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Il Parlamento italiano e l'Unione europea


L'azione del Parlamento italiano in relazione alle attività dell'Unione europea si sviluppa sotto un duplice profilo:

  1. partecipazione alla formazione delle politiche europee
  2. attuazione della normativa comunitaria nell'ordinamento interno


1. LA PARTECIPAZIONE DEL PARLAMENTO ALLA FORMAZIONE DELLE POLITICHE EUROPEE

1.1 Obblighi di informazione da parte del Governo

Il Governo entro il 31 gennaio di ogni anno presenta al Parlamento una relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea, in cui sono illustrate, a consuntivo, le attività svolte e, in via preventiva, gli orientamenti che il Governo intende assumere per l'anno in corso.

Come il disegno di legge comunitaria, la relazione è esaminata da tutte le Commissioni per i profili di rispettiva competenza, dalla Commissione politiche dell'UE, che riferisce in Aula e dall'Assemblea, che, di norma, approva una risoluzione contenente indicazioni al Governo sulle principali questioni all'esame delle istituzioni europee.


Il Governo è inoltre obbligato a trasmettere alle Camere, contestualmente alla loro ricezione, tutti i progetti di atti normativi e di indirizzo adottati dalle istituzioni europee, le eventuali modifiche, ed anche gli atti preparatori (atti a carattere conoscitivo, consultivo e di indirizzo come comunicazioni, piani d'azione e libri bianchi e verdi) con l'indicazione della data presumibile in cui verranno discussi.

Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 11 del 2005 - che rafforza le procedure per la partecipazione anche del Parlamento al processo di formazione della normativa comunitaria - il Governo deve, in via preventiva, informare i competenti organi parlamentari sulle proposte all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei ministri dell'UE e riferire alle Camere sulla posizione che intende assumere in occasione delle riunioni del Consiglio europeo; in via consuntiva, deve riferire ogni sei mesi sui temi di maggiore interesse discussi in ambito comunitario e informare gli organi parlamentari dei risultati delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea e del Consiglio europeo.

1.2 Attività conoscitiva, di indirizzo e di controllo

Le Commissioni parlamentari possono utilizzare nelle materie europee tutti gli ordinari strumenti conoscitivi previsti dal regolamento (audizioni, indagini conoscitive, interrogazioni ed interpellanze, risoluzioni e mozioni). Vi sono, inoltre, norme specificamente dedicate all'informazione della Camera sulle attività delle istituzioni dell'Unione europea:

  • la Commissione politiche dell'Unione europea e le Commissioni permanenti possono disporre, in relazione alle materie all'ordine del giorno del Consiglio delle Comunità europee, lo svolgimento di un dibattito con l'intervento del Ministro competente;
  • tutte le Commissioni possono inoltre invitare membri del Parlamento europeo a fornire informazioni sugli aspetti attinenti alle attribuzioni e all'attività delle istituzioni dell'Unione europea, ed invitare altresì componenti della Commissione europea a fornire informazioni in ordine alle politiche dell'Unione;
  • le risoluzioni del Parlamento europeo, i cui testi siano stati formalmente trasmessi alla Camera, sono deferite alle Commissioni competenti per materia e, per il parere, alla Commissione politiche dell'Unione europea. Le Commissioni possono aprire sul documento un dibattito, che può concludersi con l'approvazione di una risoluzione;
  • le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee possono essere esaminate dalle Commissioni, che possono esprimere in un documento finale il proprio avviso sulla necessità di eventuali iniziative.

Nella XIV Legislatura è stata sperimentata la prassi di procedere, sui grandi temi delle politiche europee, ad audizioni di europarlamentari italiani a cui sono invitati a partecipare membri del Governo. L'obiettivo è quello di contribuire - attraverso uno scambio di informazioni e opinioni tra i vari soggetti che in modo diverso intervengono, direttamente o indirettamente, nel processo decisionale dell'Unione europea - a rafforzare l'azione dell'Italia nelle diverse sedi di tale processo, favorendo anche l'emergere di comuni interessi nazionali.

1.3 Esame delle proposte di atti normativi comunitari

Gli atti e i progetti di atti normativi adottati dal Consiglio o dalla Commissione europea, nonché gli atti preparatori, trasmessi dal Governo o pubblicati sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, sono deferiti per l'esame alla Commissione parlamentare competente per materia e per il parere alla Commissione politiche dell'Unione europea. A tale fine gli organi parlamentari possono richiedere al Governo una relazione tecnica che dia conto dello stato dei negoziati, delle eventuali osservazioni espresse da soggetti già consultati nonché dell'impatto sull'ordinamento, sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sull'attività dei cittadini e delle imprese.

Le Commissioni competenti possono formulare osservazioni e adottare ogni opportuno atto di indirizzo al Governo.
Inoltre, il regolamento della Camera prevede che nella predisposizione del programma e del calendario ciascuna Commissione parlamentare debba garantire il "tempestivo esame" degli atti comunitari e dei progetti normativi comunitari assegnati alle Commissioni parlamentari.

