Legge 488/1992 e riforma degli incentivi

Gli incentivi alle attività produttive della legge n. 488/1992

La legge n. 488/1992 costituisce il principale intervento di agevolazione a favore delle imprese previsto nell’ambito dell’intervento ordinario nelle aree sottoutilizzate del territorio nazionale.

 

L’articolo 1, comma 2, del D.L. n. 415/1992 (convertito con modificazioni dalla legge n. 488/1992) ha affidato al CIPE la definizione delle disposizioni per la concessione delle agevolazioni alle nuove iniziative relative ad attività produttive nelle aree depresse del territorio nazionale, sulla base di specifici criteri[1].

Con il D.M. Industria 3 luglio 2000 sono state raccolte in un testo unico tutte le disposizioni adottate a livello ministeriale che disciplinano la concessione e l’erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse.

Le agevolazioni della legge n. 488/1992 sono concesse ai programmi di investimento alle imprese del settore industria, finalizzati alla costruzione, ampliamento e ammodernamento degli impianti produttivi relativi alle attività estrattive e manifatturiere, alle attività di produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore e acqua calda, alle attività di costruzioni e, nei limiti del 5% delle risorse, alle attività dei servizi reali alle imprese nel settore dell'informatica (e dei servizi connessi di formazione professionale), del trasferimento tecnologico e intermediazione dell'informazione, di consulenza tecnico-economica.

Le agevolazioni sono state inoltre estese alle imprese, localizzate nelle aree sottoutilizzate, operanti nel settore turistico-alberghiero (art. 9 legge n. 449/1997) e alle imprese operanti nel settore del commercio (art. 54, comma 2, legge n. 448/1998).

 

Le agevolazioni della legge n. 488/1992 possono essere concesse alle imprese situate nei territori considerati ammissibili agli interventi dei Fondi Strutturali comunitari (aree obiettivo 1, aree obiettivo 2 e aree "phasing out"), nonché nelle aree individuate in base alle deroghe previste dall’art. 87.3.a e 87.3.c. del Trattato in relazione agli aiuti di Stato a finalità regionale, individuate nella c.d. Carta degli aiuti (v. capitolo I Fondi strutturali comunitari).


Fino al 2005, le agevolazioni della legge n. 488/1992 sono state concesse sotto forma di contributi in conto capitale, vale a dire a fondo perduto.

 

L'intensità di aiuto in rapporto al costo agevolabile è graduata a seconda delle zone dove operano le imprese e della dimensione delle stesse, privilegiando le aree più arretrate e le imprese di minore dimensione, cui è riservato il 50% delle risorse disponibili annualmente.

 

Il sistema agevolativo viene attuato attraverso una procedura a bando. La formazione delle graduatorie viene effettuata calcolando cinque indicatori, sulla base degli esiti istruttori della banca concessionaria e, per quanto concerne il valore dell’agevolazione richiesta, di quanto indicato dall’imprenditore nel modulo di domanda.

A decorrere dal 2000, il sistema di formazione delle graduatorie è stato modificato. Mentre prima si provvedeva alla formazione di 20 graduatorie regionali, a decorrere dal 2000 è stata prevista una graduatoria “ordinaria” per ciascuna regione, una graduatoria “speciale” per ciascuna regione, due graduatorie (una per il Mezzogiorno e una per il Centro-Nord) per i "grandi progetti”, eventuali graduatorie per specifici obiettivi di sviluppo territoriale o produttivo da raggiungere[2].

Nel 2004 sono divenute operative alcune modifiche introdotte nelle modalità di concessione delle agevolazioni previste dalla legge n. 488/1992. Le principali hanno riguardato: l’abolizione – tranne che per i grandi progetti di investimento - di uno dei cinque indicatori previsti per la formazione delle graduatorie, quello relativo al rapporto tra la misura dell’agevolazione concedibile e la misura richiesta e l’introduzione di una misura fissa del contributo, pari all’80% dei massimali di aiuto consentiti dall’Unione europea per le tipologie di investimenti relative agli ammodernamenti, alle ristrutturazioni, riconversioni, riattivazioni e delocalizzazioni (al 90% nel caso degli ampliamenti e al 100% in quello di nuovi impianti); l’abolizione della quota massima del 5% di risorse disponibili riservate ai servizi nell’ambito del bando a favore dell’“industria e servizi”; l’introduzione di soglie dimensionali minime dell’investimento per accedere all’intervento pari a 500 mila euro per il turismo e per l’industria, ad eccezione del settore delle costruzioni per il quale la soglia di accesso è fissata in 150 mila euro, la stessa prevista per i servizi e per il commercio; il passaggio delle agevolazioni in oggetto dal regime di contabilità fuori bilancio alla contabilità ordinaria.

Nel 2005 si è infine proceduta ad una complessiva riforma delle modalità di concessione degli incentivi (v. infra il paragrafo La riforma delle modalità di concessione degli incentivi di cui alla legge n. 488/1992).

Le risorse

In seguito all’istituzione del Fondo unico per gli incentivi alle imprese, ai sensi dell’articolo 52 della legge n. 448/1998 (finanziaria per il 1999), le risorse relative alla legge n. 488/1992, insieme alle altre destinate in generale alle agevolazioni alle attività produttive, sono affluite al suddetto Fondo unico per gli incentivi alle imprese, allocato alla U.P.B. 3.2.3.8, cap. 7420 dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, che viene annualmente ripartito con decreto del Ministro delle attività produttive.

