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Allegato B
Seduta n. 99 del 29/1/2007
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LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
Interpellanza:
Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere - premesso che:
la Bembergcell S.p.A. è una società costituita nel 1952, con sede legale a Milano, e tre stabilimenti industriali, uno a Magenta con 300 dipendenti, uno a Rieti, con 180 dipendenti, e uno a Gozzano, con 750 dipendenti;
i soci della Bembergcell S.p.A. sono, attualmente, la S.A.F.F.I. S.p.A. e la Avarel S.p.A;
nello stabilimento di Magenta (ex Snia, poi Novaceta) si produce filato di acetato;
nel 2003 lo stabilimento di Magenta è entrato a far parte di un progetto industriale finalizzato alla costituzione di un Polo cellulosico, per la produzione in un'unica realtà industriale delle tre fibre base del prodotto tessile: viscosa, acetato e cupro;
il progetto non è mai stato realizzato compiutamente e la crisi generalizzata del settore ha causato difficoltà che si sono cronicizzate, determinando perdite rilevanti che non consentono, al momento, di proseguire la normale attività;
a quanto risulta all'interpellante, nel 2006, invece di rilanciare il progetto, i soci hanno deciso di non finanziare un piano di ristrutturazione validato da una società di consulenza che doveva essere presentato al Ministero dello sviluppo economico nella riunione del 6 ottobre 2006;
nel corso di quella riunione è stata presentata, da parte della società, la decisione di entrare in liquidazione;
tale decisione è stata assunta definitivamente dall'assemblea straordinaria dei soci il 25 ottobre 2006;
a ciò ha fatto seguito la nomina del liquidatore, dottor Maurizio Dorigo, il
quale il 30 ottobre 2006 ha presentato al Tribunale di Milano il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo;
il piano di liquidazione prevede la chiusura e la cessione dello stabilimento di Rieti, con conseguente cessazione della produzione e cassa integrazione per i lavoratori, e la continuità produttiva dello stabilimento di Magenta, con un possibile affitto di ramo d'azienda, al fine di garantire con la probabile vendita il reperimento delle risorse necessarie a soddisfare le esigenze dei creditori nella misura del 20-25 per cento;
nello stabilimento di Magenta lavorano 300 lavoratori - con una presenza consistente di manodopera femminile - con anzianità ed elevata professionalità;
questi lavoratori rischiano, nonostante ciò, di non trovare una nuova occupazione nel territorio magentino-abbiatense, dove da tempo si assiste alla continua chiusura di aziende importanti nel settore tessile;
se peggiorasse, la gravità della situazione occupazionale causerebbe conseguenze particolarmente negative per l'intero tessuto sociale del territorio;
nel mese di ottobre 2006 i lavoratori non hanno ricevuto lo stipendio e tutte le loro spettanze arretrate sono state inserite nel passivo, creando pesanti difficoltà alle famiglie;
a quanto risulta all'interpellante, è forte, tra i lavoratori e nella comunità locale, la preoccupazione che le difficoltà finanziarie dell'azienda siano legate da un rapporto di causalità con presunti interessi speculativi delle società associate nella proprietà;
lo stesso Consiglio comunale di Magenta ha approvato, il 24 ottobre 2004, un ordine del giorno che proponeva di vincolare ad uso industriale le aree di pertinenza dell'azienda, considerato il fatto che lo stabilimento di Magenta, così come quelli di Rieti e di Gozzano, è disposto su superfici potenzialmente residenziali;
a quanto risulta all'interpellante, nello stesso periodo la Bembergcell S.p.A. ha avviato rapporti di collaborazione con le Università di Torino e Milano al fine presumibile di ottenere fondi per la ricerca;
nel 2005 il Governo ha stanziato una quota pari a circa 12 milioni di euro per lo sviluppo di programmi di ricerca localizzati nel sito industriale di Gozzano, rimasti inutilizzati a causa della intercorsa chiusura del sito medesimo;
lo stabilimento di Magenta, nonostante le innegabili difficoltà, è una azienda altamente competitiva in un settore, qual è il tessile, strategico per la comunità locale;
in seguito alla decisione della società americana Celenice di sospendere la produzione di acetato ed alla decisione della società spagnola Inacsa di ridurre la produzione, si rileva nel mercato una maggiore richiesta del prodotto che potrebbe garantire concrete possibilità di sviluppo e di investimenti -:
quali iniziative urgenti il Ministro interpellato intenda adottare al fine di evitare, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, delle istituzioni locali e della proprietà, la chiusura degli stabilimenti di Magenta e di Rieti e di garantire la salvaguardia degli attuali livelli occupazionali ed il rilancio industriale del sito produttivo;
quali interventi finalizzati alla salvaguardia della produzione negli stabilimenti citati il Ministro interpellato ritenga opportuno attivare e se non ritenga opportuno adottare iniziative normative volte ad evitare rischi di interferenze speculative messi in rilievo.
