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Allegato B
Seduta n. 96 del 23/1/2007
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DIFESA
Interrogazione a risposta scritta:
DEIANA. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
la disicentivazione dell'esodo dei piloti militari è disciplinato:
dall'articolo 14 comma 6 della legge n. 404 del 1990 che recita: «gli ufficiali della Marina militare in servizio permanente effettivo ammessi ai corsi di pilotaggio aereo, devono vincolarsi all'atto dell'ammissione, ad una ferma volontaria di dodici anni decorrente dalla data di inizio dei corsi stessi»;
dall'articolo 2 della legge n. 42 del 2000 che dispone: «per gli ufficiali in servizio permanente da reclutare in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge, la durata delle ferme obbligatorie previste dalle norme vigenti è aumentata di due anni»;
la legge n. 42 del 2000 è entrata in vigore il 21 marzo 2001 e i destinatari della legge sono gli ufficiali reclutati dopo tale data nella Forza Armata;
a quanto risulta all'interrogante, la Marina Militare applica il disposto legislativo a tutti gli ufficiali ammessi al corso preflight dal 21 marzo 2001 indipendentemente dalla data di reclutamento -:
se non ritenga necessario intervenire presso la Direzione Generale per il Personale Militare affinché venga interpretata correttamente la normativa.
(4-02246)