L’attività di attrazione di investimenti rientra tra i compiti
istituzionali assegnati a Sviluppo Italia S.p.a., società interamente posseduta
dal Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi del D.Lgs. 9 gennaio 1999
n. 1, successivamente integrato dal D.Lgs. 14 gennaio 2000, n. 3 (v. scheda Sviluppo Italia).
Il DPEF 2003-2006 ha indicato in Sviluppo Italia Spa il soggetto
destinatario della missione di attrazione degli investimenti nel Mezzogiorno, da
effettuarsi anche attraverso la stipula di contratti di localizzazione a natura
privatistica fra i soggetti investitori e i soggetti pubblici. Il CIPE, con delibera n. 62 del 2 agosto 2002 ha
assegnato, in via programmatica, a Sviluppo Italia Spa l’importo di 70 milioni
di euro, quale finanziamento delle attività ad essa demandate dal DPEF
2003-2006, di cui 38 milioni di euro sono stati destinati, con successiva delibera n. 130 del 19 dicembre 2002,
nell’ambito del Programma quadro della società, alla attività specifica di
“predisposizione e avvio di un programma pluriennale di marketing volto
all’attrazione di investimenti dall’esterno, concentrata nel Mezzogiorno”.
Per quanto concerne gli strumenti rivolti specificamente all’attrazione
degli investimenti, Sviluppo Italia ha attivato, a partire dall’ottobre 2003,
insieme al Ministero delle attività produttive e a quello dell'economia, uno
strumento nuovo, il contratto di
localizzazione, finalizzato all’attrazione di investimenti privati di
notevole dimensioni nelle aree sottoutilizzate del Paese attraverso l’utilizzo
degli strumenti di contrattazione già esistenti, in particolare, dello
strumento del contratto di programma, ma dando forte rilievo alla creazione di
condizioni di contesto capaci di radicare nel territorio quegli stessi
investimenti.
Il progetto è partito con una dotazione finanziaria pilota
e, ad oggi, secondo quanto indicato dalla Società Sviluppo Italia, sono stati
approvati 6 contratti di locazione e presentate oltre 52 domande di localizzazione
(v. scheda I contratti di localizzazione).
Con la legge
finanziaria per il 2005 (legge n. 311 del 2004), al fine di rafforzare
l’attrazione di nuovi investimenti nelle aree sottoutilizzate, Sviluppo Italia Spa è stata autorizzata a
concedere agevolazioni alle imprese capaci di produrre effetti economici
addizionali e durevoli e tali da generare esternalità
positive sul territorio.
Le disposizioni sono volte ad
introdurre uno strumento flessibile per l’attrazione di investimenti, nell’ottica
di una semplificazione e razionalizzazione dei numerosi strumenti attualmente
esistenti per la promozione dello sviluppo d’impresa, che la società Sviluppo
Italia gestisce in quanto ereditati dalle precedenti società che in essa si
sono fuse[1].
L’ambito di applicazione della
norma si riferisce alle aree
sottoutilizzate (v. capitolo Le aree sottoutilizzate).
La forma principale
di agevolazione consiste in un contributo
in conto interessi a valere su mutui di durata non inferiore a 5 anni e non
superiore a 10 anni, destinati a coprire fino al 50% degli investimenti ammissibili.
I mutui vengono concessi da istituti autorizzati
all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del decreto legislativo n. 385
del 1993 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).
E’ previsto un pre-ammortamento di durata non superiore a 3
anni a decorrere dalla stipula del contratto di finanziamento.
Il contributo in conto interessi può essere affiancato:
§ da
un contributo in conto capitale, che
può coprire fino al limite massimo del 20% degli investimenti. Per le piccole e
medie imprese, tale percentuale può essere aumentata fino al 35%;
§ da
partecipazioni temporanee di Sviluppo
Italia Spa al capitale sociale, in misura non superiore al 15% del capitale
sociale delle imprese beneficiarie. Per le piccole e medie imprese, tale
percentuale può essere elevata al 20%.
Il cumulo delle agevolazioni che possono essere concesse non
può, comunque, superare i vigenti limiti massimi
di intensità di aiuto, fissati dalla Commissione europea (v. scheda Gli aiuti di Stato a finalità regionale).
Le agevolazioni sono finanziate a valere sulle risorse del
Fondo per le aree sottoutilizzate.
