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Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.
(Accordi di cooperazione tra la Bielorussia e l'Italia in materia di affidamento di minori - n. 3-00941)
PRESIDENTE. L'onorevole Pedrini ha facoltà di illustrare la sua interrogazione n. 3-00941 (Vedi l'allegato A - Interrogazioni a risposta immediata sezione 6).
EGIDIO ENRICO PEDRINI. Signor Presidente, signor Ministro, con questa interrogazione mi riferisco all'ormai famoso caso della bimba bielorussa che era ospitata da una coppia di Cogoleto, in provincia di Genova. Più nello specifico vorrei cercare di capire quali sono stati i termini dell'accordo bilaterale che sarebbe stato firmato il 10 maggio, circa un mese fa; in particolare, vorrei riferirmi all'elaborazione del citato accordo, che nasce dalla necessità di fornire una precisa regolamentazione giuridica dei programmi di accoglienza dei bambini. Infatti, anche riguardo al trattato siglato pochi giorni or sono, Pag. 50siamo in presenza di un atteggiamento del tutto particolare da parte delle autorità della Bielorussia, che hanno - in verità - nuovamente aperto la possibilità dei soggiorni terapeutici, ma per quanto riguarda il problema specifico delle adozioni si sono fermate ad un numero praticamente irrisorio, che sarebbe - tra l'altro - in violazione del citato accordo bilaterale.
PRESIDENTE. Saluto i membri del «consiglio comunale dei ragazzi» del comune di San Marco in Lamis in provincia di Foggia, che stanno assistendo ai nostri lavori dalle tribune (Applausi).
Il Ministro della giustizia, Clemente Mastella, ha facoltà di rispondere.
CLEMENTE MASTELLA, Ministro della giustizia. Signor Presidente, in risposta all'interrogazione dell'onorevole Pedrini, ricordo che in data 7 settembre 2006 il tribunale per i minorenni di Genova emetteva decreto, confermato dalla corte d'appello il successivo 28 settembre, con cui veniva revocato l'affidamento della minore Viktoria Maroz al comune di Cogoleto, autorizzandone il rientro in Bielorussia. Il tribunale autorizzava la famiglia ospitante ad accompagnare la bambina in patria. La corte d'appello, peraltro, precisava che erano venuti meno i poteri dell'autorità giudiziaria di provvedere con urgenza all'interesse del minore straniero, perché la Repubblica bielorussa aveva assunto adeguate misure nell'interesse della bambina, predisponendo un apposito programma riabilitativo.
Come è noto, la bambina sottratta inizialmente dalla famiglia ospitante, una volta ritrovata, veniva condotta in Bielorussia, accompagnata da medici italiani, in modo da assicurare la necessaria assistenza terapeutica, sino a quando fosse ritenuto necessario. Su incarico del tribunale per i minorenni, gli stessi medici si recavano in Bielorussia dal 3 al 9 dicembre 2006, per una verifica del programma riabilitativo e dei cambiamenti verificatisi dopo il rientro in patria della minore. I sanitari rilevavano che la bambina, dopo avere inizialmente soggiornato in un istituto diverso da quello dove si trovava prima di venire in Italia, era in quel momento ospitata dalla famiglia bielorussa presso cui già viveva il fratello Sacha. Aggiungevano che la bambina aveva stabilito un buon rapporto con tale famiglia e si trovava a suo agio nella nuova situazione.
Quanto al più specifico quesito posto dall'onorevole Pedrini, devo rilevare che non esiste alcun accordo bilaterale che consente di chiedere allo Stato straniero la verifica delle condizioni psicofisiche di un minore e che renda possibile riportarlo in Italia. Peraltro, i Governi italiano e bielorusso hanno sottoscritto di recente, proprio grazie al Ministro della solidarietà sociale, Ferrero, lo scorso 10 maggio, un accordo, il cui testo tra l'altro si può consultare - così mi riferiva il Ministro Ferrero - sul sito Internet del Ministero della solidarietà sociale, un accordo che contiene i principi e le disposizioni operative che definiscono finalità e criteri di programmi solidaristici e di risanamento per i minori bielorussi.
In particolare, è stato stabilito, da un lato, che tutti i minori orfani, avendo un tutore nominato dall'autorità bielorussa, non possono mai essere considerati in stato di abbandono sul territorio italiano, dall'altro lato, che i programmi di accoglienza si fondano su presupposti e condizioni differenti da quelli propri delle adozioni e trovano pertanto una regolamentazione diversa dalla disciplina delle adozioni internazionali.
Per quanto concerne, poi, le modalità del soggiorno in Italia è previsto che i minori siano ospitati temporaneamente presso famiglie o strutture idonee...
PRESIDENTE. La invito a concludere.
CLEMENTE MASTELLA, Ministro della giustizia. ...preventivamente informate delle finalità dei viaggi di risanamento e dello status giuridico dei minori e, più in generale, degli impegni a carico degli ospitanti.
PRESIDENTE. L'onorevole Pedrini ha facoltà di replicare.
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EGIDIO ENRICO PEDRINI. Signor Presidente, purtroppo su queste questioni devo rilevare che abbiamo valutazioni diverse rispetto a quelle del signor Ministro.
In data 5 settembre 2006 il presidente del tribunale dei minori, con la lettera che ho tra le mie mani, faceva riferimento allo stato della salute della bambina tale da non permetterne il trasferimento, ne ordinava la permanenza in Italia ed affermava testualmente: «Si deve peraltro sottolineare come le lettere qui inviate dall'ambasciata (della Bielorussia) adoperino a tratti un sorprendente linguaggio intimatorio e mostrino una sorta di confusione tra la materia dell'adozione e la protezione e le procedure di conseguenza».
Inoltre, analizzando il caso, devo rilevare che, per quanto mi riguarda, con valutazione non solamente mia, ma di uno schieramento di parlamentari appartenenti sia al centrosinistra sia al centrodestra, si è in presenza di violazioni di norme poste a tutela di una minore ed esattamente, per quanto è richiamato anche nel nostro dettato costituzionale, delle convenzioni internazionali (faccio riferimento specifico alla Convenzione dell'Aja, che, non a caso, non è stata ratificata dalla Bielorussia) ed, in particolare, delle Convenzioni di New York che dettano norme in materia.
Un adulto avrebbe avuto possibilità di difesa, ma trattandosi di una bambina minore vi sono stati atteggiamenti del tribunale e della corte di appello che ne hanno permesso il rientro in patria.
PRESIDENTE. La invito a concludere.
EGIDIO ENRICO PEDRINI. Signor Ministro, a causa della limitatezza del tempo a mia disposizione, mi rivolgo alla sua nota sensibilità, come tutti i parlamentari che fanno parte del comitato «Aiutiamo Maria» (che non ha alcuna intenzione di cessare la sua attività). Ci siamo rivolti anche al Ministro degli affari esteri ed ora mi rivolgo anche a lei, come Ministro, e alla sua personale sensibilità umana, per fare in modo che la bambina di cui abbiamo parlato possa avere la speranza di tornare in Italia (Applausi dei deputati del gruppo Italia dei Valori).