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Svolgimento di interpellanze urgenti (ore 15,05).
(Iniziative per una corretta interpretazione delle norme relative alla convocazione dei comizi elettorali nei comuni sciolti per infiltrazione mafiosa - n. 2-00371)
PRESIDENTE. L'onorevole Nespoli ha facoltà di illustrare la sua interpellanza n. 2-00371 (Vedi l'allegato A - Interpellanze urgenti sezione 14).
VINCENZO NESPOLI. Signor Presidente, abbiamo proposto la presente interpellanza nel mese scorso, quando si avvicinava la scadenza che avrebbe messo il Ministero dell'interno in condizione di diramare l'elenco dei comuni che sono chiamati a svolgere le elezioni amministrative nella prossima primavera.
L'interpellanza ricalca anche una proposta di legge interpretativa di alcuni limiti, che riteniamo da superare, relativi alla normativa che sovrintende ai meccanismi della convocazione dei meccanismi elettorali in generale e, in particolare, per i comuni che, in applicazione dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, sono sottoposti a misure di scioglimento in via preventiva e che, quindi, sono retti da commissioni straordinarie.
È certamente noto al Governo e al Parlamento che una delle questioni, già affrontata nella scorsa legislatura dalla Commissione antimafia, è che la normativa richiamata dall'articolo 143 e anche da altre norme sia superata dal complesso del testo unico degli enti locali e dalle sopravvenute nuove normative che regolano il sistema delle autonomie. Ciò ha di fatto vanificato questo meccanismo che, in passato, serviva anche da prevenzione e da tutela nei confronti della politica che gestiva i comuni. Oggi, non vi è una differenziazione di responsabilità. Molto spesso si adottano provvedimenti, in applicazione dell'articolo 143, di scioglimento dei comuni per responsabilità che sono in capo ai dirigenti e non alla politica.
Sono in corso audizioni alla I Commissione della Camera in concomitanza con l'esame di alcune proposte di legge, fra cui una che porta anche la mia firma, per addivenire ad una normativa diversa che metta al riparo da interpretazioni come quelle che sono state prodotte in questi anni, in cui, in applicazione di questa norma, vi è stata una lettura troppo «politica» degli interventi o, almeno, così è stata letta dalle amministrazioni e dalle popolazioni che hanno dovuto subire questo intervento.
Molto spesso, in conseguenza di questi scioglimenti, la commissione straordinaria che sostituiva non ha determinato un Pag. 110clima nuovo nella gestione dei comuni o condizioni diverse. Anzi, se entriamo nella valutazione delle gestioni commissariali, possiamo constatare con facilità il verificarsi di situazioni che fanno «rabbrividire» rispetto alla gestione politica della cosa pubblica. Le gestioni commissariali sono spesso molto discrezionali e condizionano in negativo le attività delle amministrazioni che sono state legittimate dal voto popolare.
Con l'interpellanza che sto illustrando chiediamo al Governo di dirimere un dubbio interpretativo sui meccanismi che sottendono alle procedure di convocazione dei comizi elettorali. In provincia di Napoli, proprio questa mattina, il prefetto ha sollecitato una riunione per fare il punto sulla situazione e sulle responsabilità che la prefettura, in attuazione del testo unico, esercita con il controllo preventivo che mette in atto sul sistema delle autonomie. In provincia di Napoli, trenta comuni su novantadue sono monitorati, oltre a quelli che già sono stati sciolti e in cui vi è la commissione straordinaria e a quelli in cui già si è insediata una commissione d'accesso che sta svolgendo verifiche per valutare se proporre ulteriori provvedimenti di scioglimento.
Siamo di fronte ad un'emergenza democratica, perché negli anni, al di là del colore politico delle amministrazioni che reggono le sorti di governo, abbiamo verificato un intensificarsi delle attività di prevenzione e di repressione che hanno determinato molti scioglimenti di consigli comunali. Atteso che le gestioni commissariali non producono certezze in tema di legalità degli atti amministrativi o un clima nuovo nella gestione della cosa pubblica, si sta spesso verificando, per di più, che si torna a votare in tempo lunghi, molto al di là dei termini previsti dalla legge secondo cui la commissione straordinaria dovrebbe rimanere in carica diciotto mesi, tranne i casi in cui venga approvata una richiesta di proroga (comunque, la gestione commissariale non potrebbe andare oltre i ventiquattro mesi). Purtroppo, si sta verificando con facilità che la gestione vada molto al di là di questo termine, arrivando in qualche caso, addirittura, a tre anni, in conseguenza dell'applicazione della norma della convocazione dei comizi elettorali.