(2-00329) «Burgio».
Interrogazioni a risposta scritta:
FERDINANDO BENITO PIGNATARO e FALOMI. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
in data 24 gennaio 2007 oltre seimila tra lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità sono scesi in piazza a Catanzaro, per protestare davanti alla sede della giunta regionale della Calabria, a seguito della manifestazione regionale indetta da Cgil, Cisl e Uil, al fine di affrontare le problematiche riguardanti la i piattaforma rivendicativa della vertenza Lsu-Lpu;
i lavoratori precari manifestavano giustamente e legittimamente rabbia, delusione e disagio per la mancata risoluzione dei loro problemi e per i ritardi del governo regionale rispetto agli impegni presi rispetto alla loro stabilizzazione;
dalla trattativa occorre uscire con le linee di un vero piano di stabilizzazione dei lavoratori Lsu e Lpu che affronti seriamente e definitivamente alla radice il problema della contrattualizzazione di questi rapporti di lavoro;
è necessario sapere coniugare politiche regionali e nazionali per mettere fine alla situazione insostenibile di oltre ottomila precari che nella invisibilità e inesistenza giuridica, svolgono tuttavia funzioni importanti ed anche essenziali nel sistema delle AA.LL. e nella stessa Regione;
la mobilitazione di Catanzaro ha dimostrato l'esasperazione dei lavoratori precari non più giovani che ormai da anni chiedono nuove prospettive per il presente ed il futuro delle loro famiglie e che hanno perso fiducia nei confronti delle istituzioni regionali e nazionali;
durante la manifestazione si sono registrati scontri tra lavoratori e forze dell'ordine, dai quali sono scaturiti 10 feriti a causa delle cariche della polizia ai danni dei lavoratori, registrando una delle pagine, ad avviso degli interroganti, più oscure e disonorevoli della politica, della lotta sindacale e dello Stato;
mercoledì 24 gennaio 2007 la giunta regionale calabrese si è impegnata a garantire per l'anno 2007 la copertura finanziaria relativa ai pagamenti dei sussidi e delle ore integrative, oltre al pagamento degli assegni familiari per i lavoratori Lpu relativamente agli anni 2005, 2006 e 2007;
la giunta regionale calabrese si è inoltre impegnata a convocare un incontro, entro il 29 gennaio 2007, con i segretari regionali Cgil, Cisl e Uil per definire una piattaforma condivisa da sostenere con il Governo nazionale nell'incontro fissato per il 7 febbraio 2007 presso il Ministero del Lavoro, in ordine alle problematiche che interessano la complessa questione dei lavoratori precari -:
quali iniziative con urgenza intenda intraprendere per risolvere positivamente ed in modo definitivo il problema della stabilizzazione degli Lsu e Lpu in Calabria, al fine di garantire la uniforme e compiuta attuazione delle normative presenti in Finanziaria 2007, ridando così fiducia e dignità ai lavoratori precari calabresi che versano in uno stato di perenne instabilità anche sotto il profilo previdenziale, contributivo ed assicurativo.
(4-02340)
ARMOSINO. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
la legge Finanziaria per il 2007, all'articolo 1, commi 1180-1185, dispone sostanziali modifiche ad alcuni aspetti della disciplina relativa alle comunicazioni agli uffici competenti relative alla costituzione del rapporto di lavoro;
in particolare, il comma 1180 riformulando il comma 2 dell'articolo 9-bis, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è volto ad estendere a tutti i datori di lavoro l'obbligo della comunicazione preventiva dell'assunzione dei lavoratori al servizio per l'impiego competente entro il giorno antecedente
l'instaurazione del rapporto medesimo, mediante documentazione avente data certa;
il citato comma prevede, altresì, che in caso di urgenza connessa ad esigenze produttive, la comunicazione relativa all'instaurazione del rapporto di lavoro può essere effettuata entro cinque giorni dall'assunzione, fermo restando l'obbligo di comunicare entro il giorno antecedente all'assunzione la data di inizio della prestazione e le generalità del lavoratore e del datore di lavoro;
si deve rilevare che, fino al 31 dicembre 2006, la normativa in materia di comunicazioni relative ai rapporti di lavoro prevedeva che i settori del turismo e dei pubblici esercizi potessero procedere all'assunzione diretta di manodopera, dandone comunicazione al servizio per l'impiego entro il primo giorno non festivo successivo;
tale deroga, venendo incontro alle particolari esigenze produttive del settore turistico e dei servizi ad esso legati (alberghi, ristoranti, pizzerie, rivendite di ortofrutta), era stata prevista per agevolare la creazione di posti lavoro e favorire l'occupazione regolare;
i predetti commi della legge Finanziaria 2007 stanno determinando difficoltà operative per molti operatori economici, con particolare riferimento a quelli che usufruivano delle deroga sopraccitata;
se non ritenga necessario ed urgente adottare iniziative normative volte a prevedere la reintroduzione della suddetta deroga al fine di evitare una pesante penalizzazione degli operatori economici e dei lavoratori del settore turistico e dei pubblici servizi.
