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Discussione della proposta di legge: S. 1375 - Senatori Bianco e Sinisi: Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio (Approvata dalla I Commissione permanente del Senato) (A.C. 2427) (ore 18).
(Repliche del relatore e del Governo - A.C. 2427)
PRESIDENTE. Prendo atto che il relatore, onorevole La Forgia, rinuncia alla replica.
Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.
MARCELLA LUCIDI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Vorrei formulare alcune considerazioni in ordine alla discussione che si è svolta e ricordare, come è stato più volte fatto, il carattere del provvedimento in esame. Ribadirlo serve anche a prendere in considerazione un rilievo sollevato dall'onorevole Bocchino. Questo provvedimento ci allinea alla normativa europea che stabilisce l'esclusione dell'imposizione di un permesso di soggiorno, prevedendo l'obbligo di una dichiarazione di presenza per soggiorni inferiori ai tre mesi. La scelta, compiuta in considerazione dei casi per i quali non si prevede più la necessità di un permesso di soggiorno, è in linea con le attuali disposizioni contenute nella legge sull'immigrazione che inserisce, tra i permessi di soggiorno che non devono essere superiori a tre mesi, proprio quelli concessi per visite, affari e turismo. Tra le fattispecie, quindi, si contempla il caso di un permesso di soggiorno per visita.
Con riferimento alla preoccupazione che l'onorevole Bocchino, ma non solo lui, ha espresso in ordine al diverso rapporto che si instaura tra lo Stato e lo straniero che entra sul nostro territorio per un periodo di tempo limitato, ritengo di poter dire che la nuova disciplina non compromette affatto l'attività di controllo sugli ingressi e i soggiorni degli stranieri. La disciplina in esame consente, anzi, di anticipare tale controllo fin dall'ingresso nel territorio, attraverso le dichiarazioni di presenza che la persona può rendere alla frontiera.
Sotto il profilo dell'effettività dei controlli, la normativa in esame non modifica la disciplina dei visti anche per soggiorni brevi. Inoltre, con l'adeguamento normativo effettuato in materia di espulsione, prevede, come è stato detto, l'allontanamento dello straniero che non rende la dichiarazione ovvero che si trattiene oltre il termine dei tre mesi oppure oltre il termine, eventualmente inferiore, consentito dal visto di ingresso.
Credo, quindi, di aver esposto garanzie rispondenti alle esigenze che sono state qui poste, nell'ottica per cui è reale la nostra esigenza di ragionare su un disegno di legge sull'immigrazione avendo sempre presente la sua complessità, come prima evidenziava l'onorevole Santelli. Tuttavia, aggiungerei che dobbiamo anche essere attenti a non riassumere tutta la casistica possibile all'interno di una stessa disposizione.Pag. 81L'oggetto del nostro dibattito è essenzialmente ciò che era descritto nell'intervento del Ministro Bonino. Si tratta, quindi, di una condizione di favore introdotta per coloro che vengono nel nostro Paese con l'intenzione di rimanerci per brevi periodi.
È evidente che la patologia va affrontata con altri tipi di risposte che, tuttavia, qui sono contemplati; ma non si può rovesciare il ragionamento, cominciando a scrivere una norma con la diffidenza. Ritengo, tuttavia, che le esigenze di offrire una norma positiva e di soddisfare la preoccupazione di un sistema di controlli comunque efficace siano state totalmente rispettate nella disposizione in esame.
L'onorevole Santelli ha posto una questione che comprendo, poiché l'articolo 13 viene richiamato nella sua interezza. È evidente che, per quanto riguarda l'attuale testo, non possiamo che cogliere un'analogia con quanto è scritto nell'articolo 13, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 che contempla il caso in cui la persona non comunichi la propria presenza sul territorio e il caso in cui si fermi in un tempo superiore a quello consentito. Questo è quanto stabilisce l'attuale disposizione.
L'onorevole Boato invita a riflettere nell'ottica di una riforma del testo unico sull'immigrazione. Anche per questo aspetto, accolgo l'indicazione. Ritengo condivisibili, inoltre, alcuni emendamenti che sono stati presentati. Essi, per volontà unanime, al Senato non sono stati inseriti in questo testo; tuttavia si richiamano ad esigenze e preoccupazioni condivisibili che potremo bene affrontare in quella sede.
PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.