Noi siamo convinti che c'è un discorso relativo alla volontà, in termini politici, di attivare meccanismi per riconsegnare all'elettorato e ai cittadini la possibilità di scegliersi il proprio Governo della città. Se noi ci trovassimo di fronte ad una norma che poi nella sua attuazione porta a compimento benefici per le popolazioni amministrate, rimarremmo ad approfondire l'attività delle commissioni non 18, non 24, ma 36 o 48 mesi, se questo servisse a ripristinare una correttezza amministrativa ed a procedere in un clima di certezza sul piano della sicurezza e della legalità a livello locale.
Visto che tutto questo non si è verifica molto spesso, anche a distanza di pochi mesi si interviene con le stesse procedure. Inoltre, non è possibile fare altrimenti: pertanto vi è la necessità di modificare la norma che sottintende all'applicazione dell'articolo 143 e che determina lo scioglimento dei comuni per condizionamento mafioso camorristico, nel momento in cui tutti quanti concordiamo che si tratta di una norma antiquata, che va modernizzata e che deve evidenziare collusioni certe, indicando altresì responsabilità di pubbliche amministrazioni in relazione a situazioni di connivenza o di condizionamento.
Sono pochissimi i casi per cui, in seguito a scioglimento del comune per infiltrazioni camorristiche o mafiose, poi si sono viste procedure che hanno coinvolto amministratori e che hanno individuato responsabilità specifiche in questi collegamenti. Quindi, nella stragrande maggioranza delle volte, la norma viene applicata a livello di prevenzione e non come norma di evidenziazione di responsabilità precise. Da questo punto di vista, noi sollecitiamo il Governo a dare una certezza interpretativa che vada nel senso di far primeggiare la partecipazione democratica delle popolazioni amministrate, consentendo ai cittadini di scegliersi il proprio Governo.
PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per l'interno, Ettore Rosato, ha facoltà di rispondere.
ETTORE ROSATO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, cercherò di rispondere all'interpellanza sciogliendo il dubbio che ci sia una possibilità interpretativa sulla questione all'esame. Infatti, mi riconosco in molti dei ragionamenti dell'interpellante, in particolare sulla necessità di essere attenti a quello che è l'obiettivo finale, vale a dire, da una parte, riportare la legalità nei territori dei comuni che sono stati sciolti per condizionamenti mafiosi e, dall'altra, ricostruire quelle condizioni minime per consentire ai cittadini di scegliere liberamente la loro amministrazione.
Infatti, ai sensi della normativa vigente in materia di scioglimento dei consigli comunali di cui all'articolo 143 del testo unico sugli enti locali ed in base alla prassi costantemente seguita dal ministro dell'interno, il rinnovo delle amministrazioni locali sciolte per motivi di mafia è consentito qualora la scadenza della gestione commissariale intervenga entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni, termine coincidente con l'affissione dei manifesti di indizione dei comizi elettorali.
Qualora ciò non sia possibile, si viene a determinare una proroga di fatto delle gestioni straordinarie per motivi tecnico-normativi, fino alla tornata elettorale dell'anno successivo, dato che, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del citato testo unico, la commissione rimane in carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale utile. Tale impostazione è coerente con quanto avviene per gli scioglimenti ordinari per cause tipizzate ex articolo 141 del testo unico sugli enti locali qualora essi intervengano oltre la data del 24 febbraio, prevista dall'articolo 2 della legge n. 182 del 1991 quale termine ultimo per consentire l'inserimento degli enti disciolti nella tornata elettorale primaverile dello stesso anno, con la conseguenza che gli scioglimenti disposti oltre quella data danno luogo a rinnovo degli organi nella tornata elettorale dell'anno successivo.
Peraltro, l'orientamento del ministro dell'interno, anche dopo che il legislatore ha accorpato i rinnovi elettorali amministrativi in unica tornata nell'arco dell'anno, da tenersi in primavera, è quella di favorire quanto più possibile la rapida ricostituzione degli organi di governo liberamente e democraticamente eletti dalle collettività locali.
In questo senso, si è ritenuto che, anche nel caso in cui la gestione commissariale scada oltre il termine del 24 febbraio, possa essere disposto l'inserimento dei comuni sciolti per mafia nella tornata elettorale annuale, purché il periodo di durata di tale gestione si sia concluso nell'ultimo giorno utile per convocare i comizi elettorali, cioè al quarantacinquesimo giorno antecedente a quello fissato per la votazione. Quest'ultimo termine fissa un limite difficilmente superabile, considerata la rigidità che caratterizza l'intero calendario elettorale, così come disciplinato dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, che fissa in modo minuzioso la tempistica dei vari adempimenti del procedimento preordinati alla garanzia del regolare svolgimento delle consultazioni, con la conseguenza che eventuali scostamenti da tale calendario non possono essere introdotti per legge.
