione corrisposta al personale reggente «non possa rientrare nel calcolo della quota di pensione prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 503/92»;
a parere dell'interrogante è evidente la disuguaglianza ai fini pensionistici tra le due note dell'IGOP, entrambe a firma del Ragioniere Generale dello Stato, a parità di doveri esse corrispondono a disuguali diritti e precisamente la nota n. 188231/98 (per i dirigenti) pur citando leggi non esclusive né specifiche per detto personale riconosceva che la retribuzione dei dirigenti poteva essere considerata sia in quota a) che in quota b), mentre la nota n. 166513/99 senza citare alcuna norma rappresenta soltanto una palese ingiustizia, per i reggenti di uffici dirigenziali;
aver considerato la retribuzione di posizione nella pensione dei reggenti soltanto in quota b) ossia per i pochi anni di anzianità utile a pensione dal 1 gennaio 1993 sino alla cessazione del rapporto di lavoro e non per l'intera anzianità di servizio, rappresenta, ad opinione dell'interrogante, soltanto un comportamento del tutto arbitrario e contro legge;
è sempre valido il principio che la legge è uguale per tutti e quindi la voce stipendiale in questione (retribuzione di posizione) va considerata come per i dirigenti anche per i reggenti per l'intero periodo utile a pensione, nel pieno rispetto dell'articolo 13 del decreto legislativo 503/92;
detto articolo (chiarito anche dalla Corte dei conti con deliberazione n. 2/2004 del 24 marzo 2004) pone norme per il riordino del sistema previdenziale dei lavoratori pubblici e privati, ed ha introdotto il nuovo sistema di calcolo alla pensione di importo a far tempo dal 1 gennaio 1993 che deve essere determinata dalla somma:
della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità acquisite al 1 gennaio 1993 - cosiddetta quota a) - da calcolare secondo normativa vigente precedentemente alla data anzidetta (articolo 13, comma 1, lettera a);
della quota di pensione - cosiddetta quota b) - corrispondente all'importo del trattamento relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1 gennaio 1993 (articolo 13, comma 1, lettera b) da calcolare secondo disposizioni introdotte dal decreto legislativo stesso;
in linea, pertanto, con le indicate disposizioni la cosiddetta quota a) di pensione rimane disciplinata dall'articolo 43 del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1092;
quest'ultimo articolo (base pensionabile) riporta: «Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza dei dipendenti civili la base pensionabile, costituita dall'ultimo o dall'ultima paga o retribuzione ...»;
tale retribuzione di posizione anche per i reggenti ha il carattere, fisso, continuativo e generalizzato e sulla quale sono state operate le prescritte ritenute previdenziali nell'uguale misura dei dirigenti ed è quiescibile sia in quota a) che in quota b) anche se riferita al CCNL biennio economico 96/97 dei dirigenti (nota IGOP 188231/98);
all'atto della cessazione del rapporto di lavoro avvenuto pure nel secondo semestre 1997, la retribuzione di posizione rappresenta un diritto acquisito che fa parte integrante dell'intera struttura retributiva e quindi è un'entità inscindibile ed omogenea a quella dei dirigenti;
la disciplina sugli aspetti retributivi non distingue tra supplenza conferita ai dirigenti e ai non dirigenti, in entrambi i casi viene chiamata la disciplina contrattuale dei dirigenti;
il rapporto di servizio è stato compiutamente regolato dalla citata norma legislativa, integrata dalle statuizioni disposte con il previsto decreto ministeriale;
dette fonti, anche se per ragioni eccezionali hanno consentito il conferimento per reggenza di funzioni dirigenziali anche a non dirigenti garantendo parità di trattamento economico mediante l'applicazione del regime giuridico-retributivo spettante ai dirigenti;
da rapporto di reggenza, può essere attribuita a siffatta situazione organizzativa ai fini della definizione della natura giuridica della retribuzione che resta unitaria in ogni caso;
