Fonti rinnovabili - Il decreto legislativo n. 387/2003

La promozione delle energie rinnovabili costituisce da tempo uno degli obiettivi principali della politica dell’Unione europea nel settore energetico delineati in una comunicazione (COM(2004)366), adottata dalla Commissione il 26 maggio 2004, in vista della Conferenza di Bonn sulle energie rinnovabili (1-4 giugno 2004)[1], che si sostanziano nel conseguimento dell'obiettivo del 22% entro il 2010, fissato a livello nazionale in materia di consumo di elettricità prodotta da energie rinnovabili, e del 12% per la quota delle energie rinnovabili nel consumo globale di energia dell'UE.

Il primo passo in questa direzione è stato compiuto con l’adozione del Libro verde[2]Energia per il futuro: le fonti energetiche rinnovabili”, nel quale sono state individuate le misure prioritarie al fine di raddoppiare la quota delle energie rinnovabili nel consumo interno lordo di energia dell’UE, portandola dal 6 al 12% nel 2010. Facendo seguito al Libro verde, nel 1997 la Commissione ha adottato un Libro bianco (COM(1997)599)[3] nel quale è stato definito un piano di azione volto a rafforzare la presenza delle energie rinnovabili nelle diverse politiche dell’Unione al fine di ridurre le emissioni di CO2, garantire una migliore competitività, aumentare la sicurezza dell’approvvigionamento, ridurre la dipendenza dalle importazioni e favorire la creazione di nuovi posti di lavoro. Per conseguire tale obiettivo è previsto un investimento pari a 95 miliardi di ECU per il periodo 1997-2010.

In linea con il Libro bianco è stata successivamente adottata la direttiva 2001/77/CE concernente la promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, con la quale l’Unione europea ha stabilito per ogni Stato membro gli obiettivi da raggiungere nell’ambito della suddetta produzione, al fine di raggiungere un aggregato pari al 22% di consumo di energia  elettrica da FER (Fonti energia rinnovabili) al 2010. Per l’Italia è stato fissato un obiettivo di consumo interno lordo di elettricità da FER per il 2010 pari al 25%.

Il recepimento della direttiva 2001/77/CE

La direttiva 2001/77/CE è stata recepita nell’ordinamento italiano con il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387[4] emanato in attuazione della delega al Governo contenuta nell’articolo 43 della legge 1 marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria 2001).

Il decreto legislativo oltre alla definizione degli obiettivi indicativi nazionali e delle misure di promozione da adottare ai fini dello sviluppo della produzione di energia dalle suddette fonti, ha introdotto “misure addizionali” finalizzate a perfezionare il meccanismo dei certificati verdi, al fine di renderlo più adeguato rispetto agli obiettivi da conseguire a livello europeo. In ossequio agli obblighi delineati nella direttiva 2001/77/CE verso gli Stati membri il provvedimento contiene disposizioni specifiche relative a singole fonti energetiche, norme di semplificazione e di razionalizzazione dei procedimenti autorizzativi, la previsione di una campagna di informazione e comunicazione a favore delle predette fonti, nonché l’inclusione dei rifiuti tra le fonti energetiche ammesse a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili.

Il decreto in estrema sintesi prevede quanto segue:

§      l’incremento della quota minima del 2 %, di energia da fonti rinnovabili da immettere nella rete elettrica, di cui all'art. 11, D.Lgs. n. 79/99 (art. 4, c. 1) a decorrere dall'anno 2004 e fino al 2006, pari annualmente a 0,35 punti percentuali;

§      la garanzia di origine dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili rilasciata, dal GRTN in presenza di una produzione annua, ovvero produzione imputabile, non inferiore a 100 MWh;

§      la semplificazione delle procedure autorizzative degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e il rilascio di autorizzazione unica, da parte  della regione o di altro soggetto istituzionale delegato dalla medesima, per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione dei energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili; per lo svolgimento del procedimento devono essere approvate delle linee guida in Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali.

 

Il decreto prevede, inoltre:

 

§      disposizioni per la partecipazione al mercato elettrico: è confermato quanto stabilito all’art. 3, c. 3, e art. 11, c. 4, D. Lgs. n. 79/99, vale a dire l'obbligo di utilizzazione prioritaria e il diritto alla precedenza nel dispacciamento dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili. (art. 13); nel caso di impianti di potenza uguale o superiore a 10 MVA alimentati da fonti rinnovabili programmabili (biomasse, idraulica non ad acqua fluente), l’energia elettrica prodotta, eccetto quella ceduta al GRTN sulla base dei regimi di incentivazione vigenti (fino alla scadenza delle relative convenzioni), sarà collocata sul mercato elettrico secondo la relativa disciplina e nel rispetto delle regole di dispacciamento definite dal Gestore della rete[5] in attuazione del D. Lgs. n. 79/99;

§      disposizioni per il collegamento degli impianti alla rete elettrica (art. 14): è stabilito che l’AEEG, entro 3 mesi dall’entrata in vigore del decreto, emani specifiche direttive relativamente alle condizioni tecniche ed economiche per la connessione di impianti alimentati da fonti rinnovabili alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi e tensione nominale superiore ad 1 kV;

§      ammissione dei rifiuti a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili, compresa la frazione non biodegradabile ed i combustibili derivati dai rifiuti (art. 17);

§      disposizioni sui certificati verdi (v. scheda Fonti rinnovabili - Strumenti di incentivazione).

 

Conformemente alla direttiva 2001/77/CE, l’articolo 2 del D.Lgs n. 387 ha definito “fonti energetiche rinnovabili”, le fonti rinnovabili non fossili: eolica, solare geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica[6], i gas di discarica i gas residuati dai processi di depurazione e biogas, le biomasse (ossia la parte biodegradabile di prodotti, rifiuti e residui provenienti dall’agricoltura -comprendente sostanze vegetali ed animali - dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali ed urbani). La definizione introdotta dal decreto legislativo corrisponde a quella di fonti rinnovabili contenuta nell’articolo 2, lettere a) e b) della direttiva 2001/77/CE[7].