Una conferma indiretta della correttezza di questa impostazione proviene anche dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1o febbraio 2005, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2005, n. 40 (probabilmente lei lo ricorderà), che, in occasione delle elezioni amministrative del 2005, in deroga alla norme ordinarie, ma limitatamente a quell'anno, ha consentito il rinnovo degli organi elettivi nei comuni sciolti per mafia la cui gestione commissariale scadeva entro il giorno antecedente a quello fissato per le elezioni.
Da quanto precede si evince, quindi, che l'accoglimento di quanto prospettato nell'interrogazione non può avvenire su base meramente interpretativa, ma necessita di un intervento legislativo che modifichi Pag. 112espressamente le richiamate disposizioni del testo unico degli enti locali, in particolare l'articolo 143 del testo unico, e comunque tenendo conto che in nessun caso il rinnovo elettorale potrebbe intervenire prima della data di scadenza della gestione commissariale ancorché prevista per lo stesso semestre in cui si vota.
La norma del 2005 avrebbe potuto innovare l'articolo 143, garantendo stabilità a questo percorso, ma il legislatore, a quell'epoca, non ha ritenuto di farlo e, quindi, dobbiamo utilizzare la norma attualmente in vigore.
Osservo a tale proposito che gli stessi interroganti, del resto, hanno promosso un'iniziativa legislativa in tal senso, l'atto Camera n. 1134, che anche lei, onorevole Nespoli, ha ricordato prima, concernente il rinnovo dei consigli comunali e provinciali sciolti per fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso, che si trova attualmente all'esame della I Commissione permanente di questo ramo del Parlamento.
Già in quella sede, nella seduta del 13 dicembre scorso, il rappresentante del Governo, il mio collega Alessandro Pajno, ha avuto modo di assicurare che le ipotesi di aggiornamento della disciplina in esame sono ben presenti al Governo che segue con attenzione la discussione in corso.
Fermo restando, quindi, il rispetto per le determinazioni cui il Parlamento riterrà di pervenire in esito al dibattito sulle proposte di legge presentate, si ritiene che alcune modifiche alla normativa vigente potrebbero essere anche apportate nell'ambito della revisione del testo unico sugli enti locali, per la quale è stato predisposto apposito disegno di legge delega.
Vorrei anche ricollegarmi, onorevole Nespoli, al suo intervento, che condivido; mi riferisco, in particolare, agli aspetti riguardanti non solo la struttura politica dell'ente locale che viene sciolto, ma anche la struttura tecnica, sulla quale occorre intervenire con strumenti legislativi per riportare una condizione di normalità in quell'amministrazione comunale che ne ha bisogno.
Mi auguro che il Parlamento, nell'ambito dell'esame del disegno di legge delega sugli enti locali, voglia apportare le opportune modifiche in tal senso, sulle quali il Governo è favorevole ed impegnato.
Aggiungo che il ministro Amato le ha inviato una nota personale sul tema dell'interpellanza, anche perché su tale vicenda il ministro è particolarmente sensibile a non interferire con provvedimenti legislativi sul regolare svolgimento del voto.
Naturalmente dobbiamo sempre garantire situazioni di chiarezza in materia elettorale. Mi pregio di dire che in ciò si riscontra una certa continuità (è un elemento utile di cui il paese può vantarsi).
Con quella nota il ministro le assicura che non è intenzione del Governo proporre alcun provvedimento normativo urgente che modifichi la vigente disciplina perché ciò significherebbe, quando ognuno sta già correndo, inserire un elemento di insicurezza all'interno del prossimo turno elettorale per i comuni sciolti per mafia le cui gestioni commissariali non scadono entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni.
Confido di aver dato una risposta sufficientemente chiara, utile almeno a comprendere che l'atteggiamento del ministero è volto a non intervenire attraverso un provvedimento d'urgenza riguardo ad una questione delicata che, invece, va concordata in Parlamento; ciò, per riformare questo quadro legislativo e per consentire che si possa operare con serenità su due binari. Da una parte, infatti, bisogna seguire la scelta operata a suo tempo e in maniera intelligente dal legislatore, volta alla costruzione di un meccanismo attraverso cui sciogliere le amministrazioni caratterizzate da infiltrazioni di tipo mafioso, ed adeguare questa normativa alle esigenze riscontrate in questi anni. Dall'altra, bisogna consentire, attraverso l'uso di adeguati strumenti, che nel momento in cui le amministrazioni tornino ad essere pienamente funzionali il cittadino possa con il suo voto determinare colui che deve amministrarlo.
PRESIDENTE. L'onorevole Nespoli ha facoltà di replicare.