tutto il personale della pubblica amministrazione appartenente al ruolo ad esaurimento ha diritto anche al riconoscimento della retribuzione di posizione pur nella misura minima prevista dai relativi CC CC NN LL dei dirigenti (approvati il 9 gennaio 1997 ed il 5 aprile 2001), ex articolo 73, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 748/72 che riporta: «con effetto dalla data predetta, le pensioni ordinarie e gli assegni sostitutivi per i funzionari delle qualifiche ad esaurimento di cui al precedente articolo 60 sono liquidate sulla base del trattamento economico che sarebbe ad essi spettato se, all'atto della cessazione dal servizio, avessero conseguito l'inquadramento a (1) dirigente ai sensi dell'articolo 62»;
a seguito rivendicazioni varie di tutto il personale interessato, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - ha emanato la circolare n. 12 del 24 ottobre 2000 che prevede nel computo della pensione dei funzionari del ruolo ad esaurimento, lo stesso trattamento economico del dirigente, con la esclusione della retribuzione di posizione e di risultato in quanto connesse alle funzioni dirigenziali;
all'atto della prescritta registrazione alla Corte dei conti avvenuta il 16 settembre 2001 (reg. 12 - f 73) precedentemente la funzione pubblica con nota del 21 maggio 2001, prot. n. 2407/10/BC proponeva al Dipartimento della Ragioneria Generale IGOP, la modifica della suddetta circolare n. 12/2000 per l'inclusione della retribuzione minima contrattualmente prevista;
a seguito di altre note dello stesso tenore della funzione pubblica, il Dipartimento
R.G.S. IGOP con nota del 1 marzo 2002, prot. n. 23330 ha riferito: è «invero con la previsione operata di recente dal CCNL 5 aprile 2001 - di una parte fissa e di una variabile nell'ambito della retribuzione di posizione si può sostenere che solo la componente fissa, in quanto non strettamente correlata all'effettivo svolgimento delle funzioni dirigenziali sembra assumere connotati propri più del trattamento economico fondamentale che di quello accessorio e pertanto, possa ritenersi speculabile ai fini pensionistici in favore del personale interessato» e che «in tali sensi, ove si concordi, andrebbe pertanto motivato la modifica del precedente indirizzo, precisando la sua operatività anche relativamente alla previgente disciplina contrattuale con riferimento, evidentemente, al valore minimo della retribuzione di posizione - F.to il Ragioniere Generale dello Stato - Monorchio;
detta nota, stranamente, non ha trovato attuazione per un' errata interpretazione data con la nota del 20 giugno 2002, n. 4899/gab a firma del Capo di Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze al corrispondente Capo di Gabinetto della funzione pubblica;
l'esclusione era argomentata in base all'articolo 24 del CCNL del 5 aprile 2002 che concerne i dirigenti posti a disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri a seguito della perdita o al termine dell'incarico non più rinnovato (ruolo unico);
tale norma contrattuale non può essere invocata a sostegno della mancata concessione della retribuzione di posizione - parte fissa - nella determinazione del trattamento pensionistico per il personale R.E.;
dell'avviso di ricomprendere nel trattamento economico fondamentale la retribuzione di posizione - parte fissa - e anche la Presidenza del Consiglio dei ministri che nella memoria del 23 febbraio 2004 (riportata nella delibera n. 2/2004/P della Corte dei conti nell'adunanza del 26 febbraio 2004) scrive che la parte fissa della retribuzione di posizione è «di importo uguale per tutti impermeabile ai cambiamenti di incarico e costante anche in casi di assenza temporanea di funzioni», attraendo così nel trattamento economico fondamentale;
nell'adunanza di cui sopra è stato sentito non solo il rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, ma anche della Ragioneria Generale dello Stato che si è pronunciata in maniera conforme alle conclusioni della Presidenza del Consiglio dei ministri;
