Le aree sottoutilizzate

Con il termine “aree sottoutilizzate”, introdotto dalla legge finanziaria per il 2003 (art. 61, comma 1, legge n. 289/2002), viene indicato un ambito territoriale coincidente con quelle che la legislazione precedente definiva “aree depresse”.

 

Le aree depresse sono individuate dall’art. 1, co. 1, lettera a-bis), del D.L. n. 32 del 1995 (legge n. 104/1995), successivamente modificato dall'art 27 della legge n. 488/1999 (legge finanziaria per il 2000).

Ai sensi della disposizione richiamata a decorrere dal 1° gennaio 2000[1] si intendono per aree depresse:

 

1)      le aree ammissibili agli interventi degli obiettivi 1 e 2 dei fondi strutturali.

L’obiettivo 1 riguarda le regioni il cui PIL pro capite, misurato a parità di potere d'acquisto e calcolato con riferimento ai dati comunitari disponibili al 26 marzo 1999 e relativi agli ultimi tre anni, sia inferiore al 75% della media comunitaria.

L'elenco delle regioni italiane interessate dall'obiettivo 1 dei Fondi strutturali, valido dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2006, è riportato nell’allegato I alla decisione della Commissione UE n. 502/1999 del 1° luglio 1999[2].

Nell'obiettivo 1 sono ricomprese, per il periodo 2000-2006, le seguenti regioni italiane: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Secondo quanto disposto al punto 1 della lettera a-bis) del D.L. n. 32/1995, il richiamo contenuto in disposizioni di legge ai “territori dell’obiettivo 1” deve intendersi riferito anche alle regioni Abruzzo e Molise.

L’obiettivo 2 riguarda le zone aventi problemi strutturali la cui riconversione economica e sociale deve essere favorita e la cui popolazione o superficie siano sufficientemente significative. Nella definizione di zone in fase di riconversione economica e sociale rientrano le zone in fase di mutazione socioeconomica nei settori dell'industria e dei servizi; le zone rurali in declino; le zone urbane in difficoltà; le zone dipendenti dalla pesca che si trovano in una situazione di crisi.

L’elenco delle zone del Centro-Nord cui si applica l’obiettivo 2, definito in concertazione con il Governo italiano, è stato approvato dalla Commissione europea con la decisione del 27 luglio 2000 (n. 2000/530/CE), successivamente modificato con la decisione 27 aprile 2001 (n. 2001/363/CE).

Per l'Italia, nell’obiettivo 2 sono rientrate numerose aree del Centro-Nord, appartenenti alle seguenti province: Alessandria, Ancona, Aosta, Ascoli-Piceno, Asti, Belluno, Biella, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Como, Cuneo, Ferrara, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, La Spezia, Latina, Livorno, Lucca, Macerata, Mantova, Massa-Carrara, Milano, Modena, Padova, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro-Urbino, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Savona, Siena, Sondrio, Teramo, Terni, Torino, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Verona, Vicenza, Viterbo, nonché l’intera regione Abruzzo.

 

2)      le aree ammesse al sostegno transitorio per gli obiettivi 1 e 2.

Le aree ammesse al sostegno transitorio sono quelle cui si applicavano gli obiettivi 1, 2 e 5b dei fondi strutturali per il periodo 1994-1999 e non più ricomprese nel nuovo ciclo di programmazione 2000-2006. Per tali regioni che nel periodo di programmazione 2000-2006 “sono uscite” dagli obiettivi della politica di coesione, la Commissione ha previsto un periodo di phasing out”, cioè un periodo di sostegno transitorio per consentire il mantenimento del livello di sviluppo raggiunto negli anni più recenti.

Le regioni interessate dal sostegno transitorio nel quadro dell'obiettivo 1 sono elencate nell'allegato II alla decisione della Commissione UE 1° luglio 1999, n. 502.

Per l’Italia, il regime transitorio riguarda il Molise, per l’obiettivo 1, e diverse aree del Centro-Nord, fuoriuscite dai vecchi obiettivi 2 e 5b dei fondi 1994-99 e non più ricomprese nel nuovo obiettivo 2.

