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Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.
(Iniziative legislative per rafforzare la posizione della persona offesa dal reato nell'ambito delle diverse fasi del procedimento penale - n. 3-00913)
PRESIDENTE. La deputata Balducci ha facoltà di illustrare la sua interrogazione n. 3-00913 (Vedi l'allegato A - Interrogazioni a risposta immediata sezione 6).
PAOLA BALDUCCI. Signor Ministro, nel quadro degli importanti interventi riguardanti l'accelerazione e la razionalizzazione del processo penale, so che una particolare attenzione è stata riservata alle modifiche che assicureranno una maggiore speditezza del rito ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione. Allo stesso tempo, devono essere valutate positivamente tutte le previsioni tese al conseguimento di un'effettiva deflazione del processo penale, anche attraverso l'introduzione di nuove disposizioni in materia di sospensione delPag. 9processo, come l'istituto della messa alla prova o gli istituti che derivano dal giudice di pace.
A fronte di ciò, è lecito tuttavia domandarsi quale potrà essere l'effettivo impatto dei nuovi istituti sul versante della tutela della persona offesa dal reato, che costituisce una componente fondamentale nell'ambito del nuovo processo penale, sebbene non dotata di adeguati poteri e facoltà. Bisogna tenere in debita considerazione le esigenze di riparazione del danno sociale cagionate dall'illecito penale. Quindi, signor Ministro, noi chiediamo quali siano le iniziative tese a rafforzare il ruolo della persona offesa dal reato.
PRESIDENTE. Il Ministro della giustizia, Clemente Mastella, ha facoltà di rispondere.
CLEMENTE MASTELLA, Ministro della giustizia. Signor Presidente, rispondo all'onorevole Balducci che il tema della tutela delle vittime del reato è attualmente oggetto di specifica attenzione da parte del mio Ministero, come l'interrogante ha anche ricordato. Diversi sono i provvedimenti normativi allo studio per dare attuazione agli strumenti normativi di matrice comunitaria ed europei intervenuti di recente sul tema della «regolamentazione» delle vittime di reato.
Mi riferisco in particolare all'attuazione della direttiva del Consiglio della Comunità europea, relativa all'indennizzo delle vittime di reato, il cui recepimento era già previsto nella legge comunitaria per l'anno 2006 e i cui lavori preparatori sono attualmente ad uno stadio molto avanzato.
Faccio poi presente la decisione quadro del Consiglio GAI, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale: la maggior parte delle garanzie previste da tale decisione comunitaria è già ampiamente contenuta nel nostro processo penale, sicché per la sua attuazione sarà necessario, in sede di iniziativa legislativa, solo un adeguamento limitato a pochi punti specifici. Pertanto si potrà convenire anche con la Commissione o direttamente con il Parlamento, per arrivare a questo criterio di procedura di mediazione penale.
Anche sul versante parlamentare so che esistono numerosi interventi a favore di un potenziamento della tutela della persona offesa: al riguardo mi pare siano stati presentati diversi provvedimenti, di varia provenienza, volti a valorizzare la posizione della persona offesa.
Credo quindi che, lavorando in sintonia, sinergicamente, tra il Governo - a fronte anche dell'approvazione che ne viene, proiettandoci nel cono d'ombra del risvolto di natura comunitaria - e il Parlamento e la Commissione di merito, si possa arrivare ad attuare quello che l'interrogante, l'onorevole Balducci, ha posto in questo momento alla mia attenzione.
PRESIDENTE. La deputata Balducci ha facoltà di replicare.
PAOLA BALDUCCI. Ringrazio il Ministro per le sue precise e puntuali parole ed esprimo soddisfazione.
Vorrei aggiungere qualche osservazione. Vi sono due interessi oggi fondamentali: uno è sicuramente quello per il quale il Ministero sta lavorando, che è costituito dalla ragionevole durata dei processi, senza dimenticare certo l'esigenza della certezza della pena, ma con riguardo - e noi insistiamo molto su questo - alle sanzioni alternative, per cui la pena in carcere deve essere l'extrema ratio.
Accanto a ciò, il problema - annoso e irrisolto - a cui prestare attenzione, deve essere quello che il Ministro ha qui citato: guardare con maggiore convinzione alla mediazione penale, aprendo il sistema sanzionatorio a quegli interventi di giustizia riparativa, che siano diretti a promuovere la riparazione del danno subito dalla vittima e la riconciliazione tra questa e il colpevole, attraverso un impegno fattivo di quest'ultimo a favore dell'offeso.
La mediazione penale infatti supera la logica della mera repressione e del semplice risarcimento, in un'ottica finalmente relazionale tra le persone coinvolte, vittima e autore del reato, tale cioè daPag. 10consentire un'effettiva pacificazione sociale. Può anzi ritenersi che lo strumento della mediazione vada nella direzione di concretizzare sempre più, nel nostro ordinamento, il finalismo rieducativo della pena, di cui all'articolo 27, terzo comma, della Costituzione.
Con ciò, voglio auspicare che nel prossimo intervento di riforma - ne sono sicura, considerati i segnali molto forti e importanti del Ministro, che per la prima volta non accetta la logica delle riforme settoriali, ma si richiama finalmente a riforme organiche - si tenga in debito conto non solo delle esigenze di efficienza degli uffici e della speditezza dei processi, ma anche degli interessi lesi, che fanno capo alle vittime dei reati e alle famiglie degli offesi, nei confronti dei quali l'ordinamento dovrà essere molto attento.