Successivamente, l’articolo 60, comma 3, della legge n. 289/2002 (legge finanziaria per il 2003) ha istituito un apposito Fondo per gli interventi nelle aree sottoutilizzate di competenza del Ministero delle attività produttive, sul quale sono confluite le risorse del Fondo unico per gli incentivi alle imprese destinate specificamente agli interventi in tali aree (v. capitolo Il Fondo per le aree sottoutilizzate).

Sostanzialmente, su tale Fondo avrebbero dovuto le risorse relative alle legge n. 488/1992 e quelle degli strumenti della programmazione negoziata (contratti di programma, patti territoriali, contratti di area). Tuttavia, lo specifico capitolo di bilancio relativo Fondo per le aree sottoutilizzate di competenza del Ministero delle attività produttive non risulta, ad oggi, ancora istituito. Di conseguenza, le risorse della legge n. 488/1998 (ed anche quelle relative alla programmazione negoziata) continuano ancora ad essere iscritte sul Fondo per gli incentivi alle imprese dello stato di previsione del suddetto Ministero.

Nell’ambito del Fondo incentivi alle imprese (che è organizzato in piani di gestione riferiti a ciascun intervento), le risorse per le aree sottoutilizzate, comprensive sia degli stanziamenti per la legge n. 488/1992 che per la programmazione negoziata, sono iscritte, rispettivamente, nei piani di gestione n. 26 e 28.

 

Alla ripartizione del Fondo unico per gli incentivi alle imprese, come determinato annualmente in sede di legge finanziaria, provvede il Ministro delle attività produttive attraverso l’emanazione di decreti annuali.

Sulla base degli ultimi decreti di ripartizione del Ministro delle attività produttive[3], al piano di gestione n. 26 relativo alla legge n. 488/1992 sono state assegnate risorse pari a:

(milioni di euro)

2002

2003

2004

2005

2006

1.598

2.150

1.887

359

15

 

Ulteriori risorse sono state destinate dal CIPE alla legge n. 488/1992, a valere sulle risorse del Fondo aree sottoutilizzate di competenza del Ministero dell’economia, in sede di riparto del Fondo medesimo.

La legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289/2002) ha peraltro autorizzato il Ministero delle Attività produttive ad utilizzare, per le nuove agevolazioni da concedere ai sensi della legge n. 488/1992, anche le eventuali risorse che si rendano disponibili a seguito delle revoche di queste stesse agevolazioni.

Stato di attuazione al 31 dicembre 2005

Dal 1996 al 2005 sono stati approvati, complessivamente, ventidue bandi esclusivamente riferiti alla legge n. 488/1992[4].

Si tratta, in particolare di 8 bandi generali per il settore industria, 1 speciale industria per le zone terremotate di Marche e Umbria, 1 straordinario per alcune regioni del Centro-Nord, 5 per il settore turismo, 4 per il commercio, 1 per l’artigianato, 1 straordinario per l’ambiente e 1 straordinario per le isole minori.

 


Legge 488/92 - Domande agevolate per bando e per ripartizione territoriale

 

BANDI

Decreto di approvazione delle graduatorie

CENTRO NORD

MEZZOGIORNO

ITALIA

N. domande

Investimenti (mln di euro)

Agevolazioni (mln di euro)

Incremento occupati

N. domande

Investimenti (mln di euro)

Agevolazioni (mln di euro)

Incremento occupati

N. domande

Investimenti (mln di euro)

Agevolazioni (mln di euro)

Incremento occupati

1° (primo industria generale)

D.M. 30.11.1996

3.289

4.365,24

538,92

37.886

3.104

6.843,14

2.897,44

45.866

6.393

11.208,38

3.436,36

83.752

2° (secondo industria generale)

D.M. 30.06.1997

1.908

3.909,38

403,48

18.615

2.321

3.910,14

2.025,51

31.010

4.229

7.819,52

2.428,99

49.624

3° (terzo industria generale)

D.M. 11.09.1998

948

1.848,06

241,00

11.393

2.540

3.936,40

1.743,46

40.365

3.488

5.784,46

1.984,46

51.758

4° (quarto industria generale)

D.M. 18.02.1999

1.293

1.581,31

262,25

11.440

2.550

3.189,24

1.647,59

32.758

3.843

4.770,55

1.909,84

44.199

5° (speciale - zone terremotate Umbria e Marche)

D.M. 16.07.1999

97

72,52

23,72

1.552

-

-

-

-

97

72,52

23,72

1.552

6° (primo turismo)

D.M. 7.12.1999

288

422,66

56,19

1.734

847

1.524,06

435,27

11.196

1.135

1.946,72

491,46

12.930

7° (straordinario - solo cofinanziabili Veneto, Liguria, Emilia R., Marche, Umbria)

D.M. 29.10.1999

327

428,81

76,75

3.538

-

-

-

-

327

428,81

76,75

3.538

8° (quinto industria generale)

(b)

673

1.806,29

152,33

8.653

3.769

8.745,54

2.796,55

74.148

4.442

10.551,83

2.948,89

82.800

9° (secondo turismo)

D.M. 30.11.2001

207

482,60

58,71

1.985

801

1.689,04

451,07

13.067

1.008

2.171,64

509,77

15.052

10° (primo commercio)

D.M. 10.12.2001

97

98,43

10,31

1.184

697

534,57

165,76

7.785

794

633,01

176,07

8.969

11° (sesto industria generale)

D.M. 12.02.2002

695

1.506,61

150,84

7.533

2.440

6.292,99

1.907,03

46.925

3.135

7.799,60

2.057,87

54.458

12° (terzo turismo)