Per “elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili” si intende – ai sensi dello stesso articolo 2  recante “definizioni” - quella prodotta da impianti alimentati esclusivamente con fonti energetiche rinnovabili, la produzione imputabile a fonti rinnovabili negli impianti ibridi (cioè quelli che producono energia usando sia fonti rinnovabili, che fonti non rinnovabili) [8], nonché l’elettricità ottenuta da fonti rinnovabili utilizzata per riempire i sistemi di stoccaggio, ma non l’elettricità prodotta come risultato di detti sistemi.

Obiettivi indicativi nazionali e delle misure di promozione

Il decreto legislativo 387 identifica quali principali misure nazionali a promozione dell’aumento del consumo di energia da fonti rinnovabili, in aggiunta a quelle previste dallo stesso decreto legislativo, quelle previste dal  D.Lgs. n. 79/99, recante liberalizzazione del settore elettrico (che sancisce l’obbligo della quota minima di energia da fonti rinnovabili da immettere nella rete elettrica) e successivi provvedimenti attuativi, nonché le misure di cui ai provvedimenti assunti al fine dell’attuazione alla legge di ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (L. 120 del 1° giugno2002) (v. scheda L’attuazione del protocollo di Kyoto).

Tali provvedimenti hanno lo scopo di promuovere l’aumento di consumo in misura proporzionata ai relativi obiettivi indicativi nazionali fissati nelle relazioni predisposte dagli Stati membri, per la prima volta entro il 27 ottobre 2002 e successivamente, ogni cinque anni, ai sensi di quanto previsto dalla direttiva 2001/77/CE, all’articolo 3, par.2[9].

E’, inoltre, previsto che per la prima volta entro il 30 giugno 2005 e successivamente ogni due anni, venga presentata al Parlamento e alla Conferenza Unificata una relazione recante una valutazione sull’attuazione delle iniziative assunte attraverso le principali misure nazionali sopra individuate e sul grado di coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi nazionali fissati. La relazione ha peraltro carattere propositivo, dovendo tra l’altro delineare gli strumenti e le eventuali misure aggiuntive che si dovessero rendere necessarie per conseguire gli obiettivi.

Tale relazione costituisce a sua volta la base di riferimento per l’adozione della relazioni che gli Stati membri sono tenuti a presentare alla Commissione, ai sensi della Direttiva 2001/77/CE. Si tratta, in particolare, della:

§      relazione di valutazione del raggiungimento degli obiettivi nazionali e della coerenza tra le misure adottate e gli impegni nazionali sui cambiamenti climatici, e di valutazione delle misure adottate per garantire l’affidabilità del sistema di garanzia di origine delle fonti rinnovabili. Una prima relazione è stata già presentata dall’Italia (art. 3, par.3, e art. 5, par.5 dir. 2001/77/CE);

§      relazione di valutazione del quadro legislativo e regolamentare esistente delle procedure di autorizzazione e delle altre procedure applicabili agli impianti per la produzione di elettricità da FER. Una prima relazione è stata già presentata dall’Italia (art. 6, par.2, e art. 7, par.7 dir. 2001/77/CE). Nel 2002, è stata inoltre adottata dal Ministero delle attività produttive la Circolare recante “gli obiettivi indicativi nazionali di consumo di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili per il periodo 2003-2012 e le misure adottate o previste a livello nazionale per conseguire i medesimi obiettivi, ai sensi della’rticolo 3, comma 2, della direttiva 2001/77/CE”.

E’ opportuno segnalare che, coerentemente con la ripartizione di competenze tra Stato e Regioni delineata a livello costituzionale con la riforma del Titolo V, anche nell’elaborazione degli obiettivi indicativi nazionali, le regioni, in virtù dell’articolo 10 del D.Lgs. n. 387 svolgono un proprio ruolo, attraverso la Conferenza unificata, la quale concorre alla definizione degli obiettivi e ne effettua la ripartizione tra le regioni, tenendo conto delle risorse di fonti energetiche rinnovabili sfruttabili in ciascun contesto territoriale. Le regioni possono, inoltre, adottare misure per promuovere l'aumento del consumo di elettricità da fonti rinnovabili nei rispettivi territori, aggiuntive rispetto a quelle nazionali.

Incremento della quota minima di immissione

Tra le novità introdotte in materia di fonti rinnovabili dal decreto legislativo 387 si segnala, in particolare, un ulteriore innalzamento dell’obbligo  - stabilito dal D.Lgs 79/99 cit. (cd. decreto Bersani) - di immettere nella rete nazionale una quota di energia generata in nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili. Infatti all’art. 4 è stato disposto un incremento annuale di 0,35 punti percentuali, a partire dal 2004 e fino al 2006, della quota minima di immissione, nel sistema elettrico nazionale, di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Conseguentemente, al termine del triennio considerato  la quota minima salirà dal 2% al 3,05%.

Il Ministro delle attività produttive, con propri decreti emanati di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza unificata, provvederà a stabilire gli ulteriori incrementi della medesima quota minima, per il triennio 2007-2009 e per il triennio 2010-2012.

