Gli incentivi nelle aree sottoutilizzate

La disciplina relativa agli incentivi alle imprese nelle aree sottoutilizzate è stata oggetto di un importante intervento di riforma attuato con il cd. “decreto-legge competitività” (decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005).

È stata infatti disposta la revisione dei meccanismi che presiedono alla concessione degli incentivi alle imprese nelle aree sottoutilizzate, come definiti dalla legge n. 488/1992 (v. scheda Legge 488/1992 e riforma degli incentivi) ovvero come disposti nell’ambito degli strumenti della programmazione negoziata (patti territoriali, contratti di programma e contratti di area) (v. capitolo La programmazione negoziata).

Nel quadro della nuova filosofia in materia di agevolazioni alle imprese prevista dalla legge finanziaria per il 2003, è stata disposta la sostituzione dei finanziamenti a fondo perduto con prestiti agevolati, promuovendo al tempo stesso il coinvolgimento degli istituti bancari nel finanziamento degli investimenti oggetto di agevolazioni.

In particolare, la nuova disciplina prevede che il contributo in conto capitale, vale a dire a fondo perduto, non può superare la metà del finanziamento complessivo. La restante quota deve pertanto essere erogata in forma di prestito, con obbligo di restituzione, e deve constare, a sua volta, di due voci, di pari importo:

§      un finanziamento pubblico agevolato, alle condizioni che saranno fissate dal CIPE, e comunque ad un tasso d’interesse annuo non inferiore allo 0,50%;

§      un prestito bancario ordinario a tasso di mercato.

Tale riforma, che si pone peraltro in linea con la più complessiva riforma degli strumenti di sostegno alle attività produttive (v. capitolo Sostegno alle attività produttive), comporta in primo luogo una riduzione dell’onere diretto per la finanza pubblica, ma è altresì finalizzata ad una maggiore responsabilizzazione del beneficiario dell’agevolazione.

Modifiche di una certa rilevanza hanno riguardato gli indicatori per la formulazione delle graduatorie, con il riconoscimento di una valutazione premiale all’impresa che fa meno ricorso al contributo in conto capitale ovvero il cui programma di investimento preveda una maggiore quota di spese in innovazione. Sono poi riconosciute aggiuntivamente specifiche premialità alle imprese in possesso di taluni requisiti, quali la spesa da queste sostenuta in investimenti in ricerca e sviluppo, o il possesso di certificazioni ambientali.

Alla nuova disciplina, relativamente alle agevolazioni previste dalla legge n. 488/1992, è stata data attuazione con decreto del Ministro delle attività produttive del 1° febbraio 2006 (v. scheda Legge 488/1992 e riforma degli incentivi).

 

La disciplina sul credito di imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate è stata oggetto di interventi legislativi volti a garantire che l’attuazione della normativa risultasse in linea con le previsioni di spesa effettuate (v. scheda Credito di imposta per gli investimenti).

In particolare, con un primo intervento (D.L. n. 138/2002) l’accesso al beneficio è stato subordinato alla preventiva autorizzazione da parte dell’Agenzia delle entrate, al fine di attribuire all’amministrazione la possibilità di monitorare il grado di utilizzo del credito medesimo. Peraltro, questa previsione si è tradotta in una massiccia prenotazione di risorse da parte delle imprese interessate, che di fatto ha immobilizzato per intero le disponibilità stanziate.

Con un secondo intervento (legge finanziaria per il 2003: art. 62) sono stati stabiliti alcuni vincoli all’utilizzazione del credito maturato attraverso la fissazione di un tempo massimo, decorrente dalla presentazione dell’istanza, per l’esecuzione dell’investimento e per il godimento del relativo beneficio fiscale. Si è, inoltre, previsto uno scaglionamento annuale per la sua fruizione e una penalizzazione - consistente nella perdita del diritto al contributo e nel divieto per dodici mesi di presentazione di una nuova istanza – in caso di mancato rispetto dei vincoli temporali assegnati. Infine, è stato introdotto l’onere, per i beneficiari, di comunicare all’amministrazione, in sede di istanza, i dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati, dei contributi fruiti e di quelli ancora da utilizzare.

 

Con riferimento al credito di imposta per le nuove assunzioni (che si applica su tutto il territorio nazionale e per il quale è prevista una misura più elevata per le assunzioni nelle aree svantaggiate) (v. scheda Credito di imposta per i neo-assunti), con il decreto-legge n. 138/2002 è stato introdotto il principio generale in base al quale i soggetti interessati hanno diritto di fruire del beneficio fino all’esaurimento delle disponibilità finanziarie. Anche in tal caso è stata disciplinata una procedura per l’accesso all’agevolazione, prevedendo tra l’altro che i datori di lavoro presentino una apposita istanza all’Agenzia delle entrate prima dell’assunzione dei nuovi dipendenti.

