Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
Svolgimento di una interpellanza e di interrogazioni (ore 10,12).
(Iniziative a tutela delle piccole e medie imprese fornitrici di grandi aziende di distribuzione - n. 3-00087)
PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Alfonso Gianni, ha facoltà di rispondere all'interrogazione Ciccioli n. 3-00087 (Vedi l'allegato A - Interpellanza e interrogazioni sezione 1).
ALFONSO GIANNI, Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. Signor Presidente, l'onorevole Ciccioli, nella sua interrogazione, pone a diversi ministeri quesiti di grande importanza, alcuni di carattere generale ad altri di carattere particolare.
Per quanto riguarda la questione di carattere generale relativa allo Stato e al possibile ed auspicabile sviluppo del mondo delle piccole e medie imprese, il Governo risponde con la presentazione di diverse norme a sostegno dello sviluppo, in particolare del sistema delle piccole e medie imprese, che sono inserite, come l'onorevole Ciccioli sicuramente sa, nelPag. 5disegno di legge finanziaria e sulle quali torneremo a riflettere ampiamente in tale sede.
Al quesito di carattere specifico posto dall'onorevole Ciccioli, posso rispondere che, per ciò che concerne i mancati pagamenti o i tempi lunghi degli stessi nelle transazioni commerciali tra grandi distributori e piccoli imprenditori ed i loro fornitori, si deve rilevare come la questione attenga ad aspetti squisitamente civilistici lasciati alla piena autonomia delle parti e che investono tutto il mondo dell'attività economica e basato essenzialmente sulla fiducia tra operatori.
Tuttavia, si è già cercato di intervenire sugli aspetti patologici del fenomeno, prevedendo normativamente misure che contenessero gli effetti dannosi dei ritardi dei pagamenti. A detta finalità risponde il decreto legislativo n. 231 del 2002 che ha dato attuazione alla direttiva 2035 della Comunità europea, il cui scopo era di uniformare la disciplina dei pagamenti all'interno dell'Unione europea, atteso l'eccessivo ritardo nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie nell'ambito delle transazioni commerciali. Detto decreto legislativo, che regola i rapporti tra creditori e debitori per ciò che concerne i ritardi di pagamento per tutti i contratti stipulati a far data dal giorno 8 agosto 2002 - data di entrata in vigore delle predette disposizioni -, prevede la decorrenza automatica degli interessi moratori, tutela il credito con un saggio di interesse uniforme per l'intera Unione europea e statuisce il diritto di risarcimento dei costi per il recupero delle somme.
I soggetti interessati sono la pubblica amministrazione, intesa in senso lato, e gli imprenditori, intendendo per tale ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione.
Con tale definizione si è estesa l'applicazione della normativa a tutti quei soggetti che svolgono un'attività economicamente rilevante ed autonoma ad esclusione, quindi, ovviamente, del lavoro subordinato. Oggetto della normativa sono transazioni commerciali e per tali si intendono: i contratti, comunque nominati, tra imprese e tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano, in via esclusiva o, quanto meno, prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.
È precisato, dunque, che non ci si riferisce ad ogni reciproco rapporto oggetto delle transazioni commerciali, ma soltanto ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo. È fatta salva la disciplina codicistica più favorevole per il creditore in base alla quale sono dovuti gli interessi senza necessità di costituzione in mora, se la prestazione deve essere eseguita a domicilio del creditore (articolo 1219, del codice civile).
Ai sensi dell'articolo 1183 del codice civile, inoltre, in mancanza del termine, la prestazione è debitamente ed immediatamente esigibile, con la possibilità per il creditore di fissarlo anche per fare decorrere gli interessi.
Con riguardo, in particolare, ai contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili, il decreto legislativo n. 231 del 2002 prevede che il pagamento del corrispettivo debba essere effettuato entro il termine legale di 60 giorni dalla consegna. Con successivo decreto 13 maggio 2003 del ministro delle attività produttive - così allora si chiamava il titolare di quel dicastero -, sono stati elencati i prodotti alimentari individuabili come deteriorabili ai quali applicare il predetto termine di 60 giorni.
La normativa in questione, inoltre, introduce, allo scopo di garantirli, puntuali forme di protezione degli interessi degli operatori e ne prevede, altresì, la tutela anche in forma collettiva. Le associazioni di categoria degli imprenditori presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), prevalentemente in rappresentanza delle piccole e medie imprese di tutti i settori produttivi e degli artigiani, sono infatti legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi.
PRESIDENTE. Il deputato Ciccioli ha facoltà di replicare.
CARLO CICCIOLI. Signor Presidente, desidero ringraziare il sottosegretario perPag. 6la risposta fornita la quale tuttavia, pur molto dettagliata, è alquanto burocratica. La mia interrogazione è intesa certo ad ottenere informazioni, ma anche ad effettuare, nel contempo, una denuncia.
Notoriamente, infatti, la grande distribuzione, soprattutto in Italia, sta distruggendo il piccolo commercio, soprattutto quello dei centri storici, con la desertificazione dei centri cittadini commerciali ivi situati. Sta ora procedendo, peraltro, anche alla distruzione dei piccoli fornitori in quanto le grandi catene di distribuzione, soprattutto straniere - ormai quelle italiane sono assai poche -, agiscono in maniera ricattatoria ed in regime di monopolio nei confronti dei fornitori medi e piccoli; questi ultimi non hanno quindi altra scelta che fornire queste catene.
Il meccanismo è sostanzialmente il seguente. Alla scadenza, le grandi catene pagano solo una parte del materiale ricevuto in fornitura, così evitando di incorrere in procedure contenziose; quindi, generalmente dopo un certo periodo di tempo, e varie difficoltà connesse alla possibilità di rilevare le quantità pagate e quelle non pagate, provvedono o a contestare una parte della partita o a restituire dei resi, il che significa che tutto il rischio commerciale è a carico del piccolo o medio fornitore. Questi, infatti, o deve agire per le vie legali - che notoriamente hanno tempi così lunghi che sostanzialmente non vale la pena adirle - oppure devono cercare in qualche modo di resistere attraverso altri meccanismi anch'essi forieri di difficoltà commerciali. Quindi, io ritengo che il citato decreto legislativo n. 231, che si applica ai contratti stipulati a partire dall'8 agosto 2002, rechi una normativa sostanzialmente inefficace; in pratica, si tratta dell'adozione di norme europee, ma sostanzialmente il provvedimento non produce effetti reali per quanto riguarda la protezione della piccola e media imprese la quale, in un regime commerciale come quello attuale, non ha altri canali.
Peraltro, le vicende relative all'ultima finanziaria renderanno ancora più marginali gli utili a causa di tutta una serie di misure adottate rispetto alle attività commerciali; è ovvio infatti che i grandi scaricheranno sempre gli oneri e le perdite sui piccoli fornitori sicché vi è assoluto bisogno di nuove misure di tutela. Lo richiedono le associazioni e la piccola e media impresa che, di fatto, rischia di scomparire dal mercato. Ed in Italia, la piccola e media impresa rappresenta milioni di dipendenti, di lavoratori e di operatori.
È un problema che ritengo debba necessariamente essere affrontato con nuove normative; pertanto, mi dichiaro insoddisfatto della risposta fornita che ha sì carattere informativo, ma non contiene alcun elemento di novità.