Misure specifiche riguardanti alcune tipologie di fonti rinnovabili e di impianti

Gli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo in esame recano l’adozione di misure finalizzate al sostegno di specifiche fonti rinnovabili (sole e biomasse) e tecnologiche. In particolare:

§      per quanto riguarda le biomasse, l’articolo 5 istituisce una commissione di esperti che, entro un anno dall’insediamento, dovrà relazionare circa il potenziale e le condizioni tecniche, economiche e normative di sfruttamento delle biomasse[10]. Quale misura finalizzata alla valorizzazione dello sfruttamento delle biomasse (e dei rifiuti) pare opportuno citare anche l’articolo 20, comma 6, del D.Lgs. 387, il quale prevede che, entro il 15 agosto 2004, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, adotti un decreto[11] diretto ad elevare il periodo di riconoscimento dei certificati verdi per impianti alimentati a biomassa (più di otto anni), anche mediante rilascio, dal nono anno, di certificati verdi su una quota dell’energia elettrica prodotta. Al medesimo fine, possono anche essere utilizzati i certificati verdi attribuiti al Gestore della rete dall'articolo 11, comma 3, secondo periodo, relativi agli impianti di produzione di energia che godono, in virtù delle concessioni vigenti, un regime di prezzo amministrato[12];

§      per quanto riguarda la fonte solare, l’articolo 7 del decreto legislativo 387/03 demanda al Ministro delle attività produttive l’adozione, entro il 15 agosto 2004, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, d’intesa con la Conferenza unificata, di uno o più decreti con i quali sono definiti i criteri per l’incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare[13]. Tali decreti: stabiliscono i requisiti dei soggetti che possono beneficiare dell'incentivazione, i requisiti tecnici minimi dei componenti e degli impianti, le condizioni per la cumulabilità dell'incentivazione con altri incentivi, le modalità per la determinazione dell'entità dell'agevolazione; definiscono inoltre un obiettivo della potenza nominale da installare e fissano il limite massimo della potenza elettrica cumulativa di tutti gli impianti che possono ottenere l'incentivazione. Può anche essere previsto l’utilizzo dei certificati verdi attribuiti al GRTN. Per l'elettricità prodotta mediante conversione fotovoltaica della fonte solare deve essere prevista una specifica tariffa incentivante, di importo decrescente e di durata tali da garantire una equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio;

§      per quanto riguarda gli impianti di potenza inferiore a 20 kW, che dunque hanno difficoltà di accesso allo strumento dei certificati verdi, l’articolo 6 del decreto legislativo 387/03 stabilisce che, entro il 15 agosto 2004, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas emani la disciplina delle condizioni tecnico - economiche del servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta. Tale disciplina è stata recentemente emanata con la delibera n. 28/06 con la quale l’AEEG – tenendo conto anche DM 6 febbraio 2006[14] - ha esteso il meccanismo definito “scambio sul posto” - già in vigore fin dal 2000 per l’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici - alla produzione di tutte le altre fonti rinnovabili (come l’eolico, il mini-idro ecc.), oltre che ai clienti del mercato libero;

§      per quanto riguarda gli impianti ibridi (impianti che per la produzione di energia elettrica utilizzano sia combustibili convenzionali sia combustibili ricavati da fonti rinnovabili), l’articolo 8 del D.Lgs. disciplina la priorità del dispacciamento per l’energia elettrica prodotta imputabile a fonti rinnovabili, riconoscendo ai gestori di impianti ibridi la facoltà di chiedere al Gestore della rete nazionale (ora Terna S.p.a )[15] - per la produzione imputabile a tali impianti - il diritto alla precedenza nel dispacciamento, nel rispetto delle disposizioni introdotte dai successivi commi dell’articolo in esame che, in particolare, prevedono:

§      la possibilità di inoltro della domanda per l’ottenimento del diritto di precedenza per l’anno solare in corso, nel caso in cui la stima della produzione imputabile a fonti rinnovabili - nel periodo per il quale è richiesta la precedenza – risulti superiore al 50% di quella complessiva dell’impianto nel medesimo periodo (comma 2);

§      la concessione della priorità da parte del gestore solo per la produzione imputabile a fonti rinnovabili, sulla base di un programma settimanale di complessiva e della relativa quota settimanale di producibilità imputabile a fonti rinnovabili, dichiarata dal produttore al Gestore, purché tale quota settimanale garantisca almeno il funzionamento dell’impianto alla potenza di minimo tecnico (comma 3).

Il D.Lgs. n. 387/03 prevede, inoltre, il riconoscimento alle centrali ibride dell’incentivazione dei certificati verdi, limitatamente alla quota imputabile alla fonte rinnovabile, nonché l’estensione a tali impianti del procedimento unico disciplinato dall’articolo 12 dello stesso decreto.

Garanzia di origine dell’elettricità prodotta da fonti rinnovabili

In attuazione di quanto previsto dall’art.5 della direttiva 2001/77/CE, l’articolo 11 del decreto legislativo n. 387/03 reca misure per garantire l’affidabilità della garanzia di origine dell’elettricità prodotta da fonti rinnovabili.

Tali misure, in sintesi, prevedono che l'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili e la produzione imputabile a fonti rinnovabili in impianti ibridi abbiano diritto al rilascio, su richiesta del produttore, della «garanzia di origine di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili». Il soggetto designato al rilascio della garanzia di origine è, come per i certificati verdi, il GRTN. La stessa garanzia è rilasciata qualora la produzione annua, ovvero la produzione imputabile, sia non inferiore a 100 MWh, arrotondata con criterio commerciale.

Nella garanzia di origine è riportato il luogo in cui si trova l'impianto, la fonte energetica rinnovabile da cui è stata prodotta l'elettricità, la tecnologia utilizzata, la potenza nominale dell'impianto, la produzione netta di energia elettrica, ovvero, nel caso di centrali ibride, la produzione imputabile, riferite a ciascun anno solare. Su richiesta del produttore e qualora ne ricorrano i requisiti, essa riporta anche l’indicazione di avvenuto ottenimento dei certificati verdi o di altro titolo rilasciato nell'ambito delle regole e modalità di sistemi di certificazione di energia da fonti rinnovabili nazionali e internazionali, coerenti con le disposizioni della direttiva 2001/77/CE e riconosciuti dal GRTN. La garanzia di origine è rilasciata ai produttori dai quali viene utilizzata, affinché essi dimostrino che l'elettricità così garantita è prodotta da fonti energetiche rinnovabili.