VINCENZO NESPOLI. Signor Presidente, capisco la difficoltà del sottosegretario a fornire una risposta adeguata alla questione posta, poiché è peregrina l'idea di sostenere che l'orientamento consolidato del ministero è quello di favorire, quanto più possibile, la convocazione dei comizi elettorali, la partecipazione elettorale, il rinnovo dei consigli comunali.
La consuetudine - meglio definirla in questo modo poiché di questo si tratta: non si può, infatti, parlare di norma - richiamata non concerne alcun disposto legislativo di riferimento.
Giustamente il sottosegretario non ha richiamato una norma poiché vi è una consuetudine che, al fine di favorire la partecipazione al voto, fissa, per il solo caso rappresentato dai comuni sciolti in applicazione dell'articolo 143 del testo unico - non sono compresi quei comuni interessati, ad esempio, da una crisi politica e il cui scioglimento si è verificato dopo il 24 febbraio -, la convocazione dei comizi elettorali se ricorre la coincidenza con il termine dei diciotto mesi relativo alla gestione commissariale.
Rispetto a questa consuetudine, è intervenuto il decreto-legge n. 8 del 2005 - correttamente richiamato dal sottosegretario -, convertito nella legge 24 marzo 2005, n. 40. Ebbene, il terzo comma dell'articolo 1 stabilisce chiaramente che il periodo di durata della gestione commissariale si deve concludere entro il giorno antecedente a quello fissato per la votazione.
Questa è una norma legislativa che valeva per il 2005 perché è in quel contesto che il Parlamento è dovuto intervenire. Infatti, rispetto al testo unico degli enti locali il turno annuale fu anticipato (se si ha come riferimento la scadenza o il periodo 15 aprile-15 giugno) tramite decreto.
In ogni caso, si è fissato un principio legislativo rispetto ad una consuetudine, mentre nel 2006 non vi è stata questa necessità: ricordo, proprio in questo senso, il mio intervento in sede di conversione del decreto-legge. Lo ripeto, nel 2006 non vi è stata questa necessità poiché non vi erano consigli comunali in scadenza e che, in forza dell'applicazione non indicata nel 2005, potevano vedere prorogata di fatto, per più di un anno, la gestione commissariale.
Che cosa succederà oggi in provincia di Napoli? Alcuni comuni, per i quali la gestione commissariale scade ad aprile, andranno al voto nel 2008. Per cui, la commissione straordinaria resterà in carica oltre trenta mesi - in qualche caso arriveremo a trentadue, trentatré mesi -, quando la legge stabilisce un tetto massimo di ventiquattro mesi se si accetta la proroga.
Allora io credo che il Governo avrebbe dovuto dare una risposta rispetto ad un dato, se cioè sia preminente il rispetto della legge, che fissa nel termine ultimo dei 24 mesi la gestione commissariale, o una consuetudine interpretativa in forza della quale non si mandano al voto i comuni, e di fatto si supera questo termine perentorio fissato dalla legge.
Questo è in sintesi il problema che noi abbiamo posto. Se poi, all'interno di questa analisi, viene fuori che i comuni che non andranno a votare sono comuni che erano gestiti dal centrosinistra, i cui organi sono stati poi sciolti per infiltrazione camorristica, che sono comuni all'interno dei quali ci sono autorevoli espressioni, autorevoli parlamentari del centrosinistra, forse si capisce che questo tipo di interpretazione è stata indotta per evitare che si vada a votare in quei comuni dove evidentemente il risultato elettorale poteva essere non favorevole proprio a chi oggi sostiene questa interpretazione e non invece l'applicazione della norma, che fissa nel massimo termine utile di 24 mesi la gestione commissariale.
Sono dati che la legge ci dà. Vi è poi l'interpretazione, perché non c'è nessuna norma legislativa che dice che per i comuni i cui organi sono sciolti per camorra il termine ultimo viene conteggiato rispetto alla convocazione dei comizi elettorali.Pag. 114
La legge di riferimento è l'articolo 143 del testo unico. L'articolo 143 fissa il termine ultimo della gestione commissariale in 24 mesi. Si tratta quindi di un termine che deve essere equiparato alla gestione ordinaria dell'amministrazione. Se questo termine scade nei primi sei mesi dell'anno si va a votare, altrimenti si va all'anno successivo. Dato che in questi casi il termine scade nei primi sei mesi, si doveva andare a votare.
Ringrazio il ministro Amato che ha voluto anticiparmi con una lettera personale la sua non disponibilità a intervenire con uno strumento legislativo, perché questo ha fatto il ministro Amato; lo ringraziamo per la chiarezza, ma la chiarezza del ministro Amato ovviamente mette in evidenza un dato: si è voluto privilegiare la consuetudine della burocrazia ministeriale rispetto alla norma legislativa, che invece andava rispettata.