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Allegato B
Seduta n. 93 del 17/1/2007
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LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
Interrogazione a risposta in Commissione:
BENVENUTO. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al Ministro dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
diverse procure della Repubblica del Paese (Roma, La Spezia, Padova, Torino) e diverse procure militari hanno aperto inchieste su centinaia di casi di mesotelioma alla pleura riscontrati in marinai della Marina militare negli anni passati derivanti da esposizione ad amianto;
i casi di indagine sarebbero oltre 500, rivelando così un fenomeno molto esteso e molto grave nei suoi effetti che ha colpito pesantemente i marinai imbarcati su navi che avrebbero tenuto in funzione fino ben oltre il limite di divieto dispositivi contenenti amianto;
la stessa identica situazione si riscontra nelle navi della flotta mercantile, assimilabili in moltissime loro parti alle navi militari;
in questo caso si riscontra una situazione di grave discriminazione tra diverse categorie di lavoratori esposte alla pericolosa presenza dell'amianto durante la loro vita professionale;
in particolare per i marinai imbarcati ed esposti alla presenza di amianto non è ad oggi previsto alcun trattamento particolare come invece è previsto per moltissime altre categorie di lavoratori dell'industria -:
se non intenda il Governo, anche con iniziative normative, provvedere a colmare tale grave disparità di trattamento introducendo anche per i lavoratori del comparto marittimo imbarcati le agevolazioni cosiddette dell'amianto di cui beneficiano ad oggi giustamente una vasta serie di altri lavoratori.
(5-00571)
Interrogazione a risposta scritta:
BRANDOLINI. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
i commi 1180 e 1181 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 «finanziaria 2007» apportano modifiche all'articolo 9-bis comma 2 del decreto-legge n. 510 del 1996, convertito con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, laddove ora si stabilisce che: «In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata
e continuativa anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato, in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati ... sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato ...»;
al comma 2-bis è stabilito che: «in caso di urgenza connessa ad esigenze produttive, la comunicazione di cui al comma 2 può essere effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di comunicare entro il giorno antecedente al Servizio competente, mediante comunicazione avente data certa di trasmissione, la data di inizio della prestazione, le generalità del lavoratore e del datore di lavoro»;
è assoluto intendimento tutelare i rapporti di lavoro;
è volontà cercare di semplificare gli adempimenti per le aziende che vogliono operare nella legalità e nel pieno rispetto delle norme in materia di lavoro, evitando forme di economia sommersa e di concorrenza sleale;
per il completamento della procedura è necessaria l'emanazione di un apposito decreto mediante il quale deve essere istituzionalizzato un modello di comunicazione unificato valido per tutto il territorio nazionale e che valga ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo e Questura;
manca un'esposizione di specifici casi di urgenza di cui al comma 2-bis, che possono consentire una preventiva parziale comunicazione di dati;
manca la previsione di norme che disciplinino la materia per settori produttivi particolari che non consentono una programmazione dell'attività produttiva, quali il settore dell'agricoltura e soprattutto, il settore del turismo e del commercio per il lavoro del fine settimana (sabato, serale e giorni festivi);
manca la previsione di norme che disciplinano la materia per i settori dell'agricoltura e del turismo nei quali, in particolari momenti dell'anno, vi sono picchi di lavoro stagionale, in cui anche gli addetti agli uffici personale, già oggi costretti a carichi di lavoro non programmabili a priori, dovendo effettuare decine o addirittura centinaia di assunzioni al giorno, facendo ricadere la responsabilità delle mancate comunicazioni in capo alle Associazioni o a chi si occupa della gestione del personale;
spesso i lavoratori stagionali giungono da altre regioni ed anche dall'estero e arrivano all'ultimo momento, per prendere servizio a distanza di poche ore, o il mattino del giorno stesso in cui devono iniziare l'attività lavorativa -:
se si intenda, come sarebbe auspicabile assumere iniziative normative per applicare il comma 2-bis per le assunzioni stagionali e per quelle di breve durata affinché «la comunicazione di cui al comma 2 possa essere effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di comunicare entro il giorno antecedente... la data di inizio della prestazione, le generalità del lavoratore e del datore di lavoro»;
derogare dalla disciplina generale nei casi in cui l'instaurazione del rapporto di lavoro avvenisse in situazioni di emergenza ed, in particolare, per la sostituzione di lavoratori che si assentano improvvisamente per infortunio, malattia, eccetera
prevedendo per lo stesso giorno di inizio del rapporto di lavoro l'obbligo della comunicazione di cui al comma 2-bis.
(4-02176)