la giurisprudenza ha riconosciuto la retribuzione di posizione come parte del trattamento economico fondamentale (Corte dei conti - sezione giurisdizionale - regione Lazio n. 2294/2003) (per n. 34 funzionari R.E. di n. 5 Ministeri diversi); Corte dei conti sezione giurisdizionale regione Lombardia n. 1550/2003; Corte dei conti - sezione giurisdizionale - regione Abruzzo n. 271/2004 e Corte dei conti - sezione giurisdizionale - regione Sardegna n. 417/2004;
l'Avvocatura Generale dello Stato interpellata dal Ministero della pubblica istruzione sulla sentenza della Corte dei conti - regione Abruzzo n. 271/2004 del 17 marzo 2004 è depositata il 16 marzo 2004 - non ha ravvisato motivi di censura per cui la sentenza è stata accolta;
il dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGOP - con nota dell'Ufficio IV del 3 ottobre 2002, a firma del Ragioniere Generale dello Stato, Grilli, diretta alla Presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento funzione pubblica - e per conoscenza al Ministero dell'interno, in riferimento alla nota 1/1047/1 del 15 maggio 2002 del Ministero dell'interno, alla quale detto Ministero chiedeva se poteva essere estesa ai propri funzionari dell'ex carriera direttiva di ragioneria la retribuzione di posizione - parte fissa - (lire 17.000.000), in considerazione del contrasto tra trattamento economico accessorio del comparto ministeri ed il riconosciuto trattamento economico fondamentale del dirigente di II fascia;
la stessa nota considera anche «tale componente della retribuzione costituisce parte integrante del trattamento economico fondamentale, chiede che anch'essa sia riconosciuta al personale in questione, ormai limitato a poche decine di unità e prossimo al pensionamento ...»;
al riguardo, l'interrogante ritiene che la tesi sostenuta dal Ministero dell'interno non sia del tutto priva di fondamento, pur tenendo conto dello status, del tutto peculiare della categoria interessata in quanto sfornita di apposita disciplina contrattuale;
il dipartimento della funzione pubblica, con nota del 29 ottobre 2002, prot. n. 2936/10/BC, in risposta alla suddetta nota del dipartimento Generale dello Stato - IGOP - Ufficio IV riferisce: «concorda con quanto rappresentato da codesto Dicastero circa la possibilità di considerare la retribuzione di posizione ...»;
la stessa nota riporta ancora: «in tal modo verrebbe eliminato un illogico trattamento nei confronti del suddetto personale (poche unità non disciplinate contrattualmente al quale ora viene riconosciuto ...)» -:
quali iniziative, anche normative, si intendano adottare al fine di risolvere l'annosa questione in ordine alla portata dell'articolo 73, decreto del Presidente della Repubblica n. 748/41972 e all'inclusione della retribuzione di posizione nel trattamento economico fondamentale e quindi nella determinazione della pensione per il personale del R.E., con la distinzione della retribuzione di posizione nell'effettivo importo riconosciuto con decreti ministeriali individuali ai reggenti di uffici finanziari di livello dirigenziale, con decorrenza dal 1 luglio 1997 (una decina di unità) e per tutto il restante personale (un centinaio di unità) negli importi previsti dai vari CC CC NN LL dei dirigenti, tanto in quota A) quanto in quota B), per tutti, in rispetto al combinato disposto degli articoli 13 del decreto legislativo 503/92 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 1092/73;
se non si ritenga che, sinora, l'operato della pubblica amministrazione contrasti, in maniera evidente, anche con i princìpi costituzionali (articoli 3, 35, 36 e 97).
(4-02162)
BRIGUGLIO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dei trasporti. - Per sapere se non ritengano che l'eccessivo traffico di navi e imbarcazioni nello Stretto di Messina, che esperti e osservatori pongono a base del grave e doloroso incidente costato la vita a quattro persone e molti feriti, di cui alcuni gravi, rilanci la necessità e l'urgenza della realizzazione del Ponte sullo Stretto, che determinerebbe la riduzione dei collegamenti marini e dei rischi per la navigazione.