D.M. 12.07.2002

186

541,96

53,83

2.187

732

1.813,38

460,74

14.932

918

2.355,34

514,57

17.119

13° (secondo commercio)

D.M. 10.07.2002

55

59,87

6,37

445

605

474,98

156,46

6.023

660

534,85

162,83

6.468

14° (settimo industria generale)

D.M. 27.05.2003

1.126

2.458,66

252,88

11.466

1.793

4.721,65

1.305,08

32.208

2.919

7.180,31

1.557,96

43.674

15° (quarto turismo)

D.M. 14.10.2003

 

140

224,89

25,90

873

617

1.619,35

415,44

12.191

757

1.844,24

441,34

13.064

16° (terzo commercio)

D.M. 14.10.2003

50

34,59

4,32

370

391

191,80

60,80

2.919

441

226,39

65,12

3.290

17° (ottavo industria generale)

D.M. 15.11.2004 (c)

799

1.823,08

229,00

7.531

1.349

2.902,10

909,21

27.795

2.148

4.725,18

1.138,21

35.325

18° (straordinario - ambiente) (d)

D.M. 7.7.2004

-

-

-

-

117

235,67

123,96

368

117

235,67

123,96

368

19° (quinto turismo)

D.M. 5.7.2005

126

396,24

52,45

1.658

390

721,55

354,30

15.302

516

1.117,80

406,74

16.960

20° (quarto commercio)

D.M. 5.7.2005

76

87,23

8,78

974

374

140,08

64,37

5.323

450

227,31

73,15

6.298

22° (straordinario - isole minori)

D.M. 16.03.2005

26

13,91

1,72

41

235

80,42

47,79

973

261

94,33

49,51

1.014

23° (primo artigianato)

D.M. 23.12.2004

307

85,33

13,35

778

926

217,30

130,07

5.185

1.233

302,64

143,42

5.963

TOTALE

 

12.713

22.247,68

2.623,10

131.835

26.598

49.783,41

18.097,89

426.337

39.311

72.031,09

20.721,00

558.172

Di cui bandi Industria generale: 1°, 2°, 3°, 4°, 8°, 11°, 14°,17°

 

10.731

19.298,63

2.230,71

114.516

19.866

40.541,19

15.231,87

331.074

30.597

59.839,82

17.462,58

445.590

 

(a)  Aree Obiettivo 1 (esclusi i grandi progetti): apertura 24/07/2000, chiusura 30/09/2000 prorogato al 31/10/2000; aree Obiettivo 1 - grandi progetti: apertura 24/07/2000, chiusura 30/09/2000 prorogato al 31/10/2000, ulteriormente prorogato al 18/12/2000; Aree non Obiettivo 1 (esclusi i grandi progetti per Abruzzo e Molise): apertura 5/12/2000, chiusura 31/01/2001; Abruzzo e Molise - grandi progetti: apertura 18/11/2000, chiusura 18/12/2000.

(b)  Il D.M. del 9/05/2001 (G.U. 26/05/2001 n. 121) ha approvato le graduatorie per le aree Obiettivo 1 e per i grandi progetti per Abruzzo e Molise; il D.M. del 10/07/2001 (G.U. 11/08/2001, S.O. n. 208) ha approvato le graduatorie per le aree non Obiettivo 1 (esclusi i grandi progetti per Abruzzo e Molise).

(c)  A causa di un ricorso al TAR le graduatorie relative alla Campania sono state approvate con D.M. del 14/01/05.

(d)  Il bando ambiente è rivolto solo alle iniziative ubicate nelle Regioni Obiettivo 1.

 

 

Fonte: Elaborazione IPI (DEA) su dati del Ministero delle Attività Produttive


Secondo le informazioni fornite dal Ministero dell’economia e finanze nel Rapporto annuale 2005 del Dipartimento per le politiche di sviluppo sugli interventi nelle aree sottoutilizzate (presentato a gennaio 2006), sul complesso degli impegni assunti dall’inizio dell’attuazione della legge 488/92, pari a circa 17.700 milioni di euro al netto di rinunce e revoche, sono stati erogati a tutto il 2005 oltre 11.600 milioni di euro, di cui 674 milioni di euro nel 2005.

 

I dati relativi allo stato di attuazione della legge n. 488/1992 sono forniti dal Ministero dell’economia nella Relazione generale sulla situazione economica del Paese 2004 (giugno 2005), con riferimento all’anno 2004.

Per quanto riguarda il settore industriale e dei servizi, come evidenziato nella tavola successiva, a partire dal 2002 si è registrata, rispetto al 2001, una forte flessione degli investimenti previsti e delle agevolazioni concesse ai sensi della legge n. 488. La contrazione è proseguita, seppure in misura più ridotta, nel 2003 e nel 2004.

Dal confronto dei dati relativi al 2004 con quelli dei due anni precedenti emerge, peraltro, che la diminuzione degli investimenti e delle agevolazioni ha interessato esclusivamente il Mezzogiorno.

In particolare, nel 2004 la diminuzione è stata pari al 26,4% per le iniziative agevolate (-6,9% nel 2003), al 34,2% per gli investimenti (-7,9% nel 2003), al 26,9% per le agevolazioni (-24,3% nel 2003) e al 19,1% per l’occupazione prevista (-19,8% nel 2003). Il calo ha riguardato in misura maggiore il Mezzogiorno, dove gli investimenti agevolati e i contributi concessi hanno segnato riduzioni, rispettivamente, del 38,5% e del 30,3%, a fronte del 25,8% e 9,4% del Centro-Nord.