Il comma 218 demanda ad una deliberazione del CIPE la definizione
delle procedure di assegnazione e riprogrammazione delle risorse del Fondo
per le aree sottoutilizzate destinate a tali interventi agevolativi alle
imprese, nonché per la fissazione delle condizioni e dei limiti delle
agevolazioni stesse.
Il comma 221
subordina l’efficacia delle disposizioni in commento alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea, ai
sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità
europea[2].
Tale misura non è
ancora operativa, in quanto sebbene sia stato notificato alla Commissione
UE il suddetto regime di aiuto, attualmente si è in attesa della relativa
decisione.
Per quanto concerne la politica di attrazione degli
investimenti esteri in Italia, si segnala che il D.L. n. 35/2005 (convertito
con modificazioni, nella legge n. 80/2005), c.d. decreto-legge competitività, all’articolo 6, comma 12-15, ha
previsto la costituzione all’interno del CIPE di un Comitato avente il compito
di coordinare le iniziative volte ad aumentare
la capacità dell'Italia di attrarre gli investimenti esteri e il personale
fornito di alta qualificazione, con particolare attenzione alle aree
sottoutilizzate.
La disposizione, pertanto, ha lo scopo di attrarre non soltanto capitali
di investimento ma anche personale
di alto profilo professionale e culturale.
Il Comitato, definito “Comitato per
l'attrazione delle risorse in Italia”, si avvale delle strutture del CIPE
(da intendersi sia in termini di dotazioni strumentali che di personale) senza
nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri saranno
stabilite le modalità semplificate di
funzionamento del Comitato, anche in deroga all'articolo 3 del vigente
regolamento interno del CIPE, approvato con delibera n. 63 del 9 luglio 1998[3].
Il Comitato, nell’ambito dell’attività di attrazione degli investimenti,
definisce la strategia e fissa gli obiettivi generali che saranno attuati da Sviluppo Italia.
A tale società sono affidate funzioni di agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa. Per lo svolgimento delle funzioni ad essa attribuite in materia
di attrazione degli investimenti, Sviluppo Italia farà ricorso in particolare
allo strumento del contratto di
localizzazione.
Si prevede altresì che Sviluppo Italia possa operare in convenzione con
le università, le associazioni imprenditoriali e le camere di commercio nelle
attività rivolte all’attrazione di professionalità altamente qualificate.
Al CIPE è affidato il compito di definire annualmente l'ammontare
delle risorse del Fondo aree
sottoutilizzate, sia di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze
che di quello di competenza del Ministero delle attività produttive, destinate
al finanziamento del contratto di localizzazione e, più in generale,
all'intervento di Sviluppo Italia per l'attrazione
degli investimenti.
[1] A seguito della operazione di fusione delle precedenti società di promozione, Sviluppo Italia è subentrata nella gestione di tutti gli interventi che precedentemente erano di competenza delle varie società in essa confluite:
- l’imprenditoria giovanile e il prestito d’onore (ora definiti “autoimpiego e autoimprenditorialità”) della IG;
- la siderurgia (legge 181/1989) e la promozione e lo sviluppo di attività imprenditoriali della SPI;
- il settore turistico della INSUD;
- le attività finanziarie di ITAINVEST;
- gli interventi nel settore agro-alimentare di RIBS e Finagra.
[2] In particolare, l’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE prevede che gli Stati membri devono comunicare in tempo utile alla Commissione europea i progetti diretti a istituire o modificare eventuali regimi di aiuti. Se, in esito a un esame preliminare, la Commissione constata che il provvedimento notificato suscita dubbi quanto alla compatibilità con il mercato comune, viene avviato il procedimento formale di esame, previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 88. Se il procedimento formale di indagine si chiude mediante decisione con la quale la Commissione dichiara che il provvedimento notificato è incompatibile con il mercato comune e non può essere messo in atto, la Commissione impone allo Stato interessato la soppressione o la modifica del regime d’aiuto previsto. Per tale motivo, il paragrafo 3 prevede che lo Stato membro non possa dare esecuzione alle misure agevolative progettate prima che sia stata adottata una decisione finale di approvazione da parte della Commissione.
[3] L’articolo 3 richiamato reca le disposizioni circa la riunione preparatoria del CIPE (c.d. pre-CIPE).