Il GRTN istituisce un sistema informatico ad accesso controllato, anche al fine di consentire la verifica dei dati contenuti nella garanzia di origine di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili.

La garanzia di origine di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili rilasciata in altri Stati membri dell'Unione europea a seguito del recepimento della direttiva 2001/77/CE, è riconosciuta anche in Italia.

Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono definite le condizioni e le modalità di riconoscimento della garanzia di origine di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili rilasciata da Stati esteri con cui esistano accordi internazionali bilaterali in materia.

L'emissione, da parte del GRTN, della garanzia di origine, dei certificati verdi o di altro titolo, è subordinata alla verifica della attendibilità dei dati forniti dal richiedente e della loro conformità alle disposizioni che ne regolano il rilascio; a tali scopi, il GRTN può disporre dei controlli sugli impianti in esercizio o in costruzione, anche avvalendosi della collaborazione di altri organismi.

La garanzia di origine introdotta dal decreto legislativo 387/03 sostituisce la certificazione di provenienza da parte del GRTN dell'energia elettrica prodotta da impianti diversi da quelli ammessi a beneficiare dei “certificati verdi”, prevista dal DM 11 novembre 1999, oltre ad essere evidentemente rilasciata anche all’elettricità cui sono stati assegnati i certificati verdi. Essa, infatti, non sostituisce certo i certificati verdi, che hanno uno scopo del tutto diverso e specifico. Il soggetto incaricato del rilascio della garanzia di origine è il GRTN, che ha maturato una significativa esperienza di gestione del sistema dei certificati verdi, per il cui rilascio è prevista la preventiva qualificazione degli impianti di produzione come “impianti alimentati da fonti rinnovabili”. Presso il GRTN già opera una apposita commissione incaricata di effettuare le opportune verifiche ai fini del rilascio di siffatta qualificazione.

Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative

Per incentivare la costruzione di nuovi impianti alimentati da FER, l’art. 12 del decreto legislativo n. 387 in esame, in attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 6 della direttiva 2001/77/CE, interviene sulla disciplina di autorizzazione  alla costruzione e all’esercizio di impianti alimentati da FER, al fine di renderla maggiormente semplice e certa, disponendo il rilascio di un’autorizzazione unica regionale per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché per la realizzazione delle opere connesse e dichiara tali opere di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti

Tale articolo ribadisce, infatti, che le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono opere di pubblica utilità indifferibili e urgenti, stabilendo che la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o altro soggetto istituzionale delegato da questa, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico. Tale autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico (della durata massima di 180 giorni), al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato.

In sede di Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, vengono approvate linee guida per lo svolgimento del procedimento unico: tali linee guida devono essere volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, con specifico riguardo agli impianti eolici.

In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti.

L’articolo consente altresì di ubicare tali impianti anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, sia pure tenendo conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

Gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza complessiva non superiore a 3 MW termici, ubicati all’interno di impianti di smaltimento di rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas vengono inoltre considerati ad inquinamento atmosferico poco significativo ed il loro esercizio non richiede autorizzazione.

In merito alla disciplina autorizzativa per la costruzione di impianti che utilizzano fonti rinnovabili si ricorda che l’incentivazione della suddetta energia ha trovato un suo indiretto “riconoscimento” anche in interventi di snellimento della disciplina relativa all’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili, che si sono susseguiti nel corso del tempo. A questo riguardo, è opportuno ricordare come già l’articolo 22 della legge L. 9 gennaio 1991, n. 9 “Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali” avesse stabilito che l’installazione degli impianti utilizzatori di fonti di energia rinnovabile non fosse soggetta alla specifica autorizzazione prevista per gli altri impianti energetici secondo la normativa all’epoca vigente, costituita dalle disposizioni in materia di nazionalizzazione dell’energia. Lo stesso articolo aveva previsto che i soggetti realizzatori dei medesimi impianti dovessero darne comunicazione al Ministero dell’Industria, all’Enel e all’ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 9/91, l’autorizzazione alla costruzione delle centrali alimentate da fonti rinnovabili è stata dunque sostituita da una comunicazione al Ministero dell’Industria.

La legge 9 gennaio 1991, n. 10 “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia,di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”, all’articolo 1, ha inoltre definito l’utilizzazione delle fonti di energia rinnovabile di pubblico interesse ed utilità, disponendo altresì che le opere relative venissero equiparate alle opere dichiarate indifferibili e urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche.

Successivamente, con DPR 12 aprile 1996[16], integrato dal DPCM 3 settembre 1999[17], è stato demandato alle Regioni il compito di stabilire se talune tipologie impiantistiche riguardanti le fonti rinnovabili[18], per le loro caratteristiche, e sulla base di elementi di valutazione preventivamente decisi, richiedessero lo svolgimento della procedura di valutazione d’impatto ambientale. Procedura, invece, sempre prevista per gli impianti ricadenti, anche parzialmente, all’interno di aree naturali protette. Da parte delle Regioni sono stati adottati provvedimenti in attuazione delle norme suddette, prevedendo in taluni casi la V.I.A, in altri una procedura di valutazione ambientale semplificata.

In virtù del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della  L. 5 marzo 1997, n. 59, artt.29 e 31, il quadro legislativo è stato parzialmente mutato, in quanto le funzioni amministrative concernenti la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da rifiuti sono state trasferite agli enti locali.

La legge costituzionale 3/01 ha poi ulteriormente rafforzato il ruolo affidato alle Regioni in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, attribuendo a queste la potestà legislativa, fatta eccezione per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione statale.

Il decreto legislativo è, infine, intervenuto onde coordinare i diversi soggetti coinvolti nella procedura autorizzatoria.