(4-02171)
LONGHI e BURTONE. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per le politiche europee, al Ministro degli affari esteri, al Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della giustizia, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al Ministro della solidarietà sociale, al Ministro dell'università e della ricerca, al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
la Pfizer Italia S.r.l., società del gruppo Pfizer Inc, multinazionale farmaceutica americana, leader mondiale del suo settore, sta in questi giorni attuando la vendita di due linee di informazione scientifica del farmaco, per un totale di 440 lavoratori dipendenti;
secondo l'interrogante le modalità con cui tale vendita si sta attuando vanno ben al di là degli interessi della Pfizer e degli stessi 440 lavoratori, che tuttavia necessitano di forme di tutela che la loro azienda non sta loro offrendo, ma coinvolgono la generalità dei lavoratori italiani, dei principi e dei meccanismi di tutela e garanzia del lavoro, dei principi inviolabili sanciti dalla Costituzione, del recepimento
di principi affermati nell'ambito della giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee;
a giudizio dell'interrogante, il caso Pfizer appare emblematico, quasi un compendio di fattispecie sulle quali si sente una forte urgenza di chiarimenti, se non addirittura di sistematizzazioni della materia da parte del Governo e dal Parlamento, date le lacune che un'attenta analisi dell'argomento evidenzia, ed in particolare:
1. negli ultimi anni si stanno insidiosamente affermando delle prassi di applicazione dell'articolo 2112 del codice civile che secondo l'interrogante possono essere definite «padronali»: tali interpretazioni, infatti, il comma 5o del citato articolo lascerebbe alla discrezionalità del cedente e del cessionario la identificazione di che cosa sia un «ramo di azienda» e, di conseguenza, ciò consentirebbe la cessione del contratto dei lavoratori identificati all'interno del «ramo d'azienda», e si perfezionerebbe senza nessuna richiesta di consenso ai lavoratori stessi;
2. si è inoltre dibattuto, e ancora si dibatte, se l'individuazione del «ramo d'azienda», ovvero di una «articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata» (articolo 2112 del codice civile) debba esistere anteriormente al momento della cessione o possa essere stabilita «al momento del suo trasferimento» come recita alla lettera l'articolo 2112 del codice civile 5o comma;
3. è facile intuire che tipo di abusi a danno dei lavoratori favorisca una interpretazione di questo tipo che, secondo l'opinione di chi afferma questa interpretazione, poggia sulla lettera dell'articolo 32, comma 1 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 che ha novellato il 2112: su questo punto si precisa che la legge delega n. 30 del 2003, pur avendo delegato il Governo alla riforma di tale disciplina, non ha contemplato tale modifica, che risulterebbe quindi fuori dai limiti della delega, per cui eventuali interpretazioni di questo tipo violerebbero l'articolo 76 della Costituzione;
4. si ritiene inoltre che il consenso del lavoratore debba essere chiesto solo se non sussistano i requisiti per la individuazione del «ramo d'azienda»: così anche la recente Cassazione 6292 del 22 marzo 2006, che almeno fa chiarezza nell'individuare nei requisiti «dell'autonomia organizzativa del ramo d'azienda ceduto che, oltre a dover risultare antecedente alla cessione, deve presentarsi come idoneo al perseguimento dei fini di impresa», in altre parole, esso deve essere dotato di autonomia produttiva. Tale pronunzia riduce senz'altro il campo della soggettività delle parti cedente e cessionaria ed evita che in caso di trasferimento sia la volontà dell'imprenditore ad unificare un complesso di beni (di per sé privo di una preesistente autonomia organizzativa ed economica volta ad uno scopo unitario) al solo fine di renderlo oggetto di un contratto di cessione di ramo d'azienda, rendendo applicabile la relativa disciplina sulla sorte dei rapporti di lavoro»;