Agevolazioni legge n. 488 nel settore industria e servizi - anni 2001-2004

(milioni di euro)

Anni

N. domande

Investimenti

Agevolazioni

Incremento addetti

Mezzogiorno

 

 

 

 

2001

3.769

8.745,4

2.796,6

74.149

2002

2.440

6.293,0

1.907,0

46.925

2003

1.793

4.721,7

1.305,1

32.208

2004 (a)

1.349

2.902,1

909,2

27.795

Centro-Nord

 

 

 

 

2001

673

1.806,5

152,4

8.652

2002

695

1.506,6

150,9

7.533

2003

1.126

2.458,6

252,9

11.469

2004 (a)

799

1.823,1

229,0

7.531

Italia

 

 

 

 

2001

4.442

10.551,9

2.949,0

82.801

2002

3.135

7.799,6

2.057,9

54.458

2003

2.919

7.180,3

1.558,0

43.677

2004 (a)

2.148

4.725,2

1.138,2

35.325

(a) Relativo al solo bando generale (diciassettesimo) della legge n. 488/1992, con esclusione del bando per le imprese artigiane e del bando per l'ambiente

Fonte: Relazione generale sulla situazione economica del paese – 2004 (giugno 2005).

 

Per quanto riguarda il turismo ed il commercio, nel 2004 non si è avuta attività di impegno ai sensi della legge n. 488/1992.

Per quanto concerne lo stato di attuazione degli incentivi concessi nel settore del turismo e del commercio nel periodo 1999-2003, la Relazione generale sulla situazione economica del paese, presentata nel giugno 2005, evidenzia che base alla legge n. 488/1992 sono state complessivamente agevolate 3.818 iniziative per il turismo e 1.895 per il commercio, corrispondenti rispettivamente a 8.318,2 e 1.394,2 milioni di euro di investimenti, a 1.957,1 e 404,1 milioni di euro di contributi e a 58.167 e 18.729 nuovi addetti previsti.

Le quote del Mezzogiorno sui rispettivi totali sono state del 79,9% per gli investimenti e del 90,1% per i contributi, per quanto riguarda il turismo, e dell’86,2% e 94,8%, per quanto riguarda il commercio.

La riforma delle modalità di concessione degli incentivi di cui alla legge n. 488/1992

Nel corso della XIV legislatura si è proceduto alla ridefinizione dei criteri, delle condizioni e delle modalità di concessione delle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992.

 

L’articolo 8 del decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005 (cd. “decreto-legge competitività”) ha disposto la revisione dei meccanismi che presiedono alla concessione degli incentivi alle imprese nelle aree sottoutilizzate, come definiti dalla legge n. 488 del 1992, ovvero come disposti nell’ambito degli strumenti della programmazione negoziata di cui alla legge n 662/1996 (patti territoriali, contratti di programma e contratti di area).

 

Nel quadro della nuova filosofia in materia di agevolazioni alle imprese è stata in sostanza disposta la trasformazione dell’agevolazione concedibile, attraverso la sostituzione dei finanziamenti a fondo perduto con prestiti agevolati.

Da contributo interamente a fondo perduto l’agevolazione di cui alla legge n. 488/92 assume ora la forma di agevolazione mista.

In particolare, si prevede che il contributo in conto capitale, vale a dire a fondo perduto, non possa superare la metà del finanziamento complessivo. La restante quota deve pertanto essere erogata in forma di prestito, con obbligo di restituzione, e deve constare, a sua volta, di due voci, di pari importo:

§      un prestito agevolato, alle condizioni che saranno fissate dal CIPE, e comunque ad un tasso d’interesse annuo non inferiore allo 0,50%;

§      un prestito bancario ordinario a tasso di mercato.

Deve, inoltre, essere garantito l'impegno finanziario dei soggetti che valutano positivamente le domande di ammissione alle agevolazioni e curano l'effettuazione dei rimborsi del prestito nelle sue due componenti.

 

Tale mutamento, che si pone peraltro in linea con la più complessiva riforma degli strumenti di sostegno alle attività produttive (v. capitolo Sostegno alle attività produttive), comporta in via primaria una riduzione dell’onere diretto per la finanza pubblica, ma appare altresì finalizzato ad una maggiore responsabilizzazione del beneficiario, il quale, dovrà comunque restituire parte della somma, sia pure in parte concessa a tasso agevolato. Il sistema di agevolazione pubblica così congegnato agisce peraltro da leva e da ragione per il ricorso ad altre forme di finanziamento, quale quello bancario. Tale finanziamento, di converso, permette una ulteriore valutazione sulla capacità finanziaria del soggetto e delle prospettive di realizzazione dell’investimento.

Si segnalano, inoltre, quali elementi rilevanti della riforma, le innovazioni apportate agli indicatori per la formulazione delle graduatorie, con il riconoscimento di una valutazione premiale all’impresa che fa meno ricorso al contributo in conto capitale, ovvero il cui programma di investimento preveda una maggiore quota di spese in innovazione. Sono poi riconosciute aggiuntivamente specifiche premialità alle imprese in possesso di taluni requisiti, quali la spesa da queste sostenuta in investimenti in ricerca e sviluppo, o il possesso di certificazioni ambientali.

 

Con decreto del Ministro delle attività produttive del 1° febbraio 2006 sono stati definiti i “Nuovi criteri, le condizioni e le modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 1, comma 2, del D.L. n. 415 del 1992 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992”. E’ stata, inoltre, emanata la circolare n. 980902 del 26 marzo 2006 al fine di fornite indicazioni e precisazioni in merito alle nuove procedure di concessione ed erogazione delle agevolazioni a seguito dell’emanazione del citato decreto del 1° febbraio 2006. La circolare si riferisce ai settori industria, turismo e commercio e si applica solo ai nuovi bandi.