Partecipazione al mercato elettrico: disposizioni incentivanti

Il D.Lgs. n.387, all’articolo 13, indica le modalità di immissione nel sistema dell’energia elettrica da fonti rinnovabili, facendo salvo l’obbligo di utilizzo prioritario e di precedenza nel dispacciamento previsto per tale energia nel D.Lgs.79/99 ai sensi del quale (articolo 11, comma 4) il Gestore della rete assicura la precedenza, nell'ordine, all'energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili, da sistemi di cogenerazione, sulla base di specifici criteri definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e da fonti nazionali di energia combustibile primaria.

L’articolo 13 prevede che l’immissione sul mercato dell’energia elettrica prodotta da impianti di potenza uguale o superiore a 10 MVA avvenga secondo la relativa disciplina e in ossequio alle regole di dispacciamento definite dal Gestore della rete, secondo quanto previsto dal D.Lgs.79/99[19]. Da tale regola è comunque esclusa l’energia da fonti rinnovabili “c.d incentivata” ceduta allo stesso Gestore sulla base delle convenzioni stipulate ai sensi dei provvedimenti CIP 15/89, CIP 34/90, CIP 6/92[20] e della delibera dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas 108/97, limitatamente agli impianti nuovi, potenziati o rifatti.

Prevede invece, in funzione incentivante, che l’energia prodotta da impianti di potenza inferiore ai 10 MVA, nonché da impianti di qualsiasi taglia, alimentati da fonte eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremorice ed idraulica, limitatamente, per quest’ultima, agli impianti ad acqua fluente, sia  ritirata, su richiesta del produttore, dal gestore della rete alla quale l’impianto è collegato. L’autorità per l’energia elettrica ed il gas determina le modalità per il ritiro dell'energia elettrica di cui al presente comma facendo riferimento a condizioni economiche di mercato[21].

Misure per agevolare l’accesso alla rete

Si ricorda preliminarmente che l’articolo 11 del D.Lgs. 79/99, al comma 4, ha introdotto l’obbligo per il Gestore della rete di assicurare la precedenza nel dispacciamento all’energia elettrica prodotta da impianti che utilizzano fonti rinnovabili, sulla base di specifici criteri definiti dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas. Inoltre, l’articolo 3, comma 3, del medesimo decreto legislativo dispone che la stessa Autorità preveda l’obbligo di utilizzazione prioritaria dell’energia elettrica prodotta a mezzo di fonti energetiche rinnovabili.

Con il D.Lgs. n.387/03, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 7 della direttiva 2001/77/CE, relativo al collegamento degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili alla rete elettrica, sono introdotte regole aggiuntive finalizzate a facilitare il collegamento degli impianti alla rete (l’articolo 14). In particolare, all’Autorità per l’energia elettrica ed il gas è demandato il compito di emanare, entro il 15 maggio 2004, specifiche direttive relativamente alle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti alimentati da fonti rinnovabili alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV, i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi[22].

A carico dei  gestori di rete è posto l’obbligo di fornire al produttore, che richiede il collegamento di un impianto alimentato da fonti rinnovabili alla rete, le soluzioni atte a favorirne l'accesso, unitamente alle stime dei costi e della relativa ripartizione, in conformità alla disciplina definita dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas. Quest’ultima è chiamata anche ad adottare i provvedimenti eventualmente necessari per garantire che la tariffazione dei costi di trasmissione e di distribuzione non penalizzi l'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili, compresa quella prodotta in zone periferiche, quali le regioni insulari e le regioni a bassa densità di popolazione.

Incentivazione dell’energia prodotta da rifiuti

Con l’articolo 17 il legislatore nazionale ha provveduto ad incentivare ulteriormente la produzione di energia da rifiuti (v. capitolo Rifiuti e bonifiche dei siti inquinati), sia rispetto alla legislazione nazionale previgente[23], sia nei confronti delle disposizioni recate dalla direttiva 2001/77/CE.

Infatti, se è vero che la definizione di fonti rinnovabili contenuta nell’art. 2 del D.Lgs. n. 387 riproduce fedelmente quella recata dalla direttiva[24], è anche vero che l’art. 15 precisa che sono “ammessi a beneficiare del regime riservato alle fonti energetiche rinnovabili i rifiuti, ivi compresa, anche tramite il ricorso a misure promozionali, la frazione non biodegradabile ed i combustibili derivati dai rifiuti”[25].

Pertanto, agli impianti alimentati dai suddetti rifiuti e combustibili, incluse le centrali ibride, si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 387/03, fatta eccezione della disciplina della garanzia di origine per quanto riguarda la frazione non biodegradabile dei rifiuti.

Al contempo, innovando profondamente rispetto al passato, l’articolo 17 esclude dal regime riservato alle fonti rinnovabili le cosiddette “fonti assimilate”, di cui alla legge 10/91[26].

Il Governo ha proseguito sulla strada del rafforzamento degli incentivi alla temovalorizzazione e recentemente è stato adottato il DM 24 ottobre 2005 [27] che all’art. 5, comma 2, riconosce agli impianti alimentati a biomasse e rifiuti aventi diritto ai certificati verdi per l’energia prodotta nei primi 8 anni  successivi alla loro entrata in servizio, la possibilità di ottenerli per ulteriori 4 anni, su richiesta del produttore.

Cumulabilità incentivi

L’articolo 18, finalizzato ad impedire il cumulo tra incentivi diversi alle fonti rinnovabili, prevede che la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e dai rifiuti che ottiene i certificati verdi non può ottenere i titoli di efficienza energetica previsti, per il settore elettrico, dall’articolo 10 del DM 24 aprile 2001, e, per il settore del gas, dall’articolo 10 di un secondo DM 24 aprile 2001.