5. la pronunzia della Cassazione sopra richiamata, riporta in auge lo spirito originario del 2112, di tutela dell'interesse dei lavoratori a non essere oggetto di cessioni fraudolente ed elusive, finalizzate a «legalizzare» e a rendere «poco costose» esternalizzazioni, se non addirittura espulsioni dall'azienda di appartenenza, che avrebbero l'effetto, fra gli altri, di precarizzare il lavoro, e di far risultare il lavoratore mero soggetto passivo, «merce» da cedere unilateralmente: tali conseguenze fanno semplicemente orrore ed offendono le nostre coscienze;
6. a giudizio dell'interrogante andando oltre l'impianto normativo del decreto legislativo n. 276 27 giugno 2003 e dell'articolo 2112, occorre ribadire da un lato l'opportunità politica di giungere ad affermare che il consenso del lavoratore debba essere chiesto in tutte le situazioni di cessione di ramo d'azienda e dall'altro il fatto che tale norma «liberale» in senso stretto (nel senso della tutela della libertà di autodeterminazione dell'individuo) è già di fatto contenuta nella pronunzia della Corte di giustizia delle Comunità Europee
(Sez. VI, 24 gennaio 2002, C-51/00) che chiarisce che «la normativa comunitaria non vieta al dipendente in forza presso il cedente di rifiutare il passaggio al cessionario e di continuare il rapporto di lavoro con lo stesso cedente»;
7. si fa notare, inoltre, che la Costituzione, accanto all'affermazione della libertà dell'iniziativa economica privata, afferma anche che essa «non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana» rimandando alla legge «i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali». Giova infine richiamare lo spirito dell'articolo 3 della Costituzione -:
se non si ritenga opportuno intervenire con interpretazioni urgenti, da parte dei Ministeri competenti, su queste materie;
se non si ritenga opportuno verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2112 codice civile nel caso citato della Pfizer;
se non si ritenga opportuno chiedere alla multinazionale americana, una sospensiva della cessione delle due linee, in attesa degli opportuni chiarimenti ministeriali;
se non si ritenga corretto dare immediata attuazione, individuando gli strumenti tecnico-giuridici e legislativi più appropriati, alle indicazioni della Corte di giustizia delle Comunità Europee, sopra richiamate;
se non si ritenga opportuno adottare iniziative normative volte ad adeguare la disciplina ai princìpi sopra richiamati;
se non si ritenga comunque di voler adottare iniziative normative per procedere al riconoscimento della irrinunciabilità dell'esercizio della libertà di scelta del singolo lavoratore nella fattispecie in esame.
(4-02183)
LONGHI e BURTONE. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per le politiche europee, al Ministro degli affari esteri, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al Ministro della solidarietà sociale, al Ministro dell'università e della ricerca, al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
la Pfizer Italia S.r.l. è una società del gruppo Pfizer Inc, multinazionale farmaceutica americana, considerata leader mondiale nel proprio settore; il Signor Soren Celinder ricopre, attualmente e dal maggio 2006, la carica di Country Manager della Pfizer Italia; il Signor Martin Thomas ricopre, attualmente, il ruolo di Direttore Vendite; il Signor Silvio Mandelli ricopre, attualmente, il ruolo di Direttore del Personale;
nel corso delle ultime due settimane di dicembre, a ridosso delle festività natalizie, la Pfizer Italia ha annunciato la decisione di cedere due linee «di vendita» (parole della Pfizer) che corrispondono a due linee di informazione scientifica del farmaco per un totale, mai smentito, di 440 dipendenti Informatori Scientifici del Farmaco (pari a circa un terzo del totale degli attuali informatori scientifici della Pfizer Italia) diffusi su tutto il territorio nazionale, facendo riferimento alla necessità per molte aziende farmaceutiche di «riorganizzarsi con l'obiettivo di ottenere un maggior grado di flessibilità per essere in grado di reagire rapidamente ai cambiamenti di settore» (comunicato del Country Manager Soren Celinder del 15 dicembre 2007);