Soggetti beneficiari

La normativa di riforma conferma quali soggetti ammissibili alle agevolazioni le imprese operanti nei settori industria, turismo, commercio e servizi, che promuovono programmi di investimento nelle aree sotto utilizzate del territorio nazionale[5] (la descrizione dei settori sopra detti è fornita nel D. M 1 febbraio 2006 (art. 1, comma 4).

Per l’accesso ai benefici, le imprese beneficiarie sono classificate, secondo la disciplina comunitaria, in piccola, media e grande impresa (cfr. infra).

 

Il D.M. 1 febbraio 2006 reca, all’art. 15, modalità semplificate per l’accesso alle agevolazioni per le imprese artigiane, appartenenti al settore industria[6].

Attività ammissibili

Rimangono pure invariate, rispetto alla precedente disciplina, le attività finanziabili: I programmi devono essere volti alla realizzazione di nuovi impianti produttivi ovvero all'ampliamento, all'ammodernamento, alla riconversione, alla riattivazione e al trasferimento di impianti produttivi esistenti, come specificato per ciascun settore all’articolo 3, comma 2, del decreto stesso.

Ciascun programma di investimenti deve essere organico e funzionale, promosso nell'ambito della singola unità produttiva, da solo sufficiente a conseguire gli obiettivi produttivi ed economici previsti e, conformemente alla disciplina comunitaria, deve essere avviato non prima della presentazione della domanda[7].

 

Talune novità si registrano invece per ciò che concerne le soglie minime di valore dell’investimento ai fini della fruibilità alle agevolazioni.

Alle agevolazioni sono ammessi i programmi di investimento comportanti spese complessivamente ammissibili non superiori a 50 milioni di euro di euro, per i settori «industria» e «turismo», e non superiori a 20 milioni di euro per il settore «commercio».

I singoli programmi di investimento non possono essere inferiori a 1 milione di euro, fatta salva la facoltà delle regioni e delle province autonome di modificare detto minimo, entro i seguenti limiti:

a)      da 400.000 euro a 1.500.000 euro per le attività del «settore industria», ad eccezione di quelle dei servizi;

b)      da 300.000 euro a 2.500.000 euro per le attività del «settore turismo»;

c)      da 150.000 euro a 1.000.000 euro per le attività del «settore commercio» e dei servizi.

Si registra dunque un innalzamento del valore minimo dei progetti di impresa richiesto per l’accesso ai contributi (in precedenza, l’investimento minimo richiesto era di 500.000 euro). La ratio di tale riforma è stata ravvisata nella necessità di puntare a macro interventi al fine di un rafforzamento del livello di competitività delle stesse imprese.

 

L’articolo 4 del decreto 1° aprile 2006 provvede a identificare le spese ammissibili, rinviando ad una circolare del Ministero delle attività produttive per l’individuazione di eventuali limiti all'ammissibilità delle singole tipologie di spese.

Tipi di agevolazione

Per effetto della riforma sopra citata, l’agevolazione, in precedenza costituita da integralmente da un contributo in conto capitale (cioè a fondo perduto), è trasformata in una forma mista composta da:

§      contributo in conto capitale,

§      finanziamento con capitale di credito.

In ogni caso, il contributo in conto capitale non può eccedere il finanziamento con capitale di credito.

Il finanziamento con capitale di credito sarà composto, per metà da finanziamento pubblico agevolato e per metà da finanziamento bancario ordinario a tasso di mercato[8].

Il D.M. attuativo prevede che alla riduzione del contributo in conto capitale può corrispondere, su richiesta dell’impresa, un incremento del finanziamento agevolato, di importo al massimo pari a quello della riduzione, fermo restando il rispetto dei limiti ai rapporti tra agevolazioni in conto capitale e con capitale di credito sopra descritti.

 

Il finanziamento pubblico agevolato ha una durata, decorrente dalla data di stipula del relativo contratto, non superiore a 15 anni e non inferiore a 6 anni, ivi compreso un periodo di preammortamento fino a 4 anni commisurato alla durata del programma di investimenti.

Il rimborso del finanziamento pubblico agevolato avviene secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze.

Il tasso agevolato da applicare al finanziamento è pari allo 0,50% annuo. L'agevolazione derivante dal finanziamento è pari alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di attualizzazione e rivalutazione vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento, e quelli da corrispondere al predetto tasso agevolato[9].

 

I finanziamenti pubblici agevolati sono concessi a valere sulle disponibilità del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese (v. capitolo Sostegno alle attività produttive), istituito presso la Cassa depositi e prestiti S.p.a. nei limiti della quota e secondo i criteri e le modalità stabiliti dal CIPE nella delibera 15 luglio 2005, n. 76.

 

La concessione del finanziamento agevolato – al quale si cumulano i contributi in conto capitale – richiede, peraltro, un pari impegno finanziario e la conseguente condivisione del rischio, da parte di un soggetto bancario.

Il finanziamento bancario ordinario, a tasso di mercato deve essere di importo e durata pari al finanziamento agevolato, è destinato alla copertura finanziaria degli investimenti ammissibili e non deve essere inferiore al 15% degli stessi. E’ concesso dalle banche concessionarie, ovvero da altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività creditizia.

