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Allegato B
Seduta n. 96 del 23/1/2007
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PUBBLICA ISTRUZIONE
Interrogazione a risposta orale:
SATTA. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
la legge 3 maggio 1999, n. 124, concernente disposizioni urgenti in materia di personale scolastico, dispone, all'articolo 8, che il «personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado è a carico dello Stato». Inoltre, stabilisce che lo stesso personale, dipendente degli enti locali, «in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della presente legge» è «trasferito nei ruoli del personale ATA statale ed è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili» e garantisce al personale trasferito il riconoscimento ai fini giuridici ed economici della «anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza»;
il comma 4 del suddetto articolo stabilisce che «il trasferimento del personale di cui ai commi 2 e 3 avviene gradualmente, secondo tempi e modalità da stabilire con decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), l'Unione nazionale comuni, comunità montane ed enti montani (UNCEM) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), tenendo conto delle eventuali disponibilità di personale statale conseguenti alla razionalizzazione della rete scolastica, nonché della revisione delle tabelle organiche del medesimo personale da effettuare ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; in relazione al graduale trasferimento nei ruoli statali sono stabiliti, ove non già previsti, i criteri per la determinazione degli organici delle categorie del personale trasferito»;
con decreto ministeriale n. 184 del 23 luglio 1999, «Trasferimento del personale ATA dagli enti locali allo Stato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124», si dispone il trasferimento dei dipendenti degli enti locali in servizio alla data del 25 maggio 1999, nei ruoli del personale ATA statale, con inquadramento dal 1o gennaio 2000 nelle qualifiche funzionali e nei profili corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili; si demanda ad un successivo decreto del Ministero della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e programmazione economica e per la funzione pubblica, la definizione dei «criteri di inquadramento, nell'ambito del comparto scuola, finalizzati all'allineamento degli istituti retributivi del personale in questione a quelli del comparto medesimo, con riferimento alla retribuzione stipendiale, ai trattamenti accessori e al riconoscimento dei fini giuridici ed economici, nonché dell'incidenza sulle rispettive gestioni previdenziali, dell'anzianità maturata presso gli enti, previa contrattazione collettiva, da svolgersi entro il mese di ottobre 1999, fra l'ARAN e le organizzazioni sindacali rappresentative dei comparti scuola ed enti locali, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e dell'articolo 47 della legge n. 428 del 1990»;
il previsto, successivo, decreto del ministero della pubblica istruzione (5 aprile 2001) ha «recepito» l'accordo
ARAN-Rappresentanti delle organizzazioni e confederazioni sindacali in data 20 luglio 2000, sui criteri di inquadramento del personale già dipendente degli enti locali e transitato nel comparto scuola, richiamando ancora, nel preambolo, l'articolo 34 decreto legislativo n. 29 del 1993, e l'articolo 47 legge n. 428 del 1990;
sulla base di tali disposizioni dal gennaio 2000, i Provveditori agli studi hanno adottato i relativi decreti con i quali è stato disposto il passaggio nei ruoli dello Stato di detto personale ed i lavoratori sono stati trasferiti nei ruoli del personale ATA dello Stato con le qualifiche corrispondenti e mantenuti in servizio presso la medesima scuola;
successivamente l'amministrazione scolastica ha provveduto all'inquadramento dei lavoratori ATA transitati ed al riconoscimento dell'anzianità, che però non risultava corrispondere a quella maturata presso l'ente locale di provenienza;
la stessa amministrazione, difatti, ritenendo che il decreto interministeriale 5 aprile 2001 avesse disciplinato anche il riconoscimento dell'anzianità maturata presso l'Ente locale, ha riconosciuto ai lavoratori in questione un'anzianità di gran lunga inferiore sulla base del «maturato economico»;
la Corte di cassazione ha ribadito, in più sentenze, il diritto del personale ATA-ex Enti Locali al riconoscimento dell'intera anzianità maturata presso l'ente di provenienza -:
se alla luce di quanto sopra, il Ministro interrogato non ritenga urgente e necessario ripristinare, attraverso provvedimenti, anche normativi, erga omnes, il diritto dei lavoratori ATA della scuola, provenienti dagli enti locali, con il pieno riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'intera anzianità giuridica ed economica maturata presso l'ente di provenienza, con la conseguente abrogazione del comma 218 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2006.
(3-00540)