tuttavia, nello stesso comunicato sopra citato, la Pfizer annuncia, con toni fiduciosi, di avere «una pipeline di più di 150 prodotti rivolti ad importanti patologie» che rende il futuro «promettente» (ibidem);
inoltre, nei primi giorni di dicembre 2006 la Pfizer ha illustrato, ai propri dipendenti informatori scientifici, i risultati economici dell'ultimo trimestre del 2006 (documento «Analisi e commenti alle
vendite, 4o trimestre 2006»). Secondo tale documento, i risultati complessivi presentano, rispetto all'anno precedente, una situazione di volumi di vendita in crescita (+ 3,8 per cento), assorbita da una proporzionale riduzione dei prezzi (con un effetto del - 3,7 per cento). Il fatturato risulta pertanto sostanzialmente invariato ciò in presenza di una crescita complessiva del mercato del 4,1 per cento, corrisponde ad una riduzione della quota di mercato pari ad appena lo 0,37 per cento;
i dati presentati, sia quelli economici complessivi che i dati di mercato, evidenziano che la Pfizer ha avuto, nel periodo considerato, risultati positivi nell'ambito delle vendite ospedaliere (+ 5 per cento rispetto all'anno precedente) e dai prodotti in promozione attiva, cioè promossi dagli Informatori Scientifici del Farmaco (ISF), che hanno portato un risultato complessivo positivo dello 0,6 per cento, così articolato, secondo ponderazione: + 10,3 per cento per quanto riguarda i prodotti promossi dagli ISF coperti da brevetto, - 40,3 per cento per i prodotti che hanno perso il brevetto, - 17,8 per cento per tutti gli altri prodotti, non promossi dagli ISF: la contribuzione positiva degli ISF al risultato della Pfizer è quindi palesemente dichiarata dall'azienda stessa;
come appare con ogni evidenza, non si tratta affatto di una situazione di crisi, ma piuttosto, secondo l'interrogante, di un mancato raggiungimento degli obiettivi di budget, che, per stessa ammissione dell'azienda, è determinata dalle «riduzioni del prezzo, che non erano state preventivate in budget»;
inoltre, nel citato comunicato del 15 dicembre 2006, si fa esplicito riferimento alla correlazione fra la cessione delle due linee (e quindi dei 440 lavoratori) e la scadenza dei brevetti di tre farmaci: Norvasc, Cardura e Diflucan;
si fa presente che due di questi tre farmaci sono distribuiti dalle due linee successivamente individuate, denominate «Powers» e «Lab» assieme ad un mix di altri farmaci;
si fa inoltre presente che i farmaci citati sono stati assegnati alle due linee, nell'ambito di una riorganizzazione complessiva che avveniva dopo la cessione di circa 200 lavoratori, al principio del 2006; prima di allora ci risulta che almeno una delle due linee distribuisse anche un farmaco ad alto valore aggiunto e tuttora in forte crescita: il Viagra;
tale annunciata ed eventuale cessione non è la prima ma già la terza nell'arco degli ultimi due anni, e le precedenti due, peraltro giustificate dall'azienda in termini di adapting to scale, (ovvero razionalizzazione ed eliminazione degli esuberi, nel momento in cui la Pfizer usciva da una serie di acquisizioni societarie) hanno già portato alla precarizzazione di circa quattrocento lavoratori, non sempre fatti uscire attraverso le normali procedure di cessione di ramo d'azienda, ma attraverso un mix di reiterati micro interventi e di ristrutturazioni striscianti;
nell'ultimo anno, la Pfizer non ha effettuato nuove acquisizioni, fatta eccezione per l'acquisto della Vicuron (avvenuta, in realtà, a giugno 2005), che ha comunque portato al licenziamento di ben settanta persone del centro di ricerca di Gerenzano (Varese);
