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Allegato B
Seduta n. 95 del 22/1/2007
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GIUSTIZIA
Interpellanza:
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro dell'interno, per sapere - premesso che:
il 16 novembre 2006, è stato presentato alla Camera dei deputati un disegno di legge di iniziativa governativa recante disposizioni in materia di «Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali», A.C. n. 1955;
il provvedimento in esame, al fine di contenere il disagio abitativo e di favorire il passaggio da casa a casa per particolari categorie sociali, soggette a procedure esecutive di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazioni e residenti nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/03 del 13 novembre 2003, dispone la sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, per un periodo di otto mesi;
lo stesso provvedimento prevede, per i conduttori di immobili ad uso abitativo concessi in locazione dai soggetti indicati all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e all'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come da ultimo modificato dall'articolo 43, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da casse professionali e previdenziali, da compagnie di assicurazione, da istituti bancari, da società possedute dai soggetti citati, ovvero che, per conto dei medesimi, anche indirettamente, svolgono l'attività di gestione dei relativi patrimoni immobiliari, la sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per finita locazione
degli immobili per un tempo di diciotto mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge;
l'iter legislativo alla Camera dei deputati si è concluso con l'approvazione del provvedimento su indicato in data 19 dicembre 2006 e lo stesso è, attualmente, in discussione al Senato della Repubblica, all'esame congiunto della II Commissione Giustizia e della XIII Commissione Territorio, ambiente e beni ambientali ed è classificato come A.S. 1231;
se, in attesa della definitiva approvazione del testo attualmente all'esame del Senato, il Governo non ritenga necessario ed improcrastinabile adottare ogni necessaria iniziativa, anche normativa per sospendere l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo, nei confronti delle categorie di soggetti indicate nel disegno di legge medesimo.
(2-00316) «Alemanno, Buonfiglio».
Interrogazione a risposta in Commissione:
GRIMOLDI e LUSSANA. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
la società Polyteckne di Pomezia Terme, arrivata in località Fenice Capanne, Comune di Massa Marittima, provincia di Grosseto, nell'ambito del processo di riconversione occupazionale susseguente alla chiusura dell'attività estrattiva, ha inizialmente svolto per un breve periodo di attività di riciclaggio di materiale plastico post consumo, autorizzata dall'amministrazione provinciale di Grosseto con delibera di giunta provinciale n. 73 del 26 febbraio 1998, successivamente trasformato, attraverso due decreti dirigenziali del settore ambiente e tutela del territorio dell'amministrazione provinciale, in impianto per lo stoccaggio ed il trattamento di rifiuti speciali e pericolosi (mix di ebanite);
tali impianti, autorizzati dall'amministrazione provinciale con procedura cosiddetta semplificata ai sensi del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, avrebbero dovuto in realtà essere approvati con procedura cosiddetta autorizzatoria, ai sensi degli articoli 28 e seguenti del decreto «Ronchi», nonché della deliberazione della Giunta regionale Toscana n. 1447 del 23 novembre 1998 e deliberazione del Consiglio regionale toscano n. 385 del 21 dicembre 1999;
la società Polyteckne ha inoltre illegittimamente stoccato sul terreno nudo circa 20 mila tonnellate di mix di ebanite, poi sequestrato dalla magistratura, diffondendo nell'ambiente il proprio inquinamento, testimoniato da verbali del Corpo forestale dello Stato e della polizia provinciale;
il trattamento di questo materiale, riconosciuto tossico e nocivo dall'Eni e da perizie di uffici pubblici, senza l'uso dei dispositivi di protezione individuale e le misure di salvaguardia prevista dal decreto legislativo 277/91 e dal decreto legislativo 626/94, ha determinato l'insorgenza della piombemia su numerosi dipendenti, con rischi concreti di insorgenza di ulteriori gravi malattie a loro carico;
la Procura della Repubblica del Tribunale di Grosseto, a partire dall'anno 2001, ha disposto il sequestro giudiziario sull'area, svolgendo accurate indagini giudiziarie e raccogliendo nell'apposito fascicolo ampia documentazione, che metterebbe in evidenza pesanti ed accertate responsabilità degli enti istituzionalmente preposti con particolare riferimento ai vertici del settore ambiente e tutela del territorio dell'amministrazione provinciale di Grosseto, che avrebbero disatteso le funzioni di vigilanza e controllo in materia di gestione dei rifiuti previsti della normativa nazionale e regionale (legge regionale 25/98 e successive modificazioni e articoli 6, 8, 13, 17, 18 e 20 del decreto del Presidente della giunta regionale 17 luglio 2001, n. 32/R);
nonostante la conclusione delle indagini, da lungo tempo completate, la Procura
della Repubblica non avrebbe ancora depositato presso il Tribunale di Grosseto la richiesta di rinvio a giudizio della società Polyteckne e di coloro che, in ragione dei compiti istituzionali, devono rispondere della gravissima situazione creatasi;
l'inspiegabile ritardo determina la concreta possibilità che la vicenda segnalata sia coperta da prescrizione, ponendo quindi a carico dei contribuenti la rimozione del vasto cumulo di mix di ebanite, stimato in circa 9 milioni di euro dalla stessa amministrazione provinciale di Grosseto;
molti partiti e movimenti politici locali hanno pubblicamente manifestato il proprio malcontento per questa inspiegabile situazione -:
se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, per le ragioni sopra enunciate, ordinare indagini ispettive presso la Procura della Repubblica di Grosseto, onde acquisire tutti gli elementi conoscitivi possibili di questo inspiegabile ritardo e accertare eventuali responsabilità in merito.