L'ammontare minimo di mezzi apportati dall'impresa per la realizzazione del programma di investimenti non deve essere inferiore al 25% degli investimenti ammissibili. Sono a questo riguardo considerate tutte le forme di copertura finanziaria, esenti da aiuto pubblico, compreso il predetto finanziamento bancario ordinario.

E’ previsto l'impegno creditizio dei soggetti che valutano positivamente le istanze di ammissione agli incentivi e curano il rimborso unitario del finanziamento pubblico e ordinario.

Intensità di aiuto

L’agevolazione complessiva è concessa entro i limiti della intensità massima di aiuto prevista dalla disciplina comunitaria, graduata a seconda delle zone dove operano le imprese e della dimensione delle stesse.

Nell'allegato n. 3 al decreto sono indicate le misure concedibili del contributo in conto capitale e del finanziamento agevolato, espresse in percentuale dell'investimento ammissibile ed articolate per dimensione d'impresa e per area territoriale di intervento:

 

 

Piccole imprese

Medie Imprese

Grandi imprese

 

Contrib. c/cap

Finanz. Agevol.

Contrib. c/cap

Finanz. Agevol.

Contrib. c/cap

Finanz. Agevol.

Obiettivo 1

Deroga 87.3.a

Calabria

50

25

50

25

44,4

22,2

Basilicata, Campania, Puglia, Sicilia Sardegna

41

20,5

41

20,5

31,2

15,6

Deroga 87.3.c

Molise

26,7

15

26,7

15

17,7

15

Abruzzo

24,4

15

24,4

15

17,7

15

Comuni centro/nord

13,7

15

11,1

15

7,1

15

Comuni centro/nord obiettivo 2 e sostegno transitorio
Abruzzo obiettivo 2
Molise sostegno transitorio a titolo dell’obiettivo 1
[10]

10

15

4,2

15

-

-

 

Per ciò che concerne gli aiuti di stato a finalità regionale si rinvia alla scheda Gli aiuti di stato a finalità regionale.

 

Procedure per la formazione delle graduatorie

Rimane l’impianto previgente della procedura a bando per la concessione dell’agevolazione. Pur tuttavia, in virtù del mutamento della forma dell’agevolazione concessa, la riforma detta taluni principi nuovi che presiedono alla formazione delle graduatorie. Queste debbono essere formate sulla base di indicatori limitati nel numero, univocamente rappresentativi dell'obiettivo misurato, pienamente verificabili e tali da premiare il minore ricorso al contributo in conto capitale.

Il D.M. 1 febbraio 2006 provvede poi a specificare gli indicatori, dando attuazione ai principi suddetti. In particolare, ai fini della formazione delle graduatorie, si tiene conto:

a)      del rapporto tra misura massima del finanziamento in conto capitale consentita dal D. M e misura di finanziamento in conto capitale richiesto;

b)      del rapporto tra spese ammissibili finalizzate ad investimenti innovativi e spese ammissibili complessive;

c)      punteggio complessivamente conseguito dal programma sulla base di specifiche priorità regionali, per ciò che concerne le graduatorie speciali e multiregionali (cfr.infra);

Il D.M fissa poi di talune premialità di punteggio da assegnare ai programmi in possesso di specifici requisiti, tra i quali il possesso da parte delle imprese di certificazioni ambientali ISO 14001 o EMAS; l’incremento, con riferimento all’ultimo bilancio approvato, della quota di fatturato derivante da esportazioni dirette; per i programmi relativi ad imprese le quali, con riferimento agli ultimi tra bilanci, presentano una percentuale di spesa in ricerca e sviluppo pari al tre percento del fatturato.

 

Per ciò che concerne la ripartizione delle risorse disponibili, si premette che esse sono ripartite annualmente tra le regioni dal Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, adottato d'intesa con le regioni[11]. Con lo stesso decreto, le risorse finanziarie dell'anno sono ripartite tra i settori ammissibili, individuando altresì la quota da utilizzare per la formazione delle graduatorie destinate alle imprese artigiane, nonché la quota da destinare alle graduatorie multiregionali (in misura non superiore al 30% delle risorse disponibili per il relativo settore)[12].

 

Le risorse sono assegnate attraverso bandi consecutivi programmati sulla base dei fondi disponibili per ciascun anno. A tal fine il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, stabilisce il numero di bandi da attivare nell'anno, provvedendo altresì, in relazione a ciascun bando, a fissare i termini iniziali e finali di presentazione delle domande. Nell'ambito di ciascun settore le risorse sono suddivise in relazione al numero di bandi programmato.

 

Gli adempimenti tecnici e amministrativi per l'istruttoria delle domande di agevolazione sono svolti dalle “banche concessionarie”, sulla base di apposite convenzioni con il Ministero delle attività produttive.

 

Ai fini della formazione delle graduatorie, le banche comunicano al Ministero delle attività produttive le risultanze istruttorie entro novanta giorni dalla scadenza del termine finale per la presentazione delle domande, e comunicano altresì alla Cassa depositi e prestiti S.p.a., entro lo stesso termine, i dati relativi al finanziamento bancario per le domande definite con esito positivo, al fine dell’assunzione delle conseguenti delibere di finanziamento agevolato[13].

La Cassa depositi e prestiti S.p.a., entro dieci giorni dal ricevimento della predetta documentazione, dà comunicazione al Ministero delle attività produttive dell'avvenuta adozione delle delibere di finanziamento agevolato.