il 4 gennaio 2007, a seguito dei forti malumori espressi da dipendenti, peraltro alla data poco sindacalizzati, e dai sindacati di settore, la Pfizer inviava ai dipendenti un documento «Pfizer Italia caffè», nel quale, rispondendo a ipotetiche domande dei lavoratori, fra i tanti concetti dichiarava di aver già individuato il «partner» (partner?!) a cui cedere il ramo d'azienda: la società Marvecs, di voler applicare la normativa per la cessione di ramo d'azienda (articolo 2112 codice civile), di aver attivato la prevista procedura con le organizzazioni sindacali il 15 dicembre 2005, di voler perfezionare la cessione dei due rami d'azienda il 1o febbraio 2007;
nello stesso comunicato si dichiara che «i colleghi che passeranno a Marvecs manterranno tutti e gli stessi trattamenti
che hanno in Pfizer, in particolare manterranno: la stessa categoria, la stessa retribuzione, gli stessi benefits, la stessa tipologia di contratto [...] con gli istituti collegati come ad esempio: ferie, permessi, malattia, orario di lavoro, [...] le tutele occupazionali in essere nel precedente rapporto con Pfizer». Non si fa evidentemente menzione di quali siano le modalità attraverso le quali Pfizer possa garantire ai lavoratori ceduti la continuità di impiego presso il cessionario («partner» secondo la definizione di Pfizer);
circa i criteri di individuazione del «partner» sono riportati i seguenti: «solidità di business, dati finanziari e di impiego, competenze richieste e velocità di implementazione»;
circa il fatto se la cessione a Marvecs possa essere rifiutata da un dipendente, la risposta è la seguente: «tutti i lavoratori, tutti gli assets e tutti gli strumenti che costituiscono il "ramo di Azienda" devono essere ceduti a Marvecs. Non è prevista la adesione individuale. Non è possibile modificare l'unita organizzativa individuata come "ramo di Azienda", perché proprio questa (in sé) è oggetto della cessione»;
tale annunciata cessione di ramo d'azienda appare dunque da ascrivere, a giudizio dell'interrogante, non a criticità di tipo economico-finanziario, quanto piuttosto alla volontà di flessibilizzare, e quindi precarizzare, una parte rilevante dei lavoratori di un'azienda tutt'altro che in crisi;
ci si chiede con quali modalità sia stato individuato il «ramo d'azienda», non essendo sufficiente la meccanica individuazione di unità organizzative, ma dovendo sussistere i requisiti dell'autonomia funzionale (articolo 2112 codice civile): pare piuttosto possibile che si sia proceduto attraverso una individuazione per accordo fra le parti cedente e cessionaria (definita, appunto, «partner») dando una interpretazione, secondo l'interrogante, di comodo del 5o comma dell'articolo 2112. A tale proposito è doveroso ricordare che ai fini di tale articolo è necessario che i requisiti di autonomia organizzativa ed economica del complesso dei beni ceduti, sia ravvisabile oggettivamente: non si capisce come due parti si possano accordare per determinare un requisito oggettivo;
è noto che l'attuale Country Manager ha operato in analogo senso nella Pfizer Japan, non più tardi di un anno fa, prevedendo il taglio di circa trecento dipendenti, pari a circa il 5 per cento della forza lavoro della Pfizer Japan, e che a seguito di tale tentativo di ristrutturazione l'attuale Country Manager di Pfizer Italia, allora in Giappone, è stato sostituito a febbraio 2006 e che al suo posto è stato nominato un President giapponese che, dopo aver riallacciato corretti rapporti con i sindacati e i lavoratori, è riuscito a ridurre i costi aziendali del 12 per cento senza sacrificare un solo dipendente;
si dovrebbe chiedere alla Pfizer di tagliare eventualmente costi inutili come, ci risulta, sia stato fatto con successo in Giappone, piuttosto che precarizzare ulteriormente il lavoro e trattare i propri lavoratori dipendenti come merce -:
se, date le dichiarazioni della stessa Pfizer Italia sul buono stato di salute attuale e futuro della stessa azienda e non essendo pertanto in presenza di crisi economico produttive, sia davvero necessario procedere ad una ristrutturazione aziendale o se piuttosto non si stia procedendo in modo surrettizio ad una esternalizzazione finalizzata all'espulsione dei dipendenti, eludendo per tale via le norme che garantiscono la stabilità del posto di lavoro;