(5-00587)
Interrogazioni a risposta scritta:
BIANCHI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, provvede ad istituire la Scuola Superiore della Magistratura;
da fonti giornalistiche si apprende della esclusione della città di Catanzaro quale possibile sede della Scuola per i distretti ricompresi nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia;
tale notizia avrebbe suscitato la preoccupazione dell'amministrazione comunale e della popolazione per le quali la presenza della Scuola avrebbe costituito motivo di attenzione alle esigenze e alle criticità del territorio;
la presenza di una sede della Scuola in Calabria, e segnatamente a Catanzaro, rappresenterebbe un segnale alto della presenza dello Stato in un'area a forte incidenza della criminalità organizzata e posizionata geograficamente al centro dell'area del Mezzogiorno che ricomprende i distretti interessati -:
quali linee direttrici intenda intraprendere al fine di individuare la sede della Scuola Superiore della Magistratura per i distretti ricompresi nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.
(4-02225)
CRAPOLICCHIO, PAGLIARINI, FERDINANDO BENITO PIGNATARO e BURGIO. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
risulta agli interroganti, anche sulla base di notizie riportate dagli organi di stampa, che il 31 dicembre 2006 dieci psicologhe e assistenti sociali, impiegate da anni come operatrici nella sezione femminile del Centro di prima accoglienza per minori di Roma, sono state licenziate;
le strutture di prima accoglienza, che ospitano - per un periodo di tempo di quattro giorni e al fine di evitare ai minori dai 14 ai 18 anni giuridicamente imputabili un impatto traumatico con la realtà carceraria - fino a 1200 ragazzi all'anno, dipendono dal Dipartimento giustizia minorile del ministero della giustizia;
le dieci lavoratrici avevano un contratto a tempo determinato con la cooperativa «Tartaruga verde», alla quale il ministero della giustizia aveva affidato in appalto nel luglio 2005 il servizio di accoglienza dei minori arrestati;
le dieci lavoratrici hanno svolto in questi anni (alcune anche da tredici) le proprie mansioni con competenza e professionalità riconosciute ed incontestabili, ragione per cui i loro contratti sono stati costantemente rinnovati dalle diverse cooperative affidatarie avvecendatesi nell'aggiudicazione dell'appalto;
la comunicazione di licenziamento è giunta via fax, allo stesso Centro di accoglienza, in spregio alla legislazione vigente sul rispetto della privacy;
questi licenziamenti, a giudizio degli interroganti, sono aggravati dal fatto che le lavoratrici avevano da poco chiesto all'amministrazione il rispetto dei diritti economici e normativi elusi, come il pagamento di ferie, straordinari e scatti di anzianità -:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell'episodio in parola;
se il Ministro, sulla base delle considerazioni svolte, non ritenga opportuno assumere a riguardo ulteriori informazioni;
quali urgenti misure e provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di garantire i diritti delle lavoratrici di cui in premessa;
se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno considerare, alla luce dell'esperienza descritta, l'ipotesi di reinternalizzare il servizio attraverso la definizione di una forma diretta di gestione dei contratti da parte dell'Amministrazione.
(4-02227)
SGOBIO. - Al Ministro della giustizia, al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
il 17 gennaio 2007, nel corso dell'udienza del processo sul G8 e relativo al blitz all'interno dell'istituto scolastico Diaz-Pertini e alla presunta falsificazione di indizi per giustificare il coinvolgimento di 93 ragazzi, sono sparite le due molotov acquisite come prove a carico dei 29 poliziotti indagati nel processo;
le bottiglie incendiarie fanno parte delle armi che avrebbero dovuto giustificare l'irruzione nella suddetta scuola, adibita a dormitorio per i manifestanti durante i giorni del G8, ma che, secondo la testimonianza di un agente di polizia, sarebbero state invece sequestrate ore prima in un altra zona della città;
ad oggi, nessuno sa dove potrebbero essere finite le «prove», visto che il responsabile dell'ufficio corpi di reato non è stato in grado di indicare dove si trovino le bottiglie incendiarie, che erano state sottoposte ad accertamenti di polizia scientifica in Questura;
il Tribunale ha deciso che non potranno essere ascoltate le testimonianze relative alla molotov finché queste non saranno ritrovate;
la scomparsa delle due molotov, prove cardine del processo per l'irruzione nella scuola Diaz durante il G8 di Genova, è un fatto di una gravità assoluta;
a parere dell'interrogante, l'episodio è indegno di un paese civile e democratico, e alimenta ulteriormente il clima torbido che da sempre avvolge il processo sul G8 di Genova, dove ogni tentativo di fare piena luce su quanto accaduto finisce sempre per rimanere bloccato da strane e quanto mai inspiegabili vicende, come nel caso in oggetto -:
se non ritengano urgente avviare un'indagine per appurare le responsabilità della scomparsa delle suddette prove, al fine di fare piena e immediata luce su questa inquietante vicenda, a tutela della civiltà e della democrazia del nostro Paese e nell'intento di giungere quanto prima alla verità sui fatti del G8 di Genova.
(4-02229)