(4-02347)
CORDONI. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al Ministro della solidarietà sociale. - Per sapere - premesso che:
con legge 2 gennaio 1991, n. 1, è stato istituito l'Albo unico nazionale dei promotori finanziari; in virtù di tale normativa la professione viene esercitata in base ad un rapporto di agenzia monomantatario con banche e SIM, previa iscrizione all'Albo unico tenuto dalla Consob. Precedentemente al 1991 era necessaria l'iscrizione al ruolo agenti di commercio presso la Camera di commercio per poter avere mandato da una società del settore finanziario. Di conseguenza veniva richiesta l'iscrizione all'Enasarco;
la legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha disciplinato il regime previdenziale di base della categoria dei promotori finanziari, disponendo dal 1o gennaio 1997 l'iscrizione dei promotori finanziari con mandato di agenzia alla gestione commercianti Inps, con evidenza contabile separata, sancendo così, anche ai fini previdenziali, una netta differenziazione tra la figura del promotore finanziario e quella dell'agente di commercio;
l'Anasf (Associazione nazionale dei promotori finanziari) ha sempre sostenuto che:
a) avere un contratto di agenzia non significa tout court essere agenti di commercio;
b) i promotori finanziari non possono avere due previdenze obbligatorie, ambedue a ripartizione;
c) l'unica forma di previdenza obbligatoria individuata per i promotori finanziari dalla legge 662/1996 è quella Inps con una sua evidenza contabile separata;
d) la retribuzione di gran parte di promotori finanziari è composta per la maggior parte da commissioni di management fee (assistenza) e solo per una parte minima, o minoritaria, da commissioni di collocamento;
e) il riconoscimento della possibilità del contratto di consulenza (da aggiungere a quello di agenzia) individua una figura composita di professionista, non riconducibile in alcun modo a quella di agente di commercio;
f) i contributi possono e devono essere utilizzati più proficuamente per una previdenza complementare a capitalizzazione anche tenuti presenti gli orientamenti in merito e la riforma previdenziale ormai varata;
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio atto del 30 aprile 2001, avente ad oggetto «applicabilità del regime previdenziale Enasarco ai promotori finanziari», dopo un'analisi civilistica della figura del promotore finanziario, ha riconosciuto che alla luce della legge n. 1 del 1991, del decreto «Eurosim» n. 416 del 1996 e «da una analisi civilistica della figura del promotore finanziario emerge, ad avviso di questo Ministero, una chiara differenziazione della figura dell'agente di commercio rispetto a quella del promotore finanziario» e pertanto la mancanza di presupposti per l'assoggettamento a tutela previdenziale Enasarco;
cinque anni dopo, invece, la risposta all'istanza di interpello presentata - ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 124 del 2004 - dalla Fondazione Enasarco al Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 24 ottobre 2005, in merito all'assoggettabilità dei promotori finanziari all'obbligo contributivo Enasarco, si esprime in senso contrario al precedente atto del 2001, ricomprendendo i promotori finanziari nella categoria degli agenti di commercio e, conseguentemente, sostenendo l'obbligo per gli stessi all'assoggettamento alla previdenza Enasarco -:
se il Ministro non ritenga opportuno adottare le necessarie iniziative normative ed interpretative atte a modificare l'attuale assetto contributivo dei promotori finanziari che ad oggi sono obbligati a due contribuzioni obbligatorie (Inps ed Enasarco) ripristinando la volontà prevista dalla legge 662 del 1996 tenendo conto delle caratteristiche giuridiche dei promotori finanziari.
(4-02356)