Dopo un intervento normativo rivolto a garantire comunque la possibilità di fruire del credito per tutto il 2002 entro il livello di incremento occupazionale stabilito al momento della sospensione operata nel luglio 2002 (D.L. n. 209/2002), la legge finanziaria per il 2003 ha esteso il credito d’imposta anche alle nuove assunzioni effettuate nel 2003 e negli anni successivi, fino al 2006.

Al tempo stesso, la legge finanziaria per il 2003 ha interamente rivisto la disciplina del credito d’imposta: per le assunzioni effettuate nel 2003 in aumento rispetto ai livelli occupazionali del luglio 2002; per le assunzioni effettuate nel 2003 da soggetti che fino a quel momento non avevano beneficiato del credito; per tutte le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2006 in aumento rispetto alla base occupazionale media relativa al periodo compreso tra l’agosto del 2001 e il luglio del 2002.

La nuova disciplina ridetermina l’entità del credito d’imposta, prevedendo un contributo più alto nel caso in cui l’assunto abbia un’età superiore ai 45 anni (150 euro anziché 100) ovvero nel caso in cui le assunzioni vengano effettuate nelle regioni obiettivo 1, in Abruzzo e Molise, nelle aree di crisi e nelle cosiddette zone cuscinetto (300 euro).

Si è, inoltre, stabilito che, nelle ipotesi in cui si applica la nuova disciplina, i datori di lavoro devono inoltrare all’Agenzia delle entrate un’istanza preventiva contenente i dati necessari a stabilire la base occupazionale di riferimento, il numero, la tipologia, decorrenza e la durata delle assunzioni, l’entità dell’incremento occupazionale e gli identificativi del datore di lavoro e dei nuovi assunti. La fruizione del credito d’imposta è subordinata ad un atto di assenso che l’Agenzia delle entrate deve adottare espressamente.

La legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266/2005: art. 1, comma 412) ha infine stabilito che, se il datore di lavoro presenta l’istanza di accesso alle agevolazioni prima di aver disposto le relative assunzioni di personale, queste devono essere effettuate entro trenta giorni dalla comunicazione dell’accoglimento dell’istanza.

 

Oltre alle agevolazioni per nuove assunzioni nella forma del credito di imposta, la politica dello sviluppo dell’occupazione si è concentrata sulla c.d. fiscalità di vantaggio (v. scheda La fiscalità di vantaggio).

In particolare la legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311/2004), successivamente modificata dal cd. “decreto-legge competitività” (D.L. 35/2005:), ha previsto la deducibilità ai fini IRAP di 20.000 euro annuali per ciascun dipendente assunto a tempo indeterminato fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008. Tale importo è quintuplicato nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) (aree del Mezzogiorno), e triplicato nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato che istituisce la Comunità europea (aree del Centro-nord)

 

Si ricorda infine che nel corso della XIV legislatura sono stati emanati i provvedimenti attuativi del decreto legislativo n. 185/2000, che ha dettato una disciplina organica relativa agli istituti dell’autoimprenditorialità e dell’autoimpiego, che hanno sostituito, rispettivamente, le diverse forme di agevolazione all’imprenditorialità giovanile, disciplinate dal D.L. n. 26/1995, ed il prestito d’onore, disciplinato dal D.L. n. 510/1996.

La materia è stata altresì interessata dal c.d. decreto-legge competitività (D.L. n. 35/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80/2005: art. 8, comma 7), che ha apportato alcune modifiche alla disciplina del citato decreto legislativo n. 185. In particolare il decreto-legge ha:

§      modificato i requisiti di età richiesti per la costituzione delle società o cooperative sociali che possono beneficiare delle agevolazioni;

§      fatto riferimento, per la creazione di nuova imprenditorialità in agricoltura, alla definizione di “giovani imprenditori agricoli”;

§       disposto che gli incentivi in favore dell’autoimprenditorialità possono essere destinati anche al finanziamento di ampliamenti aziendali effettuati da società e cooperative di produzione e lavoro, che possiedano i richiesti requisiti almeno due anni prima della presentazione della domanda;

§      disposto l’applicazione alle agevolazioni dei massimali previsti dalla normativa comunitaria per gli investimenti operati da giovani imprenditori agricoli.

Per un approfondimento sul tema si rinvia alla scheda Autoimprenditorialità e autoimpiego.