Perfezionamento della disciplina dei certificati verdi e cumulabilità degli incentivi

Tra le disposizioni transitorie e finali di cui all’art. 20 del D.Lgs. n. 387, si conferma in otto anni il periodo di riconoscimento dei certificati verdi[28], al netto dei periodi di fermo degli impianti, a causa di eventi calamitosi dichiarati tali dalle autorità competenti. I certificati verdi rilasciati per la produzione di energia elettrica in un dato anno possono essere usati per ottemperare all’obbligo relativo anche per i successivi due anni .

I soggetti che importano energia elettrica da Stati membri dell'Unione europea, sottoposti all'obbligo della quota minima, di cui all’articolo 11 del D.Lgs. n.79/99, possono richiedere al Gestore della rete, relativamente alla quota di elettricità importata prodotta da fonti rinnovabili, l'esenzione dal medesimo obbligo.

Inoltre, al fine del conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali, i certificati verdi possono essere rilasciati esclusivamente con riferimento alla produzione di energia elettrica da impianti ubicati sul territorio nazionale, ovvero proveniente da paesi che adottino strumenti di promozione e incentivazione delle FER analoghi a quelli vigenti in Italia e riconoscano la stessa possibilità ad impianti ubicati sul territorio italiano, sulla base di accordi stipulati tra il Ministro delle attività produttive e il Ministero dell’ambiente e tutela del territorio ed i competenti Ministeri dello Stato estero di provenienza dell’energia da FER.

Da ultimo, il medesimo art. 20 reca una disciplina transitoria in virtù della quale l’energia elettrica prodotta da centrali ibride, anche operanti in co-combustione, che impiegano farine animali oggetto di smaltimento secondo il decreto – legge 1/2001[29], (recante interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza BSE e misure per la distruzione del materiale a specifico rischio BSE), ha diritto, per il solo periodo 2003-2007, al rilascio dei certificati verdi sul 100% della produzione imputabile.

Si segnala, infine, che in attuazione del comma 8 dell’articolo 20 è stato emanato il citato DM 24 ottobre 2005 che ha provveduto ad un ulteriore aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D.Lgs 79/99.

Misure finalizzate alla promozione e alla conoscenza delle fonti rinnovabili

Gli articoli 9, 15 e 16 del decreto legislativo 387 recano talune disposizioni finalizzate a “creare un clima di consenso” sulle fonti rinnovabili.

Al riguardo, l’articolo 9 prevede che il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministero delle Politiche agricole e forestali e d’intesa con la Conferenza unificata, stipuli un accordo quinquennale con l’ENEA per l'attuazione di misure a sostegno della ricerca e della diffusione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza negli usi finali dell'energia.

L’articolo 15 dispone per il triennio 2004-2006, l’effettuazione di una campagna di informazione e comunicazione sulle fonti rinnovabili e l’efficienza negli usi finali di energia.

L’articolo 16 prevede, infine, l’istituzione dell’Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili e l’efficienza negli usi finali dell’energia, destinato a verificare la coerenza tra le misure incentivanti e le normative promosse a livello statale e regionale. All’Osservatorio compete, altresì, il monitoraggio delle iniziative di sviluppo del settore; la valutazione degli effetti delle misure di sostegno nell'ambito delle politiche e misure nazionali per la riduzione delle emissioni di gas serra; l’esame delle prestazioni delle varie tecnologie; l’effettuazione di periodiche audizioni degli operatori del settore; la proposizione di misure e iniziative eventualmente necessarie per migliorare la previsione dei flussi di cassa dei progetti finalizzati alla costruzione e all'esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili e di centrali ibride. L'Osservatorio dovrà inoltre proporre le misure e le iniziative eventualmente necessarie per salvaguardare la produzione di energia elettrica degli impianti alimentati a biomasse e rifiuti, degli impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili e degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA, prodotta successivamente alla scadenza delle convenzioni richiamate all'articolo 13, commi 2 e 3, ovvero a seguito della cessazione e del diritto ai certificati verdi.

L’Osservatorio dovrà essere composto da non più di 20 membri di comprovata esperienza alla cui designazione si provvederà con  decreto interministeriale, sentita la Conferenza unificata. Lo stesso decreto provvederà, altresì, ad  organizzare l’attività dell’Osservatorio.

Si segnala che con il decreto 16 dicembre 2004 (non pubblicato in gazzetta) si è provveduto alla nomina dei componenti e all’organizzazione organizzazione dell'attività dell'Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili e l'efficienza negli usi finali dell'energia in attuazione dell'art.16, comma 3 del D.Lgs.387/2003.



[1]     L’organizzazione di questa Conferenza si iscrive nell’ambito degli accordi conclusi in occasione del Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg (2002) al fine di aumentare la quota delle energie rinnovabili. La seconda Conferenza internazionale sulle energie rinnovabili si è svolta a Pechino il 7 e 8 novembre 2005.

[2]     COM(1996)576

[3]     Tra i documenti di politica energetica riguardanti le energie rinnovabili si segnala anche il Libro verde sulla sicurezza degli approvvigionamenti energetici (COM(2000)769). Nel Libro la Commissione ha ribadito la necessità di raddoppiare la quota delle energie rinnovabili nel bilancio energetico entro il 2010 e di portare dal 14 al 22% la produzione di elettricità a partire da queste fonti. La Commissione ha inoltre sostenuto la necessità di adottare, nel pieno rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di concorrenza, misure di carattere fiscale quali aiuti di Stato e detrazioni fiscali e propone di finanziare lo sviluppo delle energie rinnovabili a carico delle fonti energetiche convenzionali quali il gas, il petrolio e il nucleare. La promozione delle energie rinnovabili e la loro integrazione nel sistema energetico figurano anche tra gli obiettivi scientifici e tecnologici del Sesto programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico (2002-2006) (approvato con la decisione 2002/834/CE del 30 settembre 2002) e del Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (istituito con la decisione n. 1600/2002/CE del 22 luglio 2002).Si ricorda, infine che, come annunciato nel Libro bianco sulla politica comune dei trasporti del 12 settembre 2001, la Commissione ha inteso promuovere il ricorso alle energie rinnovabili anche nel settore dei trasporti al fine di contribuire al rispetto degli impegni di Kyoto e di ridurre la dipendenza energetica dell’Unione europea nei confronti di Paesi terzi. Facendo seguito a tali orientamenti, l’8 maggio 2003 è stata adottata la direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti che è stata recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 128 (GU n.160 del 12 luglio 2005).