Il phasing out per l’obiettivo 1 non riguarda l’Abruzzo (uscito alla fine del 1996); tale regione rientra integralmente nell’obiettivo 2.

 

3)      le aree rientranti nelle fattispecie dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, ammesse al regime di deroga per gli aiuti di Stato a finalità regionale.

Ai sensi dell'articolo 87 del Trattato sono ritenuti incompatibili con il mercato comune gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, nella misura in cui incidano sugli scambi tra stati membri o minaccino di falsare la concorrenza. Possono tuttavia essere considerati ammissibili (paragrafo 3) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione (lettera a), ovvero ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni, purché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse (lettera c).

Per il periodo 2000-2006, ciascuno Stato membro ha negoziato con la Comunità la Carta degli aiuti a finalità regionale, contenente, da un lato, le regioni o aree ammesse a beneficiare delle deroghe in questione e, dall’altro, i massimali di intensità.

Per quanto riguarda l’Italia, le aree 87.3.c) sono state individuate con la decisione della Commissione UE del 20 settembre 2000 (G.U.C.E. L 105 del 20/4/2002): si tratta delle regioni Abruzzo e Molise e di alcuni territori delle regioni del Centro-Nord.

La Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 è stata recentemente revisionata, a seguito di rinegoziazione tra il Governo italiano e la Comunità, con la Decisione dell'8 settembre 2004 C (2004) 3344 fin cor. (Aiuto di Stato n. 147/04 – Italia – Corrigendum), valutando ammissibili alla deroga di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato, ulteriori zone, prima escluse, del Molise[3].

E’ da osservare che le aree ammesse alla deroga di cui all’articolo 87.3.a) non sono richiamate nella definizione di aree depresse del D.L. n. 32/1995 in quanto coincidenti con le regioni meridionali ammesse agli interventi dei fondi strutturali a titolo dell’obiettivo 1[4].

 

L’articolo 1 del D.L. n. 32/1995 fa inoltre riferimento alla regione Abruzzo “ferme restando le limitazioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato”: sulla base delle decisioni assunte dalla Commissione UE, su proposta del Governo italiano, alcune aree della regione rientrano nell’obiettivo 2, mentre altre nella deroga 87.3.c). In alcuni casi, la stessa area è ammissibile a entrambi i tipi di intervento, così come avviene per altre aree del Centro-Nord.

 

Per una ricostruzione dei principali interventi relativi alle aree sottoutilizzate o che hanno una particolare rilevanza per tali aree, si rinvia ai seguenti capitoli:

§      Il Fondo per le aree sottoutilizzate;

§      Gli incentivi nelle aree sottoutilizzate;

§      La programmazione negoziata;

§      L’attrazione degli investimenti esteri.



[1]    Tale data coincide sia con quella di inizio del ciclo di interventi dei fondi strutturali 2000-2006 (regolamento (CE) n. 1260/1999), sia con il termine di decorrenza della “Carta degli aiuti” che regola, per gli stessi anni, il regime di aiuti di Stato a finalità regionale.

[2]    L’all.to I è stato modificato, nella parte di testo non riguardante l’Italia, dall’all. to II dell’atto di adesione (dei dieci nuovi Stati membri), allegato al Trattato del 16 aprile 2003.

[3]    La proposta di revisione è stata giustificata dal degrado della situazione socioeconomica delle aree della regione Molise che sono state colpite da due calamità naturali successive, nei mesi di ottobre 2002 (sisma) e gennaio 2003 (alluvione). La maggior parte delle quali non risultava ammissibile agli aiuti a finalità regionale.

[4]    Per quanto riguarda l’Italia, la Carta degli aiuti relativa alle regioni meridionali (Basilicata, Campania, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia) ammesse alla deroga di cui all’art. 87.3.a) (coincidenti quindi con le aree obiettivo 1 dei fondi strutturali) è stata approvata dalla Commissione con la decisione del 13 marzo 2000.