se non si sia proceduto, nel corso dell'ultimo anno, alla individuazione soggettiva dei lavoratori che sarebbero stati successivamente oggetto di cessione, attraverso la concentrazione, in capo alle loro linee di appartenenza, proprio di quei farmaci che un anno dopo avrebbero visto scadere il loro brevetto;
se sia legittimo affermare che non sia necessaria l'adesione individuale o il consenso di ciascun lavoratore in via di cessione: in particolare si richiama la pronunzia
della Corte di Giustizia delle Comunità Europee (Sez. VI, 24 gennaio 2002, C-51/00) che chiarisce che «la normativa comunitaria non vieta al dipendente in forza presso il cedente di rifiutare il passaggio al cessionario e di continuare il rapporto di lavoro con lo stesso cedente»;
se l'attuale Governo, ed in particolare il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro degli Esteri, il Ministro del Lavoro, il Ministro dello Sviluppo Economico ed il Ministro della Solidarietà Sociale, non intendano esprimere il proprio indirizzo sull'interpretazione dell'orientamento comunitario sopra indicato, spesso eluso dalle prassi pseudoliberiste di questi ultimi anni;
se l'attuale Governo, ed in particolare i Ministri del Lavoro e dello Sviluppo Economico, non ritengano intollerabile che gli effetti concreti di tale interpretazione dell'articolo 2112 del codice civile siano del tutto indipendenti dalla volontà del lavoratore, trattato come merce e non come persona, ma dipendenti solo dalla volontà del cedente e del cessionario, volontà di fatto «padronale» e, come tale, unilaterale;
se il Governo ritenga che consentire alla sola volontà padronale di trasferire soggettivamente lavoratori da un'azienda ad un'altra, senza lasciare ai singoli la scelta se rimanere nell'azienda cedente (nel caso qui richiamato, parte molto solida economicamente) o approdare nella cessionaria (i criteri adottati fanno pensare ad una partnership finalizzata alla sola «rapidità di implementazione»), sia realmente conforme al buon senso e al dettato costituzionale;
se non si ritenga necessario un forte richiamo al dettato dell'articolo 41 della Costituzione che al primo comma statuisce che «l'iniziativa economica privata è libera» e che al secondo fissa i confini di tale libertà: «non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana»: la libertà, come stabilito anche dall'articolo 3 della Costituzione, è anche del singolo cittadino, non solo dell'impresa;
se la comunicazione a ridosso delle festività natalizie non sia stata fatta ad arte per ridurre la capacità da parte delle organizzazioni sindacali di rappresentare efficacemente gli interessi dei lavoratori, e quindi in modo ostile verso i lavoratori stessi, sia verso gli appartenenti alle linee oggetto di cessione, sia verso coloro che, per il momento, non sono oggetto di precarizzazione;
se il Governo, nel rispetto della libertà dell'iniziativa privata, ma anche nel rispetto dei propri poteri di indirizzo e conformemente al dettato costituzionale ed alle leggi, non ritenga utile un intervento a tutela di 440 lavoratori;
se al Governo risulti quali garanzie occupazionali siano state date ai lavoratori coinvolti in questo ennesimo provvedimento della multinazionale americana;
se l'eventuale annunciata cessione di ramo d'azienda sia stata progettata con criteri di continuità, cedendo cioè, oltre che i lavoratori, anche contratti che consentano al cessionario (o «partner») di dover avviare a sua volta, ristrutturazioni che comportino riduzioni dei propri organici (un eventuale periodo di garanzia ragionevole sarebbe di almeno cinque anni e sarebbe da definire attraverso convenzioni di tipo imperativo);
se il Governo non ritenga prioritario un incontro con la Pfizer Italia, finalizzato a chiarire questi aspetti nell'interesse dei lavoratori e dell'intero sistema dello sviluppo economico italiano.
(4-02184)