[4]     Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 recante  "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" (GU n. 25 del 31 gennaio 2004 - SO n. 17).

[5]     Si ricorda che dal novembre 2005 responsabile in Italia della trasmissione e del dispacciamento dell’energia elettrica sulla rete ad alta e altissima tensione su tutto il territorio nazionale  è - in attuazione del DPCM 11 maggio 2004 - la società  Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A.

[6]     Con riferimento agli impianti idroelettrici si segnala che i commi 483-492 della legge finanziaria 2006 (L. 266/05) hanno novellano la disciplina delle concessioni idroelettriche, recata dall’articolo 12 del D.Lgs. n. 79/1999, generalizzando, rispetto alla disciplina previgente, la gara ad evidenza pubblica quale procedura di assegnazione delle concessioni di grande derivazione d’acqua per uso idroelettrico.

[7]     Si ricorda che a livello nazionale, la definizione legislativa di fonti rinnovabili è contenuta nell’articolo 1 della legge n.10 del 1991. Tale articolo definisce fonti rinnovabili di energia o assimilate: il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali. Sono considerate altresì fonti di energia assimilate alle fonti rinnovabili di energia: la cogenerazione, intesa come produzione combinata di energia elettrica o meccanica e di calore, il calore recuperabile nei fumi di scarico e da impianti termici, da impianti elettrici e da processi industriali, nonché le altre forme di energia recuperabile in processi, in impianti e in prodotti ivi compresi i risparmi di energia conseguibili nella climatizzazione e nell'illuminazione degli edifici con interventi sull'involucro edilizio e sugli impianti.

[8]     Le lettere b), c) e d) dell’articolo 2 in esame individuano, rispettivamente, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili programmabili (le biomasse, la fonte idraulica, ad esclusione, per quest’ultima fonte, degli impianti ad acqua fluente, nonché gli impianti ibridi); gli impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili o comunque non assegnabili ai servizi di regolazione di punta, alimentati da fonti rinnovabili che non siano quelle di cui sopra; gli impianti ibridi, ossia quelli che producono energia utilizzando sia fonti non rinnovabili, sia fonti rinnovabili, inclusi gli impianti di co –combustione, vale a dire gli impianti che producono energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili e di fonti rinnovabili. La definizione di centrale ibrida che utilizza fonti di energia convenzionali e rinnovabili è contenuta nell’articolo 2, lett. c della direttiva 2001/77/CE.

[9]     Per un quadro delle relazioni presentate dagli Stati membri ai sensi della direttiva 2001/77/CE cfr. http://europa.eu.int/comm/energy/res/legislation/electricity_member_states_en.htm.

[10]    Si segnala l’articolo 5 del D.Lgs. n.128/2005 “Attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti “ (GU 12 luglio 2005, n. 160) che sulla base del parere consultivo espresso dalla commissione dispone l’estensione alla incentivazione di colture dedicate alla produzione di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili dei provvedimenti la cui adozione è prevista  dall'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. 387 ai fini della definizione dei criteri di incentivazione della produzione di energia elettrica da biomasse, gas residui dai processi di depurazione e biogas.

[11]    Si segnala, in proposito, il DM 24 ottobre 2005, art. 5, co. 2 (Cfr  infra).

[12]    Si ricorda che ai sensi del comma 3, articolo 11 del D.Lgs.79 del 1999, il GRTN è titolare dei diritti relativi agli impianti di cui all’art.3, comma 7 della legge 481/1985, cioè dei diritti relativi alla quota di energia elettrica prodotta da impianti da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 1 aprile 1999, inclusi nelle graduatorie previste dal DM 25 settembre 1992 e ammessi a godere della condizioni del provvedimento CIP 6/1992.

[13]    Si segnala che in attuazione di quanto disposto dall’articolo 7 del D.Lgs. 387 è stato emanato il DM 28 luglio 2005 recante “Criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare”, nel quale sono indicati i criteri di incentivazione  della produzione di energia elettrica mediante conversione  fotovoltaica da fonte solare, coerenti con le disposizioni della direttiva 2003/54/CE (GU 5 agosto 2005, n. 181). In sostituzione del precedente sistema di incentivazione dell’energia fotovoltaica basato esclusivamente su contributi in conto capitale, idoneo a finanziare il 50-75 % del costo di investimento ed erogato a livello regionale, nazionale o comunitario sotto varie forme, il decreto  introduce una nuova modalità  ricorrendo al cosiddetto “conto energia”, vale a dire  che  gli incentivi saranno concessi con la stessa energia prodotta, il cui surplus potrà essere venduto alla rete elettrica a tariffe incentivate. Si tratta, in sostanza di un  nuovo sistema di incentivazione  volto a  valorizzare  direttamente la produzione e a garantire un rientro in tempi ragionevoli dell’investimento senza gravare sul bilancio dello Stato  - ma ricorrendo ad un ridotto prelievo sulle bollette elettriche dei consumatori. Il DM è stato recentemente modificato e integrato dal decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 6 febbraio 2006 (v. scheda Fonti rinnovabili-Conto energia).

[14]    Il DM 6 febbraio 2006 ha modificato e integrato il DM 28 luglio 2005 recante “Criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare”.

[15]    Si ricorda che Terna S.p.a ha assunto la titolarità e le funzioni di gestore della rete di trasmissione di cui all’articolo 3, commi 1 e 2 del D.Lgs.79/99 recante liberalizzazione del sistema elettrico, precedentemente svolte da GRTN (la società per azioni, istituita ad hoc con il decreto legislativo n. 79 del 1999 ed operativa dal 1° aprile del 2000) che, a seguito del trasferimento del ramo d’azienda relativo a dispacciamento, trasmissione e sviluppo della rete a Terna S.p.A, avvenuto il 1° novembre 2005 per effetto del DPCM dell’11 maggio 2004, si concentra ora sulla gestione, promozione e incentivazione delle fonti rinnovabili in Italia, attività in parte già svolte precedentemente.

[16]    DPR 12 aprile 1996 ”Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della L 22 febbraio 1994, n. 146 concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale”.

[17]    DPCM 3 settembre 1999Atto di indirizzo e coordinamento che modifica ed integra il precedente atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della L 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale”.

[18]    Si tratta degli impianti eolici, gli impianti termici per la produzione di vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW, gli impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore e acqua calda, derivazione ed opere connesse di acque superficiali che prevedano derivazioni di acqua superiori a 200 litri al minuto secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni al 50 litri al minuto secondo.

[19]    Si ricorda che con Decreto del Ministero delle attività produttive 14 marzo 2003 è stata disposta l’attivazione del mercato elettrico, limitatamente alla contrattazione dei certificati verdi.

[20]    L’energia elettrica prodotta da impianti di generazione alimentati da fonti rinnovabili e assimilate, che gode di forme di remunerazione incentivata, viene ritirata dal GRTN, subentrato all’Enel ai sensi dell’art. 3, co. 12, del D.Lgs. 79/99, che dispone,altresì che con apposite convenzioni, previa autorizzazione del Ministro delle attività produttive, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, siano ceduti al Gestore, da parte delle imprese produttrici - distributrici, l'energia elettrica ed i relativi diritti di cui al titolo IV, lettera b), del provvedimento CIP n. 6/1992 (energia da fonti rinnovabili c.d incentivata); la durata di tali convenzioni è fissata in otto anni a partire dalla data di messa in esercizio degli impianti ed il prezzo corrisposto include anche il costo evitato.

[21]    In attuazione di quanto disposto dall’art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e dal comma 41 della legge n. 239/04, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, con la delibera del 23 febbraio 2005, n. 34, ha definito le “Modalità e condizioni economiche per il ritiro dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e al comma 41 della legge 23 agosto 2004, n. 239” (GU n. 61 del 15 marzo 200). Modifiche e integrazioni alla delibera sono state apportate, successivamente, con le delibere nn. 49/05, 64/05 e 165/05.

[22]    L’Autorità ha provveduto alla definizione delle condizioni economiche per la connessione alle reti elettriche (a tensione superiore ad 1 kV) degli impianti di generazione di energia elettrica sia da fonti convenzionali che da fonti rinnovabili con la delibera 281/05 (“Condizioni per l’erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi”). Il provvedimento ha innovato le previdenti condizioni introducendo maggiore chiarezza nelle procedure e principi di economicità nella fissazione dei corrispettivi per la connessione da parte di TERNA e delle imprese distributrici. Condizioni particolarmente favorevoli sono stae previste per gli impianti di produzione elettrica che utilizzino fonti rinnovabili. Con la successiva delibera 86/06 sono state  dettate“ Disposizioni in materia di modalità di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi”.

[23]    Si ricorda, in proposito, che l’art. 2, comma 15, del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 (cd. decreto Bersani), recante “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica” include nel novero delle fonti energetiche rinnovabili agli effetti del medesimo decreto (e quindi per l’attribuzione dei cd certificati verdi) “la trasformazione in energia elettrica dei prodotti vegetali o dei rifiuti organici e inorganici”.

[24]    La direttiva, all’art. 2, primo par., lettere a) e b), include tra le fonti rinnovabili esclusivamente le biomasse , ovvero la parte biodegradabile dei rifiuti. Si ricorda, perlaltro, come la legge delega (art, 43,co.1, lett. e), preveda che  anche la frazione non biodegradabile dei rifiuti sia ammessa a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili.

[25]    Si segnala che da più parti è stata sollevata l’incompatibilità dell’art. 17 del D.Lgs. n. 387 con la direttiva 2001/77/CE. Nel rispondere ad una interrogazione presentata dal capogruppo dei Verdi al Parlamento europeo, la Commissaria europea ai trasporti ed energia Loyola de Palacio ha affermato che "la frazione non biodegradabile dei rifiuti non può essere considerata fonte di energia rinnovabile" e che "le disposizioni specifiche della disciplina comunitaria relative agli aiuti destinati alle fonti energetiche rinnovabili sono applicabili soltanto alle fonti rinnovabili che rispondono alla definizione dell'articolo 2 della direttiva 2001/77/CE". Anche sulla base di ciò il WWF, con nota del 6 febbraio 2004, ha chiesto alla Commissione europea l’avvio di una procedura d'infrazione a carico della Repubblica Italiana a norma dell'art.226 del Trattato nei confronti dell’art. 17 del decreto legislativo n. 387/2003.

[26]    Si tratta delle  risorse energetiche di origine fossile che, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, venivano assimilate alle fonti rinnovabili in virtù degli elevati rendimenti energetici.

[27]    DM 24 ottobre 20005 recante“ Aggiornamento delle direttive per l’incentivazione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79”.

[28]    Tale durata, sancita dall’articolo 5 del DM 11 novembre 1999, è stata recentemente estesa a 12 anni con il D.Lgs. 152/06 recante “Norme in materia ambientale.

[29]    DL 11 gennaio 2001, n.1, ”Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio. Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina”.