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Allegato A
Seduta n. 88 del 19/12/2006
...
(A.C. 1955 - Sezione 3)
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1.
(Sospensione delle procedure esecutive di rilascio).
1. Al fine di contenere il disagio abitativo e di favorire il passaggio da casa a casa per particolari categorie sociali, soggette a procedure esecutive di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazioni e residenti nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni confinanti con oltre 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/03 del 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004, sono sospese, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge per un periodo di otto mesi, le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazioni, nei confronti di conduttori con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, purché non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza. La sospensione si applica, alle stesse condizioni, anche ai conduttori che abbiano, nel proprio nucleo familiare, figli fiscalmente a carico.
2. La sussistenza dei requisiti per la sospensione della procedura esecutiva di rilascio di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo è autocertificata dai soggetti interessati con dichiarazione resa nelle forme di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, e comunicata al locatore ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 4. La sussistenza di tali requisiti può essere contestata dal locatore nelle forme di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2002, n. 185. In caso di accesso, ai fini della fissazione di una nuova data, l'ufficiale giudiziario deve comunque tenere conto dei termini di cui ai commi 1 e 3.
3. Per i conduttori di immobili ad uso abitativo concessi in locazione dai soggetti indicati all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e all'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come da ultimo modificato dall'articolo 43, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da casse professionali e previdenziali, da compagnie di assicurazione, da istituti bancari, da società possedute dai soggetti citati, ovvero che, per conto dei medesimi, anche indirettamente, svolgono l'attività di gestione dei relativi patrimoni immobiliari, il termine di sospensione di cui al comma 1 del presente articolo è fissato in diciotto mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Per tutto il periodo di sospensione dell'esecuzione il conduttore corrisponde al locatore la maggiorazione prevista dall'articolo 6, comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
5. Il conduttore decade dal beneficio della sospensione della esecuzione se non provvede al pagamento del canone nei limiti indicati dall'articolo 5 della legge 27 luglio 1978, n. 392, salva l'applicazione dell'articolo 55 della medesima legge.
6. La sospensione non opera in danno del locatore che dimostri, nelle forme di cui al comma 2, secondo periodo, di trovarsi nelle stesse condizioni richieste per ottenere la sospensione medesima o nelle condizioni di necessità sopraggiunta dell'abitazione. A tutte le procedure esecutive per finita locazione attivate in relazione a contratti stipulati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, e con i conduttori di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo si applica quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, della medesima legge.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 1.
(Sospensione delle procedure esecutive di rilascio).
Sopprimerlo.
1. 19. Dussin.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni confinanti con oltre 10.000 abitanti e.
1. 22. Dussin.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni confinanti con oltre 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/03 del 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004, con le seguenti: in comuni con più di un milione di abitanti.
1. 21. Dussin.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:, nei comuni confinanti con oltre 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa con le seguenti: e nei comuni confinanti con oltre 10.000 abitanti, qualora rientranti nell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa.
1. 25. Dussin.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: confinanti con oltre con le seguenti: con essi confinanti con popolazione superiore a.
1. 60. Stradella, Foti.
(Approvato)
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/03 del 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004,
*1. 3. Foti, Stradella, Lupi, Rampelli, Mereu.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/03 del 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004,
*1. 24. Dussin.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ad alta tensione abitativa aggiungere le seguenti: con più di 10.000 abitanti.
1. 4. Foti, Stradella, Lupi, Rampelli, Mereu, Costa.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ad alta tensione abitativa aggiungere le seguenti: con almeno 10.000 abitanti.
1. 23. Dussin.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: otto mesi con le seguenti: dieci mesi.
1. 15. Bocci, Bandoli, Benvenuto, Chianale, Galeazzi, Gentili, Iannuzzi, Lomaglio, Longhi, Marantelli, Margiotta, Mariani, Pedulli, Realacci, Viola.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 27.000 euro con le seguenti: quello previsto per l'accesso ai contributi del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.
1. 27. Dussin.
Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: ultrasessantacinquenni con la seguente: ultrasettantenni.
1. 67. Costa.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: adeguata al nucleo familiare.
*1. 7. Foti, Stradella, Lupi, Rampelli, Mereu, Costa.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: adeguata al nucleo familiare.
*1. 28. Dussin.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: figli fiscalmente a carico con le seguenti: figli minori di età ovvero figli iscritti a scuole medie superiori.
1. 26. Dussin.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il termine di sospensione di cui al primo periodo è fissato in diciotto mesi per i conduttori di immobili ad uso abitativo concessi in locazione da soggetti che non abbiano registrato annualmente il contratto di locazione.
1. 40. Longhi, Lomaglio, Margiotta, Bandoli, Benvenuto, Bocci, Chianale, Galeazzi, Gentili, Iannuzzi, Marantelli, Mariani, Pedulli, Realacci, Viola.
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente, al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole:, nelle forme di cui al comma 2, secondo periodo,
1. 29. Dussin.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: ai commi 1 e 3 con le seguenti: al comma 1.
Conseguentemente:
al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole: ai commi 1 e 3 con le seguenti: al comma 1;
sopprimere il comma 3;
al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: ai commi 1 e 3 con le seguenti: al comma 1;
all'articolo 2, sostituire le parole: commi 1 e 3 con le seguenti: comma 1.
1. 31. Dussin.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: all'articolo 4 fino alla fine del periodo con le seguenti: all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e comunicata al locatore ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148.
* 1. 1. (Testo modificato nel corso della seduta)Foti, Stradella, Lupi, Rampelli, Mereu.
(Approvato)
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: all'articolo 4 fino alla fine del periodo con le seguenti: all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e comunicata al locatore ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148.
* 1. 62. Iannuzzi, Mariani, Longhi, Lomaglio, Margiotta, Bandoli, Benvenuto, Bocci, Chianale, Galeazzi, Gentili, Marantelli, Pedulli, Realacci, Viola.
(Approvato)
Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.
*1. 9. Foti, Rampelli, Stradella, Lupi, Mereu, Costa.
(Approvato)
Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.
*1. 30. Dussin.
(Approvato)
Al comma 3, dopo le parole: ad uso abitativo concessi in locazione aggiungere le seguenti: da soggetti che non abbiano registrato annualmente il contratto di locazione nonché.
1. 14. Longhi, Lomaglio, Margiotta, Bandoli, Benvenuto, Bocci, Chianale, Galeazzi, Gentili, Iannuzzi, Marantelli, Mariani, Pedulli, Realacci, Viola.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Nei comuni di cui al comma 1, sono sospese, con lo stesso termine di cui al comma 3, le procedure esecutive di rilascio relative agli immobili ad uso abitativo di proprietà degli enti, istituti e compagnie di cui al comma 3 o gestiti per conto dei medesimi, oppure gestiti per conto delle società di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, occupati dai soggetti di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, o da soggetti privi del titolo successivamente all'entrata in vigore del citato decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, ma precedentemente al 26 luglio 2005.
1. 68. Buontempo.
Al comma 4, dopo le parole: sospensione dell'esecuzione aggiungere le seguenti: ai sensi dei commi 1 e 3.
1. 61. Stradella, Foti.
(Approvato)
Al comma 6, primo periodo, sopprimere la parola: sopraggiunta.
1. 32. Dussin.
Al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.
*1. 11. Foti, Stradella, Lupi, Rampelli, Mereu, Costa.
Al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.
*1. 33. Dussin.