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Allegato A
Seduta n. 57 del 23/10/2006
DISEGNO DI LEGGE: S. 635 - SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA NONCHÉ MODIFICA DI DISPOSIZIONI IN TEMA DI ORDINAMENTO GIUDIZIARIO (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1780)
(A.C. 1780 - Sezione 1)
QUESTIONE PREGIUDIZIALE DI COSTITUZIONALITÀ
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame sospende l'avvio e modifica sostanzialmente parti fondamentali della riforma dell'ordinamento giudiziario varata dal Parlamento, a larga maggioranza, nella XIV legislatura, riforma finalizzata, soprattutto, a rendere più celeri tempi della giustizia penale e civile che da troppi anni sono intollerabilmente lunghi e tali da non essere compatibili con le esigenze di fondo di una società democratica, in termini di garanzia dei diritti fondamentali dei cittadini e di tutela dei loro interessi legittimi;
il sistema giudiziario è del tutto inadeguato e tale da determinare spesso una situazione di denegata giustizia e da rappresentare una violazione grave e sistematica del secondo comma dell'articolo 111 della Costituzione;
le carenti condizioni funzionali della giustizia hanno indotto nella passata legislatura il Governo e il Parlamento a varare la riforma dell'ordinamento giudiziario finalizzata a realizzare soprattutto i principi sanciti dall'articolo 111 della Costituzione sul giusto processo, ed a sanzionare disciplinarmente quei comportamenti di alcuni Magistrati che ne hanno intaccato la credibilità ed il prestigio agli occhi dei cittadini;
i principi della separazione delle funzioni, delle carriere secondo il merito, del rafforzamento della gerarchia all'interno degli uffici giudiziari e del rafforzamento della normativa in materia disciplinare rappresentano risposte a specifiche aspettative dei cittadini che hanno diritto ad avere un servizio giustizia efficiente, credibile, equo e celere;
il blocco sostanziale della riforma giudiziaria non risponde affatto all'interesse generale dei cittadini ma rappresenta l'esaudimento delle richieste espresse dalla parte più politicizzata della magistratura;
gran parte dell'avvocatura ha giudicato anche troppo blanda la riforma dell'ordinamento giudiziario, varata nella passata legislatura, ed ha indicato ripetutamente l'esigenza di disporre una vera e propria separazione della carriere fra magistratura inquirente e magistratura giudicante;
con riferimento specifico al testo del disegno di legge in esame, si rileva che all'articolo 1, comma 3, lettera o) ove si sostituisce il comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 109 del 2006, si prevede che sui ricorsi avverso le decisioni della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura sia competente
la Corte di Cassazione a sezioni unite civili e non più a sezioni unite penali, com'era nel testo originario;
a seguito della predetta modifica del Senato è quindi necessario innovare, per una logica di coerenza con l'ordinamento giuridico, anche il comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 109 del 2006, che prevede la proponibilità del ricorso per Cassazione nei termini e con le forme previsti dal codice di procedura penale;
il rilievo predetto è stato fatto presente sia in sede di Commissione Giustizia sia in sede di Comitato per la legislazione e lo stesso Comitato, nel parere finale, ha ribadito quanto espresso nel punto precedente, ma il testo del disegno di legge non è stato modificato riproducendo, in questo modo, un errore sostanziale che incide sulle disposizioni procedurali e può determinare, in fase di applicazione, incertezze interpretative tali da incidere in misura grave sull'efficacia della normativa applicabile;
all'articolo 4, comma 1, ove si prevede la sospensione dell'efficacia fino al 31 luglio 2007 delle disposizioni contenute nel citato decreto legislativo n. 160, si stabilisce che fino a tale data continuano ad applicarsi nelle materie oggetto del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, le disposizioni del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché le altre disposizioni in materia di ordinamento giudiziario, il che non è conforme a quanto statuito dalla circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi secondo cui «se si intende fare rivivere una disposizione abrogata o modificata occorre specificare espressamente tale intento» e dovrebbe, inoltre, essere modificata la locuzione «continuano ad applicarsi» con una formulazione più idonea a configurare la successione delle leggi nel tempo;
infine, e soprattutto, il disegno di legge in esame, prevedendo la prescrizione dell'azione disciplinare in dieci anni, consentirebbe la permanenza in servizio anche di magistrati accusati di gravi reati, eventualmente scoperti dopo questo termine, compreso il delitto di corruzione in atti giudiziari;
delibera
di non procedere all'esame dell'A.C. 1780.
n. 1. Pecorella, Vitali, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe.