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La Conferenza degli organi specializzati negli affari comunitari ed europei dei Parlamenti dell'UE (COSAC) è stata istituita dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee parlamentari dei Paesi membri della Comunità europea che si è svolta a Madrid nel maggio 1989, al fine di rafforzare il ruolo dei Parlamenti nazionali nel processo comunitario mediante riunioni periodiche degli organismi specializzati negli affari comunitari.
La composizione e il funzionamento della COSAC sono disciplinati da un regolamento adottato nel 1991 e modificato da ultimo in occasione della XXIX COSAC di Atene del 5 e 6 maggio 2003; il protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali allegato al Trattato prevede che la COSAC possa trasmettere alle istituzioni dell'Unione i contributi che ritenga utili sulle attività legislative dell'Unione.
Le riunioni della COSAC hanno luogo, con cadenza semestrale, nello Stato membro che esercita il turno di Presidenza dell'Unione europea. Vi partecipano i rappresentanti delle Commissioni competenti per gli affari europei e comunitari dei Parlamenti degli Stati membri dell'Unione europea ed i rappresentanti del Parlamento europeo. Possono inoltre essere invitati tre osservatori dei Parlamenti dei paesi candidati all'adesione, sempre che siano già stati ufficialmente aperti i relativi negoziati.
Ciascun Parlamento è rappresentato da un massimo di sei membri dell'organismo o degli organismi specializzati negli affari comunitari ed europei; anche il Parlamento europeo è rappresentato da sei membri; sono inoltre invitati tre osservatori dei Parlamenti di ciascun paese candidato all'adesione, a condizione che l'Unione europea abbia ufficialmente avviato con il paese in questione discussioni e/o negoziati finalizzati all'adesione e che il Parlamento interessato abbia presentato a titolo ufficiale una richiesta di partecipazione alla COSAC.
I contributi della COSAC sono adottati in via generale per consenso delle delegazioni presenti alla riunione, nel caso ciò non fosse possibile i contributi sono adottati con la maggioranza qualificata di almeno ¾ dei voti espressi che rappresenti almeno la metà di tutti i voti. Ogni delegazione dispone di due voti. Secondo quanto stabilito dal protocollo allegato al Trattato di Amsterdam i contributi non vincolano in alcun modo i Parlamenti nazionali e non pregiudicano la loro posizione.