1.4 La riserva di esame parlamentare

La legge n. 11 del 2005 ha introdotto un istituto nuovo nell'ordinamento italiano: la riserva di esame parlamentare dei progetti di atti comunitari e dell'Unione europea. Essa può essere attivata su iniziativa di una delle Camere o del Governo, e si può applicare ad ogni progetto di atto su cui vige obbligo di trasmissione alle Camere da parte del Governo.

La legge 11/2005 prevede che, qualora le Camere abbiano iniziato l'esame di progetti di atti comunitari e dell'Unione europea trasmessi dal Governo, questo possa procedere alle attività di propria competenza per la formazione dei relativi atti soltanto a conclusione dell'esame parlamentare, apponendo in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea la riserva d'esame parlamentare. In casi di particolare importanza di progetti o atti all'esame del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, il Governo può apporre (di propria iniziativa) in sede di Consiglio una riserva d'esame parlamentare sul testo o su una o più parti di esso, inviando alle Camere il testo sottoposto a decisione affinché su di esso si esprimano i competenti organi parlamentari. In entrambi i casi, decorso il termine di venti giorni dalla comunicazione alle Camere dell'apposizione della riserva d'esame parlamentare in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, il Governo può procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti comunitari e dell'Unione europea anche in mancanza della pronuncia parlamentare.

1.5 Esame dei documenti di programmazione legislativa dell'Unione europea

A partire dal 2000 - sulla base di una procedura individuata dalla Giunta per il regolamento - la Camera dei deputati esamina il programma legislativo della Commissione e i programmi annuale e pluriennale del Consiglio.
La procedura prevede:

  • l'esame da parte di tutte le Commissioni permanenti (per i profili ricadenti nell'ambito delle rispettive competenze) che nominano un relatore incaricato di riferire alla XIV Commissione politiche dell'Unione europea;
  • l'esame generale da parte della XIV Commissione (anche con l'audizione degli europarlamentari italiani) che presenta una relazione all'Assemblea;
  • la discussione in Assemblea, che può concludersi con l'approvazione di atti di indirizzo al Governo.

Sulla base di una proposta avanzata al termine dei lavori della Convenzione incaricata di redigere un progetto di Trattato costituzionale e poi ripresa sia dalla COSAC (Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari ed europei dei Parlamenti dell'UE) che dalla Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell'Unione europea, l'attuale Presidenza danese della Conferenza ha promosso un primo esperimento di esame contemporaneo da parte dei Parlamenti nazionali del programma legislativo della Commissione europea. Tale esame contemporaneo ha avuto luogo nel periodo compreso tra il 15 novembre e il 16 dicembre 2005.

2. L'INTERVENTO DEL PARLAMENTO NELL'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA

2.1 La legge comunitaria

Con la annuale legge comunitaria si provvede al recepimento delle direttive comunitarie nell'ordinamento italiano ed a dare attuazione ad ogni altro atto giuridico dell'Unione europea, nonché alle pronunce delle giurisdizioni comunitarie. La comunitaria prevede il recepimento delle direttive:

  • con normazione diretta;
  • con la previsione di delega legislativa al Governo da esercitare nel rispetto di princìpi e criteri direttivi;
  • con regolamenti autorizzati che possono intervenire nelle materie già disciplinate con legge, a condizione che non vi sia una riserva di legge.

Il Parlamento può individuare, sia tra le direttive oggetto di delega legislativa al Governo sia tra le direttive da attuare con regolamento autorizzato, quelle il cui schema di decreto legislativo o di regolamento di attuazione, prima della sua adozione, deve essere sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti.
Il Governo può anche, ove possibile, direttamente attuare le direttive comunitarie in via amministrativa, informandone il Parlamento nella relazione allegata al disegno di legge comunitaria. E' possibile, inoltre, che alcune direttive di particolare rilevanza vengano attuate tramite presentazione alle Camere di disegni o progetti di legge ad hoc. Nelle materie di competenza concorrente le regioni possono dare direttamente attuazione alle direttive.
Il Governo è impegnato a presentare alle Camere entro il 31 gennaio di ogni anno il disegno di legge comunitaria; questo è esaminato insieme alla relazione annuale del Governo sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, nell'ambito di una sorta di "sessione europea" con scadenze prestabilite. L'esame si svolge in sede referente presso la XIV Commissione politiche dell'Unione europea e, per le parti di rispettiva competenza, presso le Commissioni competenti per materia.

2.2 L'esame dei profili di compatibilità comunitaria dei progetti di legge

Il regolamento della Camera dispone che la Commissione politiche dell'Unione europea esprima parere sui profili di compatibilità comunitaria di tutti i progetti di legge che contengano disposizioni rilevanti sotto il profilo della normativa europea.
Il regolamento della Camera prevede, inoltre, che anche le Commissioni di merito, nell'ambito dell'istruttoria legislativa, prendano in considerazione la compatibilità della disciplina proposta con la normativa dell'Unione europea.



Documentazione prodotta dai servizi ed Uffici della Camera in materia di attività dell'Unione europea

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