 

L’articolazione delle graduatorie è stata inoltre parzialmente innovata dalla disciplina di riforma. Il Ministero delle attività produttive forma per ciascun settore, entro 30 giorni dal termine finale di invio delle risultanze medesime, le seguenti graduatorie:

a) una graduatoria ordinaria per ciascuna regione, relativa ai programmi comportanti investimenti complessivamente ammissibili fino a 25 milioni di euro per i settori «industria» e «turismo», e fino a 20 milioni di euro per il settore «commercio». Una quota non inferiore al 70% delle risorse disponibili per ciascuna di tali graduatorie è riservata ai programmi ammissibili promossi dalle piccole e medie imprese;

b) una graduatoria speciale per ciascuna regione, riferita ai programmi relativi ad un'area o a più settori di attività eventualmente individuati come prioritari dalla regione tra quelli ammissibili e comportanti investimenti complessivamente agevolabili fino a 25 milioni di euro per i settori «industria» e «turismo», e fino a 20 milioni di euro per il settore «commercio»; una quota non inferiore al 70% delle risorse disponibili per ciascuna di tali graduatorie è riservata ai programmi ammissibili promossi dalle piccole e medie imprese.

c) due graduatorie multiregionali, una per le iniziative ubicate nelle aree del Mezzogiorno e l'altra per quelle ubicate nelle aree del Centro-Nord, riguardanti i programmi comportanti investimenti complessivamente ammissibili superiori a 25 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro e relative ai soli settori «industria» e «turismo».

Pur non comparendo più la possibilità di procedere a graduatorie eventuali per specifici obiettivi di sviluppo territoriale e produttivo, la disciplina di riforma non tocca la partecipazione attiva da parte delle regioni nella programmazione degli interventi sul territorio: infatti la disciplina continua a prevedere che ciascuna regione, ai fini della graduatoria speciale, può formulare proprie proposte relative a settori di attività o aree ritenuti prioritari[14].

 

Il decreto contiene, inoltre specifiche disposizioni circa le modalità di concessione e di erogazione delle agevolazioni, nonché di revoca delle medesime.

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 15 del D.M. 1° aprile 2006 sono previste modalità semplificate per l’accesso alle agevolazioni delle imprese artigiane[15].

Le risorse

Come già ricordato, i finanziamenti pubblici agevolati sono concessi a valere sulle disponibilità del fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (v. capitolo Sostegno alle attività produttive), istituito presso la Cassa depositi e prestiti S.p.a. dalla legge finanziaria per il 2005 (art. 1, comma 354, legge n. 311/2004)[16], nei limiti della quota e secondo i criteri e le modalità stabiliti dal CIPE nella delibera 15 luglio 2005, n. 76.

La dotazione iniziale del Fondo rotativo è stata stabilita in 6.000 milioni di euro, da finanziare con le risorse del risparmio postale.

Con la citata delibera n. 76/2005, il CIPE oltre a fissare i criteri e le modalità di funzionamento del Fondo stesso, ha stabilito nella misura di 3.700 milioni di euro la dotazione finanziaria da destinare agli interventi agevolativi a valere sulle risorse del Fondo.

In particolare, il CIPE ha destinato 1.860 milioni alla ricerca e sviluppo (di cui 810 per le aree sottoutilizzate) e 1.840 alle agevolazioni alle imprese, di cui 500 milioni alla legge n. 488/1992 “riformata”.

 

Per il finanziamento dei contributi in conto capitale, che affiancheranno i finanziamenti pubblici e quelli ordinari, le assegnazioni a favore della legge n. 488/1922, effettuate con delibera CIPE 18 marzo 2005, n. 19 (Attuazione delle disposizioni del decreto-legge n. 35/2005. Utilizzazione delle risorse accantonate per gli interventi nelle aree sottoutilizzate per il quadriennio 2004-2007), a valere su risorse accantonate nel 2004 del Fondo per le aree sottoutilizzate proprio in attesa della riforma degli incentivi, ammontano a circa 529 milioni di euro per gli anni 2004-2007 (di cui 13 milioni per il 2004, 155 milioni per il 2005, 247 milioni per il 2006 e 114 milioni per l’anno 2007).

 



[1]    Modalità e procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 sono state regolate dalle direttive emanate con decreto 22 luglio 1999 dal Ministro dell’industria, ai sensi dell’art. 18, lett. aa) del D.Lgs. n. 112/1998 e dalle disposizioni attuative contenute nel decreto del Ministero dell’Industria 20 ottobre 1995, n. 527, come modificato dal D.M. 31 luglio 1997, n. 319 e dal D.M. 9 marzo 2000, n. 133, nonché nella circolare del Ministero dell’Industria n. 900315 del 14 luglio 2000. Con il D.M. 8 maggio 2002 sono stati fissati i limiti di ammissibilità alle agevolazioni delle attività di produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore e acqua calda e delle costruzioni e individuazione dei servizi reali ammissibili alle medesime agevolazioni.

[2]    In particolare, a decorrere dal 2000 è stata prevista:

-       una graduatoria “ordinaria” per ciascuna regione dei progetti comportanti investimenti complessivamente ammissibili fino a 50 miliardi di lire (25.822.855 euro) e non assoggettabili alla disciplina multisettoriale degli aiuti regionali ai grandi progetti d’investimento;

-       una graduatoria “speciale” per ciascuna regione dei progetti relativi ad un’area o a più settori di attività, tra quelli ammissibili, eventualmente individuati come prioritari dalla regione medesima e comportanti investimenti complessivamente ammissibili fino a 50 miliardi di lire (25.822.855 euro) e non assoggettabili alla disciplina multisettoriale degli aiuti regionali ai grandi progetti d’investimento;

-       due graduatorie (una per il Mezzogiorno e una per il Centro-Nord) per i "grandi progetti" comportanti investimenti complessivamente ammissibili superiori a 50 miliardi di lire (25.822.855 euro) e di quelli assoggettabili alla disciplina multisettoriale degli aiuti regionali ai grandi progetti d’investimento, una relativa a quelli ubicati nei territori ob.1 (ivi inclusi Abruzzo e Molise) e l’altra a quelli ubicati nelle altre aree ammissibili;

-       eventuali graduatorie per specifici obiettivi di sviluppo territoriale o produttivo da raggiungere.

Con questa articolazione delle graduatorie è stata avviata una attiva partecipazione delle regioni nella programmazione degli interventi sul territorio: infatti ciascuna regione ha la possibilità di formulare proprie proposte relative a settori di attività o aree ritenuti prioritari, ai fini della formazione di una graduatoria regionale “speciale”, nonché specifiche priorità, con riferimento a particolari aree del territorio, specifici settori merceologici e tipologie di investimento, sia in relazione alla graduatoria ordinaria che a quella speciale. Ai fini della formazione delle graduatorie speciali, ciascuna regione può individuare più settori di attività o più aree ritenute prioritarie. In ogni fase e stadio del procedimento il Ministero delle attività produttive può disporre controlli e ispezioni, sia sui soggetti che hanno chiesto le agevolazioni, che sull’attività delle banche concessionarie e sulla regolarità dei procedimenti.

[3]    Si tratta dei D.M. Attività produttive 28/3/2002, 30/5/2003, 19/7/2004, 16/6/2005 e 3/3/2006.

[4]    Attualmente, risultano approvati complessivamente 29 bandi, dei quali 22 riferiti alle agevolazioni previste dalla legge n. 488/1992 e 7 riferiti a diverse tipologie di agevolazione: ad esempio i bandi 21 e 29 sono riferiti al PIA Innovazione (Pacchetto integrato di agevolazioni a valere sia sulla legge 488 che sul Fondo innovazione tecnologica - FIT), mentre i bandi da 24 a 28 riguardano i contratti di area.

[5]    In particolare, deve trattarsi di imprese già costituite alla data della domanda di accesso ai benefici; iscritte al registro imprese e nel godimento del pieno e libero esercizio dei propri diritti. Le imprese destinatarie dei benefici non devono essere soggette a procedure concorsuali o di amministrazione controllata in corso. E' indispensabile che le imprese istanti abbiano piena disponibilità immobiliare dell'unità produttiva in cui intendono realizzare l'intervento.

[6]    In data 7 aprile 2006 è stata adottata la Circolare n. 946068, esplicativa sulle modalità semplificate per l’accesso delle imprese artigiane agli interventi agevolati di cui alla legge n. 488/1992.

[7]    Come richiesto dalla Commissione UE e specificato nella circolare del 14 luglio 2000, deve trattarsi di “spese inserite in programmi di investimento avviati a partire dal giorno successivo a quello della presentazione della domanda di agevolazione”.

[8]    L’art. 8, comma 4 del D.L. n. 35/2005 specifica che il finanziamento bancario ordinario è concesso dai soggetti abilitati a svolgere l’istruttoria delle richieste di ammissione agli incentivi ovvero anche da altri soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del Testo unico bancario, D.Lgs. n. 385/1993.

[9]    Il DM 1 febbraio 2006, sopra richiamato, prevede,inoltre che le condizioni relative al finanziamento pubblico agevolato possono essere modificate con decreto del Ministro delle attività produttive da adottarsi di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, ai sensi dell’art. 1, comma 357 della legge finanziaria 2005 (legge n. 311/2004).

[10]  Il decreto 7 agosto 2001 (pubblicato nel S.O. n. 235 alla G.U. n. 224 del 26 settembre 2001) riporta l'elenco delle aree depresse delle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Molise.

[11]  In sede di ripartizione delle risorse tra le regioni, il Ministro delle attività produttive tiene conto dei valori percentuali concordati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai fini dell’utilizzo dei fondi aggiuntivi per le Aree sottoutilizzate.

[12]  Le risorse non utilizzate nel corso di ciascun anno sono impiegate nell’anno successivo.

[13] Non è ammessa la presentazione di una domanda di agevolazioni relativa a più programmi o a più unità produttive. Non è inoltre ammessa la presentazione di più domande sullo stesso bando, né su bandi successivi, anche da parte di più imprese facenti capo ai medesimi soggetti, qualora le domande medesime, sebbene riferite a distinti investimenti, siano relative a parte di un medesimo programma organico e funzionale.

[14] Le aree territoriali ritenute prioritarie dalle regioni sono costituite dall'intero territorio ammissibile di comuni la cui superficie complessiva non superi il 50% di quella ammissibile della regione. La regione può destinare alla graduatoria speciale non più del 50% delle proprie risorse disponibili. Eventuali progetti che dovessero risultare, anche parzialmente, esclusi dalle graduatorie speciali, per esaurimento delle specifiche risorse, concorrono automaticamente all'attribuzione delle risorse disponibili per la corrispondente graduatoria regionale ordinaria.

[15] Il Ministero delle attività produttive ha emanato la Circolare esplicativa 7 aprile 2006, n. 946068 sulle modalità semplificate per l’accesso delle imprese artigiane agli interventi della legge n. 488/1992, ai sensi del D.M. 1° febbraio 2006.

[16] Si ricorda che con l’articolo 6, comma 3, del D.L. n. 35/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80/2005, la missione del Fondo è stata estesa agli investimenti in ricerca.